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La Sindrome di Alienazione Genitoriale 

 

secondo i giudici della Corte di Cassazione che la hanno così definita nella sentenza numero 26810/2011, il comportamento del genitore collocatario che strumentalizza il rifiuto del minore di vedere l’altro genitore, impedendone così le visite stabilite dal giudice. Tale alienazione è provocata, quindi, dal genitore definito “alienante”, attraverso l’uso, nei confronti del figlio, di espressioni denigratorie, di false accuse di trascuratezza, violenza o abuso, riferite all’altro genitore, definito “genitore alienato”.

 

Con sentenza 26810/2011 la Corte di Cassazione Penale

ha stabilito che va condannata la madre affidataria che abbia ripetutamente violato il diritto di visita spettante all’ex marito. “Riconoscere che in talune occasioni la madre abbia approfittato dei rifiuti della minore equivale a una sostanziale ammissione di un profilo doloso della sua condotta, in quanto si riscontra la mancanza di una attiva e doverosa collaborazione da parte del genitore affidatario alla riuscita delle visite e degli incontri dell’altro genitore stabiliti con provvedimento del giudice civile, collaborazione essenziale soprattutto nel caso di un minore in tenera età, nel cui interesse si prevede che entrambi i genitori debbano mantenere e coltivare un rapporto affettivo con il proprio figlio”. Poiché nel caso in esame non è stata dimostrata da parte del genitore affidatario la necessità di tutelare un interesse morale e materiale del minore, la Cassazione ha dato ragione all’ex coniuge.

 

 

in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sè, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass., n. 6919/16).

 

E’ stato altresì affermato che nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. medicopsichiatrica (allo scopo di verificare le condizioni psico-fisiche del minore e conclusasi con un accertamento diagnostico di sindrome dell’alienazione parentale), il giudice di merito, nell’aderire alle conclusioni dell’accertamento peritale, non può, ove all’elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto – sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici – a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare (Cass., n. 7041/13).

 

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Da tale impostazione del provvedimento in esame discende anche la censurabilità del riferimento al padre quale unico genitore “in grado di dare equilibrio e serenità alla bambina”, affermazione che è il diretto precipitato di quanto argomentato sulla PAS. La pronuncia impugnata appare, dunque, essere espressione di una inammissibile valutazione di tatertyp, ovvero configurando, a carico della ricorrente, nei rapporti con la figlia minore, una sorta di “colpa d’autore” connessa alla postulata sindrome

 

 

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Ordinanza 17 maggio 2021, n. 13217 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente – Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere – Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere – Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere – Dott. SCALIA Laura – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso n. 10327/2020 proposto da: B.G.P., elettivamente domiciliata in Roma, in via Fontanella Borghese n. 72, presso lo studio dell’avvocato Voltaggio Antonio, che la rappresenta e difende, con procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente – contro Be.Ma., elettivamente domiciliato in Roma, in via Cola di Rienzo n. 212, presso lo studio dell’avvocato Richichi Aurelio, rappresentato e difeso dall’avvocato Fabbrani Valeria, con procura speciale in atti; – controricorrente – avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, dei 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2021 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO. Svolgimento del processo

 

 

A seguito di ricorso proposto da Be.Ma. nei confronti di B.P.G., il Tribunale di Treviso, valutate le c.t.u. disposte, ha negato l’affido cd. “super-esclusivo” della figlia minore della coppia, disponendone invece l’affido esclusivo al padre ricorrente, regolamentando le visite e fissando le varie prescrizioni tra cui il divieto di incontro della minore con la nonna materna e confermando, a carico del Be. e in favore della resistente, l’assegno per il mantenimento della figlia per la somma di Euro 200,00 mensili oltre alla quota per le spese. Il Be. ha proposto reclamo avverso il suddetto provvedimento del Tribunale, chiedendone la modifica: con la previsione di visite protette della madre verso la minore per il primo periodo di sei mesi, con l’ausilio dei servizi sociali e, successivamente, secondo un calendario ma con esclusione del pernottamento; con l’affido “super-esclusivo” della minore a suo favore e con la revoca del contributo al mantenimento. La P.G. ha chiesto la riunione del procedimento con altro pendente e il rigetto del reclamo con la modifica del decreto impugnato nel senso conforme alla sentenza emessa dallo stesso Tribunale nel (OMISSIS) (che aveva autorizzato il Be. a riconoscere la figlia, disponendone l’affidamento ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre). Con successivo reclamo B.P.G. adiva la Corte d’appello di Venezia, impugnando lo stesso decreto del Tribunale, chiedendone la revoca, con richiesta di affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, del collocamento prevalente della figlia presso di sè e la conferma del contenuto economico del decreto. Si costituiva il Be., resistendo al reclamo. Il P.M. concludeva per il rigetto del reclamo.

