Danno al congiunto: morte o lesione – Pedone – Investimento – Morte – Congiunti prossimi (fratello e nipote) – Azione nei confronti dell’assicurazione del responsabile civile

BOLOGNA VARESE VICENZA.,VENEZIA, PADOVA TREVISO BERGAMO BRESCIA Avvocato esperto bologna gravi danni da incidente ,lesioni gravissime, perdita gambe, arti,sedie a rotelle morti BOLOGNA VARESE VICENZA.,VENEZIA, PADOVA TREVISO BERGAMO BRESCIA

BOLOGNA VARESE VICENZA.,VENEZIA, PADOVA TREVISO BERGAMO BRESCIA Avvocato esperto bologna gravi danni da incidente ,lesioni gravissime, perdita gambe, arti,sedie a rotelle morti BOLOGNA VARESE VICENZA.,VENEZIA, PADOVA TREVISO BERGAMO BRESCIA

BOLOGNA VARESE VICENZA.,VENEZIA, PADOVA TREVISO BERGAMO BRESCIA Avvocato esperto bologna gravi danni da incidente ,lesioni gravissime, perdita gambe, arti,sedie a rotelle morti BOLOGNA VARESE VICENZA.,VENEZIA, PADOVA TREVISO BERGAMO BRESCIA

BOLOGNA VARESE VICENZA.,VENEZIA, PADOVA TREVISO BERGAMO BRESCIA Avvocato esperto bologna gravi danni da incidente ,lesioni gravissime, perdita gambe, arti,sedie a rotelle morti BOLOGNA VARESE VICENZA.,VENEZIA, PADOVA TREVISO BERGAMO BRESCIA

Quando si parla di danno catastrofale e morte in un incidente, si fa riferimento a eventi devastanti che coinvolgono gravi incidenti con conseguenze letali. Questi incidenti possono verificarsi in vari contesti:

  1. Incidenti stradali: Collisioni gravi tra veicoli, come scontri frontali o incidenti con mezzi pesanti, possono causare danni catastrofici, con un numero elevato di vittime e gravi danni materiali.
  2. Incidenti aerei: Un disastro aereo spesso comporta la morte di molti passeggeri e membri dell’equipaggio, oltre a potenziali danni su terra, come in caso di un aereo che si schianta su aree popolate.
  3. Incidenti industriali: Esplosioni o incendi in fabbriche, raffinerie o centrali nucleari possono causare danni catastrofali, con la perdita di vite umane e devastazioni su larga scala.
  4. Incidenti ferroviari: Deragliamenti o collisioni di treni, specialmente ad alta velocità, possono provocare un numero significativo di vittime e danni strutturali su vasta scala.

Questi incidenti possono essere causati da errori umani, guasti meccanici, condizioni meteorologiche estreme, o mancanza di manutenzione adeguata. La combinazione di danni materiali estesi e perdita di vite umane li rende particolarmente tragici e difficili da gestire.

 

 

la responsabilità per danno patrimoniale sia essa da fatto illecito che da inadempimento contrattuale ha sempre mantenuto la funzione di ristabilire l’assetto patrimoniale del danneggiato allo stato quo ante al danno subito. In tal senso, prende corpo il principio regolatore della materia che impone all’interprete di risarcire il danno subito non come evento, ma come conseguenza ex art. 1223 c.c. in maniera integrale ed effettiva senza generare vantaggi ulteriori e perciò non giustificati. Conseguenza diretta, di tale impostazione è la così detta atipicità del danno patrimoniale. La responsabilità per danno non patrimoniale, invece, da sempre legata all’espressa previsione per legge che ne connatura il carattere della tipicità, trovava fondamento nella funzione retributiva-sanzionatoria 

 

