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L’obbligo di mantenimento dei figli: Importanza e Implicazioni
L’obbligo di mantenimento dei figli è una questione di fondamentale importanza in molte società moderne. Si tratta di una responsabilità legale e morale che i genitori devono assolvere per garantire il benessere e lo sviluppo adeguato dei propri figli. In questo post, esploreremo l’importanza di tale obbligo, le implicazioni legali e sociali che comporta e come la società affronta le sfide legate al mantenimento dei figli.
1. Importanza dell’obbligo di mantenimento dei figli:
Il mantenimento dei figli è un diritto fondamentale riconosciuto in molte legislazioni, che mira a garantire che i minori abbiano accesso a un tenore di vita adeguato nonostante la separazione o il divorzio dei loro genitori. Questo obbligo è sancito in quanto i bambini sono considerati vulnerabili e incapaci di provvedere a se stessi economicamente. Assicurando un sostegno finanziario continuo, si promuove il loro benessere, fornendo l’accesso a un’istruzione di qualità, cure mediche, abbigliamento, cibo e alloggio stabile.
Inoltre, l’adempimento dell’obbligo di mantenimento è essenziale per preservare i rapporti genitoriali sani e positivi. Quando un genitore è in grado di contribuire adeguatamente al sostegno finanziario dei figli, ciò può ridurre lo stress e le tensioni familiari, favorendo una co-genitorialità responsabile e amorevole.
2. Implicazioni legali dell’obbligo di mantenimento dei figli:
Le leggi che riguardano l’obbligo di mantenimento dei figli variano da paese a paese, ma in generale, esse pongono l’obbligo sul genitore non convivente (solitamente il genitore che non detiene la custodia principale) di contribuire finanziariamente all’assistenza dei figli. Le direttive legali possono includere le modalità di calcolo dell’importo del mantenimento in base al reddito e alle esigenze del bambino, e possono essere regolate dal tribunale o attraverso accordi di mediazione tra i genitori.
Le conseguenze legali per il mancato adempimento dell’obbligo di mantenimento possono essere severe e possono includere multe, pignoramenti, sospensione della patente di guida e persino il carcere, a seconda della giurisdizione e della gravità del caso. Tuttavia, è importante notare che in alcuni casi, i genitori potrebbero essere impossibilitati a versare il mantenimento a causa di difficoltà finanziarie genuine, e in queste situazioni, potrebbero essere prese in considerazione soluzioni alternative o periodi di sospensione dell’obbligo.
3. Sfide nell’adempimento dell’obbligo di mantenimento dei figli:
Nonostante l’importanza dell’obbligo di mantenimento dei figli, ci sono diverse sfide che i genitori possono affrontare nell’adempimento di questo dovere. Alcuni dei problemi più comuni includono:
a. Difficoltà finanziarie: In alcune situazioni, il genitore potrebbe trovarsi in difficoltà finanziarie a causa di problemi di disoccupazione, malattia o altri gravi eventi imprevisti. Queste circostanze possono rendere difficile o impossibile adempiere all’obbligo di mantenimento.
b. Dispute tra i genitori: Le controversie e le tensioni tra i genitori possono portare a situazioni in cui uno dei genitori potrebbe rifiutarsi di pagare il mantenimento come forma di punizione o vendetta nei confronti dell’altro genitore.
c. Genitori non localizzabili: In alcuni casi, il genitore obbligato potrebbe cercare di sfuggire alla responsabilità, diventando difficile da rintracciare o eludendo le richieste di pagamento.
d. Mancata rendicontazione delle spese: In alcune situazioni, il genitore ricevente potrebbe non essere trasparente nell’utilizzo dei fondi destinati al sostegno dei figli, causando disagio e resistenza da parte dell’altro genitore.
4. Soluzioni e approcci per affrontare le sfide:
Per affrontare queste sfide e garantire il mantenimento adeguato dei figli, la società ha sviluppato diverse soluzioni e approcci:
a. Mediazione familiare: La mediazione può essere un modo efficace per affrontare i problemi legati al mantenimento dei figli in modo collaborativo e costruttivo, aiutando i genitori a trovare soluzioni a lungo termine che soddisfino le esigenze dei figli e dei genitori.
b. Assistenza legale: I genitori possono beneficiare di assistenza legale per comprendere i loro diritti e doveri in materia di mantenimento e per garantire il rispetto delle disposizioni legali.
c. Calcolo equo del mantenimento: Un calcolo equo e accurato dell’importo del mantenimento può ridurre le tensioni tra i genitori e fornire una base stabile per un contributo finanziario appropriato.
d. Monitoraggio e supervisione: Le autorità competenti possono svolgere un ruolo importante nel monitorare il rispetto dell’obbligo di mantenimento e nel garantire che i genitori adempiano ai loro doveri finanziari.
e. Supporto sociale ed economico: In casi di difficoltà finanziarie genuine, i genitori potrebbero ricevere supporto sociale ed economico per far fronte al mantenimento dei figli temporaneamente.
