EREDI SORELLE VICENZA TRIB ESPERTO SUCCESSIONI

 

E per effetto del citato atto notarile, denominato in epigrafe di “scioglimento di Trust”, non vi è dubbio che, come peraltro attestato anche dal Notaio rogante nella menzionata “Dichiarazione” del 20.6.2019 e nello stesso atto di risoluzione consensuale del T.P. 46, “il signor T.A., nella sua qualità di originario Disponente, ha conseguito la titolarità dei beni conferiti nell’atto istitutivo del Trust con atto in data (…) n. (…) di Rep. del Notaio B.I. di L. (V.), registrato a V. 2 il giorno 7 maggio 2015 al n. 1983 serie 1T e trascritto a Vicenza in data 11 maggio 2015 ai nn. 7.931 r.g. e 5.832 r.p., salvo quanto nel frattempo alienato.”

CHIEDI UN PARERE   051 6447838   051 6447838   051 6447838 

 

 

Al fine di un opportuno inquadramento dell’oggetto del presente giudizio è necessario premettere che, con l’atto di citazione notificato in data 24 / 28.10.2016, la dott.ssa G.G. conveniva in giudizio il marito separato, dott. A.T., e la di lui sorella dott.ssa B.T., nella loro qualità di Disponente – Guardiano il primo e Trustee la seconda, per sentire dichiarare la nullità, l’inefficacia e, in subordine, la revocabilità del T.P. 46, costituito dal dott. T. con atto del (…) n. (…) di rep. notaio B.I. di L. (V.) e contestuale atto di dotazione, con il quale aveva trasferito alla sorella tutte le sue proprietà immobiliari, in pregiudizio delle ragioni vantate da essa attrice e dei figli minori L. e G., cui era seguito, in data 06.5.2015, “atto di precisazione”, sempre a rogito del notaio B.I., mediante il quale il Disponente e il Trustee avevano “dichiarato, precisato e confermato” che l’immobile sito in J. (segregato in trust per la quota di proprietà di 1/2) in realtà doveva rimanere “escluso” dalla dotazione del T.P. 46 in quanto erroneamente ricompreso nell’atto di dotazione del trust, essendo l’immobile de quo “già oggetto di accordi intraconiugali del disponente al fine del contenzioso divorzile con il coniuge signora G.G.”.

A sostegno delle domande proposte in giudizio, l’attrice prospettava, in particolare, che, attraverso l’uso distorto dello strumento del trust, il dott. T. aveva esclusivamente inteso sottrarre i suoi beni alla garanzia per l’adempimento delle obbligazioni cui è tenuto a seguito della sentenza di separazione (corresponsione della metà delle spese straordinarie sostenute dall’attrice a favore dei figli) e cui probabilmente sarebbe stato tenuto (atteso che le proprie mutate condizioni economiche, “rimasta senza impiego”, legittimerebbero la sua richiesta di revisione delle condizioni della separazione al fine di ottenere un assegno di mantenimento) anche nei confronti di essa attrice.

EREDI SORELLE VICENZA TRIB AVVOCATO ESPERTO


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in persona del dott. FRANCESCO LAMAGNA, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 04.11.2016 al n. 8678 / 2016 R. G. e promossa con atto di citazione notificato in data 24 / 28.10.2016

DA

G.G., nata a T. (V.) il (…), residente in V., V. P. n. 9 – C.F.: (…) – rappresentata e assistita in giudizio, per procura depositata nel fascicolo telematico in allegato all’atto di citazione, dagli Avv.ti Lamberto Lambertini (C.F.: (…) – P.E.C.: lamberto.lambertini@pec.sicon.it) del Foro di Verona, Ilaria Della Vedova (C.F.: (…) – P.E.C.: ilaria.dellavedova@venezia.pecavvocati.it) del Foro di Venezia e Giovanni Aquaro (C.F.: (…) – P.E.C.: aquaro@pec.sicon.it) del Foro di Vicenza, presso lo studio dei quali, sito in Vicenza, Contrà Porti n. 21, ha eletto domicilio;

