AVVOCATO PER DIFESA ABUSI EDILIZI ORDINI DEMOLIZIONE
abusi edilizi ordine demolizione |
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abuso edilizio e ordinanza di demolizioneordinanza di demolizione per abuso edilizio |
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abuso edilizio ordinanza demolizione abuso edilizio ordinanza di demolizione
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abuso edilizio ordinanza di demolizione abuso edilizio e ordinanza di demolizione
ordinanza di demolizione per abuso edilizio
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, con la sentenza n. 1841 del 2013, ha respinto il ricorso; ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1.500,00, oltre gli accessori di legge, a favore del Comune di Seregno, e in euro 1.500,00, oltre gli accessori di legge, a favore della controinteressata s.r.l. Società Immobiliare Stefania.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività.
La domanda cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 230 del 2014.
4. All’udienza dell’11 novembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado sono respinti:
– il primo motivo di ricorso, recante l’illegittimità dell’ordinanza impugnata poiché non notificata al precedente proprietario, dante causa dei ricorrenti e probabile autore dell’abuso, venendo richiamata nella sentenza la consolidata giurisprudenza per cui i provvedimenti di demolizione possono essere adottati legittimamente nei confronti del proprietario attuale del bene, trattandosi di sanzioni a carattere “reale”, ferma ogni azione di rivalsa del proprietario nei confronti dell’accertato responsabile dell’abuso;
– la prima parte del secondo motivo, secondo cui i ricorrenti non avrebbero eseguito alcuna recinzione poiché esistente in loco da tempo immemorabile, essendo ciò irrilevante a fronte dell’accertata abusività dell’opera e della sua collocazione fuori la proprietà dei ricorrenti su una porzione di via pubblica, considerato che, secondo la giurisprudenza, il potere di vigilanza e repressione in materia edilizia non è soggetto a termini di decadenza, data la prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità, non richiedendo di conseguenza l’ordine di demolizione una specifica motivazione né formandosi affidamento tutelabile in capo al privato;
– la seconda parte del motivo, per cui il procedimento di accertamento e repressione dell’abuso sarebbe viziato per difetto di istruttoria e mancanza del contraddittorio, risultando, al contrario, eseguita una compiuta istruttoria, attraverso due perizie del tecnico comunale svolte non soltanto sulle mappe catastali ma anche con appropriati strumenti tecnici, non specificamente contestate dai ricorrenti, ai quali era stato comunicato l’avvio del procedimento non seguito da loro controdeduzioni;
– il terzo motivo di ricorso, recante sviamento di potere per avere agito l’Amministrazione nell’interesse della controinteressata, la s.r.l. Immobiliare Stefania (che aveva presentato esposti e diffide), dovendosi al contrario considerare che il Comune è intervenuto con atto vincolato a fronte di un abuso accertato invasivo della sede stradale pubblica.
2. Nell’appello, richiamate sulla base dei fatti di causa la carenza di potere del Comune nell’ordinare la rimessa in pristino, essendo stata realizzata la strada de qua in conformità al PRG, e la mancata contestazione ai ricorrenti di un qualsiasi abuso avendo essi eseguito opere come da concessione edilizia, si censura la sentenza di primo grado, poiché il primo giudice:
– ha trascurato la peculiarità del caso di specie, caratterizzato dalla preesistenza della recinzione almeno 18 anni prima del provvedimento impugnato, con la conseguente necessità, da un lato, di notificare il provvedimento al precedente proprietario, venendo altrimenti impedita ai ricorrenti ogni controdeduzione né potendo essi esercitare una qualsiasi utile rivalsa dopo tanto tempo e, dall’altro, di individuare l’interesse pubblico attuale all’intervento repressivo, a fronte della conformità della strada alle previsioni del PRG e al conseguente affidamento sulla consolidata regolarità urbanistica dell’intervento decorso un così lungo periodo di tempo, come anche previsto in giurisprudenza;
– non ha valutato che l’esistenza, comunque, di una strada di pubblico passaggio (appunto la via vicinale Bonsaglio) della larghezza di sei metri, conforme al PRG, assicura l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione comunale, rendendo ciò, da un lato, insussistente l’interesse della stessa al ripristino dello stato dei luoghi e, dall’altro e di conseguenza, fondata la censura di sviamento di potere non sussistendo alcun contrasto tra la situazione di fatto e l’interesse pubblico;
– ha ritenuto sufficiente l’istruttoria mentre essa è stata svolta senza contraddittorio, le misurazioni sono state comunque eseguite partendo dalle risultanze catastali, né sono state verificate le pratiche edilizie esistenti negli Uffici comunali che avrebbero fatto individuare la legittima esistenza di locali interrati sotto la strada ritenuta pubblica, come già dedotto in primo grado con omessa pronuncia del Tar;
– non ha considerato infine che, anche ipotizzando l’avvenuta occupazione del sedime stradale da parte del dante causa dei ricorrenti, l’invasione è inferiore alla misura di 2 metri consentita dall’art. 16 delle NTA del PRG per la rettifica dei tracciati delle linee limite delle sedi stradali.
