Come provare la responsabilità di terzi in caso di incidente mortale?
La prova della responsabilità del sinistro non è questione di poco conto in quanto va ad incidere sul diritto al risarcimento. Il nesso causale, infatti, è uno degli elementi costitutivi di cui all’art. 2043 c.c. insieme al danno, all’ingiustizia dello stesso, al fatto e al dolo e alla colpa. Per ottenere il risarcimento, dunque, è necessario dimostrare a causa di quale comportamento non conforme alle norme in tema di circolazione stradale si è verificato il sinistro. La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 2697 c.c. che pone a carico dell’attore, ovvero di colui che presenta la domanda al giudice, la necessità di dedurre e dimostrare in giudizio i fatti costitutivi della pretesa tra cui proprio la colpa del danneggiante. Il convenuto è gravato dall’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi quali, ad esempio, la non imputabilità.
Attraverso quali strumenti in caso di incidente stradale è possibile dimostrare la colpa del danneggiante?
In ipotesi di incidente stradale è sempre raccomandabile richiedere l’intervento di Carabinieri e Polizia per svolgere gli eventuali accertamenti. Spesso, il più delle volte tale circostanza non risulta neanche sufficiente essendo necessario, in ogni caso, nominare un consulente durante lo svolgimento del processo cui affidare la corretta ricostruzione della dinamica dello stesso. Le Forze dell’Ordine, giunte sul posto, procederanno ad effettuare gli opportuni rilievi in modo tale da redigere verbale di cui si servirà anche il giudice nel processo che potrà anche chiamare gli operatori di polizia a riferire circa le concrete e reali circostanze.
Oltre ai rilievi effettuati dalle Forze dell’Ordine vi sono altri strumenti utilizzabili al fine di un’esatta ricostruzione delle responsabilità in relazione all’incidente stradale?
Sì, per accertare correttamente la divisione delle responsabilità in caso di incidente stradale si puo’ ricorrere a una ricostruzione cinematica del danno o alle prove testimoniali o alle tracce frenata ,
Ci sono norme specifiche che riguardano lo scontro tra veicoli?
Sì, il codice civile all’art. 2054 prende specificamente in considerazione tale ipotesi. Attribuisce al conducente l’obbligo di risarcimento del danno in assenza della prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo. In caso di scontro e in assenza della prova contraria la norma pone una presunzione di pari responsabilità. La disposizione, inoltre, ricostruisce come solidale la responsabilità di conducente, proprietario, usufruttuario e acquirente con riservato dominio, responsabili anche per danni derivanti da vizi di costruzione o da cattiva manutenzione del veicolo.
Quali sono i presupposti applicativi dell’art. 2054 c.c.?
I presupposti di cui all’art. 2054 c.c. sono:
- derivazione del danno da veicolo
- condotta correlata alla circolazione
- circolazione su strada pubblica o privata ad uso pubblico ovvero per area paragonabile a quella stradale
La norma crea un regime di responsabilità semplificato soprattutto a livello probatorio in quanto pone due presunzioni relative di colpa dove deve essere dimostrata solo la mancanza della stessa.
Quali sono le presunzioni di colpa disciplinate dall’art. 2054 c.c.?
La prima presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. è relativa, in quanto ammette la prova contraria, ed è posta a carico del conducente che deve dimostrare di aver posto in essere le manovre più idonee ad evitare il sinistro con applicazione anche dell’art. 1227 c.c. (concorso del fatto colposo del creditore) in caso di concorrenza del pedone o dell’altro conducente.
La presunzione del comma 2 della norma, di pari responsabilità tra i due conducenti, opera sulla base dei seguenti presupposti:
- scontro tra veicoli inteso quale collisione fisica
- impossibilità di accertare le modalità del sinistro o la responsabilità dei conducenti
- l’accertamento della responsabilità di uno dei conducenti non determina il superamento della presunzione se l’altro non fornisce la prova liberatoria dell’aver rispettato le norme sulla circolazione e di comune prudenza.
Il conducente deve tutelare anche i terzi trasportati in caso di incidente stradale?
Sì, il conducente è onerato da una posizione di controllo finalizzata a salvaguardare anche l’incolumità dei terzi trasportati. L’art. 2054 c.c. si applica, infatti, anche per i terzi a prescindere dal titolo della responsabilità. Il conducente può dirsi responsabile anche per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Se dal sinistro emerge anche la commissione di fatti penali come cambia l’onere probatorio?
Causalità civile e penali sono differenti. Da premettere, infatti, che in diritto civile si distingue tra causalità materiale (nesso tra la condotta del debitore/ danneggiante e l’evento lesivo necessario per la configurabilità della responsabilità) e la causalità giuridica (collega l’evento al danno e consente di individuare le conseguenze dannose). Diverse sono le impostazioni sorte circa i rapporti tra la prova in tema di causalità penale e civile. Una prima impostazione afferma la sostanziale corrispondenza tra le due forme di causalità per riportare ad unità il sistema. Secondo tale tesi anche in ambito civile si applicherebbero gli artt. 40 e 41 c.p. adottandosi la teoria dell’equivalenza delle cause (conditio sine qua non) integrata dalla sussunzione sotto le leggi scientifiche di copertura e dalla causalità adeguata. Da qui l’estensione dei principi enunciati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella celeberrima sentenza Franzese del 2002 con abbandono totale del criterio empirico a favore di quello processualistico della causalità logica. L’orientamento più recenti diversifica tra causalità civile e penale. La prima, infatti, assume connotazioni differenti. I due settori sono distinti e separati e hanno diverse finalità. In caso di incidente mortale la responsabilità penale mira a sanzionare il colpevole, viene in rilievo la libertà personale, bene supremo tutelato dalla Carta Fondamentale. La responsabilità civile, al contrario, assume caratteri maggiormente risarcitori e ripristinatori e va a colpire la sfera patrimoniale del danneggiante per riportare nello stato antecedente al verificarsi del danno quella del danneggiato. La prova della causalità, dunque, non può che essere differente: in penale è chiesta la certezza processuale assoluta, al di là di ogni ragionevole dubbio; in civile risulta essere sufficiente quella del più probabile che non. Al centro si pone la causalità per perdita della chance con la mera probabilità del risultato favorevole laddove vi è un minus da provare, però, con inasprimento dell’onere dimostrativo.
Conclusioni.
In caso di incidente stradale mortale per ottenere il risarcimento risulta necessario dimostrare la responsabilità del danneggiante attraverso una corretta ricostruzione del sinistro. A tal fine è sempre consigliabile richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine che procederanno alla redazione di un verbale anche se, a volte, in ipotesi di sinistri particolarmente complessi per il numero dei partecipanti o per le modalità di verificazione, è indispensabile richiedere un accertamento da parte di un consulente tecnico.
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