– parte attrice –

CONTRO

T.A., nato a V. il (…) ed ivi residente, Via S. n. 37 – C.F.: (…) – rappresentato e assistito in giudizio, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico, dagli Avv.ti Antonio Girolamo Albarello (C.F.: (…)) e Patrizia Spazzini (C.F.: (…)) del Foro di Vicenza, presso lo studio dei quali, sito in Vicenza, Piazza Pontelandolfo n. 114, ha eletto domicilio, i quali Difensori hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni, le notifiche e le p.e.c. ai seguenti indirizzi: antoniogirolamo.albarello@ordineavvocativicenza.it; patrizia.spazzini@ordineavvocativicenza.it;

E

T.B., nata a L. (V.) l'(…) ed ivi residente, Via D. n. 3 – C.F.: (…) – rappresentata e assistita in giudizio, per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata nel fascicolo telematico, dall’Avv. Massimiliano Briganti (C.F.: (…)) del Foro di Vicenza, presso il cui studio, sito in Vicenza, Contrà delle Barche n. 33, ha eletto domicilio, il quale Difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche al fax n. (…) e al seguente indirizzo di p.e.c.: Massimiliano.briganti@ordineavvocativicenza.it;

– parti convenute –

Oggetto: accertamento e declaratoria di invalidità, di nullità del T.P. 46 ed altro.

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Al fine di un opportuno inquadramento dell’oggetto del presente giudizio è necessario premettere che, con l’atto di citazione notificato in data 24 / 28.10.2016, la dott.ssa G.G. conveniva in giudizio il marito separato, dott. A.T., e la di lui sorella dott.ssa B.T., nella loro qualità di Disponente – Guardiano il primo e Trustee la seconda, per sentire dichiarare la nullità, l’inefficacia e, in subordine, la revocabilità del T.P. 46, costituito dal dott. T. con atto del (…) n. (…) di rep. notaio B.I. di L. (V.) e contestuale atto di dotazione, con il quale aveva trasferito alla sorella tutte le sue proprietà immobiliari, in pregiudizio delle ragioni vantate da essa attrice e dei figli minori L. e G., cui era seguito, in data 06.5.2015, “atto di precisazione”, sempre a rogito del notaio B.I., mediante il quale il Disponente e il Trustee avevano “dichiarato, precisato e confermato” che l’immobile sito in J. (segregato in trust per la quota di proprietà di 1/2) in realtà doveva rimanere “escluso” dalla dotazione del T.P. 46 in quanto erroneamente ricompreso nell’atto di dotazione del trust, essendo l’immobile de quo “già oggetto di accordi intraconiugali del disponente al fine del contenzioso divorzile con il coniuge signora G.G.”.

A sostegno delle domande proposte in giudizio, l’attrice prospettava, in particolare, che, attraverso l’uso distorto dello strumento del trust, il dott. T. aveva esclusivamente inteso sottrarre i suoi beni alla garanzia per l’adempimento delle obbligazioni cui è tenuto a seguito della sentenza di separazione (corresponsione della metà delle spese straordinarie sostenute dall’attrice a favore dei figli) e cui probabilmente sarebbe stato tenuto (atteso che le proprie mutate condizioni economiche, “rimasta senza impiego”, legittimerebbero la sua richiesta di revisione delle condizioni della separazione al fine di ottenere un assegno di mantenimento) anche nei confronti di essa attrice.

Al riguardo, l’attrice esponeva che da sempre il dott. T. si rifiutava di rimborsarle il 50% delle spese straordinarie dalla medesima sostenute per i figli, tanto che aveva richiesto ed ottenuto, dal Giudice di Pace di Vicenza, decreto ingiuntivo n. 2522/16 di Euro 1.419,31 nei confronti del dott. T..