In conclusione, l’obbligo di mantenimento dei figli è una responsabilità fondamentale che i genitori devono affrontare per garantire il benessere dei propri figli. Questa responsabilità viene sancita legalmente e ha un impatto significativo sulla vita dei minori coinvolti. Affrontare le sfide legate al mantenimento dei figli richiede un approccio equo, collaborativo e incentrato sul benessere dei bambini coinvolti.
Separazione dei coniugi e affido condiviso: il benessere dei figli al centro della transizione familiare”
La separazione dei coniugi è una realtà difficile e complessa che coinvolge non solo le due persone coinvolte, ma anche i loro figli. Quando una coppia decide di intraprendere questa strada, è essenziale considerare il benessere dei bambini e cercare di creare una transizione familiare il più armoniosa possibile. L’affido condiviso è un’opzione sempre più popolare, poiché mira a garantire una stabilità emotiva ed equilibrio nella vita dei figli durante e dopo la separazione.
La decisione di separarsi è spesso un momento di grande difficoltà e tensione per entrambi i coniugi, e gli aspetti emotivi possono essere travolgenti. Tuttavia, è fondamentale che entrambi i genitori comprendano l’importanza di preservare l’equilibrio e la stabilità emotiva dei propri figli. Una separazione può portare a un senso di perdita e insicurezza nei bambini, ma il modo in cui i genitori gestiscono la situazione può influenzare notevolmente il loro adattamento.
L’affido condiviso è un’opzione che coinvolge entrambi i genitori nella cura dei figli. Questo significa che i bambini trascorrono del tempo con entrambi i genitori, piuttosto che vivere principalmente con uno e visitare l’altro. L’obiettivo è creare un ambiente in cui i figli possano mantenere un forte legame con entrambi i genitori, consentendo loro di crescere con il sostegno e l’amore di entrambi.
Tuttavia, l’affido condiviso non è adatto a tutte le situazioni e non è sempre la scelta migliore per tutti. È essenziale considerare attentamente i bisogni dei bambini, le circostanze familiari e la capacità dei genitori di collaborare prima di prendere una decisione. In alcuni casi, l’affido condiviso potrebbe essere troppo stressante per i bambini o addirittura dannoso se i genitori sono in continuo conflitto.
La chiave per un’affido condiviso di successo è una comunicazione aperta e collaborativa tra i genitori. È fondamentale stabilire un piano di affido ben strutturato che tenga conto delle esigenze dei figli e delle responsabilità di ciascun genitore. Un accordo chiaro e definito può aiutare a ridurre i conflitti e a fornire una guida stabile per tutta la famiglia.
Un altro aspetto cruciale è la flessibilità. I piani di affido dovrebbero essere adattabili alle esigenze in continua evoluzione dei bambini e delle famiglie. Ciò potrebbe comportare modifiche al piano originale per adattarsi a nuove situazioni, come cambiamenti nella scuola o nelle attività dei bambini.
Durante il processo di separazione, i genitori dovrebbero essere sensibili alle emozioni dei figli e fare del loro meglio per fornire un ambiente amorevole e sicuro. La comunicazione con i bambini è fondamentale; dovrebbero sentirsi liberi di esprimere i loro pensieri e le loro emozioni senza paura di giudizi o punizioni. Essere onesti con loro riguardo alla situazione, ma allo stesso tempo assicurarsi di non coinvolgerli nei conflitti tra adulti.
La separazione dei coniugi può portare con sé un senso di instabilità e incertezza per i bambini. Tuttavia, il sostegno di entrambi i genitori può aiutarli a superare questa fase difficile. È importante che i genitori dimostrino coerenza nei comportamenti e negli orari, in modo che i bambini sappiano cosa aspettarsi e si sentano al sicuro.
Durante i momenti trascorsi con ciascun genitore, i bambini dovrebbero sentirsi amati e apprezzati. I genitori dovrebbero evitare di criticare l’altro genitore o fare commenti negativi sulla separazione. Invece, dovrebbero incoraggiare i bambini a instaurare e mantenere un forte legame con entrambi i genitori.
È anche importante coinvolgere altre figure significative nella vita dei bambini, come nonni, zii, zie o amici intimi. Questo può aiutare a fornire un ulteriore sostegno emotivo e un senso di continuità nella vita dei bambini.
Affrontare la separazione dei coniugi e l’affido condiviso è una sfida, ma con amore, comunicazione e flessibilità, è possibile creare un ambiente familiare sano e amorevole per i figli. La priorità dovrebbe essere sempre il benessere e la felicità dei bambini, in modo che possano affrontare questa transizione con forza e resilienza.
