Erede necessario – legittimo – testamentario bologna milano vicenza padova treviso
 

Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall’azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi l’ammontare della porzione indisponibile della massa.

 
CONVIVENTI-2

FAMIGLIA AVVOCATO ESPERTO diritti dei conviventi, fine della convivenza rapporti di ocnvivenza

 
Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 05/02/2021, n. 2867 (rv. 660310-02)
 
 
FONTI DEL DIRITTO – Efficacia e limiti della legge nello spazio (diritto internazionale privato) – Legge regolatrice – Successioni mortis causa – Successioni transnazionali – Applicazione della legge nazionale del defunto straniera ex art. 46 l. n. 218 del 1995 – Introduzione del principio della scissione che distingue tra beni mobili e beni immobili – Effetti – Apertura di due successioni regolate da leggi diverse – Fattispecie – FONTI DEL DIRITTO – Leggi straniere – In genere – In genere – SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Disposizioni generali – In genere – In genere
SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Effetti – In genere – Posizione del legittimario rispetto alle scritture private sottoscritte dal “de cuius” – Revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del “de cuius” – Scrittura privata valida per escludere il possesso “ad usucapionem” – Data – Verità – Accertamento – Disciplina applicabile – Fondamento
 
 
In tema di successioni transnazionali, qualora la legge nazionale del defunto che regola la successione, come individuata ai sensi dell’art. 46 l. n. 218 del 1995, sottoponga i beni relitti alla legge del domicilio dello stesso se mobili e alla legge italiana se immobili, secondo la regola del rinvio indietro ex art. 13, comma 1, lett. b), l. n. 218 del 1995, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due masse, ciascuna delle quali soggetta a differenti regole di vocazione e delazione e dunque a differenti leggi alla cui stregua verificare la validità e l’efficacia del titolo successorio (quanto a presupposti, cause, modi ed effetti della revoca del testamento), individuare gli eredi, determinare l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità, e apprestare l’eventuale tutela dei legittimari. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione dei giudici di merito che, in fattispecie nella quale un cittadino inglese aveva disposto con testamento dei soli beni mobili in favore della moglie cittadina italiana, avevano regolato secondo la legge inglese anche il titolo di acquisto della successione immobiliare, benché i beni si trovassero in Italia, relegando l’operatività della “lex rei sitae” alla sola fase successiva alla delazione e limitandola alla determinazione delle quote, alle modalità materiali e alle formalità di acquisto). (Cassa con rinvio, CORTE D’APPELLO MILANO, 06/06/2014)
 
 
Tribunale Pavia, Sez. III, Sentenza, 21/01/2021, n. 75
Nel giudizio conseguente all’esercizio dell’azione di riduzione, legittimato passivo è il solo titolare della posizione giuridica che l’attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario. Ne consegue che, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione, non è configurabile un’ipotesi di litisconsorzio necessario né, qualora l’azione di riduzione venga proposta con giudizi diversi contro i singoli coeredi, è ipotizzabile litispendenza, continenza o connessione tra le cause.
 
Cass. civ., Sez. Unite, 05/02/2021, n. 2867
In tema di successione transazionale, per l’individuazione della norma di conflitto operante, ed in particolare per la qualificazione preliminare della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da regolare alla stregua dell’art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il giudice deve adoperare i canoni propri dell’ordinamento italiano, cui tale norma appartiene. Allorché la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi dell’art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dall’art. 13, comma 1, lettera b), della legge n. 218 del 1995, per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l’eventuale tutela dei legittimari.
 
Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/09/2021, n. 24182 (rv. 662162-01)
In relazione alle scritture private sottoscritte dal “de cuius”, il legittimario ha veste di terzo, agli effetti di cui all’art 2704 c.c., solo quando agisce per la reintegrazione della quota di riserva, sicché, se la domanda da lui proposta non è riconducibile in tale ambito, come nel caso di azione di revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del medesimo “de cuius”, la verità della data di siffatte scritture private, rilevante ai fini della decisione (ad esempio, per escludere il possesso “ad usucapionem”), puo essere accertata, come tra le parti che hanno posto in essere dette scritture, con qualunque mezzo di prova. (Rigetta, CORTE D’APPELLO MILANO, 11/05/2015) Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 08/09/2021, n. 24182 (rv. 662162-01)
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SUCCESSIONI “MORTIS CAUSA” – Successione necessaria – Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari – Azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Effetti – In genere – Posizione del legittimario rispetto alle scritture private sottoscritte dal “de cuius” – Revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del “de cuius” – Scrittura privata valida per escludere il possesso “ad usucapionem” – Data – Verità – Accertamento – Disciplina applicabile – Fondamento
In relazione alle scritture private sottoscritte dal “de cuius”, il legittimario ha veste di terzo, agli effetti di cui all’art 2704 c.c., solo quando agisce per la reintegrazione della quota di riserva, sicché, se la domanda da lui proposta non è riconducibile in tale ambito, come nel caso di azione di revindica di beni per avvenuta usucapione in favore del medesimo “de cuius”, la verità della data di siffatte scritture private, rilevante ai fini della decisione (ad esempio, per escludere il possesso “ad usucapionem”), puo essere accertata, come tra le parti che hanno posto in essere dette scritture, con qualunque mezzo di prova. (Rigetta, CORTE D’APPELLO MILANO, 11/05/2015)
 
Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 10/03/2021, n. 6591 (rv. 660816-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – Imposta sulle successioni e donazioni – Aliquote – Imposta sulle successioni – Accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta – Dichiarazione – In genere – Patto di famiglia – Cessione del capitale sociale in parti uguali ai legittimari – Esenzione ex art. 3, comma 4 ter, d.lgs. n. 346 del 1990 – Condizioni – Patto parasociale successivo – Rilevanza – Esclusione – Ragioni
In tema di imposta sulle donazioni, il patto di famiglia con il quale venga disposta la cessione del capitale sociale in favore dei legittimari beneficia dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, la cui fruizione è vincolata alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto, ove il pacchetto azionario venga donato in comproprietà tra i discendenti, atteso che in tal caso, ex art. 2347 c.c., i diritti dei comproprietari sono esercitati da un rappresentante comune. Laddove, invece, la cessione contestuale del capitale avvenga in parti uguali ed i legittimari prevedano misure per assicurare il controllo societario ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c. in un patto parasociale non registrato accessorio e successivo, l’esenzione non trova applicazione atteso che i presupposti del trattamento agevolativo devono sussistere, per espressa previsione normativa, al momento della stipula del patto di famiglia. (Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 23/12/2016)
 
 
 
 

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