Esponeva, altresì, che il trust impugnato era nullo perché:

– non conteneva le condizioni minime per la riconoscibilità, secondo la Convenzione dell’Aja;

– non rispettava la regola fondamentale per il diritto inglese, che lo disciplina, delle tre certezze (id est: 1) volontà del Disponente di istituire un trust; 2) il fondo in trust; 3) la circostanza che vi sia un beneficiario), difettando, in concreto, la prima previsione, dato che il dott. T. non aveva inteso porre i beni immobili di sua proprietà sotto il controllo del trustee, che non aveva alcuna autonomia nell’attuazione del compito affidatogli, essendo ogni attività decisoria rimessa alla volontà del disponente medesimo;

– si poneva in contrasto con norme imperative del diritto italiano ed in particolare delle previsioni normative di cui all’art. 2740 c.c.;

– era, comunque, affetto da simulazione assoluta;

– e infine revocabile ex art. 2901 c.c., perché realizzato in pregiudizio delle ragioni creditorie di essa attrice, con riferimento sia alla corresponsione del contributo di mantenimento dei figli posto a carico del dott. T., sia al rimborso della metà delle spese straordinarie dalla medesima sostenute nell’interesse dei minori L. e G., sia delle pretese derivanti in suo favore dalla probabile revisione delle condizioni della separazione.

Il convenuto, dott. A.T., si costituiva in giudizio con apposita comparsa depositata telematicamente in data 07.3.2017, eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’azione giudiziale ex adverso proposta per carenza di interesse e richiedendo, in via subordinata di merito, il rigetto delle domande tutte formulate in giudizio dall’attrice.

A sostegno delle suddette domande, il convenuto deduceva che:

– a garanzia dell’adempimento dell’obbligo alimentare (che assumeva essere stato sempre tempestivamente adempiuto da esso convenuto) la dott.ssa G. aveva già iscritto ipoteca per la somma di Euro 300.000,00 sull’immobile sito in J., in comproprietà per il 50% ad esso convenuto, senza far cenno, peraltro, alla circostanza di cui trattasi;

– per giustificare un qualche credito nei confronti di esso convenuto, la dott.ssa G. aveva lamentato il mancato rimborso pro quota delle spese straordinarie, ottenendo dal Giudice di Pace di Vicenza il Decreto ing. n.2522/16, al quale il Giudice, in sede di opposizione, aveva negato la provvisoria esecuzione;

– non corrispondeva al vero la descrizione della situazione patrimoniale della dott.ssa G., avendo la stessa ceduto la sua quota del 50% dell’avviata “F.G.” al prezzo dichiarato di Euro 770.000,00 (che, a dire del convenuto, celava un prezzo effettivo di almeno Euro 1.200.000,00 / 1.400.000,00), svolto subito dopo l’attività di amministratrice e socia unica della B. s.r.l., venduto l’abitazione di cui era proprietaria per prendere in locazione una porzione di villa in via P. al canone mensile di Euro 1.000,00, proposto ad esso convenuto di acquistare la sua quota di comproprietà del 50% dell’appartamento di Jesolo, al prezzo di Euro 275.000,00, chiesto allo stesso l’autorizzazione a portare i figli in vacanza per 15 giorni a New York e in una crociera sul Nilo e, infine, conferito mandato a due agenzie immobiliari di V. per rinvenire un immobile di pregio da acquistare in città;

– il T.P. 46 era valido ed efficace, sia rispetto alla Convenzione dell’Aja e al diritto inglese che secondo l’ordinamento italiano, essendo stato costituito a beneficio dei due figli e risultando destituiti di fondamento i rilievi critici sollevati in proposito dalla parte attrice;

– l’atto costitutivo del T.P. 46 non era simulato, nè revocabile.

Anche la convenuta dott.ssa B.T. si costituiva in giudizio con apposita comparsa depositata telematicamente sempre in data 07.3.2017, proponendo, a sua volta, l’eccezione di inammissibilità dell’azione avviata dalla dott.ssa G. per carenza di interesse e contestando nel merito la fondatezza delle domande attoree.

