VICENZA EREDI LITI DIVISIONE TESTAMENTO LEGATO

SUCCESSIONI

 

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI CHIAMA SUBITO 051 6447838

O SCRIVIMI RACCONTANDO IL TUO CASO avvsergioarmaroli@gmail.com

DA ANNI DIFENDO EREDI E PERSONE BENEFICIATE DA TESTAMENTI PER FAR VALERE I LORO DIRITTI A BOLOGNA VICENZA PADOVA TREVISO BELLUNO ROVIGO VENEZIA RAVENNA FORLI CESENA IMOLA 

La Cassazione sopra richiamata (Cass. 3868/2018, e precedenti conformi, come Cass. 6098/1982, 5232/1958, 16083/200512854/2011, 18583/2011, 824/2014) ha specificato che la qualificazione di un legato come in sostituzione di legittima, pur non richiedendo formule sacramentali né una espressa menzione del testatore sulla alternativa offerta fra conseguimento del legato stesso e richiesta della legittima postula che, dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, risulti la chiara ed inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima.

 

 

La scheda testamentaria per cui è causa contiene la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore, nel senso che essa è compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata ed è diretta a disporre attualmente dei propri beni per il tempo successivo alla morte.

Infatti, così si trova scritto nel testamento: “lascio! Il Disponibile di tutti i miei averi ai figli: M.G. e G. ” e desidero veramente ” che: gli altri figli; siano compensati della sua parte in denaro “o meglio ” …. che la loro eredità venga soddisfatta … in liquidi, cioè in denaro. Procurandolo: ” mediante a prestiti del governo, che cocederà; perché la proprietà, rimanga unita a coloro che ” personalmente ” la lavorano o meglio la coltivano…. In fine: … lassio a mia moglige: E.C. l’uso frutto ” di tutta la mia proprietà! “.

Del resto, l’interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura dì atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da un più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 cod. civ., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione (art. 1363 cod. civ.).

Solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell’atto non emerga con certezza l’effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, la volontà del testatore deve essere ricercata con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili allo stesso, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, ecc.

DA ANNI DIFENDO EREDI E PERSONE BENEFICIATE DA TESTAMENTI PER FAR VALERE I LORO DIRITTI A BOLOGNA VICENZA PADOVA TREVISO BELLUNO ROVIGO VENEZIA RAVENNA FORLI CESENA IMOLA 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Vicenza

il collegio nella seguente composizione:

dott.ssa Marina Caparelli – Presidente

dott. Giovanni Genovese – Giudice

dott.ssa Stefania Caparello – Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 5564/2013 tra le parti:

ATTORI

C.M., cf (…)

L.M., cf (…)

R.A.M., cf (…)

M.M., cf (…)

– difesa: avv. CAPPELLARO ALVISE, cf (…)

– domicilio: presso il difensore

CONVENUTI

G.M., cf (…)

– difesa: avv. NICOLIN MIRKO, cf (…)

– domicilio: presso il difensore

G.M., cf (…)

– difesa: avv. DANIELI LAURA, cf (…)

– domicilio: presso il difensore

M.T.

e nella causa n. 2252/2014 tra le parti:

ATTRICE

T.M., cf (…)

– difesa: avv. BELLIN LIANA, cf (…)

– domicilio: presso il difensore

CONVENUTI

C.M., cf (…)

L.M., cf (…)

R.A.M., cf (…)

M.M., cf (…)

G.M., cf (…)

G.M., cf (…)

OGGETTO: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato rispettivamente il 5/8/13, 6/8/13 e 7/8/13, i sig.ri M.C., M.L., M.R.A., M.M. in Catasta hanno convenuto in giudizio i sig.ri M.G., M.T. e M.G. al fine di accertare la nullità della disposizione testamentaria redatta dal padre M.A.P. ovvero, in via subordinata, accertare la lesione della propria quota di legittima – e di quella della defunta madre C.E. – e quindi disporsi la conseguente riduzione.

A sostegno delle proprie ragioni, gli attori hanno dichiarato che il padre era deceduto il 3/3/2004 e aveva disposto in vita delle proprie sostanze, con il testamento del 1/8/81, pubblicato il 3/5/2004.

Mediante l’atto di ultima volontà il de cuius aveva inteso beneficiare solo i sigg.ri G. e G.M., lasciando l’usufrutto di tutti i beni a C.E., in qualità di coniuge e dichiarando che gli altri cinque figli sarebbero stati compensati per la loro parte in denaro, mediante prestiti che il governo avrebbe concesso.

