VIOLENZA SESSUALE LE AGGRAVANTI ART 609 TER CP AVVOCATO PENALISTA DIFENDE
In tema di violenza sessuale, la diminuente secondo cui «nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi», benché collocata nell’art. 609 bis c.p. (introdotto dall’art. 3 legge 15 febbraio 1996, n. 66: norme contro la violenza sessuale), per la sua intrinseca valenza e per essere riferita alla fattispecie-base del nuovo reato (di «violenza sessuale») è astrattamente riferibile (e quindi applicabile) anche alle ipotesi circostanziate dell’art. 609 ter e concorre ai fini della determinazione in concreto della pena, con l’attenuante generica di cui all’art. 62 bis c.p. tema di violenza sessuale, la relazione affettiva, la cui sussistenza integra la circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen., va limitata ai rapporti personali analoghi a quelli di tipo coniugale che abbiano facilitato il compimento del delitto, indipendentemente sia dalla convivenza con la vittima, sia dalla stabilità e/o durata della “relazione”, e non va estesa fino a ricomprendere qualsiasi legame caratterizzato da intensità di sentimenti.(Nella fattispecie la S.C. ha censurato la sentenza di merito che aveva ravvisato i requisiti di siffatta relazione affettiva nella stabile ospitalità offerta dall’imputato alla persona offesa, insieme alla sorella e al loro padre, presso la sua abitazione).
- La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età minore di anni quattordici ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra, in considerazione dell’età della parte lesa, gli estremi della fattispecie di cui all’art. 609-quater cod. pen., e non di quella di cui al comma primo dell’art. 600-bis cod. pen.
- In tema di violenza sessuale su minori, la valutazione sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima deve tenere conto non solo della loro intrinseca coerenza, ma anche di tutte le altre circostanze concretamene idonee ad influire su tale giudizio, ivi inclusa la verifica sull’incidenza di plurime audizioni della persona offesa in punto di usura della fonte dichiarativa.
- In tema di reati sessuali, il principio del “favor rei”, per cui, nel dubbio sulla data di commissione del reato, è esclusa l’applicabilità dell’aggravante della minore età di anni dieci prevista dall’articolo 609-ter, comma secondo cod. pen., opera solo in caso d’ incertezza assoluta sulla data della commissione del reato, non eliminabile attraverso deduzioni logiche.
LA NORMA:
La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi:
1) nei confronti di persona della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore
2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;
3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;
5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto;
5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza(4);
5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza
5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività(5);
5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave;
5-septies) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore(6).
La pena stabilita dall’articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all’articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci(7).
Cass. pen. n. 45938/2019
In tema di reati sessuali, la previsione di cui all’art. 609 ter, comma primo, n. 5-sexies, cod. pen., che dispone un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore, a causa della reiterazione della condotta, un pregiudizio grave, è riferibile solo a fatti di violenza sessuale commessi ai danni di vittima minorenne. (In motivazione, la Corte ha osservato che la norma è stata introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, adottato in forza della legge 6 agosto 2013, n. 96, che delegava il Governo al recepimento di direttive europee, tra cui quella 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ma che non attribuiva al legislatore delegato anche il compito di modificare la disciplina sanzionatoria del reato di violenza sessuale commesso in danno di soggetti maggiorenni).
Non si applicano al delitto di atti sessuali con minorenne, di cui all’art. 609-quater cod. pen., le aggravanti previste dall’art. 609-ter cod. pen., diversamente determinandosi una violazione del principio di legalità, atteso che nessuna disposizione di legge estende l’applicabilità di tali aggravanti, specificamente riferite all’ipotesi di violenza sessuale, anche al predetto delitto e che l’art. 609-quater, comma sesto, cod. pen., nell’autonomamente tipizzare, in relazione allo stesso, l’aggravante collegata all’età inferiore a dieci anni della persona offesa, espressamente richiama “quoad poenam” soltanto l’art. 609ter, comma secondo, cod. pen.
In tema di reati sessuali, la previsione di cui all’art. 609-ter, primo comma, n. 5-sexies, cod. pen., che dispone un aggravamento di pena se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto derivi al minore, a causa della reiterazione della condotta, un pregiudizio grave, prevede due distinte ipotesi, di cui solo la seconda prende in considerazione l’età della vittima, limitandosi la prima a considerare le «violenze gravi», a prescindere dal fatto che la vittima del reato sia maggiorenne o minorenne. (In motivazione la Corte ha escluso che la normativa di cui al d.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, che ha introdotto l’aggravante in oggetto, sia dedicata ai soli minori, come confermato, altresì, dal rilievo che l’art. 609, primo comma, n. 5-quinquies, cod. pen. prevede un’ipotesi in cui si prescinde dall’età della vittima).
In tema di violenza sessuale, la relazione affettiva, la cui sussistenza integra la circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen., va limitata ai rapporti personali analoghi a quelli di tipo coniugale che abbiano facilitato il compimento del delitto, indipendentemente sia dalla convivenza con la vittima, sia dalla stabilità e/o durata della “relazione”, e non va estesa fino a ricomprendere qualsiasi legame caratterizzato da intensità di sentimenti.(Nella fattispecie la S.C. ha censurato la sentenza di merito che aveva ravvisato i requisiti di siffatta relazione affettiva nella stabile ospitalità offerta dall’imputato alla persona offesa, insieme alla sorella e al loro padre, presso la sua abitazione).
