BELLUNO Successioni – Testamento – Annullamento – Rinunzia delle parti – Sottoscrizione da parte di entrambe le parti – Estinzione del giudizio di Cassazione

 

 

 

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|3 novembre 2016| n. 22305

Successioni – Testamento – Annullamento – Rinunzia delle parti – Sottoscrizione da parte di entrambe le parti – Estinzione del giudizio di Cassazione

 

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|3 novembre 2016| n. 22305

Successioni – Testamento – Annullamento – Rinunzia delle parti – Sottoscrizione da parte di entrambe le parti – Estinzione del giudizio di Cassazione

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|3 novembre 2016| n. 22305

Successioni – Testamento – Annullamento – Rinunzia delle parti – Sottoscrizione da parte di entrambe le parti – Estinzione del giudizio di Cassazione

Corte di Cassazione|Sezione 2|Civile|Ordinanza|3 novembre 2016| n. 22305

Successioni – Testamento – Annullamento – Rinunzia delle parti – Sottoscrizione da parte di entrambe le parti – Estinzione del giudizio di Cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:


ORDINANZA

sul ricorso 24839-2012 proposto

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– ricorrenti –

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonche’ contro

(OMISSIS), (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza n. 965/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 02/05/2012;

udita la relazione della causa ORILIA svolta nella pubblica udienza del 13/09/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE ALBERTO che ha concluso per l’estinzione del procedimento per intervenuta rinuncia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

l Nel giudizio di scioglimento della comunione dei beni lasciati dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), promosso con atto (OMISSIS) dalla figlia (OMISSIS) nei confronti delle sorelle (OMISSIS) e (OMISSIS), con intervento di vari soggetti e nel quale sono state formulate, tra l’altro, anche domande di collazione di immobili, di petizione dell’eredita’ lasciata dalla (OMISSIS) e di annullamento del testamento olografo redatto dalla stessa in data (OMISSIS) in favore dei propri nipoti (OMISSIS) e (OMISSIS) – anch’essi intervenuti nel giudizio per reclamare la qualita’ di unici eredi testamentari della (OMISSIS) il Tribunale di Belluno, con sentenza non definitiva n. 45/2005 del 23.12.2004, per quanto ancora interessa:

– dichiaro’ (OMISSIS) tenuta alla collazione della quota di un terzo delle porzioni 4,9 e 10 dell’immobile sito in (OMISSIS), localita’ (OMISSIS), p.lla (OMISSIS);

– annullo’ il testamento olografo per mancanza di data.

2 La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza 111/2010 depositata il 18.1.2010, decidendo non definitivamente sulle impugnazioni immediate proposte rispettivamente dall’attrice (OMISSIS) (sul rigetto della domanda di collazione di parte della porzione 6 del fabbricato in localita’ (OMISSIS)) dai (OMISSIS) (sull’annullamento del testamento olografo e sul rigetto della domanda di collazione della porzione 6 del citato fabbricato), confermo’ la pronuncia di annullamento del testamento olografo della (OMISSIS) ed ha invece disposto con ordinanza una consulenza tecnica per accertare il valore del bene oggetto della domanda di collazione.

Per giungere a tale conclusione la Corte veneta osservo’:

– che, in relazione al primo motivo di appello dei (OMISSIS), la mancanza di data del testamento e’ causa di annullabilita’ perche’ essa costituisce un dato formale richiesto per la validita’ dell’atto e non e’ possibile desumere aliunde la fabbricato in localita’ (OMISSIS) (venduto dal de cuius (OMISSIS) alla figlia (OMISSIS) con scritture autenticate il (OMISSIS) e (OMISSIS)) necessitava di ulteriore istruzione, non potendosi ravvisare un negotium mixtum cum donatione nella mera compravendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo;

– che non era ammissibile in materia di simulazione, la prova testimoniale e quella per presunzioni della simulazione assoluta della quietanza di L. 150.000.000 rilasciata dal de cuius ostandovi il combinato disposto degli articoli 2726 e 2722 c.c., posto che gli appellanti, agendo in qualita’ di eredi, erano subentrati nella posizione cuius soggiacendo alle stesse limitazioni probatorie;

– che di conseguenza, per stabilire se si trattasse di donazione indiretta, occorreva accertare l’effettivo valore dell’immobile alla data dell’atto.

