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Consulenti finanziari – ocf -avvocato esperto

CONSOB CONSULENTI FINANZIARI 

SONO0 ESPERTO DI SANZIONI CONSULENTI FINANZIARI E TUTELA I CONSULENTI FINANZIARI IN AMBITO PENALE CIVILE E DISCIPLINARE CONSOB

  1. DIFENDITI DAI DISCIPLINARI CONSOB
  2. DIFENDITI DALLE RICHIESTE DANNI
  3. DIFENDITI DAL PENALE QUALE PROMOTORE FINANZIARIO

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    DIFENDITI DAI DISCIPLINARI CONSOB DIFENDITI DALLE RICHIESTE DANNI DIFENDITI DAL PENALE QUALE PROMOTORE FINANZIARIO

L’offerta fuori sede, in base al disposto dell’art. 30 TUF, consiste nelle attività di: · promozione, · collocamento. I soggetti a ciò incaricati sono individuati dalla legge (art. 30 c. 3 e 4 TUF) e sono abilitati allo svolgimento delle suddette attività fuori sede.

 

Il ruolo dei consulenti finanziari nella gestione e nell’orientamento degli investimenti dei clienti è di vitale importanza nel settore finanziario. Affinché questo processo avvenga in modo etico e trasparente, le autorità di regolamentazione, come la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) in Italia, impongono regole e normative specifiche. Questo articolo si propone di esplorare in dettaglio le sanzioni Consob applicate ai consulenti finanziari, analizzandone gli impatti sul settore e prospettando il futuro delle regolamentazioni.

I. Contesto Regolamentare:

Per comprendere appieno le sanzioni Consob applicate ai consulenti finanziari, è essenziale esaminare il contesto regolamentare in cui essi operano. La Consob è l’ente italiano responsabile della vigilanza e della regolamentazione dei mercati finanziari. Le sue azioni mirano a garantire l’integrità, la trasparenza e la correttezza delle operazioni finanziarie, con particolare attenzione al ruolo svolto dai consulenti finanziari nell’interazione con gli investitori.

II. Tipologie di Sanzioni:

Le sanzioni applicabili ai consulenti finanziari da parte della Consob possono variare in base alla gravità delle violazioni commesse. Alcune delle sanzioni più comuni includono:

a. Ammonizioni: In caso di violazioni meno gravi, la Consob può decidere di emettere un’ammonizione, una forma di avvertimento formale al consulente finanziario coinvolto. Questa misura serve a mettere il professionista in guardia contro comportamenti scorretti.

b. Sospensione temporanea: Nel caso di violazioni più serie, la Consob può decidere di sospendere temporaneamente l’autorizzazione del consulente finanziario coinvolto. Questa sanzione mira a fermare temporaneamente le attività del consulente, consentendo un’indagine più approfondita.

c. Revoca dell’autorizzazione: Se le violazioni sono gravi e persistenti, la Consob può revocare l’autorizzazione del consulente finanziario coinvolto. Questa sanzione impedisce al professionista di continuare a svolgere attività finanziarie in modo legale.

d. Multe pecuniarie: Le multe rappresentano una sanzione finanziaria che la Consob può imporre in seguito a violazioni delle normative. L’importo delle multe può variare in base alla gravità delle violazioni e al contesto normativo.

e. Proibizione permanente: In casi estremi, la Consob può decidere di vietare permanentemente al consulente finanziario coinvolto di svolgere qualsiasi attività nel settore finanziario.

III. Impatti sul Settore Finanziario:

Le sanzioni applicate ai consulenti finanziari dalla Consob possono avere un impatto significativo sul settore finanziario in diversi modi. Da un lato, contribuiscono a rafforzare la fiducia degli investitori, dimostrando che comportamenti non etici o illegali non saranno tollerati. Dall’altro lato, queste sanzioni possono generare incertezza nel settore e influenzare la reputazione delle istituzioni finanziarie coinvolte.

a. Fiducia degli Investitori: La trasparenza e l’efficacia delle sanzioni applicate dalla Consob contribuiscono a rafforzare la fiducia degli investitori nel settore finanziario italiano. Gli investitori si aspettano che i consulenti finanziari operino con professionalità e nel loro migliore interesse.

b. Incertezza del Mercato: Tuttavia, l’annuncio di sanzioni può generare incertezza nei mercati finanziari. Gli investitori potrebbero essere riluttanti a impegnarsi con istituzioni coinvolte in casi di violazioni significative, causando fluttuazioni nei mercati e impatti sulla stabilità finanziaria.

c. Reputazione delle Istituzioni: Le istituzioni finanziarie coinvolte in casi di violazioni rischiano danni alla loro reputazione. La fiducia dei clienti e degli investitori può essere compromessa, influenzando negativamente la capacità dell’istituzione di attirare nuovi clienti e mantenere quelli esistenti.

IV. Prospettive Future:

Il panorama delle sanzioni Consob applicate ai consulenti finanziari è in costante evoluzione, poiché le autorità cercano di adattarsi alle sfide emergenti nel settore finanziario. Alcune delle prospettive future includono:

a. Miglioramento delle Tecnologie di Monitoraggio: La Consob e altre autorità di regolamentazione stanno investendo sempre più in tecnologie avanzate per il monitoraggio delle attività finanziarie. L’uso di intelligenza artificiale e analisi dei dati potrebbe consentire una rilevazione più tempestiva di comportamenti sospetti e una risposta più rapida alle violazioni.

b. Collaborazione Internazionale: Date le dimensioni globali del settore finanziario, la collaborazione internazionale diventerà sempre più cruciale. Le autorità di regolamentazione devono lavorare insieme per affrontare le sfide transfrontaliere e garantire un’applicazione coerente delle sanzioni.

c. Educazione Continua: Investire nell’educazione continua dei consulenti finanziari è essenziale per prevenire violazioni. Programmi formativi mirati a mantenere alta la consapevolezza delle normative e delle migliori pratiche possono contribuire a ridurre il rischio di comportamenti non conformi.

d. Revisione delle Normative: Le autorità di regolamentazione, compresa la Consob, dovrebbero periodicamente rivedere e adattare le normative esistenti per affrontare le sfide emergenti nel settore finanziario. Un approccio flessibile e adattabile è cruciale per garantire l’efficacia delle misure di regolamentazione.

