TESTAMENTO FALSO ART 491 CODICE PENALE AVVOCATO ESPERTO
EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA
SEI PREOCCUPATO DI COME STANNO0 ANDANDO LE COSE PER LA TUA EREDITA’ E HAI PAURA CHE NON TI VENGA RICNOSCIUTA LA TUA QUOTA?
BOLOGNA ,VICENZA,RAVENNA, IMOLA ,FORLI, CESENA, PADOVA, ROVIGO
EREDE RISOLVI ADESSO SUCCESSIONE LITE EREDITARIA BOLOGNA PADOVA RAVENNA VICENZA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838
Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo(1), ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata(2) o al portatore(3), e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso.
La falsificazione materiale di un testamento olografo che istituisce l’agente quale erede universale del “de cuius” produce immediatamente l’acquisizione delle situazioni soggettive patrimoniali correlate a tale “status”, ai sensi dell’art. 588 cod. civ., conseguendone che il delitto di cui all’art. 491 cod. pen. non può concorrere, in tal caso, con quello di truffa, che si presenta strutturalmente incompatibile in quanto richiede che l’arricchimento dell’agente derivi da un atto dispositivo della vittima, al quale questa sia stata indotta da artifici o raggiri.
Cass. pen. n. 5394/1989
La nullità di un determinato negozio non incide in alcun modo sulla sua natura giuridica, che deriva dalla sua particolare struttura e dal suo contenuto; pertanto, costituisce in ogni caso testamento olografo — equiparato, quoad penam, all’atto pubblico, per il combinato disposto degli artt. 491 c.p. e 587 c.c. — qualsiasi manifestazione di volontà, estrinsecatasi nella forma di cui all’art. 602 c.c., con la quale — secondo la definizione dell’art. 587 c.c. — «taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse». (Nella specie il ricorrente pretendeva che la nullità della scheda equivalesse ad escludere la sua natura testamentaria, con la conseguenza che si verteva in falso in scrittura privata non testamentaria).
avvocato esperto successioni
Cass. pen. n. 10265/1981
La legge penale tutela il documento non per il suo contenuto ma per la sua attitudine probatoria. Pertanto, l’invalidità del rapporto giuridico rappresentato nel documento non esclude il delitto di falso. Tale delitto può venir meno soltanto se si tratta di vizi formali che rendono l’atto giuridicamente irrilevante e non anche quando si tratta di vizi che lo rendono annullabile o nullo. Ne deriva che il documento, perché sia insuscettibile di protezione penale, deve essere privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo. (Nella specie si trattava di un testamento olografo le cui disposizioni erano colpite da nullità ex art. 692 codice civile abrogato).
(Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 10265 del 13 novembre 1981)
Testamento olografo: alterazione della data
Quando l’erede in forza di un testamento olografo agisca per far dichiarare che quello successivo, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione dell’art. 602, comma 3, c.c., che riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione della scheda, mentre l’alterazione della data da parte di terzi può essere fatta valere soltanto per mezzo della querela di falso il cui onere probatorio, in mancanza di altri elementi di prova, ben può essere assolto mediante le sole presunzioni.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto contraffatta la data di un testamento che era invece anteriore rispetto a quella risultante dalla contraffazione e, quindi, antecedente a quelle di altre due schede testamentarie favorevoli agli eredi che avevano proposto querela di falso).
La falsificazione materiale di un testamento olografo che istituisce l’agente quale erede universale del “de cuius
Cassazione civile sez. VI, 28/05/2020, n.10065
La falsificazione materiale di un testamento olografo che istituisce l’agente quale erede universale del “de cuius” produce immediatamente l’acquisizione delle situazioni soggettive patrimoniali correlate a tale “status”, ai sensi dell’art. 588 c.c., conseguendone che il delitto di cui all’art. 491 c.p. non può concorrere, in tal caso, con quello di truffa, che si presenta strutturalmente incompatibile in quanto richiede che l’arricchimento dell’agente derivi da un atto dispositivo della vittima, al quale questa sia stata indotta da artifici o raggiri.