Gli attori hanno quindi eccepito la nullità per indeterminatezza della clausola testamentaria; che la moglie del de cuius, già dichiarata interdetta e deceduta il 30/5/13, era stata a sua volta lesa nella propria quota di legittima; che il compendio ereditario era costituito da due distinti fondi rustici per circa complessivi 36 campi vicentini e da due fabbricati con annessi rustici, uno dei quali occupato, per una porzione, da R. e per l’altra porzione (con l’annesso rustico) da G., che coltivava 16 campi; l’altro fabbricato con annesso rustico era, infine, occupato da G., che coltivava i rimanenti 20 campi.

Si è costituito G., chiedendo il rigetto della pretesa attorea per essere l’atto di citazione nullo per indeterminatezza dell’oggetto (adducendo in particolare, che l’allegazione delle visure catastali non era idonea a individuare i beni oggetto di causa) nonché l’inammissibilità della domanda stessa, in quanto essendo gli attori eredi pretermessi, questi non avrebbero potuto chiedere la divisione.

Il convenuto ha, inoltre, dichiarato che la madre era stata beneficiata dell’usufrutto, mediante legato e che, quindi, non avendo la stessa rinunciato alla disposizione, la domanda di riduzione di legittima a sfavore della progenitrice doveva ritenersi improcedibile.

A ulteriore sostegno di tale deduzione, il convenuto ha poi dichiarato che, solo a seguito del deposito del ricorso per interdizione, gli attori avevano impugnato il testamento del padre, anche nella parte relativa ai lasciti di cui aveva beneficiato la madre e, quindi, in spregio alla volontà di quest’ultima.

Inoltre, il de cuius, nel 1979, aveva siglato con G. un contratto avente ad oggetto la coltivazione del fondo e, quindi, quest’ultimo ha invocato la disciplina di cui all’art. 49 III L. n. 203 del 1982, a tenore del quale i contratti agrari non si sciolgono per morte del concedente, potendo pertanto egli continuare la gestione in atto.

Infine, G.M. ha chiesto il rendimento del conto, tenuto conto delle migliorie apportate agli immobili.

  1. si è costituito deducendo le stesse argomentazioni di G..

All’udienza del 22/01/2014, è stata dichiarata la contumacia della convenuta M.T. e sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c..

E’ stata, quindi, svolta CTU a firma dell’arch. Scilla Zaltron.

Frattanto con autonomo procedimento, rubricato 2252/14 M.T. ha citato in giudizio G., G., C., L., R.A. e M. al fine di far dichiarare la nullità della disposizione testamentaria in questione; accertare la rinuncia al legato in sostituzione di legittima; accertare la lesione di legittima in capo a C.E.; disporsi la divisione in ossequio alle rispettive quote e mediante attribuzione dei beni, tenuto conto del rendimento del conto.

La stessa ha chiesto, altresì, la riunione con il procedimento 5564/13.

  1. ha ripreso le argomentazioni già svolte dagli attori della causa 5564/13, sottolineando come la propria quota di legittima sarebbe stata pari a 2/28, oltre la quota di 1/28, quale porzione del compendio ereditario paterno che avrebbe dovuto ereditare la madre.

Oltre a ciò ha inteso rinunciare al legato, ove si fosse ravvisato nel testamento a suo favore, tale fattispecie giuridica, visto che il de cuius aveva lasciato ai figli non beneficiati, il denaro che il governo avrebbe concesso.

Si è costituito in tale secondo procedimento G., chiedendo che non venisse disposta la riunione, stante il diverso grado di avanzamento delle due pendenze; ha, poi, chiesto il rigetto della domanda di divisione per i medesimi motivi già esposti.

Si è costituito, altresì, G., chiedendo la cancellazione dal ruolo della causa 2252/14, per litispendenza; ovvero la sospensione del giudizio; la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto; l’inammissibilità della domanda di riduzione,; in subordine la divisione con rendimento del conto.

In detto procedimento è stata dichiarata la contumacia dei sigg.ri M.C., L., R.A. e M..

Con ordinanza resa fuori udienza, il giudice del procedimento 2252/14 ha rimesso gli atti al Presidente, al fine di riunire la causa a quella portante n. 5564/13.

All’udienza del 6/6/17, vista la riunione dei procedimenti, il giudice procedente ha revocato la dichiarazione di contumacia dei sigg.ri C., L., M. e R.M., pronunciata nel fascicolo 2252/14 nonché quella di T.M., pronunciata nel fascicolo 5564/13.