Nel merito, concludeva, quindi, per il rigetto delle domande di simulazione assoluta e di revoca ex art. 2901 c.c. formulate dall’attrice, non avendo, a suo dire, partecipato alla realizzazione di un atto simulato o dolosamente preordinato a pregiudicare gli interessi della dott.ssa G., essendosi limitata ad accettare la richiesta del fratello di occuparsi dei beni che egli aveva inteso riservare a garanzia dei bisogni dei figli minori, rimettendosi comunque alla decisione del Tribunale adito in ordine alle domande svolte dall’attrice in via principale e in via subordinata di nullità dell’atto istitutivo del trust.

All’udienza di prima comparizione del 28.3.2017, il Giudice, su concorde istanza delle parti, concedeva alle stesse i termini ex art. 183, comma 6, c.c. per il deposito delle relative memorie, fissando l’udienza del 25.01.2018 per l’adozione dei provvedimenti istruttori.

Alla suddetta udienza, il Giudice, sul presupposto che la causa implicava la soluzione di questioni di mero diritto ed era sufficientemente istruita in via documentale, fissava l’udienza di precisazione delle conclusioni del 22.02.2019, in cui il dott. T. veniva autorizzato a depositare la Sentenza n. 264/2018 del Giudice di Pace di Vicenza.

Alla successiva udienza del 17.5.2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni ed il Giudice, concessi i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, riservava la decisone della controversia alla scadenza dei suddetti termini.

Con istanza depositata telematicamente in data 21.6.2019, i Difensori del dott. T. producevano dichiarazione del 20.06.2019, redatta dal notaio T.D.N., che attestava l’intervenuta risoluzione consensuale del T.P. 46, perfezionata con suo atto in pari data, e richiedevano venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, l’estinzione del giudizio e ordinata la cancellazione della trascrizione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio.

Rimessa la causa in istruttoria, con ordinanza del 21.6.2019, a salvaguardia del contraddittorio ed al fine di acquisire le determinazioni delle altre parti in ordine alle richieste avanzate dal convenuto, all’udienza del 19.07.2019, le parti, debitamente autorizzate, precisavano le rispettive conclusioni, nei termini in epigrafe trascritte, sulla base delle quali la causa, istruita esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti, veniva riservata per la decisone, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi.

Così delineato l’ambito del dibattito processuale, ritiene il Giudicante che sia venuta a cessare la materia del contendere in ordine a tutte le domande di merito proposte in causa dalle parti.

Al riguardo deve rilevarsi, infatti, come costituisca circostanza pacifica ed incontroversa inter partes, oltre che documentalmente provata, che, con atto del 20.6.2019, a rogito del Notaio T.D.N. di Vicenza, n. (…) di Rep. e n. (…) di Racc., regolarmente registrato a Bassano del Grappa il 12.7.2019 al n. 1624 S. 1T, il Disponente – Guardiano dott. A.T. e la Trustee dott.ssa B.T., hanno consensualmente risolto il contratto costitutivo del Trust denominato “T.P. 46”, come risulta dalla relativa dichiarazione sottoscritta in pari data dal Notaio rogante, dimessa in allegato all’istanza depositata telematicamente in data 21.6.2019 e dalla copia integrale del menzionato atto notarile depositata dai Difensori del dott. A.T. in allegato alla comparsa conclusionale.

E per effetto del citato atto notarile, denominato in epigrafe di “scioglimento di Trust”, non vi è dubbio che, come peraltro attestato anche dal Notaio rogante nella menzionata “Dichiarazione” del 20.6.2019 e nello stesso atto di risoluzione consensuale del T.P. 46, “il signor T.A., nella sua qualità di originario Disponente, ha conseguito la titolarità dei beni conferiti nell’atto istitutivo del Trust con atto in data (…) n. (…) di Rep. del Notaio B.I. di L. (V.), registrato a V. 2 il giorno 7 maggio 2015 al n. 1983 serie 1T e trascritto a Vicenza in data 11 maggio 2015 ai nn. 7.931 r.g. e 5.832 r.p., salvo quanto nel frattempo alienato.”