Cassazione penale sez. V, 11/03/2019, n.15666
In materia di testamento olografo, la falsità, l’erronea o l’incompleta indicazione della data non è essa stessa determinante ai fini dell’invalidità del testamento, considerato che la funzione della data è quella di risolvere in via presuntiva le questioni che dipendono dal tempo di compimento dell’atto, cioè stabilire se il testatore era capace nel giorno in cui il testamento è stato redatto e, nel caso di più testamenti successivi, quale sia l’ultimo.
Pertanto, l’annullabilità del testamento, ai sensi dell’articolo 606, comma 2, del Cc, per falsità, erronea o incompleta indicazione della data può essere chiesta da che ha interesse a far accertare che, al tempo della redazione del testamento, il testatore fosse incapace, oppure per fare accertare l’efficacia di altro testamento ritenendolo posteriore a quello senza data o con data falsa. Nel caso di specie, gli attori hanno contestato invano anche la data di un testamento olografo, al fine di ottenere la condanna della convenuta al rilascio dei beni ereditati dal de cuius.
Cassazione civile sez. II, 16/02/2022, n.5091
Quando l’attore, erede in forza di un testamento olografo, agisca per far dichiarare che quello di data posteriore, che istituisce erede il convenuto, è stato alterato nella data da terzi, si è fuori della previsione del terzo comma dell’articolo 602 del Cc, il quale riguarda i casi in cui è consentita la prova della non corrispondenza della data apposta dal testatore a quella del giorno di redazione del documento, e la lamentata alterazione della data da parte di terzi può essere contestata e accertata soltanto per mezzo della querela di falso.
Per contestare la genuinità del testamento olografo non è necessario fare ricorso alla querela di falso ed al disconoscimento in seguito dalla verificazione, ma è ammessa la speciale azione di accertamento negativo, con cui si solleva una quaestio nullitatis o, per meglio dire, una quaestio inexistentiae: la parte che intenda contestare l’autenticità del testamento olografo, precisamente, deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, assumendo
Tribunale Avellino sez. I, 19/04/2021, n.619
Testamento olografo e querela di falso
Avendo la querela di falso il fine di privare un atto pubblico (o una scrittura privata riconosciuta) dell’efficacia sua propria e di qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, non possono essere trattate nel giudizio, che ha ad oggetto esclusivamente la provenienza del testamento olografo, le questioni relative all’accertamento di cancellature presenti nel testamento redatto dal de cuius.
Tribunale Savona, 07/10/2020, n.526
Testamento olografo: contestazione dell’autenticità
La parte che contesti l’autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. In difetto di tali presupposti non si può addivenire ad un giudizio di falsità, mancandone una prova rigorosa, il cui onere incombe, come detto, sull’attore.
Tribunale Pescara, 25/10/2019, n.1564
Scheda testamentaria falsa: non comporta sanatoria in quanto “inesistente”
La scheda testamentaria falsa, anche se eseguita dagli eredi pretermessi perché ritenuta comunque conforme alla volontà del testatore, non comporta la sanatoria dell’atto in quanto trattasi di atto “inesistente” e non semplicemente nullo. In tal caso, dunque, non è configurabile la previsione di cui all’articolo 590 del Cc secondo cui la nullità della disposizione testamentaria non può essere fatta valere da chi, conoscendo la causa della nullità, ha, dopo la morte del testatore, confermato la disposizione o dato a essa volontaria esecuzione. Ad affermarlo è la cassazione accogliendo il ricorso di un figlio della de cuius contro il padre e i due fratelli i quali, ritenendo di seguire la volontà della defunta, avevano dato esecuzione a una scheda testamentaria falsa – in quanto realizzata da uno dei figli – che disponeva in favore di alcuni dei beni immobili.
Per la Suprema corte, nella fattispecie, la riconosciuta non autenticità della scheda mette fuori gioco il meccanismo di sanatoria contemplato dall’articolo 590 del codice civile, senza che abbia “alcuna rilevanza né la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento fosse falso, né l’indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volontà espressa in vita dalla defunta”.
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