Il coniuge affidatario del figlio minorenne ha diritto, ai sensi dell’art. 211 della L. 19 maggio 1975, n. 151, a percepire gli assegni familiari corrisposti per tale figlio all’altro coniuge in funzione di un rapporto di lavoro subordinato di cui quest’ultimo sia parte, indipendentemente dall’ammontare del contributo per il mantenimento del figlio fissato in sede di separazione consensuale a carico del coniuge non affidatario, salvo che sia diversamente stabilito in modo espresso negli accordi di separazione. Gli assegni familiari per il coniuge, invece, in mancanza di una previsione analoga al citato art. 211, spettano al lavoratore – cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenere il coniuge ex artt. 143 e 156 c.c. – con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata.
Cass. civ. n. 11025/1997
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all’art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell’art. 148, non soltanto dalle «rispettive sostanze», ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione, da parte del giudice di merito, di una somma (nella specie, cinquecentomila lire mensili) quale contributo per il mantenimento di un figlio minore (nella specie, dell’età di nove anni) può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall’attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell’età suindicata.
In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell’altro tesi all’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. “madre malevola” (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l’affido c.d. “super-esclusivo” al padre, in considerazione della gravità dei comportamenti della madre, trascurando però di valorizzare il suo positivo rapporto con la minore e senza operare una più ampia valutazione circa la possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 16/12/2019).
Il regime legale dell’affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell’interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio, tuttavia nell’interesse di quest’ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. (Rigetta, CORTE D’APPELLO GENOVA, 18/05/2018).
In tema di mantenimento della prole, devono intendersi spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare nocumento alla prole che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti. (Dichiara inammissibile, CORTE D’APPELLO CATANIA, 11/10/2017).
In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità. (Dichiara inammissibile, CORTE D’APPELLO TRENTO, 26/05/2017).
E’ inammissibile la domanda, proposta dal genitore non affidatario obbligato al versamento di un contributo per il mantenimento del figlio minore, di sottrarre dalle somme dovute gli importi corrisposti, quali assegni familiari, direttamente al coniuge affidatario dal Parlamento europeo, datore di lavoro dell’onerato, qualora gli accordi tra i genitori o le statuizioni del giudice, nei processi di separazione personale e divorzio, non abbiano espressamente tenuto conto dell’ammontare di tali assegni familiari, perché trattasi di questione deducibile e non dedotta negli indicati giudizi. (Rigetta, CORTE D’APPELLO ROMA, 09/10/2014).
Cass. civ. n. 18559/2016
In tema di affidamento dei figli minori, la grave conflittualità esistente tra i genitori e la commissione di reati da parte dell’uno nei confronti dell’altro costituiscono fatti dotati di rilevante influenza sul regime di affidamento più consono, in virtù della preminenza che riveste in tali procedimenti l’interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, e possono, pertanto, fondare la domanda di affidamento esclusivo.
LA NORMA:
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
In tema di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice nel fissare le relative modalità, in caso di conflitto genitoriale, è quello del superiore interesse della prole, stante il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata, sicché il perseguimento di tale obiettivo può comportare anche l’adozione di provvedimenti – quali, nella specie, il divieto di condurre il minore agli incontri della confessione religiosa abbracciata dal genitore dopo la fine della convivenza – contenitivi o restrittivi di diritti individuali di libertà dei genitori, ove la loro esteriorizzazione determini conseguenze pregiudizievoli per il figlio che vi presenzi, compromettendone la salute psico-fisica o lo sviluppo.
CONTRIBUTO FIGLI:
Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la compensazione tra credito per spese di lite e credito derivante dal mancato pagamento di ratei dell’assegno di mantenimento cumulativamente dovuto per l’ex moglie e le figlie).
A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio ed del tenore di vita da lui goduto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d’appello per non aver effettuato un’adeguata indagine circa le risorse patrimoniali e reddituali di ciascuno dei genitori, ed avere pure espressamente trascurato la maggiore capacità patrimoniale del padre, comunque accertata nel caso concreto).
Cass. civ. n. 27153/2017
Il procedimento ex art. 337 ter c.c. si instaura nel luogo di residenza abituale del minore, da identificarsi in quello in cui costui ha consolidato, consolida o potrà consolidare una rete di affetti e relazioni, tali da assicurare un armonico sviluppo psicofisico, sicché, nei casi di recente trasferimento, occorre una prognosi sulla probabilità che la nuova dimora diventi l’effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore e che il cambiamento della sede non rappresenti un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell’altro genitore o alla disciplina generale sulla competenza territoriale. (Nella specie, la Corte ha escluso che la minore, di pochi mesi, avesse consolidato una rete di affetti nella città in cui aveva vissuto con la madre dalla nascita e ha dichiarato la competenza territoriale del tribunale della città in cui si trovava la nuova sede lavorativa della madre e dove quest’ultima aveva iscritto la figlia in un asilo, così dimostrando la chiara intenzione di un definitivo trasferimento suo e della minore).
Cass. civ. n. 25055/2017
In tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall’art. 155 c.c. e ora dall’art. 337 ter c.c.) con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”.
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