3 RISARCIMENTO SINISTRO INCIDENTE MORTALE 2 PARENTI 1 A CHI RIVOLGERSI
- Quali criteri vengono adottati per il risarcimento del danno in caso di incidente stradale mortale?
- Il sistema di risarcimento per il danno non patrimoniale è binario trovandosi da un lato il sistema tabellare, in particolare per il danno biologico, ossia quello legato alla lesione e alla compromissione della salute, e dall’altro un sistema equitativo in relazione al danno morale. Il danno patrimoniale, al contrario, si atteggia in maniera differente dovendo andarsi a ripristinare correttamente la sfera della vittima.
- AVVOCATO ESPERTO GRAVI INCIDENTI INCIDENTI MORTALI BOLOGNA ASTI VERCELLI NOVARA BOLOGNA PAVIA REGGIO EMILIA MODENA
SEDE UNICA A BOLOGNA 0516447838
In caso di incidente stradale mortale come risarcisco il danno biologico?
La norma di riferimento è l’art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private che definisce il danno biologico quale lesione all’integrità psico- fisica del soggetto accertata attraverso criteri legali che esplica attività negativa nella vita quotidiana. In tale ottica il danno biologico è risarcibile solo se vi sono conseguenze dinamico- relazionali. Il successivo art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private si occupa del lucro cessante indicando quale modalità di calcolo le tabelle ed eventuale personalizzazione.
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Quale la differenza tra lesioni micropermanenti e macropermanenti?
Le lesioni micropermanenti sono quelle che comportano un’invalidità che varia dallo 0% al 9% e sono risarcite attraverso il sistema tabellare. Le lesioni macropermaneti, con invalidità dal 10% al 100% non hanno tabelle sebbene il legislatore avrebbe dovuto prevederle.
In caso di lesioni macropermanenti quali sono le tabelle applicabili?
Le Tabelle ritenute più consone sono quelle elaborate dal Tribunale di Milano. Per evitare le disparità di trattamento dovute al proliferare delle tabelle nei vari Tribunali la Suprema Corte di Cassazione ha sanzionato, attraverso il vizio di violazione di legge per disparità di trattamento, dunque, per contrasto con l’art. 3 Cost., i giudici che senza alcun valido e comprovato motivo si discostano dal dettato milanese. Se l’organo giudicante non applica le Tabelle di Milano deve fornire congrua e adeguata motivazione. Tale decisione è giustificata dall’adeguatezza dei criteri adottati dallo strumento menzionato.
Le Tabelle di Milano attraverso quale meccanismo di calcolo quantificano il danno morale e il danno dinamico- relazionale?
La Suprema Corte, di recente, con la sentenza Sestini, ha riscontrato una criticità nell’uso delle Tabelle milanesi in quanto, una volta individuato il punto percentuale di invalidità, somministrato in un’unica soluzione sia il danno dinamico- relazionale che quello morale. Quest’ultimo, però, risulta essere autonomi rispetto al primo, infatti, può anche mancare. In altri termini la presenza del danno dinamico relazione non è indizio automatico dell’esistenza anche di quello morale che può esserci o mancare e, in ogni caso, va provato.
Attraverso quali strumenti va fornita la prova del danno morale?
Il danno morale, per la sua natura ontologica, non può essere provato attraverso i criteri medico- legali essendo diverso anche per l’onere probatorio dal danno dinamico- relazionale. Il giudice se riscontra l’esistenza di due pregiudizi e applica le Tabelle di Milano non può, successivamente, liquidare anche il danno morale in quanto già compreso nelle Tabelle. In ogni caso il danno morale va dimostrato anche sul piano probatorio. Esiste un territorio occupato da presunzioni, da ragionamenti inferenziali basati su massime di esperienza. Il danno morale per la prova può essere messo in relazione diretta con la gravità della lesione. Più quest’ultima risulta essere grave e maggiore è la possibilità di utilizzare un ragionamento logico che correla la lesione al danno morale. In sostanza vi è un’interferenza tra gravità della lesione e prova del danno morale che può essere anche presunta. Se la lesione è di lieve entità allora la prova dell’esistenza del danno morale è più grave e consistente.
Può accadere che il danno morale non è presente e si concretizza soltanto il danno dinamico- relazionale. Come va liquidata tale voce di danno?
Nell’eventualità prospettata ovvero se il danno morale non si è verificato essendo presente esclusivamente quello dinamico- relazionale bisogna far applicazione delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano defalcando la corrispondente somma liquidata a titolo di danno morale. Se, al contrario, sussiste il danno dinamico- relazionale e è necessaria anche una personalizzazione, ma non sussiste il danno morale, applico le Tabelle milanesi defalcando il morale e aumentando per la personalizzazione. Nel 2021, però, il Tribunale di Milano ha provveduto ad adeguare il sistema tabellare utilizzato separando il danno dinamico- relazionale da quello biologico.
In caso di incidente stradale mortale e danno biologico come fa il giudice a stabilire la percentuale di invalidità cagionata dal sinistro?
Il giudice per stabilire la percentuale di invalidità subita dal danneggiato a seguito del sinistro nomina un consulente tecnico d’ufficio cui chiede di stabilire il grado della lesione. Il medico usa dei barème ovvero criteri fissi con cui si traduce la lesione in percentuale.
- Quando il consulente tecnico compie l’operazione descritta ovvero trasforma la lesione in percentuale di invalidità quest’ultima quale aspetto riflette?
- Quando il consulente nominato dal giudice muta la lesione in percentuale di invalidità non si riferisce a quella del corpo, ma alla parte di vita di relazione di cui il soggetto è stato privato. La percentuale di invalidità riflette proprio la deprivazione della socialità, la mancanza di azioni che non possono più essere compiute. La percentuale di invalidità può anche essere personalizzata quando, per le particolari circostanze in cui vive e opera la vittima, si verificano conseguenze ulteriori e distinte rispetto quelle ordinariamente discendenti dal sinistro. Quando si verifica la lesione, pertanto, risulta errato liquidare una somma per la lesione e una per il danno dinamico relazionale, perché si avrebbe un’indebita duplicazione.
- Se subisco l’accorciamento di un arto a seguito di incidente stradale di quali danni posso chiedere il ristoro?
- In questo caso, se il mio arto si accorcia a seguito di incidente stradale con conseguente zoppia, non posso richiedere una somma risarcitoria per l’accorciamento e una per la zoppia. Il ristoro deve tenere conto solo esclusivamente delle conseguenze sulla vita di relazione ovvero della zoppia. Inoltre se, ad esempio, la vittima vive in un piccolo paese deve tenersi conto del peculiare stato di vergogna con conseguente aumento del risarcimento attraverso la personalizzazione del danno. A questo punto si aggiunge il danno morale come conseguenze del sinistro nel foro interno, come sofferenze quale effetto del fatto illecito del terzo. È il soggetto che riconosce che sta soffrendo e si va a risarcire la perdita della serenità a differenza del danno dinamico- relazionale che indica la perdita della possibilità del soggetto di intraprendere rapporti con l’altro, la privazione dell’occasione, della chance.
- Conclusioni
Da quanto detto emerge come le Tabelle di Milano risultano in linea con la nuova concezione del danno biologico inteso quale dinamico- relazionale totalmente differenziato da quello morale proprio del sentire interno e delle sofferenze interiori. Così concepito il danno, il sistema della responsabilità civile viene riportato ad unità coerentemente con il dettato dell’art. 1223 c.c. (riferito al danno emergente e al lucro cessante) tornando la bipolarità e la causalità civile e giuridica.
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