Cosa accade se l’incidente mortale è causato da assuntore di stupefacenti?
Guidare sotto l’effetto di alcol o droga provoca un aumento delle probabilità di cagionare un sinistro stradale in quanto cagiona un’alterazione della percezione sensoriale. Cosa accade se l’incidente mortale è causato da assuntore di stupefacenti? norme di riferimento dirette a punire tale condotta sono l’art. 187 Codice della Strada e l’art. 589 bis, 2° comma c.p.
Quali sono le sanzioni previste dall’art. 187 Codice della Strada per il conducente assuntore di sostanze stupefacenti?
L’art. 187 Codice della Strada punisce con l’ammenda da euro 1500 a euro 6000 e con l’arresto da sei mesi a un anno coloro che si pongono alla guida in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope con sospensione della patente, quale sanzione amministrativa accessoria, da uno a due anni raddoppiati se il veicolo appartiene a persona che è estranea al reato. Le pene sono raddoppiate anche se il conducente cagiona un incidente sotto l’effetto della sostanza stupefacente. Per la prova processuale, come specificato dalla giurisprudenza, è necessaria la prova non solo dello stato di alterazione psichica, ma del nesso eziologico tra tale situazione e l’assunzione della droga.
Quali sono gli strumenti attraverso cui è possibile dimostrare che il conducente era alla guida in stato di alterazione dovuto a sostanze stupefacenti?
Per accertare il reato sono indispensabili accertamenti tecnici- biologici. È lo stesso art. 187 Codice della Strada che attribuisce agli agenti la possibilità di sottoporre i conducenti ad accertamenti non invasivi anche attraverso apparecchi portatili e nel rispetto della riservatezza e dell’incolumità della persona. In caso di esito positivo sono possibili anche test clinico- tossicologici e analitici con prelievi della mucosa. Oltre alle analisi mediche è possibile dedurre lo stato di alterazione anche dalle altre circostanze contingenti che si presentano al momento del fatto.
Quali sono le sanzioni predisposte dall’art. 589 bis c.p?
L’art. 589 bis c.p. punisce chi, per colpa consistente nella violazione delle norme in tema di circolazione stradale, cagiona la morte di un uomo con la reclusione da due a sette anni. La pena è aumentata dagli otto ai dodici anni se l’omicidio colposo è causato da colui che si è posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o alterato per aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope.
L’omicidio stradale cagionato a causa dell’assunzione di sostanze stupefacenti è, dunque, punito anche come reato?
Sì, l’intervento legislativo del 2016 è ispirato al concetto di tolleranza zero. Esso è stato ritenuto efficace contro la criminalità stradale ove assume rilevanza la violazione delle regole del Codice della Strada anche se sarebbe stato maggiormente utile un intervento preventivo con moltiplicazione dei controlli e ripristino di un’educazione stradale appropriata.
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Quale rapporto deve sussistere tra l’assunzione della sostanza e l’alterazione psico- fisica? Il conducente risponde di omicidio stradale anche se l’evento morte non è causalmente collegabile all’uso della sostanza e, dunque, si sarebbe comunque verificato?
La dottrina maggioritaria e più avveduta fornisce risposta negativa al quesito prospettato. Il profilo causale, infatti, è accertato non solo con riferimento alla condotta, ma nel rapporto evento- stato di alterazione in ossequio al rifiuto del principio di responsabilità oggettiva “qui versari in re illicita respondit etiam pro casu” (colui che si trova in una posizione illecita è responsabile anche degli eventi non causalmente ascrivibili alla sua condotta, ma che si verificano per puro caso). La giurisprudenza ha esposto un orientamento contrario negando la possibilità di irrogare la sanzione in assenza di connessione tra l’assunzione di droga e l’incidente mortale.
In caso di incidente stradale mortale cagionato sotto l’effetto di sostanza stupefacente, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa, a quella penale o ad entrambe?