L’ordine di demolizione viene legittimamente notificato mediante notifica al proprieTario catastale dell’area.
. L’asserito difetto d’istruttoria non sussiste poiché dalla relazione tecnica alla base del provvedimento impugnato (prot. n. 48783 del 2006), così come da quella successiva del 14 gennaio 2008, emerge che il rilievo non è stato eseguito sulla sola base delle risultanze catastali ma, assumendo la mappa catastale come base cartografica, si è provveduto alla “verifica dello stato di fatto” attraverso la “procedura celerimetrica” con l’utilizzo di “un teodolite elettroottico con distanziometro integrato Leica TCRA 1105”, la “materializzazione a terra dei punti di stazione” e il rilevamento “dei vertici delle recinzioni esistenti” lungo la strada di cui si tratta; con modalità tecnica perciò tale da non poter essere definita inaccurata, salvo prova contraria non fornita nella specie dai ricorrenti anche dopo la comunicazione di avvio del procedimento
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6148, del 15 dicembre 2014 Urbanistica.L’ordine di demolizione di opere abusive è legittimamente notificato al proprietario catastale dell’area
L’abuso edilizio costituisce illecito permanente e l’ordinanza di demolizione ha carattere ripristinatorio non richiedente l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione. L’ordine di demolizione di opere abusive è legittimamente notificato al proprietario catastale dell’area il quale, fino a prova contraria, è quanto meno corresponsabile dell’abuso. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese).
N. 06148/2014REG.PROV.COLL.
N. 08982/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8982 del 2013, proposto da Omissis , rappresentati e difesi dall’avvocato Graziano Dal Molin, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;
contro
Comune di Seregno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tobia Giordano, Gianfilippo Elti Di Rodeano, con domicilio eletto presso Gianfilippo Elti in Roma, Via Paolo Emilio, 28;
nei confronti di
Omissis in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Grella, Guido Romanelli, con domicilio eletto presso Guido Romanelli in Roma, Via Cosseria, 5;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – MILANO: SEZIONE II n. 1841/2013, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Seregno e della s.r.l. Immobiliare Stefania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2014 il consigliere Maurizio Meschino e uditi per le parti gli avvocati Dal Molin e Grella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I signori omissis (in seguito “ricorrenti”), con il ricorso n. 286 del 2007 proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, hanno chiesto l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Seregno, n. 363 del 18 ottobre 2006, con cui è stato ingiunto ai ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi, in riferimento ad una recinzione posta a confine della loro proprietà che, a detta del Comune, sarebbe stata realizzata non lungo l’esatto confine ma con uno spostamento di circa tre metri, occupando così la vicina strada statale pubblica (via Vicinale Bonsaglio).
2. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione seconda, con la sentenza n. 1841 del 2013, ha respinto il ricorso; ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1.500,00, oltre gli accessori di legge, a favore del Comune di Seregno, e in euro 1.500,00, oltre gli accessori di legge, a favore della controinteressata s.r.l. Società Immobiliare Stefania.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza con domanda cautelare di sospensione dell’esecutività.