Conclusione:

Le sanzioni Consob applicate ai consulenti finanziari sono uno strumento fondamentale per garantire la trasparenza, la fiducia e l’integrità nel settore finanziario italiano. Se da un lato contribuiscono a disciplinare il comportamento dei professionisti, dall’altro possono generare impatti sul mercato e sulle istituzioni coinvolte.

Secondo l’art. 30, comma 1, t.u.f., nel testo vigente ratione temporis, come modificato dal D.Lgs. n. 164 del 2007, per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico: a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento; b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività.

Il collocamento designa, in senso generale, il negozio con cui si attua il trasferimento dello strumento finanziario nei confronti del cliente o l’acquisto, da parte di quest’ultimo, del diritto a ricevere servizi e attività di investimento. In tal senso, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, la disciplina dell’offerta fuori sede non riguarda il solo caso in cui la vendita fuori sede di strumenti finanziari da parte dell’intermediario sia intervenuta nell’ambito di un servizio di collocamento prestato dall’intermediario medesimo in favore dell’emittente o dell’offerente di tali strumenti, ma anche quando la medesima vendita fuori sede abbia avuto luogo in esecuzione di un servizio d’investimento diverso, ivi compresa l’esecuzione di ordini impartiti dal cliente in esecuzione di un contratto quadro, ove ricorra la stessa esigenza di tutela (Cass. Sez. U. 3 giugno 2013, n. 13905): il collocamento dello strumento finanziario è in altri termini “da intendere in senso ampio, come sinonimo di atto negoziale mediante il quale lo strumento finanziario vien fatto acquisire al cliente e quindi inserito nel suo patrimonio (o, come nel linguaggio del mercato finanziario si usa dire, nel suo portafoglio), a prescindere dalla tipologia del servizio d’investimento che abbia dato luogo a tale operazione” (sent. cit., in motivazione).

L’attività di promozione consiste, invece, nella sollecitazione, nei confronti del cliente, del predetto collocamento di strumenti finanziari o di servizi e attività di investimento. Si tratta, quindi, di un’attività preordinata alla conclusione del negozio in cui consiste il collocamento e tale dimensione funzionale vale a distinguere la promozione dalla semplice pubblicità, che ha, invece, uno scopo di natura prettamente informativa. L’attività consistente nella “mera segnalazione delle denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonchè nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell’interesse dell’intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati” è stata, del resto, presa in considerazione a più riprese, in passato, dalla Consob, la quale ha avuto modo di rimarcare come essa non rappresenti un’offerta di servizi di intermediazione mobiliare (così: comunicazione n. DI/98069882 del 27 agosto 1998; comunicazione n. DIN/2049119 del 15 luglio 2002).

In questa sede rileva la vera e propria promozione di strumenti finanziari.

In proposito, è importante sottolineare come i soggetti cui è giuridicamente riferibile l’attività di promozione e di collocamento fuori sede di strumenti finanziari vadano individuati, in via generale, sulla base della previsione dell’art. 30, comma 3 t.u.f. (nel testo vigente dal 1 novembre 2007 al 9 aprile 2014, applicabile alla presente controversia), a mente del quale l’offerta fuori sede di tali strumenti può essere effettuata dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall’art. 1, comma 5, lett. c) e c bis), oltre che dalle SGR (società di gestione del risparmio), dalle società di gestione armonizzata e dalle SICAV (società di investimento a capitale variabile), limitatamente alle quote o azioni di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio); dell’art. 30, comma 4, precisa, poi, che determinati soggetti, specificamente individuati (imprese di investimento, banche, intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 t.u.b., SGR e società di gestione armonizzate), possono effettuare l’offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento.

In tema di sanzioni applicabili ai consulenti finanziari” – Corte di Cassazione – civile – sez. II – sentenza del 2 ottobre 2020 – n. 21131

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Ai sensi dell’art 196 del d. lgs. n. 58 del1998, nei confronti del consulente finanziario abilitato ali’ offerta fuori sede, che si sia reso responsabile di una delle violazioni contemplate nell’art. 110, comma 2, lett. a) del Regolamento Consob n. 16190/2007, è applicabile la sanzione della radiazione dall’albo, senza che abbia alcuna rilevanza la distinzione, quando egli sia dipendente dell’intermediario al quale è collegato (art. 31 del d. lgs. n. 58 del 1998), a seconda che egli sia venuto in contatto con il cliente o il potenziale cliente nell’esercizio della specifica attività connessa alla qualifica o per la concorrente qualità di dipendente dell’intermediario.

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA

Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 02/10/2020

SENTENZA

 