  1. All’esito dell’ulteriore accertamento tecnico, con successiva sentenza 365/2012 del 2.5.2012 la Corte d’Appello, ha respinto entrambi gli appello, osservando:

– che il valore della porzione 6 dell’immobile in localita’ (OMISSIS) era stato correttamente stimato in L. 155.428.000 con riferimento alla data del 1982, sicche’ il modesto scostamento di L. 5.428.000 rispetto al prezzo pagato non consentiva di ravvisare una donazione corrispondente a tale valore, essendo necessaria una significativa sproporzione del prezzo pagato rispetto a quello effettivo e la consapevolezza dell’alienante dell’insufficienza del corrispettivo ricevuto: pertanto, secondo la Corte di merito, con il contratto in questione, non e’ stata posta in essere dal de cuius una donazione indiretta in favore della figlia (OMISSIS).

  1. Le due sentenze della Corte lagunare sono state impugnate per cassazione dai (OMISSIS) sulla base di due motivi.

Al ricorso resiste (OMISSIS) con controricorso contenente a sua volta ricorso incidentale contro le due pronunce, fondato su unico motivo.

Le altre parti del giudizio non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

  1. Nell’imminenza dell’udienza sono pervenute rinunzie ai ricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Col primo motivo di ricorso, sviluppato in una articolata censura, i (OMISSIS) denunziano, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 602 c.c., comma 3 e articolo 606 c.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Dolendosi della conferma della pronuncia di annullamento del testamento olografo redatto dalla (OMISSIS), i ricorrenti osservano attraverso ampi richiami dottrinali e riferimenti a caso di specie, non si poneva alcuna questione sul tempo di redazione, sulle capacita’ del tastatore o sull’esistenza di altri testamenti. In tali ipotesi – si sostiene – la mancanza della data doveva considerarsi del tutto irrilevante e dunque non poteva condurre all’annullamento dell’atto. Invocano sostegno della tesi l’opinione contraria di alcuni autori e di alcuni giudici di merito (trascrivendo ampi brani di opere dottrinarie e di sentenze).

Evidenziano profili di illegittimita’ costituzionale per disparita’ di trattamento rispetto all’ipotesi di testamento con data falsa, ritenuto valido alla stregua dell’articolo 602 c.c., comma 3.

  1. Col secondo motivo, i (OMISSIS) deducono la nullita’ della sentenza per omissione di pronuncia e violazione degli articoli 112 e 277 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, nonche’ violazione e falsa applicazione degli articoli 2722 e 2726 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere inammissibile la prova per testi o per presunzioni sulla simulazione della quietanza; ha omesso di pronunciarsi (cosi’ violando anche gli articoli 112 e 277 c.p.c.), sulla eccezione secondo cui era ammissibile la prova, con qualsiasi mezzo, della simulazione della quietanza in quanto proveniente da terzi rispetto al de cuius (OMISSIS); ha errato nel ritenere gli appellanti soggetti alle stesse limitazioni probatorie del de cuius.

  2. bis Analogo contenuto presenta il ricorso incidentale della (OMISSIS).

  3. Come esposto in narrativa, sono pervenuti nell’imminenza dell’udienza atti di rinunzia ai ricorsi, debitamente sottoscritti, e pertanto ai sensi articoli 390 e ss c.p.c., deve essere dichiarata l’estinzione del processo senza alcuna pronuncia sulle spese avendo la controricorrente aderito alla rinunzia (articolo 391 c.p.c., u.c.).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per intervenute rinunzie.

 

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