l’offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE

 

l’offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE,

azzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 26 marzo 1998, n. 71|Supplemento Ordinario n. 52

Decreto legislativo|24 febbraio 1998| n. 58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. [TUF]

PARTE II Disciplina degli intermediari – TITOLO II Servizi e attività di investimento – CAPO IV Disciplina dell’offerta fuori sede e della vigilanza sui consulenti finanziari

Articolo 31 

Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari

Testo in vigore dal 24 gennaio 2020

  1. Per l’offerta fuori sede le Sim, le banche italiane, le imprese di investimento e le banche UE, le imprese di paesi terzi, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico bancario si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 27, comma 2, e 29-bis, comma 2. I consulenti finanziariabilitati all’offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE, le banche UE, le imprese di paesi terzi, le società di gestione UE, i GEFIA UE e non UE sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica. (13)

  2. L’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d’investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d’investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari. Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto nell’interesse del quale esercita l’attività di offerta fuori sede. (13)

2-bis. I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano. (8)

  1. Il soggetto che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. (14)

3-bis. I soggetti di cui al comma 1 garantiscono che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto rappresentano. I soggetti di cui al comma 1 adottano tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziariabilitati all’offerta fuori sede in modo che essi stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d’investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente. I soggetti che nominano consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE sulle attività esercitate dagli stessi per loro conto. (15)

  1. È istituito l’albo unico dei consulenti finanziari, nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziariabilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell’albo provvede l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari che è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulentifinanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati. Alle riunioni dell’assemblea dell’Organismo può assistere un rappresentante della Consob. L’Organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. L’Organismo esercita i poteri cautelari di cui all’articolo 7-septies e i poteri sanzionatori di cui all’articolo 196. I provvedimenti dell’Organismo sono pubblicati sul proprio sito internet. Lo statuto e il regolamento interno dell’Organismo, e le loro successive modifiche, sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione, sentita la Consob. Il Ministero dell’economia e delle finanze nomina il Presidente del collegio sindacale dell’Organismo. Nell’ambito della propria autonomia finanziaria l’Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l’iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l’Organismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l’Organismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all’iscrizione all’albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall’albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell’albo. L’Organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima. All’Organismo, nell’esercizio dell’attività di vigilanza sui soggetti iscritti all’albo, si applica il regime di responsabilità previsto per l’esercizio delle funzioni di controllo da parte della Consob ai sensi dell’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. (7)

  2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l’iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede all’albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l’iscrizione all’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative [indette dalla CONSOB]. (9)

  3. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

  4. a) alla formazione dell’albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

  5. b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati; (10)

  6. c) all’iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all’albo previsto dal comma 4; (11)

  7. d) alle cause di incompatibilità;

d-bis) all’attività di vigilanza svolta dall’Organismo; (12)

  1. e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 7-septies e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1; (10)

  2. f) all’esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le delibere dell’Organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c); (10)

  3. g) alle regole di presentazione e di comportamento che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono osservare nei rapporti con la clientela; (10)

  4. h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria; (10)

  5. i) all’attività dell’Organismo di cui al comma 4; (11)

  6. l) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all’articolo 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela. (11)

6-bis. Per le società di consulenza finanziaria di cui all’articolo 18-ter, la Consob adotta le disposizioni attuative dell’articolo 4-undecies. (8)

  1. L’Organismo può chiedere ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede o ai soggetti che si avvalgono dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. Esso può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nonché procedere ad audizione personale. Nell’esercizio dell’attività ispettiva, l’Organismo può avvalersi, previa comunicazione alla Consob, della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. I contenuti e le modalità di collaborazione tra l’Organismo e la Guardia di finanza sono definite in apposito protocollo d’intesa. (7)

(1) (2) (3) (4)  (5) (6) 

 

—–

(1) Il presente articolo è stato così modificato prima dall’art. 14, comma 1, L. 28.12.2005, n. 262 con decorrenza 12.01.2006, poi dall’art. 6, D.Lgs. 17.09.2007, n. 164, con decorrenza dal 01.11.2007, dall’art. 3, D.Lgs. 04.03.2014, n. 44 con decorrenza dal 09.04.2014, e da ultimo dall’art. 1, comma 39, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016.

(2) La rubrica del titolo cui il presente articolo appartiene è stata così modificata dall’art. 3, D.Lgs. 17.09.2007, n. 164, con decorrenza dal 01.11.2007.

(3) La rubrica del presente articolo prima modificata dall’art. 1, comma 39, L. 28.12.2015, n. 208 con decorrenza dal 01.01.2016, è stata poi così sostituita dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 03.08.2017, n. 129 con decorrenza dal 26.08.2017 ed applicazione indicata all’art. 10 del suddetto decreto modificante.

(4) A norma dell’art. 1, comma 36, L. 28 dicembre 2015, n. 208 i riferimenti all’organismo di tenuta dell’albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti nel presente comma, si intendono sostituiti dai riferimenti all’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari di cui al primo periodo del medesimo comma 36.

(5) Riguardo la disciplina dei promotori finanziari di cui al presente articolo cfr. art. 1, commi 36, 37, 38, 39, 40 e 41, L. 28.12.2015, n. 208 – Legge di stabilità 2016, in vigore dal 01.01.2016.

(6) La rubrica del Capo cui il presente articolo appartiene è stata così sostituita dall’art. 2, comma 27, D.Lgs. 03.08.2017, n. 129 con decorrenza dal 26.08.2017 ed applicazione indicata all’art. 10 del suddetto decreto modificante.

(7) Il presente comma è stato così sostituito dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 03.08.2017, n. 129 con decorrenza dal 26.08.2017 ed applicazione indicata all’art. 10 del suddetto decreto modificante.

(8) Il presente comma è stato inserito dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 03.08.2017, n. 129 con decorrenza dal 26.08.2017 ed applicazione indicata all’art. 10 del suddetto decreto modificante.

(9) Il presente comma è stato così modificato prima dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 06.02.2004, n. 37 con decorrenza dal 29.02.2004, e poi dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 03.08.2017, n. 129 con decorrenza dal 26.08.2017 ed applicazione indicata all’art. 10 del suddetto decreto modificante.

(10) La presente lettera è stata così modificata dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 03.08.2017, n. 129 con decorrenza dal 26.08.2017 ed applicazione indicata all’art. 10 del suddetto decreto modificante.

(11) La presente lettera è stata così sostituita dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 03.08.2017, n. 129 con decorrenza dal 26.08.2017 ed applicazione indicata all’art. 10 del suddetto decreto modificante.

(12) La presente lettera è stata inserita dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 03.08.2017, n. 129 con decorrenza dal 26.08.2017 ed applicazione indicata all’art. 10 del suddetto decreto modificante.

(13) Il presente comma è stato così sostituito prima dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 03.08.2017, n. 129 con decorrenza dal 26.08.2017 ed applicazione indicata all’art. 10 del suddetto decreto modificante, e poi dall’art. 2, comma 5, D.Lgs. 25.11.2019, n. 165 con decorrenza dal 24.01.2020.

(14) Il presente comma è stato così modificato dall’art. 2, comma 5, D.Lgs. 25.11.2019, n. 165 con decorrenza dal 24.01.2020.

(15) Il presente comma inserito dall’art. 2, comma 30, D.Lgs. 03.08.2017, n. 129 con decorrenza dal 26.08.2017 ed applicazione indicata all’art. 10 del suddetto decreto modificante, è stato così sostituito dall’art. 2, comma 5, D.Lgs. 25.11.2019, n. 165 con decorrenza dal 24.01.2020.

 

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