FATTI DI CAUSA

La Consob, con delibera n. 19610 dell’ 11 maggio 2016, disponeva la radiazione di omissis, dipendente della Banca Monte dei Paschi di Siena, dall’ Albo Unico dei consulenti finanziari ai sensi d eli’ art. 196 del d. lgs. 58 del 1998, per aver posto in essere le seguenti violazioni tra il 9 settembre e il 30 novembre 2014 nei confronti della correntista signora omissis: a) l’acquisizione, tramite distrazione, di disponibilità di somme di quest’ultima e il perfezionamento di operazioni da essa non autorizzate sui rapporti di pertinenza della stessa cliente, in relazione alla quale l’art. 110, comma 2, lett. a) n. 4, del regolamento Consob 16190 del 2007 dispone la radiazione dali’ Albo del promotore; b) l ‘utilizzo dei codici di accesso telematico ai rapporti della cliente, vietato ai sensi dell’art. 108, comma 7, del medesimo regolamento. Contro il provvedimento il omissis proponeva opposizione alla Corte d’appello di Firenze. A sostegno dell’opposizione eccepiva, fra gli altri motivi, l’inapplicabilità nei suoi confronti delle norme poste a base del provvedimento sanzionatorio. Eccepiva, in particolare, di non avere mai svolto attività di promotore finanziario, essendo all’ epoca occupato a tempo pieno come dipendente presso il Monte dei Paschi di Siena. 2 ); La Corte d’appello di Firenze accoglieva tale motivo di opposizione, ritenendo irrilevante l’esame degli altri motivi. Si legge nella sentenza impugnata: «lnvero non risulta in alcun modo che il omissis sia entrato in contatto con la omissis quali promotore finanziario, né tanto meno che ella si sia rivolta a lui in tale qualità, che è evidentemente cosa diversa dall’ essere i due entrati in rapporto per la qualità del ricorrente di dipendente del MPS, di cui la omissis e il defunto marito erano clienti. Ciò posto la corte ritiene che la qualifica di promotore finanziario non comporti, al di fuori dei rapporti professionali svolti in tale veste, l’osservanza delle prescrizioni imposte, significativamente contestate con riferimento a rapporti con una cliente». Per la cassazione della sentenza la Consob ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Omissis ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito la nullità della procura speciale rilasciata in calce al ricorso, in quanto non consente di identificare il soggetto che l’aveva rilasciata. Il soggetto menzionato come autore della procura era diverso da quello indicato nella intestazione del ricorso quale legale rappresentante dell’ente. Ha eccepito inoltre che il ricorso non era stata proposto nei confronti del Pubblico Ministero, parte necessaria del procedimento ai sensi dell’art. 195 TUF. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

  1. La prima delle eccezioni pregiudiziali del controricorrente (quella riferita alla procura speciale) è infondata. La procura speciale è rilasciata in calce al ricorso per cassazione della CONSOB dalla prof.ssa Anna Genovese, «in sostituzione del Presidente ai sensi dell’art. 6 del Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento della Consob [ … ]».È poi avvenuto che nella intestazione del ricorso è riportato non il nome del soggetto che ha rilasciato la procura, ma «del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. omissis». Tuttavia, la divergenza è priva di conseguenze: invero l’esame della procura rilasciata dalla prof.ssa Anna Genovese, nella quale c’è l’analitica indicazione della fonte del potere rappresentativo, consente di identificare il nome di colui che, quale legale rappresentante della persona giuridica, ha conferito il mandato per ricorrere per cassazione (Cass. S.U., n. 5764/1998; n. 5282/2002; n. 7168/2003). La diversa indicazione riportata nella intestazione degrada quindi a un irrilevante errore materiale, rilevabile ictu oculi in base agli atti di causa. È infondata anche l’ulteriore eccezione riguardante l’omessa proposizione del ricorso per cassazione nei confronti del Pubblico Ministero. In primo luogo, si rileva che la supposta (e inesistente) omissione non determinerebbe comunque, diversamente da quanto sostiene il controricorrente, la nullità o l’improcedibilità del ricorso, ma al limite l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.c. È tuttavia decisivo il rilievo che il procedimento dinanzi alla Corte d’appello si è svolto secondo l’art. 195 del d.lgs. 58 del1998 modificato dall’art. 5 del d. lgs. n. 72 del 2015, comma 15, che ha sostituito il previgente comma 7 della disposizione, eliminando il riferimento al rito camerale e alla necessità che il pubblico ministero sia sentito. Ex art. 6, comma 8, del d. lgs. n. 72 del 2015 la modifica si applica ai giudizi proposti a decorrere dalla sua entrata in vigore (27 giugno 20 15). Risulta dalla sentenza impugnata che, sebbene il procedimento sia stato iniziato in data successiva, il pubblico ministero è stato ugualmente sentito; nondimeno, poiché ciò non era necessario, la circostanza non giustifica che l’impugnazione fosse proposta anche nei confronti del pubblico ministero, né giustifica l’ordine di integrazione del contraddittorio ex art 331 c.p.c. Siffatto ordine in cassazione è necessario solamente «nelle controversie in cui il P.M. è titolare del potere di impugnazione, trattandosi di cause che avrebbe potuto promuovere o per le quali il potere di impugnazione è previsto dall’art. 72 c.p.c.» (Cass., S.U., n. 3556/20 17). In rapporto a quanto sopra chiarito in merito alla disciplina applicabile ratione temporis, è ovvio che tale esigenza non ricorre nel caso in esame.
  2. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla questione essenziale sottoposta al vaglio della Corte d’appello di Firenze: a) l’appartenenza del omissis all’Albo Unico dei promotori finanziari; b) l’esercizio da parte del medesimo dell’attività di promotore finanziario per conto di MPS; c) l’essere la signora omissis entrata in contatto con il omissis quale cliente di quest’ultima banca. Il secondo motivo propone la medesima censura ai sensi dell’art. 360, comma l, n. 5, c.p.c., imputando alla corte fiorentina l’omesso esame delle predette circostanze di fatto. Il terzo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. l08 del Regolamento Consob n. 16190 del 2007 e dell’art. 31 del d. lgs. 58 del 1998 (TUF). Gli artt. l 07 e l 08 del regolamento Consob, in connessione con gli artt. 30 e ss. del TUF, impongono al consulente finanziario di rispettare gli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti di tutti i soggetti con i quali egli venga in contatto nel corso della sua attività professionale, qualunque sia la veste in cui si trovi ad operare. Il consulente finanziario è tenuto al rispetto delle regole di comportamento in questione sia nei confronti del cliente dell’intermediario, sia nei confronti del potenziale cliente, a prescindere dal fatto che il consulente (nell’attività svolta per conto dell’ intermediario e nella relazione con quel cliente) agisca secondo le forme tecniche dell’offerta in sede o fuori sede. Nel caso di specie, quindi, il omissis era tenuto a rispettare le norme oggetto di contestazione, in ragione della sua appartenenza ali’ albo dei consulenti finanziari, nel quale figurava come soggetto operante per conto di MPS; e ciò anche in considerazione della circostanza che la omissis, essendo già sua cliente come private banker, ben poteva essere considerata potenziale cliente nella sua veste di consulente finanziario operante fuori sede. Si sottolinea che l’attività di consulente finanziario non è incompatibile con il rapporto di lavoro subordinato. 3. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. È consulente finanziario (già promotore finanziario) abilitato all’ offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L’attività di consulente finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto (art. 31 del d. lgs. n. 58 del 1998). La nozione di “offerta fuori sede” si ritrova nell’art. 30 del d. lgs. n. 58 del 1998). Ex art. 196 del d. lgs. n. 58 del 1999 «l consulenti finanziari abilitati ali’ offerta fuori sede che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB in forza di esso, 6 sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo scritto; b) sanzione amministrativa pecuniaria [ … ];.c) sospensione da uno a quattro mesi dall’albo; d) radiazione dall’albo». L’attività dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede è disciplinata nella parte IV del Regolamento Consob n. 16190/2007 in particolare, per quanto interessa in questa sede, dagli artt. 107, 108 e 110.
  3. Secondo la corte d’appello, il consulente finanziario è soggetto alle norme che ne disciplinano l’attività e alle relative sanzioni solo in relazione a comportamenti posti in essere nell’ambito di rapporti professionali svolti in tale specifica veste. Quei medesimi comportamenti, invece, qualora non siano stati posti in essere nello svolgimento della specifica attività prevista dall’art. 30 del TUF, non sarebbero passibili di sanzione, seppure in linea di principio divergenti dai doveri di condotta cui i consulenti finanziari sono tenuti in ragione della loro qualità. Tale interpretazione è in palese contrasto con la ratio delle norme che stabiliscono le regole di comportamento del consulente finanziario, finalizzate all’evidenza a garantire la diligenza, la correttezza dell’attività del promotore nei confronti dei soggetti, clienti o potenziali clienti dell’intermediario al quale egli è collegato, che entrino in contatto con lui nel corso della sua attività professionale. I consulenti finanziari (già promotori finanziari) sono professionisti che esercitano un’attività riservata e, come tali, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano la loro attività in ogni ambito nel quale operano per il solo fatto dell’appartenenza a tale categoria professionale. La sentenza deve essere pertanto cassata e il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «Ai sensi dell’art 196 del d. lgs. n. 58 del1998, nei confronti del consulente finanziario abilitato ali’ offerta fuori sede, che si sia reso responsabile di una delle violazioni contemplate nell’art. 110, comma 2, lett. a) del Regolamento Consob n. 16190/2007, è applicabile la sanzione della radiazione dall’albo, senza che abbia alcuna rilevanza la distinzione, quando egli sia dipendente dell’intermediario al quale è collegato (art. 31 del d. lgs. n. 58 del 1998), a seconda che egli sia venuto in contatto con il cliente o il potenziale cliente nell’esercizio della specifica attività connessa alla qualifica o per la concorrente qualità di dipendente dell’intermediario». Il giudice di rinvio liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

