Cosa accade in caso di incidente mortale in assenza di assicurazione?
La guida senza assicurazione obbligatoria costituisce una violazione del Codice della Strada. In ipotesi di incidente il problema maggiore è quello del risarcimento. Sgombriamo subito il campo da un equivoco: non è assolutamente vero che in assenza di assicurazione obbligatoria non è possibile ottenere il ristoro dei danni. Cambiano le modalità, ma la vittima può sempre ottenere ciò che le è dovuto vediamo insieme come.
Quali sono le sanzioni previste per colui che guida senza l’assicurazione obbligatoria?
L’art. 193 Codice della Strada dopo aver disposto l’obbligatorietà della copertura assicurativa per i veicoli a motore, compresi i filoveicoli e i rimorchi, punisce con la sanzione amministrativa del pagamento da euro 866 a euro 3.464 coloro che ne sono privi. La norma, inoltre, prevede che l’organo accertatore ordina l’immediata cessazione della circolazione sulla strada del veicolo con trasporto dello stesso in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato dall’accertatore o concordato con il trasgressore. La confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa è sempre disposta in caso di circolazione con documenti assicurativi falsi o contraffatti.
Perché è necessaria la stipula del contratto di assicurazione?
La legge impone la stipula di un contratto di assicurazione per i veicoli al fine di garantire il risarcimento dei danni in ipotesi di sinistro e onde evitare contenziosi giurisdizionali attraverso un sistema più agile e snello di liquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento dei danni.
Cosa accade se il danneggiato dal sinistro non ha l’assicurazione?
In tal caso il danneggiato dall’incidente stradale può comunque e in ogni caso richiedere il risarcimento dei danni patiti. È irrilevante, ai fini del ristoro, la mancanza di polizza assicurativa che rileva esclusivamente quale violazione del Codice della Strada. Il danneggiato potrà chiedere il risarcimento dei danni sia attraverso un’azione diretta espletata verso il danneggiante, sia alla sua assicurazione sia al fondo di garanzia delle vittime della strada se non è identificato il colpevole oppure se era sprovvisto di assicurazione.
Cosa accade in caso di incidente mortale in assenza di assicurazione? avvocato esperto fondo vittima strada incidenti gravi e mortali bologna vicenza milano ravenna rimini napoli 051 6447838
Posso ottenere il risarcimento del danno se il danneggiante in un incidente stradale non è provvisto di assicurazione obbligatoria?
Sì, se il responsabile del sinistro non è provvisto di assicurazione il danneggiato può chiedere comunque il risarcimento. Chi ha subito danni dall’incidente per essere ristorato può agire direttamente nei confronti del danneggiante o chiedere il pregiudizio subito al Fondo di Garanzia vittime della strada.
Cosa è il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada?
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è stato istituito con legge n. 990 del 1969, successivamente abrogata a seguito dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private. È divenuto operativo il 12 giugno 1971. È composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap, dell’Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori ed è vigilato dal Ministero dello Sviluppo Economico e dalla Consap.
A cosa serve il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada?
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ha lo scopo di risarcire i danni cagionati da veicoli non identificati oppure privi della copertura assicurativa obbligatoria in modo tale da garantire ai danneggiati il giusto risarcimento.
Quali tipologie di danni risarcisce il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada?
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada interviene nelle seguenti ipotesi:
- mancata identificazione del veicolo per soli danni alla persona;
- veicoli non assicurati per danni alla persona e alle cose con franchigia in quest’ultimo caso pari a € 500,00;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo tra il giorno di accettazione della consegna del veicolo e il trentesimo giorno sia per i danni alle cose che per i sinistri alla persona;
- per danni alle persone e alle cose negli incidenti cagionati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
Quale la procedura per ottenere la liquidazione dei danni dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada?
Per ottenere il risarcimento dei danni dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è necessario presentare apposita domanda compilando il modulo predisposto e inserendo tutti i dati richiesti.
Entro quanto tempo è necessario richiedere il risarcimento dei danni al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada?