Tale fatto sopravvenuto, invero, è idoneo ad eliminare ogni posizione di sostanziale contrasto fra le parti, che, di conseguenza, non hanno alcun interesse ad una pronuncia giudiziale di merito in ordine alle originarie domande proposte in via principale e progressivamente subordinata dalla parte attrice di nullità, inefficacia e revocabilità del T.P. 46, costituito dal dott. T. con il citato atto del (…) n. (…) di rep. notaio B.I. di L. (V.), con contestuale atto di dotazione, con il quale aveva trasferito alla dott.ssa B.T., nella sua qualità di Trustee tutte le sue proprietà immobiliari, dal momento che, con l’atto notarile stipulato in data 20.6.2019, è stato raggiunto lo scopo, prefissosi dall’attrice con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, di “eliminare” il trust, con conseguente intestazione della titolarità dei beni immobili originariamente conferiti nell’atto istitutivo del Trust in capo al dott. A.T..

E del resto, proprio in ragione di ciò, ossia del fatto che il T., per effetto dello stipulato atto di scioglimento o risoluzione consensuale del T.P. 46 abbia conseguito la titolarità di tali beni immobili, è stato in grado di vendere alla dott.ssa G. – che ha regolarmente acquistato, al prezzo integralmente corrisposto di Euro 183.750,00 – con atto di compravendita del (…) n. (…) di Rep. del Notaio P.D. di V., la quota del 50% di comproprietà dell’unità immobiliare sita in J., originariamente segregata in trust, come allegato dallo stesso convenuto in comparsa conclusionale (pag. 10) e come non ha contestato parte attrice.

La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del venir meno della ragion d’essere della lite per gli aspetti considerati, per la sopravvenienza di fatti, oggettivi, che nel privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, incidendo sulle situazioni sostanziali prospettate, rende superflua la pronuncia giudiziale in precedenza rispettivamente richiesta dalle parti interessate.

Va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le domande originariamente formulate in causa dalla parte attrice, che, tuttavia, vanno ugualmente esaminate all’unico fine di verificarne la fondatezza per decidere sulle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.

In proposito, per economia di giudizio appare opportuno esaminare preliminarmente la domanda svolta dall’attrice, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2740 c.c., per far dichiarare la nullità dello stipulato atto di costituzione del T.P. 46 e di contestuale dotazione, avente ad oggetto l’intero compendio immobiliare di cui il dott. T. era a quel tempo proprietario.

A parere del Giudicante, tale domanda sarebbe stata fondata, per le ragioni che si vengono ad esporre.

In primo luogo, deve ravvisarsi l’attuale interesse ad agire in giudizio della dott.ssa G., dato che, seppure originariamente l’ipoteca iscritta dalla medesima per la somma di Euro 300.000,00 sulla quota del 50% spettante al dott. T. sull’immobile sito in J. (già in comproprietà con la moglie separata per la restante quota del 50%) era idonea ed astrattamente sufficiente a garantire l’adempimento da parte dello stesso dott. T. degli obblighi alimentari derivanti dalla separazione in favore dei figli minori L. e G. (beneficiari del contributo di mantenimento di Euro 525,00 ciascuno e della quota del 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludiche), allo stato, tale effetto di garanzia è venuto meno a seguito dell’alienazione da parte del T. del bene immobile ipotecato in favore della stessa G..

Nella descritta situazione, quindi, la dott.ssa G., legittimata a ricevere materialmente il contributo di mantenimento e la quota del 50% delle spese straordinarie stabiliti in sede di separazione in favore dei figli minori con lei conviventi, non può contare a garanzia delle sue pretese creditorie nei confronti del coniuge separato su alcuna specifica garanzia.