 accoglie il ricorso;

cassa la sentenza;

rinvia alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, il 27 gennaio 2020.

Radiazione dall’albo dei promotori dei servizi finanziari: giurisdizione

Ai sensi dell’art. 133 comma 1, lett. l), c. proc. amm. sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. “ le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa ”. Conseguentemente, ricade nella giurisdizione del g.a. la controversia avente ad oggetto un provvedimento di radiazione dall’albo dei promotori dei servizi finanziari.

Consiglio di Stato sez. VI, 21/09/2011, n.5296

      Art. 180.

                             (Sanzioni)

  1. Le sanzioni di cui agli articoli 196, comma 1, lettere a),  b),
  2. c) e d), del Testo Unico sono irrogate dall’Organismo, in base alla

gravita’ della violazione e tenuto conto  della  eventuale  recidiva,

per qualsiasi violazione di  norme  del  Testo  Unico,  del  presente

regolamento e di altre disposizioni generali o particolari emanate in

base alle stesse.

  1. Fermo  restando  quanto  stabilito  dal  comma  1,  l’Organismo

delibera nei confronti del consulente finanziario  autonomo  o  della

societa’ di consulenza finanziaria:

  1. a) la radiazione dall’albo in caso di:

  1) contraffazione della firma  dei  clienti  o  potenziali  clienti

sull’eventuale  modulistica  contrattuale  o   altra   documentazione

relativa allo svolgimento dell’attivita’ di consulenza in materia  di

investimenti;

  2)  violazione  delle  disposizioni  relative   ai   requisiti   di

indipendenza dei  consulenti  finanziari  stabiliti  dal  regolamento

ministeriale  di  cui   all’articolo   18-bis   e   dal   regolamento

ministeriale di cui all’articolo 18-ter del Testo Unico;

  3)  acquisizione  della  disponibilita’  ovvero  detenzione,  anche

temporanee, di somme di denaro o strumenti finanziari  di  pertinenza

dei clienti  o  potenziali  clienti,  in  violazione  degli  articoli

18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 1, del Testo Unico;

  4) inosservanza del divieto di cui all’articolo 162, comma 3;

  5) comunicazione o trasmissione ai clienti  o  potenziali  clienti,

all’Organismo  o  alla  Consob  di  informazioni  o   documenti   non

rispondenti al vero, salvo quanto previsto dall’articolo  152,  comma

1, lettera b);

  6) inosservanza dell’obbligo di cui all’articolo 153, comma 4;

  7) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall’OCF;

  8)  impiego  nello  svolgimento  dell’attivita’  di  consulenza  in

materia di investimenti di soggetti non  iscritti  alla  sezione  dei

consulenti finanziari autonomi;

  1. b) la sospensione dall’albo da uno a quattro mesi in caso di:

  1) esercizio di attivita’ o assunzione di  incarichi  incompatibili

ai sensi dell’articolo 163;

  2)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   164

concernenti l’aggiornamento professionale;

  3)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   165

concernenti  le  regole  di  presentazione  e  le  informazioni   sul

consulente e i suoi servizi;

  4)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   166

concernenti il contratto di consulenza in materia di investimenti;

  5)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   167

concernenti l’acquisizione delle informazioni dai clienti e  la  loro

classificazione;