  • La Suprema Corte (Cass. Civ., sez. L., ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36841) è tornata di recente ad occuparsi di tale voce di pregiudizio (danno terminale) che ha conosciuto, invero, più di un’incertezza sul piano definitorio, venendo talvolta inquadrata come danno biologico terminale o come danno catastrofale a matrice morale, senza che però, secondo la Corte di Cassazione, a tali categorizzazioni siano mai corrisposte autentiche differenze sostanziali.
  • Sul punto la Cassazione ha ribadito i seguenti principi:
    1. il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, e’ configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
    2. si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi:
  • per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno “biologico terminale”, da’ luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile “iure hereditatis” da commisurare soltanto all’inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
  • il danno catastrofale – che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita – comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” – ancorché’ sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all’enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza; ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione.
  • Ebbene, con riguardo alla quantificazione del danno terminale, le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano definiscono dei criteri orientativi per la liquidazione ai quali questo Tribunale presta adesione tenuto nel debito conto quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza sopra menzionata.
  • Questi, in particolare, i criteri di liquidazione del danno terminale stabiliti dall’Osservatorio:
    1. In primis, il principio di unitarietà ed onnicomprensività: alla luce dell’insegnamento delle Sez. Un. gemelle, nn. 26972/3/4/5, dell’11 novembre 2008, si è proposta una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, che ricomprenda al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio;
    2. La durata limitata: infatti, la stessa definizione di danno terminale esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. L’Osservatorio suggerisce l’individuazione di un numero massimo di giorni, individuato convenzionalmente in 100, al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad essere risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Posto il limite massimo, si ribadisce come di danno terminale non possa parlarsi, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, qualora la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo dalla lesione;
    3. L’intensità decrescente: è stato proposto un modello tale per cui vi è una differenza nel calcolo della liquidazione tra i primi tre giorni e i successivi novantasette, atteso che il danno tende a decrescere con il passare del tempo. Infatti, sulla base dell’esperienza medico-legale, si è appreso che il momento di massima sofferenza è il periodo immediatamente successivo all’evento lesivo, mentre nei giorni successivi il dolore comincia a diminuire, anche per l’inevitabile adattamento alla situazione di dolore;

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      incidente mortale o grave risarcimento

    4. La personalizzazione: a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno è comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato.
  • Orbene, nel caso di specie, in base a quanto risulta dalla consulenza medico legale espletata in sede penale, risulta che Calcagno Oliveira Angelo sopravvisse 45 giorni dall’evento lesivo, durante i quali, tuttavia, difetta qualsivoglia prova circa il raggiungimento di una effettiva consapevolezza del decesso futuro, atteso che da quanto è dato apprendere dalla Relazione medico – legale della Dott.ssa Fossati, riportante il decorso clinico, si evince che il paziente nell’arco di tempo dal sinistro al decesso si è presentato perlopiù “soporoso”, in “stato di coscienza ondulante”, ha rifiutato la somministrazione del cibo e solo saltuariamente si è manifestato collaborante, cadendo sovente in stato di agitazione psicomotoria con necessità di sedazione e contenimento, elementi tutti che inducono a ritenere che il paziente, nei momenti di veglia, versasse in uno stato confusionale, senz’altro caratterizzato da sofferenza morale – come evidenziato dagli episodi di agitazione psicomotoria –, ma non tale da consentirgli di avere la lucida consapevolezza dell’approssimarsi del proprio decesso.
  • Gli attori, del resto, non hanno nemmeno prodotto le cartelle cliniche del ricovero, con il diario infermieristico che, magari, giorno per giorno, avrebbe potuto fornire maggiori informazioni sullo stato di coscienza del paziente.

 

  1. R.G. 5438/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5438/2022 promossa da:

AGOSTINO OLIVEIRA (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. SACCONE FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA ENNA, 6 95128 CATANIA presso il difensore avv. SACCONE FRANCESCO

IVAN OLIVEIRA (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. SACCONE FRANCESCO elettivamente domiciliato in VIA ENNA, 6 95128 CATANIA presso il difensore avv. SACCONE FRANCESCO

ATTORI

contro

UNIPOLSAI ASS.NI (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. GIAMPAOLO MARIACHIARA elettivamente domiciliato in VIALE A. ALDINI, 88 40136 BOLOGNA presso il difensore avv. GIAMPAOLO MARIACHIARA

CONVENUTO

BLEDAR HOKXA (C.F. ***)

CONVENUTO CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue

Per AGOSTINO OLIVEIRA e per IVAN OLIVEIRA

“PIACCIA

all’Ill.mo Giudice Unico del Tribunale Civile di Bologna, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che il sinistro stradale per cui è causa si verificava per esclusiva colpa, negligenza, imprudenza ed imperizia del conducente il motociclo Yamaha N-Max targato ER99912;

conseguentemente, condannare la Hokxa Bledar, nella qualità di proprietaria del suddetto motociclo, in solido con la UnipolSai ass.ni, in virtù delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla RCA, all’integrale risarcimento di ogni danno patrimoniale e non patrimoniale, iure proprio (perdita del congiunto) iure hereditatis (c.d. danno biologico terminale, danno catastrofale) subito dagli attori, tutto incluso e nulla escluso, in proprio e nella qualità di eredi del Sig. Calcagno Oliveira Angelo, che si chiede nella misura che risulterà equa e secondo giustizia e, più precisamente:

  1. a) per il Sig. Oliveira Agostino (fratello)

– € 100.000,00, o quella maggiore o minore somma che si riterrà equa e secondo giustizia, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale in tutte le sue componenti;

– ulteriori € 50.000,00, corrispondenti alla propria quota, o quella maggiore o minore somma che si riterrà equa e secondo giustizia, a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale (biologico terminale e morale terminale) consolidato dal de cuius;

  1. b) per il Sig. Oliveira Ivan (nipote)

– € 80.000,00 o quella maggiore o minore somma che si riterrà equa e secondo giustizia, a titolo di risarcimento iure proprio del danno non patrimoniale in tutte le sue componenti,

– ulteriori € 50.000,00, corrispondenti alla propria quota, o quella maggiore o minore somma che si riterrà equa e secondo giustizia, a titolo di risarcimento iure hereditatis del danno non patrimoniale (biologico terminale e morale terminale) consolidato dal de cuius.

LE SUPERIORI SOMME, INDICATE A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE, DEVONO INTENDERSI RICHIESTE IN QUELLA MINORE O ANCHE MAGGIORE SOMMA CHE L’ILL.MO DECIDENTE RITERRÀ EQUA E SECONDO GIUSTIZIA E CHE TENGA CONTO DELLA VARIABILITÀ DEI CRITERI LIQUIDATIVI DEL DANNO NON PATRIMONIALE.

Il tutto, in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione come per legge dal fatto all’effettivo soddisfo.

Conseguentemente, trasmettere, contestualmente al deposito in cancelleria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 148, comma 10, del Cod. Ass. Private, copia della sentenza di condanna all’IVASS per gli accertamenti relativi all’osservanza delle disposizioni del capo IV del Cod. Ass. Private.

Vittoria di spese e compensi ex D.M. 55/2014 e s.m.i..”

Per UNIPOLSAI ASS.NI

“L’Ill.mo Tribunale ex adverso adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

Allo stato respingere le domande tutte in quanto non risulta provato alcunché;

laddove venisse provata la qualità di congiunti, il legame con il de cuius ed ogni elemento necessario e sufficiente a considerare sussistente i danni reclamati, liquidare gli stessi secondo la reale e provata dimensione del danno, respingendo le ulteriori domande e comunque rigettando la quantificazione avversaria.

Con vittoria di spese di lite”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, Oliveira Agostino e Oliveira Ivan convenivano innanzi al Tribunale di Bologna la UnipolSai Ass.ni ed Hokxa Bledar, per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni conseguenti ad un sinistro a seguito del quale decedeva Calcagno Oliveira Angelo.

Ed invero, in seno all’atto di citazione, gli odierni istanti assumevano che “il giorno 18.06.2021, alle ore 16,50 circa, il Sig. Calcagno Oliveira Angelo, nella qualità di pedone, si trovava in Pietra Ligure, in via Rossello Suor Maria Giuseppa all’altezza del civico n. 43; in quella circostanza di tempo e di luogo, mentre attraversava la suddetta via Rossello Suor Maria Giuseppa, in direzione monte – mare, sulle strisce pedonali, il Sig. Calcagno Oliveira Angelo veniva investito dal motociclo Yamaha N-Max targato ER99912, di proprietà della Sig.ra Hokxa Bledar, il cui conducente, nel percorre via Rossello Suor Maria Giuseppa, da levante verso ponente, non s’avvedeva della presenza del pedone, così colpendolo e facendolo cadere contro il manto stradale; in seguito al sinistro il conducente del motociclo Yamaha N-Max targato ER99912 si allontanava dal luogo del sinistro senza prestare soccorso; a causa dell’impatto, lo sfortunato pedone veniva scaraventato contro il manto stradale, battendo anche il capo, riportava gravi traumi che necessitavano dell’intervento dei sanitari del 118“.

Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale del Comune di Pietra Ligure che procedeva ai rilievi di rito redigendo relativo “Rapporto per incidente stradale”.