 

 

Riuniti i due procedimenti, con decreto emesso il (OMISSIS), la Corte veneziana ha respinto il reclamo della B., accogliendo quello del Be. e, in riforma del decreto impugnato, ha disposto l’affido “super-esclusivo” della minore al padre, la revoca del contributo economico a carico di quest’ultimo, e regolamentando il diritto di visita della madre secondo i criteri dettati. Al riguardo, il giudice di secondo grado ha osservato che dalle due c.t.u. espletate si evinceva non solo un elevato grado di conflittualità della coppia di genitori – con difficoltà comunicative tra loro – ma anche una grave carenza delle capacità genitoriali della B.P.G.; in particolare, dalla prima c.t.u., sulla base dei colloqui clinici e dell’osservazione dei comportamenti della reclamante, risultava: una scarsa flessibilità della madre di accettare il ripristino delle relazioni tra padre e figlia, emergendo la sua volontà di mantenere la figlia con sè escludendo il padre, in contrasto con quanto concordato e suggerito durante la consulenza; la rappresentazione di versioni non veritiere da parte della reclamante e la ferma resistenza della stessa a modificare le proprie convinzioni; una dinamica relazione fondata su elevata tensione, anche in presenza della minore; l’influenza della famiglia materna sulla reclamante con prospettive dannose e rischiose; la necessità di collocare la minore presso il padre, ritenuto unico genitore in grado di dare equilibrio e serenità alla bambina. La Corte territoriale ha altresì rilevato che: la successiva c.t.u. aveva confermato quanto indicato nella prima, suggerendo anche l’affido “super-esclusivo” a fronte del comportamento della B. da cui era sorto il rischio di alienazione della minore rispetto al padre (rilevando altresì che la madre sembrava affetta dalla cd. sindrome della “madre malevola” – cd. “MMS”), emergendo anche psicopatologie accertabili; al riguardo, il secondo c.t.u. aveva rilevato che la madre, pur mantenendo con la figlia, almeno in apparenza,

 

 

un sufficiente rapporto di accudimento, esercitava nei confronti dell’ex partner una condotta tendente ad impedirgli un normale ed affettuoso rapporto con la minore, mirando ad estraniarlo da ogni scelta che la riguardasse; la madre si era resa responsabile di una totale mancanza riflessiva su di sè e sulla minore la quale era stata fortemente segnata da “scellerati” comportamenti della stessa madre e della nonna materna; la reclamante aveva indotto due pediatri a non seguire più la minore a seguito della richiesta, da parte della B., di certificati fasulli finalizzati ad impedire l’accesso al padre; le frequenti assenze scolastiche della minore erano imputabili alla reclamante la quale aveva agito al fine di evitare il prelevamento paterno della figlia. La Corte territoriale ha ancora osservato che: le conclusioni dei c.t.u. erano da condividere in quanto fondate su risultanze cliniche, oggetto di specifico accertamento di fatto, non motivatamente contrastate con elementi probatori, avendo gli stessi consulenti valutato in contraddittorio le contestazioni dei c.t.p.; le conclusioni cui sono pervenuti i c.t.u. non erano difformi dalla reale situazione che comprovava un comportamento materno improntato a gravi carenze della genitorialità con volontà della B. di estraniare la minore dal padre, a fronte invece della buona capacità genitoriale dimostrata dal Be.; pertanto, non era condivisibile il decreto emesso dal Tribunale che aveva negato l’affido “super-esclusivo” della minore al padre, argomentando dalla consapevolezza dimostrata dalla madre della gravità dei suoi comportamenti, tenendo conto che le allegazioni dell’ex partner, contestate, erano state chiaramente dimostrate. B.P.G. ricorre in cassazione con quattro motivi. Resiste il Be. con controricorso.