  6)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   169

concernenti le informazioni sugli strumenti finanziari;

  7)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   171

concernenti la valutazione dell’adeguatezza;

  8)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   172

concernenti l’obbligo di rendiconto;

  9)  violazione  delle  disposizioni   di   cui   all’articolo   173

concernenti i requisiti generali delle informazioni e  le  condizioni

per la prestazione di informazioni corrette, chiare e non fuorvianti;

  10)  violazione  delle  disposizioni  di   cui   all’articolo   174

concernenti  le  modalita’   di   adempimento   degli   obblighi   di

informazione;

  11)  violazione  delle  disposizioni  di   cui   all’articolo   175

concernenti le informazioni su  supporto  durevole  e  mediante  sito

internet;

  12)  violazione  delle  disposizioni  di   cui   all’articolo   176

concernenti le procedure interne;

  13)  violazione  delle  disposizioni  di   cui   all’articolo   177

concernenti i conflitti di interesse;

  14)  violazione  delle  disposizioni  di   cui   all’articolo   178

concernenti le registrazioni;

  1. c) il pagamento di un importo da  euro  cinquecentosedici  a  euro

venticinquemilaottocentoventitre  in   caso   di   violazione   delle

disposizioni di cui all’articolo 153, ad eccezione dei commi  1  e  4

del medesimo articolo.

  1. Fermo quanto stabilito al comma 1, l’Organismo:
  1. a) dispone la  radiazione  del  consulente  finanziario  abilitato

all’offerta fuori sede in caso di:

  1) violazione della disposizione di cui all’articolo 31,  comma  2,

secondo periodo, del Testo Unico;

  2) offerta fuori sede o promozione e collocamento  a  distanza  per

conto di soggetti non abilitati;

  3) contraffazione della firma del cliente o del potenziale  cliente

su  modulistica  contrattuale  o  altra  documentazione  relativa   a

operazioni dal medesimo poste in essere;

  4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilita’ di somme  o

di valori di pertinenza del cliente o del potenziale cliente;

  5) comunicazione o trasmissione al cliente o al potenziale cliente,

all’intermediario, all’Organismo o  alla  Consob  di  informazioni  o

documenti non rispondenti al vero;

  6) sollecitazione all’investimento effettuata in  violazione  delle

disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I, del Testo Unico

e delle relative disposizioni di attuazione;

  7) perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente o  dal

potenziale  cliente,  a  valere  sui  rapporti   di   pertinenza   di

quest’ultimo, o comunque al medesimo collegati;

  8) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 153, comma 4;

  9) inosservanza dei provvedimenti di sospensione adottati dall’OCF;

  1. b) dispone la sospensione  del  consulente  finanziario  abilitato

all’offerta fuori sede dall’albo di cui all’articolo  196,  comma  1,

lettera c), del Testo Unico da uno a quattro mesi, in caso di:

  1)  inadempimento  degli  obblighi  previsti   dalle   disposizioni

richiamate all’articolo 155;

  2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 156;

  3) esercizio di attivita’ o assunzione di qualita’ incompatibili ai

sensi dell’articolo 157;

  4) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 158, comma 2;

  5) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 159, comma 3;

  6) violazione della disposizione di cui all’articolo 159, comma 4;

  7) accettazione dal cliente o dal potenziale cliente  di  mezzi  di

pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi

da quelle prescritte dall’articolo 159, comma 5;

  8)  percezione  di   compensi   o   finanziamenti   in   violazione

dell’articolo 159, comma 6;

  9) inadempimento degli obblighi di tenuta della  documentazione  di

cui all’articolo 160;

  1. c) irroga  nei  confronti  del  consulente  finanziario  abilitato

all’offerta fuori sede la sanzione  pecuniaria  di  cui  all’articolo

196, comma 1, lettera b), del Testo Unico, in caso di:

  1)  inosservanza  degli  obblighi  di  cui  all’articolo  153,   ad

eccezione dei commi 1 e 4 del medesimo articolo;

  2) violazione delle disposizioni di cui all’articolo 159, commi 1 e

  1. Per ciascuna delle violazioni individuate  nei  commi  2  e  3,

l’Organismo, tenuto  conto  delle  circostanze  e  di  ogni  elemento

disponibile, puo’ disporre, in  luogo  della  sanzione  prevista,  la

tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore.

 Art. 196 Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari 73

  1. I soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanatein forza di esso, sono puniti, in base alla gravita’ della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: (73)
  2. a) richiamo scritto;
  3. b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni;
  4. c) sospensione da uno a quattro mesi dall’albo;
  5. d) radiazione dall’albo.
  6. Il procedimento sanzionatorio e’ retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche’ della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzionisono applicate dall’Organismo di vigilanzae tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari previsto dall’articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentossessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi’ chiedere di essere sentiti personalmente. (73)
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))
  8. Le societa’ che si avvalgano dei responsabilidelle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzionipecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari e’ ammesso ricorso dinanzi alla Corte d’Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell’articolo 195. (73)

Art. 196 Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari 73

  1. I soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanatein forza di esso, sono puniti, in base alla gravita’ della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: (73)
  2. a) richiamo scritto;
  3. b) sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni;
  4. c) sospensione da uno a quattro mesi dall’albo;
  5. d) radiazione dall’albo.
  6. Il procedimento sanzionatorio e’ retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonche’ della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Le sanzionisono applicate dall’Organismo di vigilanzae tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari previsto dall’articolo 31, comma 4, con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall’accertamento ovvero entro trecentossessanta giorni se l’interessato risiede o ha la sede all’estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresi’ chiedere di essere sentiti personalmente. (73)
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))
  8. Le societa’ che si avvalgano dei responsabilidelle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzionipecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

4-bis. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari e’ ammesso ricorso dinanzi alla Corte d’Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell’articolo 195. (73)

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AGGIORNAMENTO (63)

La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto (con l’art. 1, comma 36) che i riferimenti all’organismo di tenuta dell’albo dei consulenti finanziari nonche’ alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui all’art. 31, comma 4, del predetto decreto legislativo.