In particolare, gli attori evidenziavano che gli Agenti di Polizia Municipale procedevano alla ricostruzione della dinamica del sinistro prendendo diretta visione delle immagini di video sorveglianza di impianti privati e comunali. Infatti, relazionano gli agenti: “Sulla scorta degli accertamenti effettuati, dalle dichiarazioni rilasciate dalle parti e dalle immagini della videosorveglianza privata e comunale la dinamica viene così ricostruita: “Il pedone proveniente da monte iniziava ad attraversare la strada con direzione monte mare sull’apposito attraversamento pedonale quasi giunto al centro della carreggiata veniva violentemente falciato dal conducente del veicolo A motociclo Yamaha……Dopo l’urto il conducente del veicolo A proseguiva la marcia…..si fermava a mt 67,30 dal punto d’impatto dove parcheggiava il motociclo e si recava a piedi sul luogo teatro dell’evento, dove osservava la scena passeggiando e parlando con un ragazzo. Quindi dopo circa 2 minuti ritornava verso il motociclo e risalito si allontanava ….Quanto sopra è stato rilevato dalla visione di telecamere ….. Sempre dalla visione delle telecamere … si rilevava il numero di targa del veicolo identificando la proprietaria Hokxa Manushaq“.

Calcagno Oliveira Angelo veniva trasportato dal personale della Croce Bianca di Borgio al Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Corona di Pietra Ligure ove i sanitari di turno gli diagnosticavano “Politrauma ad elevata dinamica, trauma cranico maggiore, frattura esposta pluriframmentaria di tibia” e lo ricoveravano con prognosi riservata.

Il calvario della vittima durava ben 45 giorni: Calcagno Oliveira Angelo veniva ricoverato dal 18.6.2021 al 26.6.2021 presso la Rianimazione dell’Ospedale S. Corona di Pietra Ligure, dal 26.6.2021 al 29.7.2021 presso il reparto di Medicina Interna dell’Ospedale S. Corona di Pietra Ligure, dal 29.7.2021 al 02.08.2021 presso la Clinica Residenza Ruffini.

Le condizioni di salute della vittima del sinistro, fortemente e gravemente compromesse, in modo del tutto irreparabile, dalle ingenti lesioni procurate dal sinistro stradale, peggioravano inesorabilmente, conducendolo al decesso, intervenuto il giorno 02.08.2021 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale S. Corona di Pietra Ligure.

In seguito all’evento dannoso, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona apriva un procedimento (Proc. Pen. N. 180/21 R.G.N.R. – n. 1796/21 R.G. GIP). In particolare, veniva nominato un consulente medico nella persona della Dott.ssa Francesca Fossati con lo specifico mandato di effettuare un esame esterno e l’autopsia sul corpo, svolgere gli esami tossicologici e istologici se ritenuti utili, comunque tutti gli esami ritenuti necessari, e di accertare “quale sia stata la causa del decesso di Oliveira Calcagno Angelo, l’epoca e le modalità della stessa e se le stessa sia compatibile con la ricostruzione del sinistro in data 18.6.2021 fatta dalla PG” e “se il sinistro stradale sia l’unica causa del decesso oppure se possano individuarsi concause“.

Ebbene, nella relazione medica del 08.08.2021 a firma della Dott.ssa Fossati, depositata in Cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Savona il 09.10.2021, e contenuta agli atti del procedimento penale n. 180/21 R.G.N.R. / n. 1796/21 R.G. GIP, si legge che “La morte di Calcagno Oliveira Angelo era causata da acuta insufficienza cardiorespiratoria conseguente a sindrome da allettamento, insufficienza multiorgano in soggetto affetto da esiti recenti di politrauma da investimento stradale con trauma cranico maggiore. Esiste nesso causale tra l’incidente stradale in cui la vittima rimaneva coinvolta in data 18 giugno 2021 e l’exitus dello stesso“.

Atteso che il sinistro stradale per cui è causa si verificava per esclusiva colpa, negligenza ed imprudenza del conducente il motociclo Yamaha N-Max targato ER99912, in data 13.09.2021, a mezzo pec, Oliveira Agostino e Oliveira Ivan inoltravano formali richieste risarcitorie alla UnipolSai Ass.ni quale Compagnia garante per la RCA del motociclo Yamaha N-Max targato ER99912 al momento del sinistro per tutti i danni patiti, iure hereditatis iure proprio.

Con missiva del 29.09.2021, la UnipolSai Ass.ni, comunicava l’apertura del sinistro con il n. 1-8101-2021-0413974 e richiedeva l’invio di ulteriore documentazione.

A mezzo PEC del 23.12.2021 gli attori trasmettevano Rapporto di Incidente stradale, Relazione di consulenza medico-legale, Certificato di morte, Certificato notarile attestante la qualità degli attori quali unici eredi, documenti d’identità degli attori.