A ciò si aggiunga che, in ipotesi di revisione delle condizioni della separazione e di eventuale riconoscimento in favore della dott.ssa G. di un assegno di mantenimento a carico del marito (in relazione alla quale pretesa si deve pronunciare il Giudice della separazione nella procedura di modifica e non di certo, neppure in via incidentale, il Giudicante), sorgerebbe in capo alla medesima una ulteriore pretesa creditoria tutelabile con il patrimonio del soggetto obbligato, che, tuttavia, sarebbe stata vanificata dalla segregazione in trust dei beni immobili appartenenti al dott. T..

Accertato, quindi, l’interesse ad agire nel presente giudizio da parte dell’attrice, non appare utile richiamare la copiosa giurisprudenza (e le motivazioni da questa addotte) che ha ormai riconosciuto l’ammissibilità (in linea generale) dell’istituto del trust nell’ordinamento italiano e anche i trust cosiddetti “interni” (tra le varie pronunce che trattano il tema dell’ammissibilità dei trust riconoscibili secondo la Convenzione de L’Aja: Trib. Bologna, 1 ottobre 2003; Trib. Trento – Sez. Cavalese, decr. 20 luglio 2004; Trib. Venezia, 4 gennaio 2005; Trib. Firenze, 2 luglio 2005; Trib. Trieste, decr. 23 settembre 2005; Trib. Genova, decr. 14 marzo 2006; Trib. Reggio Emilia, ord. 14 maggio 2007; Trib. Modena – Sez. Sassuolo, decr. 11 dicembre 2008; Trib. Milano, ord. 16 giugno 2009).

La giurisprudenza copra richiamata ha poi chiarito che ” si deve … valutare se l’atto istitutivo del trust è (o non è) portatore di interessi che sono meritevoli di tutela per l’ordinamento giuridico senza limitarsi alla semplice definizione di “scopo”, ma estendendo l’analisi al “programma” che si è prefissato il disponente nel momento in cui ha deciso di dar vita al trust (così anche Tribunale di Trieste – 23 settembre 2005).

In altri termini, occorre esaminare la meritevolezza della causa “concreta” del trust (quella “astratta”, del trust “amorfo” delineato nella generica formulazione dell’art. 2 della Convenzione, è già stata definita e riconosciuta dal legislatore della L. n. 364 del 1989, di ratifica della Convenzione de L’Aja).

È indispensabile perciò esaminare l’atto istitutivo del “T.P. 46” per comprenderne il programma negoziale che si è prefissato il Disponente dott. T. e valutare la meritevolezza degli interessi sottesi a tale atto.

In particolare, dall’esame dell’atto istitutivo del trust (doc. 3 di parte attrice) e dalle stesse allegazioni del convenuto, emerge che:

– Scopo del trust è quello di “preservare il patrimonio perché, anche attraverso la sua vendita, in caso di bisogno, siano reperiti i mezzi necessari a far fronte alle necessità dei figli (con attribuzione dei beni ai figli stessi al termine del trust o prima, in caso di apertura della successione del padre)”;

– Disponente e Guardiano è il dott. A.T.;

– Trustee è la di lui sorella, dott.ssa B.T.;

– Il Disponente ha dotato il trust di tutti i beni immobili di sua proprietà (beni, pertanto, segregati);

– Beneficiari sono i figli L. e G. (se vivi (se vivi al termine finale del trust), nonché i figli nascituri o adottati dal Disponente entro la durata del trust; in mancanza di figli: gli eredi legittimi e/o testamentari del Disponente; in caso di commorienza del Disponente e dei beneficiari (quali, non è chiaro): le sorelle del Disponente in parti uguali tra loro;

– Durata: cinquant’anni (con il potere del trustee, sentito il guardiano, di porre fine anticipatamente al trust al ricorrere di determinate condizioni);

– Legge Regolatrice: la legge inglese;

– Poteri del Trustee: l’art. 7 dell’atto istitutivo (ancora doc. n. 3) stabilisce che il trustee è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; tuttavia, il compimento di una serie di atti è assoggettato al “consenso vincolante” del guardiano (che poi coincide con il Disponente); in particolare, il trustee non può, se non ottenuto il “consenso vincolante” del Disponente-primo guardiano:

  1. Alienare beni immobili;
  2. Costituire garanzie o diritti reali sui beni immobili;

iii. Locare beni immobili o concederne il godimento a soggetti diversi dai beneficiari;

  1. Alienare partecipazioni in società e/o costituire garanzie o diritti reali su dette partecipazioni;
  2. Assumere impegni finanziari;
  3. Effettuare investimenti per importi superiori a Euro diecimila;

vii. Aprire conti correnti bancari e chiedere affidamenti sui medesimi;

viii. Esprimere il voto nelle assemblee delle società di cui il Disponente abbia segregato in trust partecipazioni e dare deleghe a terzi affinché partecipino a dette assemblee.

– Poteri del Primo Guardiano: l’art. 12 dell’atto istitutivo, dopo aver precisato che il Disponente è il primo guardiano ed è irrevocabile, precisa che i poteri che spettano al primo guardiano sono poteri “personali” (non sono fiduciari, come normalmente accade nei trust; ciò significa che non appartengono all’ufficio di guardiano, chiunque sia il soggetto che ricopre tale carica, ma competono, appunto perché “personali”, solamente al Disponente stesso nella sua qualità di primo guardiano; per i guardiani successivi al primo, invece, i poteri saranno più limitati e, appunto, fiduciari). I poteri del primo guardiano sono:

  1. a) Vigilare sull’operato del trustee;
  2. b) Agire in nome e per conto del trustee in caso di violazione da parte di quest’ultimo di qualsiasi disposizione contenuta nell’atto istitutivo del trust o di una norma di legge;
  3. c) Esprimere la propria opinione sugli affari del trust anche se non richiesto dal trustee;
  4. d) Concedere o negare il proprio “consenso vincolante” prima del compimento di qualsiasi atto da parte del trustee che rientri tra quelli elencati al punto che precede.

– Revoca del Trustee: l’art. 9 dell’atto istitutivo prevede, inter alia, che “il trustee può essere revocato in ogni tempo dal Disponente e dal Guardiano per atto pubblico o scrittura privata autenticata”.

Appare evidente, alla luce degli elementi sopra evidenziati, che il trustee è eterodiretto dal Disponente, perché il trustee nulla può fare se non con il consenso del primo guardiano, che però coincide con il Disponente stesso e che lo stesso può essere revocato dal Disponente in qualsiasi momento, anche in assenza di giusta causa.

L’indicazione, contenuta nella disposizione relativa allo scopo ed oggetto del trust, relativa alla tutela dei figli beneficiari, la sua assoluta genericità e l’assenza di indicazioni puntuali e specifiche relative alle attività che dovrebbero servire a raggiungere tali interessi, costituiscono elementi decisivi ai fini dell’individuazione della reale causa concreta del trust.

In particolare, la lettura dell’atto istitutivo, porta a ritenere che scopo del trust sia solo quello di escludere o limitare la responsabilità patrimoniale del disponente, in violazione della norma imperativa di cui all’art. 2740 c.c..

Non può non concludersi che la nomina dei figli quali beneficiari del trust sia stata inserita nell’atto istitutivo all’evidente scopo di far apparire l’atto diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela e poterne ottenere così la trascrivibilità ai sensi dell’art. 2645 ter c.c..

A tal proposito si osserva quanto segue.

La prevalente giurisprudenza in materia di vincoli di destinazione individua la necessità che il vincolo ex art. 2645 ter c.c., per poter essere validamente opposto ai terzi (e quindi realizzare quel concreto effetto segregativo in vista del raggiungimento di un certo fine declamato nell’atto costitutivo) sia caratterizzato da eterodestinazione dei beni sottoposti a vincolo e meritevolezza degli interessi oggetto di tutela.

L’art. 2645 c.c., infatti, non riconosce la possibilità dell’autodestinazione unilaterale di un bene già di proprietà della parte, tramite un negozio destinatorio c.d. “puro”: diversamente, infatti, si lederebbe il principio espresso dall’art. 2740 c.c., in particolare dal comma 2, secondo cui “le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”, consentendo al debitore di sottrarre “a suo piacimento” i propri beni alla garanzia dei propri creditori pur continuandone ad essere titolare e dominus non soltanto formale ma persino sostanziale.