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TUF 16.3.2018

TITOLO II SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 187-quinquiesdecies Tutela dell’attivita’ di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob
Art. 188 Abuso di denominazione.
Art. 189 Partecipazioni al capitale.
Art. 190 Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari 73
Art. 190.1 Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari.
Art. 190.2 Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 909/2014.
Art. 190.3 Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione dati.
Art. 190.4 Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento
Art. 190.5 Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento CE n. 1060/2009.
Art. 190-bis Responsabilita’ degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di comunicazione dati
Art. 190-ter ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129
Art. 190-quater Sanzioni amministrative in tema di gestione di portali.
Art. 191 Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita.
Art. 192 Offerte pubbliche di acquisto o di scambio
Art. 192-bis Informazioni sul governo societario
Art. 192-ter Ammissione alle negoziazioni
Art. 192-quater Obbligo di astensione.
Art. 193. Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle societa’ di revisione legale
Art. 193-bis Rapporti con societa’ estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.
Art. 193-ter Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento UE n. 236/2012.
Art. 193-quater Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012.
Art. 193-quinquies Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 1286/2014.
Art. 193-sexies Sistemi interni di segnalazione.
Art. 194 Deleghe di voto
Art. 194-bis Criteri per la determinazione delle sanzioni.
Art. 194-ter Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 575/2013 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione 73
Art. 194-quater Ordine di porre termine alle violazioni.
Art. 194-quinquies Pagamento in misura ridotta.
Art. 194-sexies Condotte inoffensive.
Art. 194-septies Dichiarazione pubblica.
Art. 195 Procedura sanzionatoria.
Art. 195-bis Pubblicazione delle sanzioni.
Art. 195-ter Comunicazione all’ABE e all’AESFEM sulle sanzioni applicate
Art. 195-quater Sanzioni in caso di risoluzione.
Art. 195-quinquies Inapplicabilita’ di specifiche disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 196 Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari 73
Art. 196-bis Disposizioni di attuazione.
Art. 197 Personale della CONSOB
Art. 198 Girata di titoli azionari
Art. 199. Societa’ fiduciarie.
Art. 200 Intermediari gia’ autorizzati
Art. 201 Agenti di cambio
Art. 202 ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 48
Art. 203 Contratti a termine
Art. 204 Gestione accentrata
Art. 205 Quotazioni di prezzi
Art. 206 Disposizioni applicabili alle societa’ alle societa’ quotate in mercati diversi dalla borsa
Art. 207 Patti parasociali
Art. 208 Deleghe di voto, azioni di risparmio, collegio sindacale e revisione contabile
Art. 209 Societa’ di revisione
Art. 210 Modifiche al codice civile
Art. 211 Modifiche al T.U. bancario
Art. 212 Disposizioni in materia di privatizzazioni
Art. 213 Conversione del fallimento in liquidazione coatta amministrativa
Art. 214 Abrogazioni
Art. 215 Disposizioni di attuazione
Art. 216 Entrata in vigore

 ^   Art. 187-quinquiesdecies Tutela dell’attivita’ di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob

Art. 187-quinquiesdecies

(Tutela dell’attivita’ di vigilanza della Banca d’Italia e della Consob)

((1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile, e’ punito ai sensi del presente articolo chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d’Italia e della Consob, ovvero non coopera con le medesime autorita’ al fine dell’espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l’esercizio delle stesse.)) ((73))

((1-bis. Se la violazione e’ commessa da una persona fisica, si applica nei confronti di quest’ultima la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni.)) ((73))

((1-ter. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. Fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1-bis nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa’ o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a).)) ((73))

((1-quater. Se il vantaggio ottenuto dall’autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e’ superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e’ elevata fino al doppio dell’ammontare del vantaggio ottenuto, purche’ tale ammontare sia determinabile.)) ((73))

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AGGIORNAMENTO (73)

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l’art. 10, comma 2) che “Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche’ dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 10, comma 13) che le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.

 ^   Art. 188 Abuso di denominazione.

  1. L’uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: “Sim” o “societa’ di intermediazione mobiliare” o “impresa di investimento”; “Sgr” o “societa’ di gestione del risparmio”; “Sicav” o “societa’ di investimento a capitale variabile”; “Sicaf” o “societa’ di investimento a capitale fisso”; “EuVECA” o “fondo europeo per il venture capital”; “EuSEF” o “fondo europeo per l’imprenditoria sociale”; ((“ELTIF” o “fondo di investimento europeo a lungo termine”;)) “APA” o “dispositivo di pubblicazione autorizzato”; “CTP” o “fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione”; “ARM” o “meccanismo di segnalazione autorizzato”; “mercato regolamentato”; “mercato di crescita per le PMI”; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attivita’ di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o dei servizi di comunicazione dati o dell’attivita’ di gestione di mercati regolamentati e’ vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle societa’ di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), ((n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF) e n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.)), dai fornitori autorizzati allo svolgimento dei servizi di comunicazione dati, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le PMI, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.
  2. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

(73)

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AGGIORNAMENTO (73)

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l’art. 10, comma 2) che “Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche’ dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 10, comma 13) che la presente modifica si applica alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.

 ^   Art. 189 Partecipazioni al capitale.

Art. 189

(( (Partecipazioni al capitale). ))

((1. La violazione degli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 15, commi 1 e 3, 64-bis, comma 2, e delle relative disposizioni attuative, e di quelli richiesti ai sensi dell’articolo 17, nonche’ di quelli previsti dall’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall’articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.

  1. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti e in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7; 16, commi 1, 2 e 4; 64-bis, comma 5; 79-sexies, comma 9; e 79-noviesdecies, comma 1.
  2. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.))

((73))

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AGGIORNAMENTO (73)

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l’art. 10, comma 2) che “Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche’ dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 10, comma 13) che la presente modifica si applica alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.