Con missiva del 28.12.2021, la UnipolSai Ass.ni respingeva le richieste risarcitorie motivando che non risultava fornita la prova di un legame affettivo particolarmente intenso né di un reale sconvolgimento di vita da parte degli istanti.

Atteso che nulla veniva risarcito, gli attori introducevano il presente giudizio.

Si è costituita in giudizio solo UnipolSai Ass.ni che, pur non contestando la dinamica dell’incidente e l’esclusiva responsabilità del conducente il mezzo, resisteva alle richieste risarcitorie ritenendole infondate e non provate, a cominciare dalla qualità di eredi degli odierni attori.

Non si è costituito in giudizio il convenuto Bledar Hokxa e, all’udienza in data 06.10.2022, ne veniva dichiarata la contumacia.

La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e il giudicante, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava le parti all’udienza del 09.05.2024 per la precisazione delle conclusioni.

In detta udienza, gli attori insistevano nell’ammissione dei mezzi di prova così come chiesti ed articolati in atti e, in subordine, precisavno le conclusioni.

La causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusive ed eventuali memorie di replica.

Per quanto non riportato nella superiore breve sintesi dello svolgimento del processo, si fa riferimento agli atti di parte e d’ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.

Le domande risarcitorie risultano solo parzialmente fondate e, pertanto, devono essere accolte nei limiti di seguito spiegati.

1.

I primo luogo, occorre osservare che UnipolSai Ass.ni non ha mai contestato la dinamica del verificarsi dell’evento dannoso, né il nesso tra il denunciato sinistro e l’evento morte.

A pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta si legge espressamente: “Si costituisce con il presente atto UnipolSai Ass.ni spa, evidenziando di non contestare la dinamica“.

In ogni caso, il fatto storico, il suo evolversi dinamico ed il nesso con l’evento morte – non contestati – sono adeguatamente provati dalla produzione del rapporto delle Autorità e dalla relazione del medico legale nominato nel procedimento penale (doc. prod. nn. 1 e 2 del fascicolo di parte attrice).

In particolare, la Dott.ssa Fossati, perito nominato dal GIP del Tribunale di Savona, concludeva la propria relazione affermando che “Esiste nesso causale tra l’incidente stradale in cui la vittima rimaneva coinvolta in data 18 giugno 2021 e l’exitus dello stesso“.

In assenza di contestazione devono, dunque, ritenersi provati sia il fatto storico del sinistro, così come accertato dal rapporto delle Autorità, sia l’esclusiva responsabilità del convenuto Bledar Hokxa nella sua verificazione, nonché il nesso causale tra il sinistro stradale e il decesso di Calcagno Oliveira Angelo.

2.

Gli attori hanno dato prova documentale del rapporto di parentela con la vittima del sinistro (docc. 7, 15 – 21).

Calcagno Oliveira Angelo è nato a Pietra Ligure in data 10.12.1946 da Calcagno Vincenza e Oliveira Salvatore, nato a Leonforte in data 01.01.1914. Egli venne riconosciuto dal padre solo nell’anno 1988, quando aveva 42 anni, e, in seguito a ciò, aggiunse al cognome della madre quello del padre.

L’attore Oliveira Agostino, nato in data 14.01.1956 a Leonforte, è a sua volta figlio di Oliveira Salvatore e di Calì Grazia, dunque è fratello, per parte paterna di Calcagno Oliveira Angelo.

L’attore Oliveira Ivan, nato in data 04.01.2022 a Catania, è figlio di Oliveira Antonino, nato a Leonforte in data 20.08.1953 e deceduto a Catania in data 05.04.2019, a sua volta figlio di Oliveira Salvatore e Calì Grazia. Dunque, l’attore è nipote di Calcagno Oliveira Angelo.

3.

Tanto premesso, e passando all’esame delle domande risarcitorie, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno terminale, biologico e morale catastrofale.

La domanda può essere solo parzialmente accolta.

La Suprema Corte (Cass. Civ., sez. L., ordinanza 15 dicembre 2022, n. 36841) è tornata di recente ad occuparsi di tale voce di pregiudizio (danno terminale) che ha conosciuto, invero, più di un’incertezza sul piano definitorio, venendo talvolta inquadrata come danno biologico terminale o come danno catastrofale a matrice morale, senza che però, secondo la Corte di Cassazione, a tali categorizzazioni siano mai corrisposte autentiche differenze sostanziali.

