SEPARAZIONE GIUDIZIALE BOLOGNA  PRESUPPOSTI QUALI SONO?

 

I presupposti della separazione giudiziale sono due: 

  1. l’intollerabilità della convivenza 
  2. grave pregiudizio per l’educazione dei figli.

È necessaria la colpa di un coniuge?

No, la colpa del coniuge non è più requisito necessario. Essa, eventualmente, rileva solo per l’addebito. Il legislatore del 1975 ha, infatti, mutato la natura della separazione che da sanzione diviene rimedio per le crisi coniugali.

Quale coniuge è autorizzato a chiedere la separazione?

Ciascun coniuge può richiedere la separazione anche se è stato causa dell’intollerabilità della convivenza. La legge non tipizza i singoli casi, ma lascia una clausola aperta.

Cosa significa intollerabilità della convivenza?

L’intollerabilità della convivenza è riferita a un accertamento dei fatti che, in base alla coscienza sociale, rendono la coabitazione impossibile. Si valorizza il momento soggettivo, il carattere psicologico squisitamente individuale. Vi rientrano l’incompatibilità caratteriale, l’allontanamento dalla casa coniugale, l’abbandono di lunga durata e situazioni simili.

Cosa significa grave pregiudizio per l’educazione della prole?

La dottrina ritiene che il pregiudizio all’educazione della prole non assume rilevanza autonoma in quanto legato all’intollerabilità della convivenza dalla disgiuntiva “o”. In assenza dell’intollerabilità della convivenza, infatti, scatterebbe la tutela specifica.

In caso di separazione quando è possibile richiedere l’addebito?

L’addebito può essere richiesto per violazione dei doveri che nascono dal matrimonio ex art. 143, 1° comma c.c. collegati eziologicamente al fallimento del matrimonio. La tesi prevalente in dottrina e in giurisprudenza ammette anche la possibilità di un doppio addebito.

Quali sono le conseguenze dell’accoglimento della domanda di addebito?

In caso di addebito della separazione si perde il diritto al mantenimento, ma permane quello agli alimenti se sussistono i presupposti previsti dalla legge. Non si è più titolari, inoltre, di alcun diritto successorio con salvezza, però, del vitalizio se in vita si era beneficiari del diritto agli alimenti.  È necessaria la contestualità della domanda di addebito e di separazione.

Dopo l’omologa, infatti, non si può mutare il titolo della separazione. Altra e diversa impostazione specifica che la domanda di addebito ha natura autonoma per essendo proponibile solo nel giudizio di separazione. Essa presuppone l’iniziativa della parte. Si differenzia da quella di separazione sia per la causa petendi che per il petitum. Gli effetti dell’addebito sono quelli previsti da legge.

 

 

 

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