 ^   Art. 190 Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari 73

  1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’articolo 166, nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis, per la mancata osservanza degli articoli 6; 6-bis; 6-ter; 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis; 7-bis, comma 5; 7-ter; 9; 12; 13, comma 3; 21; 22; 23, commi 1 e 4-bis; 24, commi 1 e 1-bis; 24-bis; 25; 25-bis; 25-ter, commi 1 e 2; 26, commi 1, 3 e 4; 27, commi 1 e 3; 28, comma 4; 29; 29-bis, comma 1; 29-ter, comma 4; 30, comma 5; 31, commi 1, 2, 2-bis, 3-bis, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; 55-ter; 55-quater; 55-quinquies; ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate in base ai medesimi articoli. (73)

1-bis.1 Chiunque eserciti l’attivita’ di gestore di portale in assenza dell’iscrizione nel registro previsto dall’articolo 50-quinquies e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. (73)

  1. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
  2. a) alle banche non autorizzate alla prestazione di servizi o di attivita’ di investimento, nel caso in cui non osservino le disposizioni dell’articolo 25-bis e di quelle emanate in base ad esse;
  3. b) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall’articolo 25-ter, commi 1 e 2, e quelle emanate in base ad esse;
  4. c) ai depositari centrali che prestano servizi o attivita’ di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall’articolo 79-noviesdecies.1. (73)

2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;

  1. b) ai gestori dei fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative;

b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione ((, del regolamento (UE) n. 2015/760,)) e delle relative disposizioni attuative;

b-ter) ai gestori e ai depositari di OICVM, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 438/2016 della Commissione e delle relative disposizioni attuative.

((2-bis.1. La medesima sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative ai regolamenti di cui al comma 2-bis, lettere a), b), b-bis) e b-ter), emanate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 1095/2010.))

2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

  1. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. (73)

3-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nei soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dall’articolo 6, comma 2-bis, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate in base al medesimo comma dalla Banca d’Italia, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a cinquecentomila euro.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129. (73)

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AGGIORNAMENTO (73)

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l’art. 10, comma 2) che “Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche’ dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 10, comma 13) che “Le modifiche apportate dal presente decreto alla parte V del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018”.

 ^   Art. 190.1 Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari.

  1. Nei confronti dei depositari centrali di titoli, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal Capo IV del titolo II-bis della parte III e di quelle emanate dalla Consob, d’intesa o sentita la Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 82, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ ((determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis)). ((73))
  2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:
  3. a) agli intermediari indicati nell’articolo 79-decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;
  4. b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall’articolo 83-undecies, comma 1.
  5. Si applica l’articolo ((187-quinquiesdecies, comma 1-quater.)) ((73))

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 ^   Art. 190.2 Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 909/2014.

  1. Nei confronti dei depositari centrali e delle banche designate ai sensi dell’articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall’articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro venti milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. La medesima sanzione si applica altresi’ in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento. (73)
  2. Chiunque presti i servizi elencati nell’Allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto regolamento, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro venti milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. (73)
  3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila:
  4. a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 3, paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1;
  5. b) alle controparti di un contratto di garanzia finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del regolamento di cui al comma 1;
  6. c) alle imprese di investimento, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle relative disposizioni attuative;
  7. d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, e dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
  8. e) ai depositari centrali, alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 7, paragrafi 9 e 10, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
  9. f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1;
  10. g) a chiunque non osservi le disposizioni previste dall’articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8, e dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e dalle relative disposizioni attuative.
  11. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater. (73)
  12. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))

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 ^   Art. 190.3 Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione dati.

Art. 190.3

(( (Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati e dei servizi di comunicazione dati). ))

((1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell’articolo 166, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis:

  1. a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
  2. b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
  3. c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 62-septies e di quelle emanate in base ad esse;
  4. d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione nonche’ ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
  5. e) ai soggetti indicati nell’articolo 187-novies, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal medesimo articolo e di quelle emanate in base ad esse;
  6. f) ai fornitori di servizi di comunicazione dati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 79-bis, 79-ter e 79-ter.1 e di quelle emanate in base ad esse.
  7. Chiunque viola le disposizioni previste dall’articolo 68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle medesime disposizioni e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.
  8. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 67-ter, 68, comma 1, e 68-quater, commi 2 e 3, in ragione della gravita’ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, puo’ essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di un sistema organizzato di negoziazione.
  9. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.))

((73))

 ^   Art. 190.4 Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento

Art. 190.4

(( (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014, dagli atti delegati e dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014). ))

((1. La violazione delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall’articolo 70, paragrafi 3, lettera b), e 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e dell’articolo 22, paragrafo 1, del medesimo regolamento, nonche’ delle relative disposizioni attuative, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.

  1. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica anche in caso di violazione delle disposizioni contenute negli atti delegati e nelle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, nelle materie a cui si riferiscono le disposizioni richiamate al comma 1 e agli articoli 190 e 190.3.
  2. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.))

((73))

 ^   Art. 190.5 Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento CE n. 1060/2009.

Art. 190.5

(( (Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1060/2009). ))

((1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:

  1. a) nei confronti di Sim, imprese di investimento UE con succursale in Italia, imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, banche italiane e banche UE con succursale in Italia autorizzate alla prestazione di servizi e attivita’ di investimento, nonche’ nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative;
  2. b) nei confronti dei gestori, in caso di violazione dell’articolo 35-duodecies del presente decreto e dell’articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative;
  3. c) nei confronti degli emittenti, degli offerenti o delle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento di cui alla lettera a);
  4. d) nei confronti degli emittenti, cedenti o promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell’articolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a);
  5. e) nei confronti degli emittenti o terzi collegati come definiti dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-quinquies del predetto regolamento.
  6. Si applica l’articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.))