Il costante e tradizionale orientamento configurava nell’ipotesi menzionata un concorso di reati con applicabilità sia della sanzione amministrativa di cui all’art. 187 Codice della Strada che di quella penale di cui all’art. 589 bis c.p. Tale soluzione ha destato non poche perplessità in quanto optare per il concorso di reati significa attribuire due volte allo stesso soggetto le conseguenze sanzionatorie per il medesimo fatto con violazione del divieto del “bis in idem” ovvero del doppio giudicato. Si ritiene condivisibile, pertanto, l’orientamento che configura le due norme quale ipotesi di reato complesso. Il giudizio di disvalore viene ad essere compreso interamente nella norma più grave poiché la punibilità è ricondotta al momento della guida con coincidenza con le fattispecie contravvenzionali.
Come si giustifica la sanzione penale in ipotesi di omicidio stradale sotto l’effetto di droga? Si può muovere un rimprovero a chi è privo della capacità di discernimento e di autodeterminazione?
Generalmente non in quanto l’imputabilità è presupposto della colpevolezza che non può esistere senza la capacità di intendere e volere. La responsabilità a titolo di dolo o di colpa, però, va riferita all’alterazione e non allo stato psicologico al momento della commissione del reato. L’indagine sull’elemento soggettivo del reato si ferma al momento in cui il soggetto decide di assumere la sostanza, ma con riferimento al fatto di reato. Si ha dolo eventuale se nonostante la previsione del reato il conducente ha accettato il rischio del sinistro o se al cospetto della colpa cosciente lo ha previsto ed escluso.
Cosa accade se il conducente fugge dopo il sinistro?
L’art. 589 ter c.p. prevede un aumento della pena da uno a due terzi o comunque non meno di cinque anni se il conducente fugge in caso di omicidio stradale. Si tratta, pertanto, di un’aggravante speciale ad effetto speciale in quanto prevista specificamente per un reato con apposito aumento di pena.
Quale rapporto intercorre tra la fuga e l’omissione di soccorso?
La Suprema Corte di Cassazione ha ricostruito il rapporto tra la fuga e l’omissione di soccorso in termini di concorso di reati tenuto conto della diversità di interessi tutelati. La fuga costituisce un’aggravante perché rende impossibile l’identificazione dei soggetti coinvolti e la corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Il reato di omissione di soccorso, al contrario, tende a tutelare la salute dei feriti.
Se il sinistro mortale non è riferibile esclusivamente al conducente in stato di alterazione?
In tale ipotesi la pena è diminuita sino alla metà. Detta efficacia attenuante è attribuita a un fattore che si inserisce nel decorso eziologico della condotta per cui entrambi costituiscono condizione senza la quale il fatto non si sarebbe verificato. Potrebbe essere fattore precedente, concomitante o sopravvenuto. Non si richiede che sia necessariamente una concausa umana. Può venire in considerazione anche la condotta della stessa vittima o di un altro utente della strada.
Cosa accade se nel cagionate l’incidente concorre anche il danneggiato?
In tal caso bisogna coordinare l’attenuante prevista dall’art. 589 bis c.p. con quella generale di cui all’art. 62 n. 5 c.p. relativa al fatto doloso della vittima che concorre a cagionare l’evento lesivo. Un’impostazione afferma che l’art. 62 n. 5 si applica solo ai reati dolosi mentre l’art. 589 bis non specifica il coefficiente psicologico comprendendo sia il dolo che la colpa. Tale circostanza mette le due norme in rapporto di specialità reciproca.
Conclusioni.
La riforma in tema di reati nell’ambito della circolazione stradale si inquadra nella frammentarietà colposa tendente ad introdurre regimi differenziati a seconda del settore di intervento. Il nucleo della novella del 2016 è diretto a introdurre nuove norme nel codice penale con abrogazione delle disposizioni precedenti che qualificavano quali mere aggravanti i fatti commessi con violazione delle norme stradali. Esse restano in vigore solo e esclusivamente per la parte relativa alla sicurezza sul lavoro. Si è preferita, in tal modo, la via più rapida dell’intervento legislativo accantonando quella preventiva.
Dispositivo dell’art. 589 Codice Penale
Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro(1) la pena è della reclusione da due a sette anni(2).
Se il fatto è commesso nell’esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un’arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni(3).
[Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.](4)
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone [582], si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici(5).
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