Quindi su richiesta di parte attrice è stata disposta integrazione alla CTU.

All’udienza del 20/07/2018, le parti hanno precisato le conclusioni e, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Sulla eccezione di nullità dell’atto di citazione.

L’eccezione è infondata e deve essere disattesa.

E’ ormai principio giurisprudenziale consolidato, cui questo giudice non intende discostarsi, quello secondo cui “In tema di nullità, la nullità dell’atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.c., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell’atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonchè, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell’oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte. Stessa cosa è a dirsi per “l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda” prescritta dal n. 3 dell’ art. 163 c.p.c. che, ai fini della declaratoria di nullità, deve esser stata del tutto omessa o risultare assolutamente incerta”.

Nel caso di specie i convenuti M.G. e G. hanno, in particolare, lamentato che l’oggetto della domanda fosse indeterminato, alla luce del fatto che le visure inserite dagli attori nell’atto di citazione non sarebbero sufficienti.

Occorre, invero, rilevare come la domanda attorea sia sufficientemente determinata con riguardo all’oggetto ed alle ragioni della stessa, atteso lo stretto vincolo di parentela, sono stati posti in condizioni di ben argomentare le proprie tesi difensive.

Sulla domanda di nullità del testamento.

La stessa è infondata e deve essere rigettata.

Ai fini della validità della scheda testamentaria è necessario, non solo che siano rispettati i requisiti di forma, ma altresì che sia riscontrabile nella scrittura dell’atto di ultima volontà atti di disposizione del patrimonio per il tempo successivo al suo decesso.

La scheda testamentaria per cui è causa contiene la manifestazione di una volontà definitiva dell’autore, nel senso che essa è compiutamente ed incondizionatamente formata e manifestata ed è diretta a disporre attualmente dei propri beni per il tempo successivo alla morte.

Infatti, così si trova scritto nel testamento: “lascio! Il Disponibile di tutti i miei averi ai figli: M.G. e G. ” e desidero veramente ” che: gli altri figli; siano compensati della sua parte in denaro “o meglio ” …. che la loro eredità venga soddisfatta … in liquidi, cioè in denaro. Procurandolo: ” mediante a prestiti del governo, che cocederà; perché la proprietà, rimanga unita a coloro che ” personalmente ” la lavorano o meglio la coltivano…. In fine: … lassio a mia moglige: E.C. l’uso frutto ” di tutta la mia proprietà! “.

Del resto, l’interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti, con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura dì atto unilaterale non recettizio del negozio mortis causa, è caratterizzata rispetto a quella contrattuale da un più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 cod. civ., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione (art. 1363 cod. civ.).

Solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell’atto non emerga con certezza l’effettiva intenzione del de cuius e la portata della disposizione, la volontà del testatore deve essere ricercata con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili allo stesso, quali ad esempio la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita, ecc.

Nel caso in esame emerge chiaramente la volontà di attribuire i beni facenti parte dell’asse ereditario ai figli con i quali il de cuius aveva stipulato i contratti agrari, tant’è che egli stesso giustifica il lascito, dicendo che è giusto che i beni vadano a chi coltiva e lavora la terra.

M.A., così facendo, ha tuttavia pretermesso gli altri figli, in quanto ha disposto che gli stessi venissero soddisfatti, mediante prestiti del governo, cioè mediante beni non facenti parte dell’asse ereditario.

In linea generale, nè la pretermissione del legittimario nè la disposizione di beni altrui determinano la nullità del testamento, che non è espressamente prevista e non può essere ricavata dal sistema, imperniato sul principio generale di conservazione del testamento, in quanto atto non ripetibile.

Il testamento con il quale il de cuius abbia pretermesso un legittimario è, quindi, valido ed efficace, ma rimane esposto alla riduzione (artt. 553 e 554 cod. civ.), potendo diventare inefficace nei confronti del pretermesso se questi esperisce vittoriosamente l’azione di riduzione (ex plurimis, Cass. 14/10/2013, n. 23278; 11/06/2003, n. 9424).

Pertanto, la domanda di nullità del testamento deve essere rigettata.

Sulla lesione di legittima della sig.ra E.C..

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Preliminarmente, sussiste la legittimazione attiva degli attori, in quanto la stessa spetta pacificamente agli eredi e agli aventi causa dei legittimari, sempre che questi ultimi siano chiamati all’eredità e abbiano dichiarato di volere conseguire la legittima (come accade nel caso di specie).