Sul punto la Cassazione ha ribadito i seguenti principi:

– il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, e’ configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;

– si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi:

1) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all’invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso; tale danno, qualificabile come danno “biologico terminale”, da’ luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile “iure hereditatis” da commisurare soltanto all’inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;

2) il danno catastrofale – che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita – comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato “puro” – ancorché’ sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell’approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all’enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza; ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione.

Ebbene, con riguardo alla quantificazione del danno terminale, le Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dall’Osservatorio sulla giustizia civile di Milano definiscono dei criteri orientativi per la liquidazione ai quali questo Tribunale presta adesione tenuto nel debito conto quanto chiarito dalla Suprema Corte con la sentenza sopra menzionata.

Questi, in particolare, i criteri di liquidazione del danno terminale stabiliti dall’Osservatorio:

– In primis, il principio di unitarietà ed onnicomprensività: alla luce dell’insegnamento delle Sez. Un. gemelle, nn. 26972/3/4/5, dell’11 novembre 2008, si è proposta una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, che ricomprenda al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente, onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio;

– La durata limitata: infatti, la stessa definizione di danno terminale esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. L’Osservatorio suggerisce l’individuazione di un numero massimo di giorni, individuato convenzionalmente in 100, al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi, tornando ad essere risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario. Posto il limite massimo, si ribadisce come di danno terminale non possa parlarsi, secondo gli insegnamenti della Corte di Cassazione, qualora la morte sia stata immediata o sia avvenuta a brevissima distanza di tempo dalla lesione;

– L’intensità decrescente: è stato proposto un modello tale per cui vi è una differenza nel calcolo della liquidazione tra i primi tre giorni e i successivi novantasette, atteso che il danno tende a decrescere con il passare del tempo. Infatti, sulla base dell’esperienza medico-legale, si è appreso che il momento di massima sofferenza è il periodo immediatamente successivo all’evento lesivo, mentre nei giorni successivi il dolore comincia a diminuire, anche per l’inevitabile adattamento alla situazione di dolore;

– La personalizzazione: a partire dal quarto giorno, la valutazione giornaliera del danno è comunque personalizzabile, in relazione alle circostanze del caso concreto e del particolare sconvolgimento che risulti di volta in volta provato.

Orbene, nel caso di specie, in base a quanto risulta dalla consulenza medico legale espletata in sede penale, risulta che Calcagno Oliveira Angelo sopravvisse 45 giorni dall’evento lesivo, durante i quali, tuttavia, difetta qualsivoglia prova circa il raggiungimento di una effettiva consapevolezza del decesso futuro, atteso che da quanto è dato apprendere dalla Relazione medico – legale della Dott.ssa Fossati, riportante il decorso clinico, si evince che il paziente nell’arco di tempo dal sinistro al decesso si è presentato perlopiù “soporoso”, in “stato di coscienza ondulante”, ha rifiutato la somministrazione del cibo e solo saltuariamente si è manifestato collaborante, cadendo sovente in stato di agitazione psicomotoria con necessità di sedazione e contenimento, elementi tutti che inducono a ritenere che il paziente, nei momenti di veglia, versasse in uno stato confusionale, senz’altro caratterizzato da sofferenza morale – come evidenziato dagli episodi di agitazione psicomotoria –, ma non tale da consentirgli di avere la lucida consapevolezza dell’approssimarsi del proprio decesso.

Gli attori, del resto, non hanno nemmeno prodotto le cartelle cliniche del ricovero, con il diario infermieristico che, magari, giorno per giorno, avrebbe potuto fornire maggiori informazioni sullo stato di coscienza del paziente.

Non spetta quindi alcun danno a titolo di sofferenza “catastrofale”, come usualmente definita dalla giurisprudenza.

Differente discorso deve effettuarsi per quanto concerne il danno terminale biologico, vale a dire la compromissione dell’integrità fisica, protrattasi per un tempo intermedio, tra il momento della avvenuta lesione e la morte.

