LEGATO NEL TESTAMENTO, SAI COSA E’ ?
Posso disporre delle mie sostanze dopo la morte in relazione a singoli cespiti?
Si attraverso il legato che costituisce l’elemento che si presta a inserire nel testamento interessi ulteriori.
Il legato è previsto dal legislatore espressamente?
Il legato è già previsto in alcune figure specifiche dal legislatore. Nonostante tale tipizzazione è possibile inserire anche legati atipici non esclusi dalle disposizioni normative.
Quali sono gli effetti del legato?
- Il legato ha, di solito, efficacia traslativa attribuendo un bene/diritto al legatario. Accanto a tale tipologia di legati vi è anche quello obbligatorio che per esplicare i suoi effetti ha bisogno della collaborazione di altro soggetto.
- Si impone ad un soggetto, l’onerato, l’obbligo di effettuare una prestazione o tenere un certo comportamento a favore del legatario. Mentre nel legato traslativo è attribuito un bene al legatario, in quello obbligatorio c’è solo l’acquisto di un diritto di credito. Il de cuius impone un obbligo di eseguire una prestazione.
- Attenzione il legatario non è erede, non partecipa ai debiti ereditari prende quel bene e basta !!
- Cosa è il legato di contratto?
- Il legato di contratto è un legato obbligatorio e atipico. Si impone all’onerato un obbligo che è quello di stipulare un contratto con il legatario. Il testamento è occasione per inserire un altro interesse che non ha nulla a che fare con la successione mortis causa.
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LEGATO NEL TESTAMENTO, SAI COSA E’ ?
È valido?
Ai fini della validità è necessario un controllo di meritevolezza. Il problema è la tutela dell’erede. È imposto un obbligo di contrarre a carico dell’onerato.
L’erede
deve necessariamente rispettare tale obbligo?
L’erede è ben protetto perché se non vuole sottostare all’obbligo può non accettare l’eredità.
- L’erede è veramente protetto?
- L’erede è posto dinanzi a una sorta di ricatto perché se vuole accettare l’eredità deve adempiere all’obbligo altrimenti non può che rifiutare. Il richiamo non è al principio consensualistico, ma alla causa.
- L’interesse sotteso al legato è meritevole di tutela?
- La meritevolezza dell’interesse non ha valore assiologico, ma economico. I pesi e i benefici che derivano dal contratto devono essere equilibrati. Il legato atipico deve proporre un concetto economicamente equo. Il peso posto a carico dell’erede deve essere accettabile.
- Cosa è il legato rinunciativo?
- Con il legato rinunciativo si nomina taluno come erede o legatario e si impone di rinunciare a un determinato diritto per produrre effetto favorevole al legatario. Non c’è bisogno di obbligare l’onerato alla rinuncia se può farla anche il de cuius, infatti, ci si interroga sulla reale utilità di questo tipo di legato.
- È valido il legato con funzione sanzionatoria?
In questo caso si impone a carico dell’onerato un determinato obbligo con pagamento di una somma di denaro in caso di impedimento a titolo sanzionatorio. Si prevede un obbligo con pagamento di una somma. Il problema riguarda l’ammissibilità delle pene private che, nel caso del testamento, sono legittimate dall’accettazione.
LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA
Come è noto, il legato in sostituzione di legittima di cui all’art. 551 c.c. è un particolare legato disposto in favore del legittimario, che prende anche il nome di legato “privativo” o “tacitativo”. Tale strumento mira, in effetti, a tacitare le spettanze del legittimario in ordine alla quota di legittima e – secondo l’opinione dominante – ad estromettere il medesimo dalla compagine ereditaria.
Proprio al legittimario/legatario è, peraltro, lasciata una fondamentale scelta in merito alla propria posizione. In primo luogo egli può, infatti, trattenere il legato e così restare legatario, non acquistando la qualità di erede e vedendo tacitate le proprie spettanze sulla riserva attraverso l’oggetto del legato, indipendentemente dal valore di quest’ultimo.
In alternativa, il legittimario destinatario dello speciale legato può rinunciare al medesimo (con atto avente forma scritta, ove esso abbia ad oggetto immobili – così Cass. civ., Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7098) e acquisire lo status di legittimario pretermesso, in virtù del quale egli potrà esperire l’azione di riduzione ed acquistare, a seguito del vittorioso esperimento della stessa, la qualità di erede.
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