Nel merito, recentemente la Suprema Corte è tornata sul tema, dichiarando che la disposizione testamentaria che attribuisca l’usufrutto generale del patrimonio del defunto è da qualificare come legato (in conto di legittima, se il testamento non dispone diversamente), salvo che oltre a disporre l’usufrutto, il testatore effettui altre attribuzioni di porzioni del proprio patrimonio, nel qual caso l’usufruttuario deve essere qualificato come erede.

Nel caso che ci occupa, il testamento così dispone In fine: … lassio a mia moglige: E.C. l’uso frutto ” di tutta la mia proprietà! “.

E’ chiaro, quindi che si è trattato di un legato.

Orbene, mentre il legato in sostituzione di legittima viene anche definito privativo o diseredativo, in quanto riconducibile alla volontà del de cuius di escludere il legittimario dalla eredità e di privarlo della quota riservata, che non potrà in alcun modo essere conseguita una volta accettato il legato, diverso è il caso del legato in conto di legittima.

In quest’ultimo prevale, infatti, l’intendimento del de cuius di svolgere una attribuzione particolare di beni al legittimario, con la possibilità da parte di questi di chiedere un supplemento se i beni attribuitigli non raggiungono l’entità della legittima.

L’ulteriore discrimen sta nel fatto che, mentre in presenza di un legato in sostituzione della legittima il beneficiario insoddisfatto economicamente dovrà rinunciarvi per poter chiedere la legittima con l’azione di riduzione, in presenza di un legato in conto di legittima può trattenere il legato e chiedere un supplemento se questo è di valore inferiore.

La Cassazione sopra richiamata (Cass. 3868/2018, e precedenti conformi, come Cass. 6098/1982, 5232/1958, 16083/200512854/2011, 18583/2011, 824/2014) ha specificato che la qualificazione di un legato come in sostituzione di legittima, pur non richiedendo formule sacramentali né una espressa menzione del testatore sulla alternativa offerta fra conseguimento del legato stesso e richiesta della legittima postula che, dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, risulti la chiara ed inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l’attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima.

Nel caso di specie tale esplicita manifestazione di volontà sussiste, in quanto è chiara l’intenzione del de cuius di lasciare tutti i beni ai figli G. e G., al fine di mantenere la proprietà unita, in capo a coloro che, appunto, coltivavano i terreni.

In tale ottica si spiega non solo la pretermissione degli altri discendenti, ma anche il lascito a titolo di legato in sostituzione di legittima, a favore della moglie.

Quindi, gli odierni attori non hanno diritto ad agire per la reintegra della quota di legittima di C., in quanto per far ciò quest’ultima avrebbe dovuto rinunciare al lascito, cosa che non è avvenuta.

Sulla improcedibilità della domanda di divisione, per essere stati gli istanti pretermessi.

L’eccezione è infondata e deve essere disattesa.

Con l’utile esperimento della domanda di riduzione, il legittimario preterito acquista, secondo alcuni, la qualità di erede ovvero di mero chiamato all’eredità.

Anche accedendo a tale più restrittiva soluzione, la domanda di divisione non è improcedibile.

Del resto, la Cassazione ha recentemente statuito, con orientamento cui questo Tribunale intende conformarsi, che per ragioni di economia processuale, le azioni di reintegra della quota di legittima, di riduzione e di divisione possono essere proposte cumulativamente nello stesso processo e che la seconda (divisione) è subordinata all’accoglimento della prima (reintegra e riduzione), la quale ha carattere pregiudiziale (Cass. n. 9192/17).

Il che è appunto nel caso di specie.

Sulla vigenza dei contratti agrari.

Il fondo agricolo denominato “A” si trova a B.V. in via R.B. 89 ed è costituto dalla villa M. di piani terra e primo, da un appartamento, da una barchessa con accessori rurali costruiti in aderenza verso ovest, da due depositi staccati in stato di conservazione in parte precario, da terreni coltivati circostanti per complessivi mq 55.464 catastali.

I fabbricati sono identificati dal m.n. 473, che comprende tre subalterni e dai terreni circostanti m. nn. 94-463-465-466-468- 469-471 per complessivi mq 55.464 catastali.

L’intero fondo – anche l’unità m.n. 473/3 occupata da M.R. – è oggetto di contratto di affittanza agraria stipulato, in data 10/11/79, da M.A. a favore di M.G., registrato a Vicenza il 15/7/85.