 

 

 

Motivi della decisione Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 155, 315bis, 337ter, quater, quinquies e octies c.c., artt. 62, 194, 709ter c.p.c., in quanto la Corte d’appello aveva aderito acriticamente alle due c.t.u. le cui risultanze erano fondate sulla diagnosi della cd. PAS, sebbene in maniera non esplicita. Al riguardo, la ricorrente lamenta che il provvedimento di “superaffido” della minore al padre, non necessitato da sue psico-patologie, non riscontrate, era stato emesso sulla base della conflittualità insorta tra la ricorrente e i c.t.u., senza intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 155, 333, 337ter, quater e octies c.c., con riferimento alla mancata verifica dell’attendibilità scientifica della teoria posta a base della diagnosi di “sindrome della madre malevola” e alla qualificazione della B. come genitore “condizionante”. In particolare, la ricorrente si duole che le risultanze peritali non siano state fondate su dati clinici e che la Corte territoriale non abbia effettuato una valutazione comparativa degli effetti sulla minore del trauma dell’allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio atteso, nel senso che il provvedimento impugnato non appariva ispirato al superiore interesse del minore in quanto il dolore della forzata separazione della minore dalla madre era rimasto sullo sfondo rispetto alla ritenuta prevalenza dell’interesse all’attuazione coattiva del diritto alla bigenitorialità. La ricorrente lamenta altresì che il giudice d’appello abbia del tutto troncato il rapporto con la nonna materna sull’erroneo presupposto che anche quest’ultima avesse mirato ad estraniare il padre.

 

 

 