La condotta di promessa o dazione di denaro o altra utilità, attraverso cui si convinca una persona di età minore di anni quattordici ad intrattenere rapporti sessuali esclusivamente con il soggetto agente, integra, in considerazione dell’età della parte lesa, gli estremi della fattispecie di cui all’art. 609-quater cod. pen., e non di quella di cui al comma primo dell’art. 600-bis cod. pen.
In tema di violenza sessuale su minori, la valutazione sull’attendibilità delle dichiarazioni rese dalla vittima deve tenere conto non solo della loro intrinseca coerenza, ma anche di tutte le altre circostanze concretamene idonee ad influire su tale giudizio, ivi inclusa la verifica sull’incidenza di plurime audizioni della persona offesa in punto di usura della fonte dichiarativa.
In tema di reati sessuali, il principio del “favor rei”, per cui, nel dubbio sulla data di commissione del reato, è esclusa l’applicabilità dell’aggravante della minore età di anni dieci prevista dall’articolo 609-ter, comma secondo cod. pen., opera solo in caso d’ incertezza assoluta sulla data della commissione del reato, non eliminabile attraverso deduzioni logiche.
Le circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dall’art. 609 ter, comma primo, n. 1, c.p. (violenza sessuale commessa ai danni di minore infraquattordicenne) e dall’art. 609 ter, comma primo, n. 5, c.p. (violenza sessuale commessa dal reo legato da rapporto di parentela con la vittima infrasedicenne), sono equipollenti per quanto riguarda la misura dell’aumento di pena.
Il delitto di violenza sessuale, aggravato dalla circostanza speciale dell’uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti gravemente lesive della salute della persona offesa assorbe quello di procurata incapacità mediante somministrazione di sostanze stupefacenti. (Fattispecie nella quale erano stati contestati entrambi i reati ad un soggetto che aveva costretto alcune donne al compimento di atti sessuali, ponendole in condizioni di incapacità mediante somministrazione di un caffè mescolato con narcotici).
Il delitto di violenza sessuale aggravata dalla circostanza che la persona era «comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale» non assorbe quello di sequestro di persona, perchè non rappresenta un reato complesso, per la sussistenza del quale è necessario che l’astratta formulazione della fattispecie incriminatrice faccia riferimento – o come elemento costitutivo o come circostanza aggravante – ad un fatto che costituisca di per sè reato. La descrizione legislativa dell’aggravante di cui al n. 4 dell’art. 609 ter c.p. non presenta, invece, tale caratteristica: essa include non solo la condizione di vittima di un sequestro di persona, ma una pluralità di situazioni, anche prive di rilevanza penale (ad esempio, lo stato di detenzione, o quello di ricovero presso una struttura ospedaliera con restrizioni, ovvero l’accidentale restrizione della libertà di locomozione all’interno di un edificio).
In caso di procedimento per il reato di violenza sessuale in danno di un figlio minore degli anni dieci, risulta legittimo il provvedimento di sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, venendo tale misura ad incidere sull’esercizio di quegli stessi poteri in relazione ai quali l’abuso appare perpetrato, ed avvalendosi dei quali non solo potrebbe verificarsi una reiterazione di analoghe condotte, ma altresì porsi in essere comportamenti idonei ad influire sulla genuina acquisizione della prova nel successivo iter processuale.
La circostanza aggravante prevista dall’art. 609 ter, comma primo n. 1 c.p., prevedendo l’aumento di un quinto della pena prevista dall’art. 609 bis stesso codice, non può essere considerata come circostanza ad effetto speciale e, conseguentemente, di essa non può tenersi conto ai fini della determinazione della competenza. (Fattispecie relativa a concorso di sequestro di persona di cui all’art. 605 c.p. e tentativo di violenza sessuale aggravata previsto dagli artt. 56, 609 bis e 609 ter c.p., in ordine alla quale è stato ritenuto più grave, ai fini della competenza per territorio, il sequestro). Non risultano precedenti.
In tema di violenza sessuale, la diminuente secondo cui «nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi», benché collocata nell’art. 609 bis c.p. (introdotto dall’art. 3 legge 15 febbraio 1996, n. 66: norme contro la violenza sessuale), per la sua intrinseca valenza e per essere riferita alla fattispecie-base del nuovo reato (di «violenza sessuale») è astrattamente riferibile (e quindi applicabile) anche alle ipotesi circostanziate dell’art. 609 ter e concorre ai fini della determinazione in concreto della pena, con l’attenuante generica di cui all’art. 62 bis c.p. (Nella specie la S.C., nell’annullare, ex art. 2 c.p. con riferimento alla sopravvenuta legge n. 66 del 1996, sentenza di condanna per il reato aggravato di atti di libidine violenti commessi in danno di bambina di tre anni e mezzo, ha demandato al giudice del rinvio di valutare, in concreto, quale sia, nella presente vicenda, la legge più favorevole, considerando, soprattutto, che la nuova legge, per il suo peculiare contenuto, non opera automaticamente in maniera più favorevole nei confronti della normativa pregressa — vigente al tempo del commesso reato — ma fa dipendere tale risultato eventuale da un giudizio affidato ai poteri discrezionali del giudice ed alla verifica di determinati presupposti).
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