Il contratto di affittanza agraria esistente prevede per M.G. il diritto al rimborso delle spese sostenute, dimostrabili da apposite pezze giustificative, con relativa rivalutazione monetaria o con il calcolo dell’interesse composto al 12%, al termine dell’affittanza agraria.

Il fondo agricolo denominato “B” si trova a B.V. in via S. ed è costituto da un’abitazione di piani terra e primo (mapp. (…) sub (…)), da accessori agricoli ad uso stalla, ricovero attrezzi, sala mungitura, fienile, silos (mapp. (…) sub (…)) e da terreni agricoli circostanti per mq 68.861 catastali.

Il corpo di terreni attorno ai fabbricati è composto dai m. nn. 71-112-(…)-305-309-307-74-76-110; l’altro corpo di terreni che si sviluppa oltre la via Stazione verso est è costituito dai m. nn. 91-25-99-23-111.

I fabbricati e i terreni agricoli sono in uso all’azienda agricola di “M.G.”, con contratto di affittanza agraria stipulato in data 10/11/79, da M.A. a favore di M.G., registrato a Vicenza il 15/7/85.

Anche il contratto di affittanza agraria di M.G. prevede il rimborso delle spese sostenute con rivalutazione monetaria o il calcolo dell’interesse composto al 12%, al termine dell’affittanza agraria.

Orbene, i contratti in questione devono ritenersi sciolti per “confusione” alla morte della sig.ra C..

Infatti, alla morte del sig. M.A., essendo quest’ultima usufruttuaria, i contratti sono rimasti in vita, sia pure trovandosi C. nella posizione del de cuius.

Alla dipartita della madre degli odierni contraddittori, i contratti in questione si sono estinti per confusione essendosi trovati a coincidere, nelle persone rispettivamente di M.G. e G., le opposte parti contrattuali.

E’ dunque a tale momento che occorre aver riguardo per il rimborso delle spese sostenute per opere di miglioria.

In particolare, M.G. ha dichiarato di aver apportato opere di miglioria al fondo agricolo e alla casa rurale in B.V., via R. B. oggetto del contratto di affitto, producendo i documenti attestanti tali spese.

Al riguardo, il CTU, con ragionamento esente da critiche, ha ritenuto che le spese riconosciute vadano considerate al netto dell’IVA, se recuperata dall’azienda agricola, mentre fino al 1997, essa è da considerare come costo, avuta presente la normativa fiscale relativa al regime IVA delle aziende agricole.

M.G. ha dichiarato di aver apportato opere di miglioria al fondo agricolo oggetto del contratto di affitto in B.V..

Le spese sostenute non sono documentate, tuttavia i lavori di miglioria (porzione di stalla) sono stati riscontrati e ricostruiti durante il sopralluogo svolto dal CTU, anche grazie alle verifiche eseguite in base alla intestazione delle pratiche edilizie.

Mancando i documenti di spesa, il CTU ha riconosciuto il valore delle migliorie, senza effettuare rivalutazioni o calcoli di interesse composto.

Ovviamente, non è stato considerato nell’ambito delle migliorie il valore del terreno, sul quale è stata costruita la stalla (che va, invece, a integrare la massa ereditaria).

Ulteriore miglioramento è stato il vigneto impiantato nel 2000, di circa 11.000 mq. Il resto del vigneto era, infatti, preesistente (1960).

Il totale delle spese per migliorie e rimborsi e rivalutato al 30/5/13 (data della scomparsa di C.E.) ammonta a Euro 626.585,00 (rispettivamente Euro 49.785 per G. – rivalutazione di Euro22.019,02 dal 18/3/87 al 30/5/13 – e Euro 576.800 per G.).

Non è, invece, utile l’importo indicato dal CTU a titolo di spese per migliorie e rimborsi aggiornato al 3/3/04 con interesse composto del 12%, in quanto i contratti agrari prevedevano la rivalutazione o l’interesse composto e, pertanto, la duplice applicazione comporterebbe una locupletazione.

Sulle spese di M.R..

Sono riconoscibili le spese funebri sopportate da R.M. per Euro 4.242 (Euro3.900 + Euro 342). Tali spese costituiscono debiti ereditari e, pertanto, devono essere detratte dall’attivo ereditario.

