110% BONUS FACCIATE ASSEVERAZIONE E CONFORMITA’ DUE REQUISITI DISTINTI
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La legge di bilancio 2022 ha modificato l’art 121 del dl n.34/2020 prevedendo l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ,previsto per la cessione del credito o lo sconto in fattura ,a tutti i tipi di bonus ,anche quelli cosiddetti minori e quindi l’obbligo è previsto per bonus facciate,bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus , installazione di impianti fotovoltaici ,e installazione di colonnine per veicoli elettrici ,
- Attualmente con il decreto mite viene previsto che ai fini dell’asseverazione delle congruità delle spese ,il tecnico incaricato allega il Computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’allegato 1 per gli interventi di :
- Art 119 comma 1 e 2 del decreto Rilancio
- B)interventi che prevedono l’asseverazione del tecnico incaricato
- E inoltre gli interventi di efficienza energetica di cui all’art 14 decreto legge 13/2013 diversi da quelli lettera b che optano per le opzioni di cui all’art 121 decreto rilancio.
ABUSI EDILIZI E TITOLI ABLATIVI
CIRCOLARE AGENZIUA DELLE ENTRATE NUMERO 7/2021 DEL 25 GIUGNO 2021
- INTERVENTI EDILIZI NON RIENTRANTI NELLA CORRETTA CATEGORIA DI INTERVENTO PE RIL QUALE NSAREBBE NECESSARUIO UN TITOL OABLATIVO DIVERSO D AQUELLO IN POSSESSO
2)SE SONO STATE FATTE OPERE DIFFORMI E IN CONTRASTO CON GLI STRUMENTI URBANISTICI E I REGOLAMENTI EDILIZI (CIR AGENZIA ENTRATE. 57/98 Par 7)
CONVIENE QUINDI PROVVEDERE ALLA RICHIESTA DI SANATORIA OVE POSSIBILE PRIMA DI INIZIARE I LAVORI PER I BONUS
NEI CONDOMINI I SIUPERBONUS
- IL PRINCIPIO BASE E’ CHE I CONDOMINI SONO I VERI BENEFICIARI DEL SUPERBONUS , E OGNI SINGOLO CONDOMINO USUFRUISCE DEL SUPERBONUS SECONDO LA SUA QUOTA MILLESIMALE
QUALI IMMOBILI INTERESSATI ALLA DETRAZIONE?
EDIFICI RESIDENZIALI QUINDI PARREBBE NO GLI UFFICI
Dal punto di vista soggettivo, in base all’art.2 del citato D.M. attuativo, il beneficio spetta a:
- persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art. 5 del TUIR ossia società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art.2, co.1, lett. a, del D.M. 19 febbraio 2007);
- soggetti titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art.2, co.1, lett. b, del D.M. 19 febbraio 2007).
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