Il terzo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistito nella mancata valutazione comparativa degli effetti sulla minore del trauma dell’allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio atteso. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 3, 6, 12, 16, 19 della Convenzione Internazionale di New York sui diritti del fanciullo, e degli artt. 3-6 della Convenzione Europea di Strasburgo nonchè dell’art. 337octies c.c. sull’ascolto del minore e dell’art. 8 Cedu. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che il decreto impugnato abbia leso l’interesse della minore in quanto solo circostanze eccezionali potrebbero determinare la rottura del legame familiare, e giustificare il mancato ascolto del minore. I quattro motivi, esaminabili congiuntamente perchè tra loro connessi, sono fondati. Invero, la Corte territoriale ha fondato la propria decisione sul contenuto delle due c.t.u. i cui punti salienti destano significative perplessità in punto di fatto e di diritto e non possono essere condivise, per quanto si dirà appresso. Al riguardo, la Corte territoriale, in sostanza, ha disposto il “super-affido” della minore a favore del padre esclusivamente sul rilievo che la condotta della B.P.G., in quanto conflittuale con i c.t.u. e con l’ex-partner, sarebbe stata finalizzata all’estraneazione della minore dal padre, ovvero ad allontanarla da quest’ultimo. Va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di affidamento di figli minori, qualora un genitore denunci comportamenti dell’altro genitore, affidatario o collocatario, di allontanamento morale e materiale del figlio da sè, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità del fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena (Cass., n. 6919/16). E’ stato altresì affermato che nei giudizi in cui sia stata esperita c.t.u. medicopsichiatrica (allo scopo di verificare le condizioni psico-fisiche del minore e conclusasi con un accertamento diagnostico di sindrome dell’alienazione parentale), il giudice di merito, nell’aderire alle conclusioni dell’accertamento peritale, non può, ove all’elaborato siano state mosse specifiche e precise censure, limitarsi al mero richiamo alle conclusioni del consulente, ma è tenuto – sulla base delle proprie cognizioni scientifiche, ovvero avvalendosi di idonei esperti e ricorrendo anche alla comparazione statistica per casi clinici – a verificare il fondamento, sul piano scientifico, di una consulenza che presenti devianze dalla scienza medica ufficiale e che risulti, sullo stesso piano della validità scientifica, oggetto di plurime critiche e perplessità da parte del mondo accademico internazionale, dovendosi escludere la possibilità, in ambito giudiziario, di adottare soluzioni prive del necessario conforto scientifico e potenzialmente produttive di danni ancor più gravi di quelli che intendono scongiurare (Cass., n. 7041/13). Ora, delineati i principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe, occorre rilevare che, nel caso concreto, il contenuto e le conclusioni delle c.t.u. sono in molti punti generici e non chiari circa la ritenuta carenza delle capacità genitoriali della ricorrente. Anzitutto, se è vero che non è contestato che quest’ultima abbia intrattenuto un rapporto, breve, molto conflittuale con il Be., cercando, in qualche occasione, di ostacolare o impedire le visite del padre alla figlia (anche attraverso fatti indiscutibilmente gravi, quali i certificati medici falsi e le assenze scolastiche del minore che la Corte di merito imputa alla madre, attingendo dalle relazioni dei c.t.u.) e che la B. non ha collaborato con i c.t.u, è stato altresì accertato che quest’ultima manteneva con la minore “almeno in apparenza, un sufficiente rapporto di accudimento”. In realtà, la Corte territoriale ha valorizzato, ai fini della decisione impugnata, alcuni rilievi critici privi di concretezza empirica, che costituiscono generiche deduzioni tratte da premesse di non univoca interpretazione. Infatti, a sostegno della pronuncia in esame, la Corte territoriale ha fatto riferimento a “gravi ripercussioni ed effetti sulla minore”, a “condotte scellerate” della madre senza però indicarle e specificarle, nonchè ad un comportamento “improntato a gravi carenze nella genitorialità con volontà tesa ad estraniare la minore dal padre a fronte di una situazione in cui si denota la buona volontà genitoriale del Be.”, omettendo di esplicitare quali siano stati gli specifici pregiudizi per lo sviluppo psico-fisico della minore, peraltro non considerando le possibili conseguenze di una brusca sottrazione della minore alla madre. In altri termini, il riferimento alla condotta tesa ad estraniare la figlia dal padre – sostanzialmente ricondotta alla cd. PAS, ovvero alla cd. “sindrome della madre malevola” – e la evidenziata conflittualità con l’ex-partner, non appaiono costituire fatti pregiudizievoli per la minore alla stregua della descrizione delle vicende occorse, tenuto comunque conto del controverso fondamento scientifico della sindrome PAS, cui le c.t.u. hanno fatto riferimento senza alcuna riflessione sulle critiche emerse nella comunità scientifica circa l’effettiva sussumibilità della predetta sindrome nell’ambito delle patologie cliniche. Sul punto, invero, va rimarcato che la Corte veneziana, esaminando le c.t.u., ha affermato che sarebbero state riscontrate psicopatologie nei