Sono, altresì, rimborsabili Euro 15.400,00, in quanto spesa adeguatamente supportata. Tali spese, tuttavia, non costituiscono passività ereditaria, bensì rendiconto di gestione dei beni appartenenti alla comunione ereditaria e, pertanto, devono essere rimborsate a M.R., pro quota.

Sul valore della massa ereditaria.

Correttamente il CTU ha dichiarato che il valore di mercato degli immobili al 2004 e ad oggi è stimato in Euro 2.407.654,00.

Le passività a carico dell’eredità sono pari a Euro 630.827,00 (Euro626.585,00 + Euro4.242).

Ciò posto, il valore della massa da dividere è pari a Euro 1.776.827,00 (2.407.654,00 – 630.827,00).

Sulla divisione dei beni.

Preliminarmente occorre rilevare che il legato in sostituzione di legittima “grava” sulla riserva indisponibile fino a concorrenza del valore della legittima spettante al legittimario.

Nel caso in cui il valore del legato ecceda quello della riserva indisponibile, per la differenza peserà anche sulla quota disponibile di eredità.

Non è questo il caso giacché il CTU, con ragionamento esente da critiche, ha ritenuto che il valore dell’usufrutto lasciato a C. non eccede la quota di riserva e, quindi, non va ad intaccare la disponibile.

Nel caso in cui il valore del legato sia inferiore alla porzione di legittima, la giurisprudenza – cui questo Tribunale si conforma – afferma che questa giovi al beneficiario della disponibile (e, quindi, a favore di G. e G.M.).

Ciò posto, il legittimario tacitato, pur perdendo la qualità di erede, continua a far numero per il calcolo della riserva.

Pertanto, nel concorso tra coniuge e più figli, a questi ultimi compete, a titolo di legittima, complessivamente 1/2 del patrimonio.

Stimato in Euro 1.776.827,00 il valore dei beni caduto in successione (detratte le passività), ne consegue che la parte spettante ai figli è pari a Euro 888.413,50 che corrispondono a Euro 126.916,21 ciascuno (4/56); quindi per gli attori e per T.M. si ha un totale da liquidare di Euro 126.916,21×5 = Euro 634.581,07.

Per G. e G. si ha, invece, 349.019.58 (11/56), spettando a questi anche la disponibile (quest’ultima è infatti pari a Euro 444.206,75, che divisa per due dà 222.103,37; quindi, Euro126.916,21 + 222.103,37 =349.019,58).

Alla quota spettante a G. e G. deve riunirsi la porzione di legittima spettante a C. e non assorbita dal valore dell’usufrutto.

Si tratta di Euro 83.206,75.

Infatti, il valore dell’usufrutto è pari a Euro 361.000,00 mentre quello della quota di legittima è pari a Euro 444.206,75.

Pertanto, la quota spettante a G. e G. è pari a Euro 41.603,40 ciascuno.

Totale spettante a G. e G.M. Euro 390.622,95 (41.603,40+349.019,58).

Ciò premesso, alla quota di G., per Euro 390.622,95 va aggiunta la somma di Euro 180.500 (derivante dal 50% del valore dell’usufrutto spettante alla madre e che con la sua dipartita si è riunito alla nuda proprietà) oltre Euro 576.800 (valore della stalla): totale Euro 1.147.922,95.

Alla quota di G., per Euro 390.622,95 va aggiunta la somma di Euro 180.500 (derivante dal 50% del valore dell’usufrutto spettante alla madre e che con la sua dipartita si è riunito alla nuda proprietà) oltre Euro 49.785 per le migliorie: totale Euro620.907,95.

Per M.R.A. alla quota di Euro 126.916,21 vanno aggiunte le spese funebri per Euro4.242: totale Euro 131.158,21. A tale somma deve aggiungersi la restituzione di Euro15.400,00 pro quota.

Ciò premesso, i beni sono stati ritenuti dal CTU comodamente divisibili.

Sono stati redatti più progetti divisionali.

Il progetto che maggiormente si avvicina alle valutazioni sopra richiamate sono i nn. 2Ce 2D.

Non appare opportuno procedere alla divisione secondo il progetto n. 3B che prevede l’attribuzione dei beni a M.G., G. e la liquidazione in denaro a favore degli altri coeredi.

Infatti, l’art. 727 c.c. prevede che “Salvo quanto è disposto dagli articoli 720 e 722, le porzioni devono essere formate, previa stima dei beni, comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell’entità di ciascuna quota”.

Nell’ipotesi di specie, sarebbe leso il diritto di alcuni eredi, nel caso in cui si dovesse addivenire ad una divisione che esclude l’assegnazione dei beni in natura e gli consente di ritrarre solamente il conguaglio.