Nel caso in esame, come evidenziato poco sopra, si è di fronte ad un negozio caratterizzato, in concreto, dall’assenza di interessi meritevoli di tutela e realizzato attraverso un’autodestinazione dei beni, che ha come unico scopo ed effetto quello di escludere la responsabilità patrimoniale del debitore, in violazione del disposto dell’art. 2740 c.c..

Per quanto sin qui esposto ed argomentato, pertanto, sarebbe stata fondata la domanda di nullità del trust istituito con atto in data (…) n. (…) di Rep. del Notaio B.I. di L. (V.), registrato a V. 2 il giorno 7 maggio 2015 al n. 1983 serie 1T e trascritto a Vicenza in data 11 maggio 2015 ai nn. 7.931 r.g. e 5.832 r.p..

Peraltro, sarebbe stata fondata anche l’ulteriore domanda svolta dall’attrice ai sensi dell’art. 2901 c.c. di inefficacia nei suoi confronti del citato atto costitutivo del T.P. 46, essendo palese che, anche alla luce del legame familiare esistente tra le parti, i convenuti fossero ben consapevoli del pregiudizio che con lo stipulato atto istitutivo del trust (con il contestuale atto di dotazione) – trattandosi di atto a titolo gratuito – arrecavano alle ragioni creditorie dell’attrice.

Le raggiunte conclusioni risultano assorbenti di ogni altra questione oggetto della controversia e rendono superfluo l’esame delle ulteriori domande originariamente proposte dalla parte attrice.

Dichiarata, quindi, cessata la materia del contendere in ordine a tutte le domande formulate in causa dalla parte attrice, va ordinata la cancellazione delle trascrizioni dell’atto di citazione effettuate presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza – con formalità del 29.11.2016, nn. 21980 R.G. e 15668 R.P. – nn. 21981 R.G. e 15669 R.P. – nn. 21982 R.G. e 15670 R.P., nonché delle annotazioni della domanda giudiziale eseguite in data 06.12.2016, con note nn. 22510 R.G. e 2502 R.P. – 22511 R.G. e 2503 R.P. – 22512 R.G. e 2504 R.P., il tutto a cure e spese delle parti convenute.

In conclusione, per la regolamentazione delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale, le stesse vanno poste solidalmente a carico delle parti convenute e liquidate come in dispositivo, mediante la previsione di un importo forfettario a titolo di compenso per l’attività professionale svolta, calcolato sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018, n. 37, avendo riguardo al valore indeterminato della controversia e con il compenso calcolato ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria, con il compenso ridotto della metà per la fase di trattazione, non essendo stata svolta attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

1) Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le domande di merito originariamente proposte in causa dall’attrice dott.ssa G.G. nei confronti dei convenuti dott. A.T. e dott.ssa B.T..

2) Ordina la cancellazione delle trascrizioni dell’atto di citazione effettuate presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza – con formalità del 29.11.2016, nn. 21980 R.G. e 15668 R.P. – nn. 21981 R.G. e 15669 R.P. – nn. 21982 R.G. e 15670 R.P., nonché delle annotazioni della domanda giudiziale eseguite in data 06.12.2016, con note nn. 22510 R.G. e 2502 R.P. – 22511 R.G. e 2503 R.P. – 22512 R.G. e 2504 R.P., il tutto a cure e spese delle parti convenute.

3) Condanna i convenuti dott. A.T. e dott.ssa B.T., in via tra di loro solidale, alla rifusione delle spese e competenze sostenute nel presente giudizio dall’attrice dott.ssa G.G., che liquida in complessivi Euro 11.275,00, di cui Euro 545,00 per esborsi in senso stretto ed Euro 10.730,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Conclusione

Così deciso in Vicenza, il 16 marzo 2020.

Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2020.

 

 

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