110% RISTRUTTURAZIONI , CASA , IMPRESA CHE ABBANDONA I LAVORI, GUAI?
COSA SUCCEDE SE L’IMPRESA NELL’ESECUZIONE DI LAVORI 110 ABBANDONA?
110% RISTRUTTURAZIONI , CASA , IMPRESA CHE ABBANDONA I LAVORI, GUAI?
AVETE GIA’ PAGATO GROSSI ACCONTI MA L’IMPRESA NON VUOLE PIU’ CONTINUARE I LAVORI?
VA STUDIATO E VALUTATO IL CONTRATTO DI APPALTO CON IL QUALE AVETE AFFIDATO I LAVORI ALL’IMPRESA.
Intendiamoci il contratto di appalto con il quale avete dato i lavori all’impresa è la base per valutare la situazione !!!
Il problema quasi sempre sono i prezzi si pensa di spendere 10 invece la ristrutturazione con il 110 costa 50 .
Esiste un articolo sugli appalti che consente di modificare il prezzo :
L’appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell’opera se il committente non le ha autorizzate.
L’autorizzazione si deve provare per iscritto.
Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l’appaltatore, se il prezzo dell’intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
ART 1660 Codice Civile
Se per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinare le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo(1).
Se l’importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un’equa indennità(2).
Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo(3).
Cass. civ. n. 10891/2017
In tema di appalto, le variazioni non previste nel progetto, ove strettamente necessarie per la realizzazione dell’opera, possono essere eseguite dall’appaltatore senza la preventiva autorizzazione del committente ma, in tal caso, ove manchi l’accordo tra le parti, spetta al giudice accertarne la necessità e determinare il corrispettivo delle relative opere, parametrandolo ai prezzi unitari previsti nel preventivo ovvero ai prezzi di mercato correnti.
Nel caso in cui il corrispettivo d’appalto, secondo un progetto che non preveda l’esecuzione di determinate opere, sia stato stabilito senza alcun riferimento alle opere ulteriormente sopravvenute e realizzate, il prezzo delle necessarie variazioni integrative, a meno che non risulti una contraria volontà delle parti, non può considerarsi compreso in quello previsto nell’appalto e, anche quando il progetto sia stato predisposto dall’appaltatore, deve essere determinato dal giudice ai sensi dell’art. 1660 c.c.
Le contestazioni circa la eventuale ineseguibilità del progetto o la necessità di variazioni, ai fini dell’esonero dell’appaltatore dalle responsabilità che la legge espressamente gli attribuisce, devono essere tempestivamente comunicate da questi direttamente al committente, e non al direttore dei lavori, atteso che costui, quale ausiliare del committente, ne assume la rappresentanza limitatamente alle sole materie strettamente tecniche.
Nel caso in cui il corrispettivo dell’appalto, secondo un progetto che non preveda l’esecuzione di determinate opere, imposte da disposizioni normative inderogabili (nella specie, travature di collegamento delle fondazioni in zona sismica), sia stato stabilito senza alcun riferimento alle predette opere, il prezzo delle necessarie variazioni integrative, a meno che non risulti una contraria volontà delle parti, non può considerarsi compreso in quello previsto nell’appalto e, anche quando il progetto sia stato predisposto dall’appaltatore, deve essere, pertanto, determinato dal giudice ai sensi dell’art. 1660 c.c.
Cass. civ. n. 1364/1979
La norma dell’art. 1660 c.c., che disciplina le variazioni necessarie al progetto dell’appalto, riguarda un’ipotesi di impossibilità dell’oggetto e costituisce espressione della volontà del legislatore di non attribuire uguale efficacia a qualsiasi ipotesi di impossibilità dell’oggetto, in quanto prevede, diversamente dall’art. 1672 c.c. (relativo all’impossibilità assoluta di conseguimento del risultato), che il contratto abbia esecuzione anche se il suo oggetto sia divenuto in parte impossibile, e ciò mediante l’introduzione delle necessarie varianti, i cui limiti le parti possono anche avere preventivamente determinato, e tale soluzione resta valida anche con riferimento ad un’impossibilità originaria, perché nulla vieta che le parti, con apposite clausole contrattuali, deroghino alla disciplina generale, prevedendo la possibilità di un mutamento parziale dell’oggetto al fine di renderlo possibile anche nell’eventualità che si riscontri un’ impossibilità originaria di realizzazione del progetto.
La disciplina delle variazioni necessarie del progetto dell’opera appaltata, posta dall’art. 1660 c.c., contempla l’ipotesi in cui, durante l’esecuzione del contratto, sia necessario apportare variazioni al progetto, il cui costo è a carico del committente, non le ipotesi in cui la necessità di variazioni sia accertata dopo l’esecuzione del contratto e sia dovuta all’inadeguatezza dell’esecuzione stessa, in cui il costo delle opere è a carico dell’appaltatore a norma dell’art. 1668, primo comma, c.c.
La facoltà di recesso dell’appaltatore è prevista dal secondo comma dell’art. 1660 c.c., per il solo caso che si rendano necessarie all’esecuzione dell’opera variazioni del progetto eccedenti il sesto del corrispettivo totale dell’appalto. Invece, per variazioni non necessarie, che superino tale limite, l’art. 1661 c.c., attribuisce all’appaltatore soltanto la facoltà di rifiutarsi di eseguirle e di continuare l’esecuzione dell’opera secondo il progetto originario, ma non anche quella di recedere dal contratto.
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