Del resto, i sigg.ri G. e G.M. non hanno fatto richiesta di assegnazione esclusiva dei beni ereditari.

Inoltre, consta che la sig.ra M.R.A. occupi stabilmente uno degli immobili di causa e, quindi, sarebbe irragionevole addivenire alla soluzione dalla stessa prospettata di vedersi attribuire dei terreni (che nei progetti 2 C e 2 D sono di G.) al posto della abitazione, lasciando quest’ultima al fratello G..

Ciò, infatti, sarebbe lesivo non solo degli interessi di R.A., ma anche di G., che sui terreni ha un interesse (visto che questi sono stati oggetto di contratti agrari) e che, peraltro, non ha avallato in alcun modo l’istanza della sorella.

Pertanto, l’ipotesi divisionale che questo Tribunale ritiene maggiormente soddisfacente degli interessi dei condividenti è la n. 2 C.

La 2 D, infatti, prevede dei conguagli di maggior consistenza a favore degli assegni nn. 5, 6, 7.

Ciò premesso, i valori dei singoli assegni del progetto divisionale sub n. 2C devono essere rivisti, secondo le determinazioni sopra esposte e che si ripercorrono.

Il sig. G.M. ha, infatti, diritto ad una quota pari a Euro 1.147.922,95 (e, quindi, ha diritto – rispetto al progetto n. 2C a un conguaglio di Euro 102.702,95); M.G. pari a Euro 620.907,95 (e, quindi, deve versare – rispetto al progetto 2C – Euro 69.746,05); M.R.A. pari a Euro 131.158,21 (e, quindi, deve versare – rispetto a quanto assegnato nel progetto 2C – Euro 125.885,79); gli altri fratelli rispettivamente per Euro 126.916,21 (e, quindi, devono ricevere Euro 35.116,21, Euro 33.346,21 e Euro 44.746,21, a seconda che agli stessi venga attribuito l’assegno nn. 5, 6 o 7 del progetto 2C ovvero dare Euro 20.279,79 se gli viene attribuito l’assegno n. 4).

Tuttavia, poiché gli assegni nn. 4,5,6,7 del progetto 2C sono attribuiti indistintamente a M.M., T., L. e C. e non vi sono istanze specifiche di assegnazione al riguardo, occorre procedere con il sorteggio dei lotti.

Pertanto si impone la rimessione in istruttoria.

Le spese saranno definite con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, non definitivamente pronunciando, così provvede:

RIGETTA l’eccezione di nullità dell’atto di citazione;

RIGETTA la domanda di nullità del testamento;

RIGETTA la domanda di lesione della quota di legittima, svolta dagli eredi di C.E.;

DICHIARA aperta la successione di M.A.P.;

DICHIARA M.C., M.L., M.R.A., M.M., M.T., M.G. e M.G. eredi di M.A.P.;

ACCERTA E DICHIARA che le disposizioni del testamento di M.A.P., del 1/8/81, pubblicato il 3/5/2004, comportano la lesione dei diritti di legittimario di M.C., M.L., M.R.A., M.M. e M.T.;

DISPONE la riduzione delle disposizioni testamentarie di M.A.P., fino alla reintegra delle quote di legittima degli altri eredi sopra indicati;

ACCERTA e DICHIARA che la successione di M.A.P. è pari a Euro 2.407.654 e, detratti i debiti ereditari, pari a Euro 1.776.827;

ACCERTA e DICHIARA che i contratti agrari stipulati da M.G. e M.G. con il padre sono estinti al 30/5/2013;

ACCERTA e DICHIARA che le spese e i rimborsi per i contratti agrari ammontano a Euro 626.585,00, per come rivalutati al 30/5/13;

ACCERTA e DICHIARA che ulteriori passività ereditarie ammontano a Euro 4.242;

ACCERTA e DICHIARA che la quota ereditaria di G. e G.M. è pari a 11/56 ciascuno, corrispondente al valore di Euro 349.019,58 ciascuno;

ACCERTA e DICHIARA che la porzione di legittima spettante a C.E. e pari a Euro 83.206,75 sia attribuita a M.G. e G., nella quota di 50% ciascuno;

ACCERTA e DICHIARA che a M.G. e M.G. spetti, nella misura del 50% ciascuno, il valore dell’usufrutto lasciato a C.E. e riunitosi alla nuda proprietà, alla morte della stessa, per Euro 361.000;