Il risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada deve essere richiesto entro due anni. Tale termine deve essere necessariamente rispettato altrimenti il diritto si intende prescritto con conseguente perdita della possibilità di ottenere il ristoro dei danni.
Attraverso quale meccanismo il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada eroga quanto dovuto?
Il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada affida la pratica di risarcimento a una compagnia assicurativa che provvederà all’evasione della richiesta risarcitoria. Prima di procedere alla liquidazione del dovuto la compagnia incaricata predispone una proposta di ristoro entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e della relativa documentazione. Il danneggiato ha la possibilità di accettare l’offerta oppure può avanzare ulteriori richieste in senso modificativo. Una volta raggiunto l’accordo sul dovuto la compagnia assicurativa procede all’erogazione materiale del risarcimento.
La compagnia assicurativa incaricata di evadere la richiesta risarcitoria per conto del danneggiante ha diritto di rivalsa verso costui ove identificato?
Certo, la compagnia assicurativa una volta pagato il risarcimento alla vittima può agire in regresso nei confronti del danneggiante. La norma di riferimento è l’art. 292 del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs 9 settembre 2005, n. 209). La disposizione attribuisce all’impresa designata che ha provveduto al risarcimento del danno la possibilità di agire in regresso nei confronti dei responsabili dell’incidente stradale per recuperare quanto sborsato a titolo di risarcimento oltre alle spese e agli interessi. La giurisprudenza più recente ha specificato che si tratta di una vera e propria azione di regresso in quanto non sorge da fatto illecito, ma dai presupposti di fatto indicati dalla legge. Essa, dunque, costituisce un’autonoma obbligazione di valuta, consistente fin dall’inizio in una somma di denaro, distinta da quella nascente dal sinistro tra danneggiante e danneggiato.
Conclusioni.
Il sistema di assicurazione obbligatorio è predisposto dal legislatore tenuto conto della pericolosità dell’attività di guida intrinsecamente idonea a cagionare danni che meritano ristoro. A tal fine, onde evitare ipotesi di incapienza da cui scaturiscono danni non risarciti, l’introduzione di un’assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli. In caso di assenza il danneggiato, come meglio specificato, non resta sfornito di tutela potendo attivarsi direttamente nei confronti del responsabile del sinistro oppure facendo domanda al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Cosa accade in caso di incidente mortale in assenza di assicurazione? avvocato esperto fondo vittima strada incidenti gravi e mortali bologna vicenza milano ravenna rimini napoli 051 6447838
Imprese Designate
La liquidazione dei danni, per i casi indicati di seguito, ai sensi dell’art. 286 del D.Lgs. 209/2005, è effettuata a cura delle Imprese Designate dall’Ivass con provvedimento valido per un triennio (il provvedimento in vigore dal 1 luglio 2015 è il n. 32 del 19 maggio 2015; per consultare il provvedimento clicca qui
Massimali
L’intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2017 € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro.
Precedentemente a far data dall’11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000000,00 per danni a cose per sinistro; a far data dall’11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro.
Per consultare i massimali di legge relativi ai sinistri verificatisi prima di tali date Tipologie di sinistri
Ipotesi A – veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona) – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.
Ipotesi B – veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest’ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente) – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.
Ipotesi C – veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In questa ipotesi si distinguono le seguenti tre procedure, di cui solo la terza attualmente attiva:
Liquidazione dei danni a cura del Commissario liquidatore dell’Impresa in liquidazione coatta amministrativa, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente, i cui Commissari liquidatori siano stati autorizzati, anche per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (art. 293 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005).
Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Cessionaria, nei casi di sinistri causati da assicurati con polizze di Imprese il cui portafoglio r.c. auto è stato trasferito ad altra Compagnia.
Liquidazione dei danni a cura dell’Impresa Designata, nei casi di sinistri causati da veicoli o natanti assicurati con imprese che al momento del sinistro si trovino in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi vengano poste successivamente e per le quali non si verifichino le condizioni indicate ai due punti precedenti (art. 286 del D.lgs. n. 209 del 07.09.2005) – per presentare la relativa domanda di risarcimento
AVVOCATO ESPERTO FONDO VITTIME STRADA
Comments are closed