In caso di incidente stradale mortale con vittima un pedone vicino le strisce cosa accade?

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Gli incidenti stradali oltre a coinvolgere due veicoli possono anche vedere come protagonisti un’automobile e un pedone. Purtroppo, infatti, sempre più spesso vengono riferite notizie di pedoni che hanno subito un danno da un veicolo. In questo caso la vittima può ottenere un risarcimento del danno. Vediamo insieme come fare.

incidente mortale o grave risarcimento
Quale la norma di riferimento in caso di investimento di un pedone?
La norma di riferimento è l’art. 2054 c.c. che attribuisce al conducente dell’autovettura l’obbligo di risarcire il danno se non dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. Si tratta di una presunzione di responsabilità relativa perché ammette la prova contraria sebbene un’impostazione fa rientrare il caso in esame tra quelli di responsabilità oggettiva tenuto conto della difficoltà dell’onere probatorio di cui è gravato il conducente. In solido con il guidatore sono responsabili anche il proprietario del veicolo, l’usufruttuario e l’acquirente con patto di riservato dominio se non dimostrano la loro contraria volontà alla circolazione. Essi sono ritenuti responsabili anche se il danno è causato da vizi di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo.

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Cosa fare se il pedone sta attraversando correttamente la strada utilizzando le strisce pedonali come prescritto da legge?
In tal caso, se l’attraversamento avviene in modo prudente e corretto, nessun concorso di colpa è ascrivibile al pedone. In ipotesi di lesioni fisiche è necessario richiedere immediatamente l’intervento dei sanitari oltre quello delle autorità di polizia che devono constatare la corretta dinamica dell’incidente redigendo apposito verbale che verrà prodotto in un eventuale giudizio (esso non è sempre sufficiente in quanto spesso il giudice deve nominare un consulente tecnico per verificare le modalità reali del fatto). Altre attività essenziali sono la verifica della presenza di testimoni che hanno assistito alla causazione del danno e la raccolta dei dati personali con gli estremi della polizza assicurativa del danneggiante.
Il pedone a chi può richiedere il risarcimento dei danni subiti?
Il pedone può indirizzare la richiesta di risarcimento per i danni subiti dall’investimento sia allo stesso conducente sia al proprietario del veicolo qualora non corrispondente alla persona del conducente sia alla compagnia assicurativa. Necessaria è una lettera di diffida e messa in mora a corrispondere quanto dovuto e contenente tutti i dati necessari tra cui nome, cognome, estremi identificativi, modalità di svolgimento del fatto, intervento delle autorità sul luogo del sinistro, eventuali testimoni, referti medici. La richiesta di risarcimento va presentata dal danneggiato o dagli aventi causa. Entro novanta giorni dalla ricezione della stessa la compagnia di assicurazione deve predisporre un’offerta di risarcimento o comunicare i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. In caso di soli danni alle cose il termine di novanta giorni è ridotto a sessanta. Se l’assicurazione richiede una visita medica il danneggiato non può esimersi da tale obbligo tenuto anche conto della perdita, in tal caso, della tutela giurisdizionale. Se la documentazione prodotta con la richiesta di risarcimento è incompleta è onere della compagnia richiederne un’integrazione che deve essere ottemperata entro trenta giorni. Formulata l’offerta il danneggiato ha diverse possibilità:
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può accettare l’offerta con pagamento entro il quindicesimo giorno dall’accettazione;
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se il danneggiato non accetta l’offerta l’assicurazione entro quindici giorni corrisponde la somma che è considerata a titolo di acconto sull’importo complessivamente dovuto;
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se entro trenta giorni dall’offerta il danneggiato non si pronuncia entro quindici giorni la compagnia assicurativa paga comunque e quanto versato vale quale anticipo sul dovuto totale.