confronti della ricorrente, intendendo di fatto che le stesse fossero da identificare nella citata PAS (o anche qualificata dal giudice di merito come “sindrome della madre malevola”), considerando l’assoluta mancanza di riferimenti ad altre ipotetiche patologie. Al riguardo, giova evidenziare che, in materia di affidamento dei figli minori, è stato affermato che il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità (Cass., n. 28244/19). Orbene, nella fattispecie, deve escludersi che la Corte d’appello, nel disporre l’affidamento esclusivo del minore al padre, abbia garantito il migliore sviluppo della personalità del minore stesso, escludendo l’affidamento condiviso su una astratta prognosi circa le capacità genitoriali della ricorrente fondata, in sostanza, su qualche episodio, sopra citato (pur grave) attraverso cui la madre avrebbe tentato di impedire che il padre incontrasse la bambina, senza però effettuare una valutazione più ampia, ed equilibrata, di valenza olistica che consideri cioè ogni possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali della ricorrente, nell’ambito di un equilibrato rapporto con l’ex-partner, e che soprattutto valorizzi il positivo rapporto di accudimento intrattenuto con la minore, sebbene il riferimento della Corte di merito all’apparenza di tale rapporto costituisca una chiara conferma del fatto che il suo giudizio sia stato incentrato esclusivamente sul disvalore attribuito all’asserita PAS. Se è vero, in proposito, che i consulenti hanno riscontrato una forte animosità della ricorrente nei loro confronti e una certa refrattarietà a seguire i suggerimenti e le prescrizioni da loro impartite in ordine al rapporto con la minore e con l’ex partner, è altresì vero che proprio tali limiti caratteriali della madre avrebbero dovuto essere affrontati e valutati nella prospettiva di un’offerta di opportunità diretta a migliorare i rapporti con la figlia, in un percorso scevro da pregiudizi originati da postulate e non accertate psicopatologie con crismi di scientificità. Dagli atti emerge, invece, che le asprezze caratteriali della ricorrente sono state valutate in senso fortemente stigmatizzante, come espressione di un’ineluttabile ed irrecuperabile incapacità di esprimere le capacità genitoriali nei confronti della figlia, pur in mancanza di condotte di oggettiva trascuratezza o incuria verso quest’ultima, anche minime, o anche di mancata comprensione del difficile ruolo della madre. Al contrario, proprio il riferimento della Corte veneziana al buon rapporto di accudimento della minore da parte della ricorrente dimostra plasticamente il travisamento in cui lo stesso giudice d’appello è incorso nel ritenere che la B. fosse stata protagonista di un comportamento concretizzante l’invocata cd. PAS (dall’inglese: Parental Alienation Syndrome) desunto dalle predette condotte, attraverso, come esposto, un implausibile sillogismo la cui premessa principale è costituita da un ingiustificato severo stigma di comportamenti della madre fondato su un mero postulato. Da tale impostazione del provvedimento in esame discende anche la censurabilità del riferimento al padre quale unico genitore “in grado di dare equilibrio e serenità alla bambina”, affermazione che è il diretto precipitato di quanto argomentato sulla PAS. La pronuncia impugnata appare, dunque, essere espressione di una inammissibile valutazione di tatertyp, ovvero configurando, a carico della ricorrente, nei rapporti con la figlia minore, una sorta di “colpa d’autore” connessa alla postulata sindrome. Ora, il collegio non intende (e non può) entrare nel merito della fondatezza scientifica della suddetta PAS, ma deve invece conclusivamente rilevare, in conformità dell’orientamento sopra citato, che i fatti ascritti dalla Corte territoriale alla ricorrente non presentano la gravità legittimante la pronuncia impugnata, in mancanza di accertate, irrecuperabili carenze d’espressione delle capacità genitoriali, considerando altresì il profilo, palesemente trascurato dalla stessa Corte di merito, afferente alle conseguenze sulla minore del c.d. “super-affido” della minore al padre in ordine alla conseguente rilevante attenuazione dei rapporti con la madre in un periodo così delicato per lo sviluppo fisio-psichico della bambina. Per quanto esposto, il decreto impugnato va cassato, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in considerazione dell’opportunità che la causa sia trattata da altra Corte territoriale, anche perchè provveda sul regime delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Dispone che in caso di diffusione dell’ordinanza siano omessi i nominativi delle parti e degli altri soggetti in essa menzionati. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 gennaio 2021. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2021

 

secondo i giudici della Corte di Cassazione che la hanno così definita nella sentenza numero 26810/2011, il comportamento del genitore collocatario che strumentalizza il rifiuto del minore di vedere l’altro genitore, impedendone così le visite stabilite dal giudice. Tale alienazione è provocata, quindi, dal genitore definito “alienante”, attraverso l’uso, nei confronti del figlio, di espressioni denigratorie, di false accuse di trascuratezza, violenza o abuso, riferite all’altro genitore, definito “genitore alienato”.

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