ACCERTA e DICHIARA che M.C., M.L., M.R.A., M.M., M.T., hanno diritto ad una quota pari a 4/56 ciascuno e, quindi, pari a Euro 126.916,21 ciascuno;

ACCERTA e DICHIARA che M.R.A. ha diritto alla restituzione di Euro 15.400, al lordo della quota sulla stessa gravante e, per l’effetto, CONDANNA i sigg.ri M.G., G., M., T., L. e C. al rimborso del residuo pro quota;

ACCERTA e DICHIARA che M.G. ha diritto al rimborso di Euro 49.785 (rivalutato al 30/5/13);

ACCERTA e DICHIARA che M.G. ha diritto al rimborso di Euro 576.800, già rivalutato;

DICHIARA che la divisione avvenga sulla base del progetto divisionale 2C di cui alla perizia in atti, sia pure tenendo conto dei valori spettanti a ciascun erede, per come sopra individuati;

ASSEGNA a M.G. l’assegno n. 1 del progetto divisionale 2C di cui alla perizia in atti, con diritto al conguaglio per Euro 102.702,95;

ASSEGNA a M.G. l’assegno n. 2 del progetto divisionale 2C di cui alla perizia in atti, con obbligo di versare il conguaglio per Euro 69.746,05;

ASSEGNA a M.R.A. l’assegno n. 3 del progetto divisionale 2C di cui alla perizia in atti, con obbligo di versare il conguaglio per Euro 125.885,79;

DISPONE la formazione di n. 4 lotti del valore di Euro 126.916,21, composti dagli assegni nn. 4, 5, 6, 7, con obbligo di conguaglio connesso al n. 4 di Euro 20.279,79 4 e con diritto al conguaglio rispettivamente di Euro 35.116,21 per il lotto 5, di Euro33.346,21 per il lotto 6 e di Euro44.746,21 per il lotto 7.

Fissa l’udienza del 2/7/19 ore 11:00 per il sorteggio dei lotti nn. 4, 5, 6, 7 tra i sigg.ri M.C., M.L., M.M., M.T.;

RIMETTE in istruttoria come da separata ordinanza;

Spese con la sentenza definitiva;

Conclusione

Così deciso in Vicenza, all’esito della camera di consiglio del 28 febbraio 2019.

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2019.

VICENZA

Agugliaro

1.398

Albettone

Alonte

Altavilla Vicentina

Altissimo

Arcugnano

Arsiero

Arzignano

Asiago

Asigliano Veneto

Barbarano Mossano

Bassano del Grappa

Bolzano Vicentino

Breganze

Brendola

Bressanvido

Brogliano

Caldogno

Caltrano

Calvene

Camisano Vicentino

Campiglia dei Berici

Carrè

Cartigliano

Cassola

Castegnero

Castelgomberto

Chiampo

Chiuppano

Cogollo del Cengio

Colceresa

Cornedo Vicentino

Costabissara

Creazzo

Crespadoro

Dueville

Enego

Fara Vicentino

Foza

Gallio

Gambellara

Gambugliano

Grisignano di Zocco

Grumolo delle Abbadesse

Isola Vicentina

Laghi

Lastebasse

Longare

Lonigo

Lugo di Vicenza

Lusiana Conco

Malo

Marano Vicentino

Marostica

Monte di Malo

Montebello Vicentino

Montecchio Maggiore

Montecchio Precalcino

Montegalda

Montegaldella

Monteviale

Monticello Conte Otto

Montorso Vicentino

Mussolente

Nanto

Nogarole Vicentino

Nove

Noventa Vicentina

Orgiano

Pedemonte

Pianezze

Piovene Rocchette

Pojana Maggiore

Posina

Pove del Grappa

Pozzoleone

Quinto Vicentino

Recoaro Terme

Roana

Romano d’Ezzelino

Rosà

Rossano Veneto

Rotzo

Salcedo

San Pietro Mussolino

San Vito di Leguzzano

Sandrigo

Santorso

Sarcedo

Sarego

Schiavon

Schio

Solagna

Sossano

Sovizzo

Tezze sul Brenta

Thiene

Tonezza del Cimone

Torrebelvicino

Torri di Quartesolo

Trissino

Val Liona

Valbrenta

Valdagno

Valdastico

Valli del Pasubio

Velo d’Astico

VICENZA

Villaga

Villaverla

Zanè

Zermeghedo

Zovencedo

Zugliano

       
           

 

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