 ^   Art. 190-bis Responsabilita’ degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di comunicazione dati

  1. Fermo restando quanto previsto per le societa’ e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l’inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, 190, 190.1 ((, 190.2, commi 1 e 2, 190.3, 190.4, e 190.5)), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a ((euro cinque milioni)) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ nei confronti del personale, quando l’inosservanza e’ conseguenza della violazione di doveri propri o dell’organo di appartenenza e ricorrono una o piu’ delle seguenti condizioni: ((73))
  2. a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori ((o per la trasparenza, l’integrita’ e)) il corretto funzionamento del mercato; ((73))
  3. b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della societa’ o dell’ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-bis;
  4. c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell’articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o dell’articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l’esponente o il personale e’ la parte interessata.
  5. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine di cui all’articolo 194-quater da parte della societa’ o dell’ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a ((euro cinque milioni)). ((73))
  6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravita’ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, la Banca d’Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso ((soggetti)) autorizzati ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1� settembre 1993, n. 385, del D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione. ((73))

3-bis. La Banca d’Italia o la Consob, in ragione della gravita’ della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall’articolo 194-bis, ((possono applicare)) la sanzione amministrativa accessoria dell’interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata gia’ applicata, due o piu’ volte negli ultimi dieci anni, ((sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave,)) l’interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni. ((73))

  1. Si applica l’articolo ((187-quinquiesdecies, comma 1-quater.)). ((73))

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AGGIORNAMENTO (73)

Il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129 ha disposto (con l’art. 10, comma 2) che “Le disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, modificate dal presente decreto, si applicano dal 3 gennaio 2018, fatto salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 93 della direttiva 2014/65/UE, con riferimento dell’articolo 65, paragrafo 2, della direttiva medesima, le cui disposizioni attuative si applicano dal 3 settembre 2019, e dall’articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014, e successive modificazioni, nonche’ dal comma 3. […] Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni dell’Unione europea direttamente applicabili, le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob, anche congiuntamente, ai sensi di disposizioni del D.LGS. 24 febbraio 1998, n. 58, abrogate o modificate dal presente decreto, continuano a essere applicate fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla Banca d’Italia o dalla Consob nelle corrispondenti materie”.

Ha inoltre disposto (con l’art. 10, comma 13) che le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse a partire dal 3 gennaio 2018.

 ^   Art. 190-ter ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129

Art. 190-ter

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129))

((73))

 ^   Art. 190-quater Sanzioni amministrative in tema di gestione di portali.

Art. 190-quater

(( (Sanzioni amministrative in tema di gestione di portali). ))

((1. I gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese che violano le norme degli articoli 50-quinquies e 100-ter o le relative disposizioni attuative sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 dell’articolo 50-quinquies, puo’ altresi’ essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro.))

((73))

 ^   Art. 191 Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita.

  1. Chiunque effettua un’offerta al pubblico in violazione dell’articolo 94, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni. (73)
  2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97 e 101, salvo il caso specifico di cui al comma 4, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentocinquantamila. (73)
  3. Chiunque effettua un’offerta al pubblico in violazione dell’articolo 98-ter, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. (73)
  4. Chiunque viola l’articolo 98-ter, commi 2 e 3, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell’articolo 98-quater, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro. Se la violazione e’ commessa da una societa’ o un ente, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo e’ superiore a euro cinque milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell’articolo 101 commessa nell’ambito di un’offerta di OICVM. (73)
  5. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, se all’osservanza delle disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 e’ tenuta una societa’ o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa’ o dell’ente nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all’osservanza delle medesime disposizioni e’ tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.
  6. Alle violazioni previste dai commi 3 e 4 si applicano gli articoli 187-quinquiesdecies, comma 1-quater, e 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis. (73)
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 3, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneita’ previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti previsti per i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali delle societa’ di consulenza finanziaria nonche’ l’incapacita’ temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di societa’ aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di societa’ appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni. (73)
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2017, N. 129)). ((73))

 ^   Art. 192 Offerte pubbliche di acquisto o di scambio

  1. Chiunque viola l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un’offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell’articolo 102, commi 1, 3 e 6 , e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall’offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall’offerente se l’offerta fosse stata promossa. .
  2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:
  3. a) non rispetta le indicazioni fornite dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 102, comma 4 , ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell’articolo 102, comma 1 e dell’articolo 103, comma 4 ;

a-bis) viola le disposizioni di cui all’articolo 103, commi 3 e 3-bis;

a-ter) viola le disposizioni relative all’obbligo di acquisto di cui all’articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell’articolo 108, comma 7;

  1. b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell’articolo 110.

b-bis) viola l’obbligo di cui all’articolo 110, comma 1-bis.

2-bis. Se all’osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 e’ tenuta una societa’ o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa’ o dell’ente nei casi previsti dall’art. 190-bis, comma 1, lettera a). Se all’osservanza delle medesime disposizioni e’ tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non puo’ essere superiore a ((euro cinque milioni)). ((73))

2-ter Si applica l’articolo ((187-quinquiesdecies, comma 1-quater)). ((73))

  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 SETTEMBRE 2009, N. 146.

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 ^   Art. 192-bis Informazioni sul governo societario

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle societa’ quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall’articolo 123-bis, comma 2, lettera a), ((si applica una delle seguenti sanzioni amministrative)):((73))
  2. a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa ((, quando questa sia connotata da scarsa offensivita’ o pericolosita’ e l’infrazione contestata sia cessata;));((73))
  3. b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita’ o pericolosita’;
  4. c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, ((fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo e’ superiore a euro dieci milioni e il fatturato e’ determinabile ai sensi dell’articolo 195, comma 1-bis.))((73))

1-bis. Per l’omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall’articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l’omissione delle comunicazioni da parte della societa’ o dell’ente, ((si applica una delle seguenti sanzioni amministrative)):((73))

  1. a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa ((, quando questa sia connotata da scarsa offensivita’ o pericolosita’ e l’infrazione contestata sia cessata;));((73))
  2. b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l’adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensivita’ o pericolosita’;
  3. c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

1-ter. Si applica l’articolo ((187-quinquiesdecies, comma 1-quater)).((73))

1-quater. Nei casi di inosservanza dell’ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali e’ accertata l’inosservanza dell’ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonche’ del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l’inosservanza dell’ordine da parte della persona giuridica.

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