Tanto premesso, deve ritenersi che: a) il danno all’integrità psicofisica subìto da Calcagno Oliveira Angelo fondi un diritto risarcitorio già entrato a far parte del patrimonio della vittima prima della sua morte, che può conseguentemente essere fatto valere iure hereditatis dai prossimi congiunti; b) l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono iure successionis deve essere commisurato soltanto all’inabilità temporanea, con adeguamento dello stesso alle circostanze del caso concreto, tenendo conto che tale danno è massimo nella sua entità ed intensità, tanto che la lesione alla salute è esitata nel decesso dell’anziano; c) in particolare, il danno trasmissibile deve essere calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita della defunto, bensì in base all’effettiva durata della sopravvivenza (Cass., sez. III, 30 ottobre 2009, n. 23053: “In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, ove tra quest’ultimo e la morte della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono “iure successionis” va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva“); dunque il danneggiato acquisisce e trasferisce agli eredi il diritto al risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea per il tempo di permanenza in vita e non già in relazione ad un periodo di tempo pari alle sue speranze di vita per il caso di mancata morte a causa delle lesioni (Cass., sez. III, 16 giugno 2003, n. 9620), non potendosi cioè ritenere maturato un diritto di credito da danno biologico “consolidato”, da liquidarsi come se la vittima fosse sopravvissuta alle lesioni per il tempo corrispondente alla sua ordinaria speranza di vita (Cass. civ., 24 ottobre 2007, n. 22338).

In definitiva, ai congiunti spetta il diritto al risarcimento del danno patito dal fratello/zio nel periodo di tempo compreso fra l’evento lesivo ed il momento della morte, il cui ammontare va commisurato all’inabilità temporanea e per la cui liquidazione deve tenersi conto delle circostanze del caso concreto.

Per queste ragioni si ritiene congruo fissare l’ammontare del risarcimento nel valore liquidabile in base alle tabelle milanesi relative al danno biologico terminale, espunta la componente “catastrofale”, di cui non vi è prova, ma con adeguata personalizzazione, per 45 giorni, in cui l’anziano fu invalido al 100%, stimandosi equo l’importo di € 60.000,00, risultante dall’importo massimo liquidabile per il biologico terminale di giorni 3, espunta la componente “catastrofale” in misura del 50%, con incremento equitativamente determinato per i restanti 43 giorni .

Tale somma è da rivalutare al momento presente, con cumulo degli interessi compensativi medio tempore maturati sulla somma come rivalutata. Espletati gli anzidetti calcoli, si ottiene un quantum pari a € 64.466,50,36 da suddividersi fra i due attori, così per un importo di € 32.233,25 ciascuno, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo.

4.

La domanda di risarcimento del danno da lesione del rapporto parentale, formulata iure proprio dagli attori, deve, invece, essere rigettata.

Il danno per perdita del rapporto parentale rappresenta il pregiudizio determinato dal dolore e dalla sofferenza provocati dalla perdita della persona cara e dal fatto di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto. In materia, basti citare, tra le tante pronunce, Cass. civ. Sez. III Ord., n. 9196/2018 che lo definisce come <<quel danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell’irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull’affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell’alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti>>.

Ancor più recentemente la Suprema Corte (Cass. civ. Ordinanza 14.02.2023 n. 4571) ha ribadito “che il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale e che esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall’inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente (Cass. 28/09/2018, n. 23469); si tratta di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale se ritenuto spettante in astratto, come ammesso dalla Corte d’appello, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (Cass. 30/08/2022, n. 25541; Cass. 21/03/2022, n. 9010; Cass. 24/04/2019, n. 11212, ex multis)”.

Sul piano probatorio, la Suprema Corte (Cass. n. 21060 del 19/10/2016) ha stabilito che ” Nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (cd. danno da rottura del rapporto parentale) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell’attore allegare e provare; tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inidonea a dimostrare uno sconvolgimento delle abitudini di vita degli stretti congiunti dell’ucciso la mera allegazione di circostanze, quali la convivenza con la vittima, i suoi studi universitari ed il suo subentro in attività imprenditoriali di famiglia, nonché l’assenza di incomprensioni all’interno il del nucleo familiare, volte a dimostrare in via presuntiva che gli attori avevano investito molto, in termini umani e professionali, sul parente defunto, figlio primogenito, e che il dolore per la sua prematura perdita era stato particolarmente intenso). Detto danno, secondo la Suprema Corte, ben può essere apprezzato sulla scorta di presunzioni, legate alla comune esperienza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettano l’unità, la continuità e l’intensità del rapporto familiare (Cass. Sez. III, 17 aprile 2013, n. 9231).

Tanto premesso, si ritiene che nel caso di specie non sussistesse tra gli attori ed il signor Calcagno Oliveira Angelo un legame affettivo profondo, continuativo e tangibile, tale che, il suo venir meno, possa aver determinato alcun cambiamento radicale nell’esistenza dei congiunti superstiti.

Nessuna prova è stata offerta in tal senso dagli attori, né l’ammissione delle prove orali richieste avrebbe potuto mutare tale valutazione.