La domanda cautelare è stata accolta con l’ordinanza n. 230 del 2014.
4. All’udienza dell’11 novembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Nella sentenza di primo grado sono respinti:
– il primo motivo di ricorso, recante l’illegittimità dell’ordinanza impugnata poiché non notificata al precedente proprietario, dante causa dei ricorrenti e probabile autore dell’abuso, venendo richiamata nella sentenza la consolidata giurisprudenza per cui i provvedimenti di demolizione possono essere adottati legittimamente nei confronti del proprietario attuale del bene, trattandosi di sanzioni a carattere “reale”, ferma ogni azione di rivalsa del proprietario nei confronti dell’accertato responsabile dell’abuso;
– la prima parte del secondo motivo, secondo cui i ricorrenti non avrebbero eseguito alcuna recinzione poiché esistente in loco da tempo immemorabile, essendo ciò irrilevante a fronte dell’accertata abusività dell’opera e della sua collocazione fuori la proprietà dei ricorrenti su una porzione di via pubblica, considerato che, secondo la giurisprudenza, il potere di vigilanza e repressione in materia edilizia non è soggetto a termini di decadenza, data la prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità, non richiedendo di conseguenza l’ordine di demolizione una specifica motivazione né formandosi affidamento tutelabile in capo al privato;
– la seconda parte del motivo, per cui il procedimento di accertamento e repressione dell’abuso sarebbe viziato per difetto di istruttoria e mancanza del contraddittorio, risultando, al contrario, eseguita una compiuta istruttoria, attraverso due perizie del tecnico comunale svolte non soltanto sulle mappe catastali ma anche con appropriati strumenti tecnici, non specificamente contestate dai ricorrenti, ai quali era stato comunicato l’avvio del procedimento non seguito da loro controdeduzioni;
– il terzo motivo di ricorso, recante sviamento di potere per avere agito l’Amministrazione nell’interesse della controinteressata, la s.r.l. Immobiliare Stefania (che aveva presentato esposti e diffide), dovendosi al contrario considerare che il Comune è intervenuto con atto vincolato a fronte di un abuso accertato invasivo della sede stradale pubblica.
2. Nell’appello, richiamate sulla base dei fatti di causa la carenza di potere del Comune nell’ordinare la rimessa in pristino, essendo stata realizzata la strada de qua in conformità al PRG, e la mancata contestazione ai ricorrenti di un qualsiasi abuso avendo essi eseguito opere come da concessione edilizia, si censura la sentenza di primo grado, poiché il primo giudice:
– ha trascurato la peculiarità del caso di specie, caratterizzato dalla preesistenza della recinzione almeno 18 anni prima del provvedimento impugnato, con la conseguente necessità, da un lato, di notificare il provvedimento al precedente proprietario, venendo altrimenti impedita ai ricorrenti ogni controdeduzione né potendo essi esercitare una qualsiasi utile rivalsa dopo tanto tempo e, dall’altro, di individuare l’interesse pubblico attuale all’intervento repressivo, a fronte della conformità della strada alle previsioni del PRG e al conseguente affidamento sulla consolidata regolarità urbanistica dell’intervento decorso un così lungo periodo di tempo, come anche previsto in giurisprudenza;
– non ha valutato che l’esistenza, comunque, di una strada di pubblico passaggio (appunto la via vicinale Bonsaglio) della larghezza di sei metri, conforme al PRG, assicura l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione comunale, rendendo ciò, da un lato, insussistente l’interesse della stessa al ripristino dello stato dei luoghi e, dall’altro e di conseguenza, fondata la censura di sviamento di potere non sussistendo alcun contrasto tra la situazione di fatto e l’interesse pubblico;
– ha ritenuto sufficiente l’istruttoria mentre essa è stata svolta senza contraddittorio, le misurazioni sono state comunque eseguite partendo dalle risultanze catastali, né sono state verificate le pratiche edilizie esistenti negli Uffici comunali che avrebbero fatto individuare la legittima esistenza di locali interrati sotto la strada ritenuta pubblica, come già dedotto in primo grado con omessa pronuncia del Tar;
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