danno da perdita del rapporto parentale– MORTE FAMIGLIARE RISARCIMENTO SUBITO
IL SUNTO Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 17-03-2021) 21-04-2021, n. 10579
il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.
LA DECISIONE
Il ricorrente deve indicare non solo il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, ma anche il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053), onere che non è stato assolto dall’odierna parte ricorrente. 2.1.2. Quanto al danno biologico terminale, trattasi, come precisato da Cass. 13 dicembre 2018, n. 32372, di danno biologico a tutti gli effetti, da accertare con gli ordinari criteri della medicina legale. La determinazione del risarcimento dovuto a titolo di danno biologico iure hereditatis, nel caso in cui il danneggiato sia deceduto dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, va parametrata alla menomazione dell’integrità psicofisica patita dallo stesso per quel determinato periodo di tempo, con commisurazione all’inabilità temporanea da adeguare alle circostanze del caso concreto, tenuto conto del fatto che, detto danno, se pure temporaneo, ha raggiunto la massima entità ed intensità, senza possibilità di recupero, atteso l’esito mortale (Cass. 20 ottobre 2014, n. 22228; 31 ottobre 2014, n. 23183; 21 marzo 2013, n. 7126; 28 agosto 2007, n. 18163). Ai fini della configurazione del diritto al risarcimento del cd. danno biologico terminale è irrilevante la circostanza che, durante il periodo di permanenza in vita, la vittima abbia mantenuto uno stato di lucidità, il quale costituisce, invece, il presupposto del diverso danno morale catastrofale (Cass. 19 ottobre 2016, n. 21060). La liquidazione del danno in relazione alla menomazione dell’integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso va pertanto effettuata sulla base delle tabelle relative all’inabilità temporanea (Cass. 8 luglio 2014, n. 15491; 24 marzo 2011, n. 6754; 31 ottobre 2014, n. 23183; 20 giugno 2019, n. 16592; 13 dicembre 2018, n. 32372). Non è fondato quindi nel motivo di ricorso il richiamo alle tabelle del Tribunale di Milano nella parte in cui si prevede la liquidazione per i primi tre giorni entro un tetto massimo di Euro 30.000,00. Tale previsione è nelle tabelle riferita al danno derivante dalla percezione dell’esito fatale, che è circostanza per la quale, come si è detto, manca il relativo accertamento da parte del giudice di merito.
IL FATTO
. S.M.G. e T.P. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Siracusa A.G. e Fondiaria-Sai Assicurazioni s.p.a. chiedendo, sulla base di giudicato penale di responsabilità per omicidio colposo, il risarcimento del danno per la morte di T.L., rispettivamente coniuge e fratello degli attori, avvenuta dopo due giorni dal sinistro stradale ed a causa di quest’ultimo, sinistro del quale il convenuto era responsabile nella misura del 50%. Si costituì la parte convenuta. 2. Il Tribunale adito accolse la domanda, condannando i convenuti in solido al pagamento in favore di S.M.G. della somma di Euro 144.208,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed Euro 75.000,00 a titolo di danno biologico iure hereditatis oltre interessi, nonchè al pagamento in favore di T.P. della somma di Euro 76.615,00 a titolo di danno da perdita del rapporto parentale ed Euro 75.000,00 a titolo di danno biologico iure hereditatis oltre interessi. 3. Avverso detta sentenza propose appello l’impresa di assicurazione. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. A.G. rimase contumace. 4. Con sentenza di data 20 marzo 2018 la Corte d’appello di Catania, in accoglimento dell’appello, condannò Fondiaria-Sai Assicurazioni s.p.a. al pagamento in favore di S.M.G. della somma di Euro 73.669,00, oltre interessi e rivalutazione, ed in favore di T.P. della somma di Euro 12.496,50, oltre interessi e rivalutazione. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che in luogo delle tabelle in uso presso il Tribunale di Roma dovevano utilizzarsi le tabelle di Milano per la loro “vocazione nazionale”, che per il danno biologico terminale doveva farsi riferimento all’invalidità permanente assoluta, prevista dalle tabelle nella forbice compresa tra Euro 97,00 ed Euro 145,00 per cui, considerato che il tempo trascorso fra la lesione e la morte era di due giorni, spettava la somma di Euro 290,00 (145×2), da ripartire fra gli aventi diritto, previa decurtazione del 50% per il concorso di colpa del danneggiato. Aggiunse, quanto al danno parentale, premesso che le tabelle meneghine prevedevano per la moglie una somma compresa fra Euro 163.900,00 ed Euro 327.990,00 e per il fratello una somma compresa fra Euro 23.740,00 ed Euro 142.420,00, che, in base ai criteri indicati, il criterio della convivenza era da applicare solo in favore del coniuge, mentre il criterio dell’intensità della relazione affettivo-familiare andava applicato in favore di entrambi gli attori, specie in considerazione della giovane età del deceduto (con conseguente elisione, ex abrupto, del legame affettivo), e che per quanto riguardava la S. andava valutata inoltre l’improvvisa perdita del coniuge subito dopo la celebrazione del matrimonio, con il conseguente venir meno delle aspettative di vita familiare. Osservò ancora che alla S. spettava la somma di Euro 172.193,00 (pari al 70% della media tra il minimo ed il massimo della forbice indicata dalle tabelle meneghine) e che in favore del T. andava liquidata la somma di Euro 49.848,00 (pari al 60% della media tra il minimo ed il massimo della forbice indicata), importi da decurtare del 50% in considerazione del concorso di colpa del danneggiato e di quanto percepito a titolo di provvisionale (Euro 12.500,00 ciascuno), ed a cui aggiungere Euro 145,00 a titolo di danno iure hereditatis. 5. Hanno proposto ricorso per cassazione S.M.G. e T.P. sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni s.p.a.