Anche a dare per ammesse le circostanze sulle quali gli attori hanno richiesto la prova testimoniale, se ne ricaverebbe solo che gli stessi hanno pianto alla notizia della morte del fratello/zio; che gli attori e il signor Calcagno erano soliti scambiarsi gli auguri in occasione delle più importanti ricorrenze e che, in occasione di alcune celebrazioni e funerali, il signor Calcagno si era recato in Sicilia ove aveva potuto intrattenersi con i parenti.

Quello che è certo e documentale è che il signor Calcagno è nato e vissuto a Pietra Ligure, mentre gli attori sono nati e vivono in Sicilia e che il signor Calcagno venne riconosciuto dal padre solo all’età di 42 anni. Dunque, per oltre 42 anni si può ben presumere che visse a Pietra Ligure una vita separata dai fratelli unilaterali che vivevano in Sicilia, e altrettanto ragionevolmente può presumersi che il rapporto parentale si sia, in effetti, limitato a sporadici contatti e frequentazioni, senza che mai le parti in causa abbiano potuto condividere con il de cuius esperienze significative idonee a instaurare un legame familiare intenso.

Del resto gli attori non hanno neppure prodotto alcuna documentazione fotografica che ritragga momenti di condivisione con il de cuius, neppure in occasione delle celebrazioni o visite genericamente indicate nel capitolato attoreo.

Ma ciò che risulta più triste e desolante, a conferma dell’assenza di quel legame parentale intenso che la Suprema Corte pone a fondamento del diritto al risarcimento del danno derivante dalla rottura del rapporto parentale, è che il signor Calcagno, nei 45 giorni di ricovero dal sinistro, non ha ricevuto la visita né del fratello, né del giovane nipote, tant’è che, versando in condizioni di grave disagio sociale, è stato necessario affidarlo ai Servizi Sociali.

Si conviene con l’Assicurazione odierna convenuta che le spiegazioni addotte in merito dagli attori, incentrate sulle restrizioni vigenti nel periodo COVID, non siano convincenti.

Ammesso anche che il personale sanitario possa avere invitato a non andare in struttura, causa COVID, si crede che, a fronte della giuridica possibilità di andare – poiché l’incidente avvenne il 18.6.2021 e non vi erano più restrizioni di movimento, così come per vero in Ospedale si poteva andare, ancorchè con alcune limitazioni (green pass, mascherina, 1 persona etc.) -, se vi fosse stato realmente un legame familiare profondo, quanto meno il più stretto congiunto avrebbe certamente affrontato il viaggio per far visita ad un fratello in condizioni critiche a seguito di un tragico evento.

Neppure convince, in senso contrario, l’argomento speso dalla difesa attorea circa il fatto che fu Oliveira Agostino ad organizzare e pagare il rito funebre incaricando un’agenzia sul territorio.

Come osservato da parte convenuta, pagare un funerale non è segno di legame affettivo: è atto dovuto ed è atto del tutto opportuno se si vuole ereditare come nel caso di specie, visto che il de cuius aveva immobili e risparmi. Per la legislazione italiana, le spese funebri fanno parte della successione e di conseguenza, sono un debito che ricade sugli eredi, che siano o non siano legati al de cuius da ragioni di affetto. Anche un estraneo, infatti, che fosse erede per testamento vi sarebbe tenuto.

Per quanto esposto, la domanda risarcitoria formulata iure proprio dagli attori, deve essere respinta.

Quanto alle spese del presente giudizio, considerata la parziale soccombenza anche di parte attrice, esse vanno compensate in ragione della metà, con condanna di parte convenuta al pagamento della residua metà delle spese, liquidate per l’intero, in applicazione del D.M. 55/2014 e s.m.i., e tenuto conto della nota spese e dell’attività difensiva concretamente prestata, in €560,00 per spese, €14.118,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1.Condanna UnipolSai Ass.ni e Hokxa Bledar, in solido, per i titoli di cui in motivazione, al pagamento delle seguenti somme:

€32.233,25 in favore di Oliveira Agostino;

€32.233,25 in favore di Oliveira Ivan;

oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.

  1. Rigetta ogni altra domanda.
  2. Compensa per la metà le spese del presente giudizio, e condanna UnipolSai Ass.ni e Hokxa Bledar, in solido, al pagamento, in favore di Oliveira Agostino e Oliveira Ivan, in solido, della restante metà delle spese del presente giudizio, liquidate, per l’intero, in € 560,00 per spese, € 14.118,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Bologna 30.07.2024

Il Giudice

dott. Cinzia Gamberini

Pubblicazione il 31/07/2024

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