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successione di morte genitore, successione morte parente

successione di morte genitore, successione morte parente l’avvocato successioni Bologna esplica la propria attività mediante consulenza ed assistenza per la gestione  della fase di passaggio generazionale successiva all’apertura della successione, testamentaria, o legittima,  con valutazione inerente eventuale lesione di  legittima, operazioni  di  accordo  di  divisione ereditaria al  fine di  risparmiare tempo, costi  e imposte della dichiarazione di successione, azioni  cautelari  e di reintegra in possesso ed ogni  altra attività regolamentata dal libro  secondo  del Codice Civile.

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TRIBUNALE DI BOLOGNA TRIBUNALE DI FERRARA TRIBUNALE DI FORLÌ TRIBUNALE DI MODENA TRIBUNALE DI PARMA TRIBUNALE DI PIACENZA TRIBUNALE DI RAVENNA TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA TRIBUNALE DI RIMINI
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BOLOGNA, RAVENNA, FORLI ,CESENA VICENZA PADOVA, AVVOCATO ESPERTO SOLUZIONE LITI EREDITARIE TRA FRATELLI PARENTI EREDI CHIAMA SUBITO L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838

successione di morte genitore, successione morte parente

Le controversie legata ad un’eredità, seppur non riconducibili al diritto di famiglia, molto spesso derivano o sfociano in controversie familiari. Non è raro, infatti, che membri della stessa famiglia contestano il diritto di altri sull’asse ereditario.

 

 

successione di morte genitore, successione morte parente apertura della successione

della successione rappresenta il momento più importante, in  cui  è indispensabile essere assistiti  da un  avvocato. Il dubbio circa la presenza di debiti ereditari deve indurre nei chiamati all’eredità particolare prudenza soprattutto quando gli stessi sono possessori del patrimonio relitto.

 

successione di morte genitore, successione morte parente l’avvocato successioni Bologna esplica la propria attività mediante consulenza ed assistenza per la gestione  della fase di passaggio generazionale successiva all’apertura della successione, testamentaria, o legittima,  con valutazione inerente eventuale lesione di  legittima, operazioni  di  accordo  di  divisione ereditaria al  fine di  risparmiare tempo, costi  e imposte della dichiarazione di successione, azioni  cautelari  e di reintegra in possesso ed ogni  altra attività regolamentata dal libro  secondo  del Codice Civile.

 

successione di morte genitore, successione morte parente apertura della successione

PER RISOLVERE NON BASTA LEGGERE DEVI CHIAMARE

CHIAMARE E PRENDERE APPUNTAMENTO ,LE COSE SI RISOLVONO INCONTRANDO L’AVVOCATO ESPERTO E PARLANDO A TU PER TU  VISU A VISU E STUDIANDO LA SITUAZIONE

SIA CHE TU SIA DI BOLOGNA, DI RAVENNA DI FORLI ,DI VICENZA  O ALTRA PARTE CHIAMA SUBITO

 

051 6447838

 

 

Quando viene a mancare un proprio caro la sorte dei beni e del patrimonio appartenutogli è, quasi sempre, l’ultimo pensiero dei familiari. Tuttavia, poco dopo il triste evento, è bene preoccuparsi delle conseguenze legali che porta con sé, per evitare spiacevoli inconvenienti in futuro.


Eredità e successioni

Analisi delle conseguenze patrimoniali e personali da Successioni causa di morte e da Eredità, tutela per i chiamati o eredi od i terzi coinvolti nel fenomeno successorio e soluzione delle controversie in via stragiudiziale o giudiziale.

 

PER RISOLVERE NON BASTA LEGGERE DEVI CHIAMARE

CHIAMARE EPRENDERE APPUNTAMENTO ,LE COSE SI RISOLVONO INCONTRANDO L’AVVOCATO ESPERTO E PARLANDO A TU PER TU  VISU VISU E STUDIANDO LA SITUAZIONE

SIA CHE TU SIA DI BOLOGNA, DI RAVENNA DI FORLI ,DI VICENZA  O ALTRA PARTE CHIAMA SUBITO

BOLOGNA, RAVENNA, FORLI ,CESENA VICENZA PADOVA, AVVOCATO ESPERTO SOLUZIONE LITI EREDITARIE TRA FRATELLI PARENTI EREDI CHIAMA SUBITO L’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 051 6447838

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Quanto si paga per la successione di morte?

AVVOCATO BOLOGNA SUCCESSIONI E TESTAMENTI CAUSE E PRATICHE BOLOGNA VICENZA TREVISO PADOVA RIMINI RAVENNA FORLI CESENA

 

Coniuge
(in mancanza di figli, fratelli e ascendenti)

Coniuge

Intera eredità

Coniuge + Figlio unico
(anche se viventi fratelli e ascendenti)

Coniuge

50% eredità + diritto abitazione

Figlio unico

50% eredità

Coniuge + 2 o più figli
(anche se viventi fratelli e ascendenti)

Coniuge

33,33% eredità +dir. abitazione

Figli

66,66% in parti uguali

Coniuge + Ascendente/i
(senza figli e fratelli)

Coniuge

66,66% eredità +dir. abitazione

Ascendente/i

33,33% eredità in parti uguali

Coniuge + 1 o più fratelli
(senza figli e ascendenti)

Coniuge

66,66% eredità +dir. abitazione

Fratelli

33,33% eredità in parti uguali

Coniuge + Ascendente/i + 1 o più fratelli
(senza figli)

Coniuge

66,66% eredità + dir. abitazione

Ascendente/i

25% in parti uguali

Fratelli

8,33% in parti uguali

 

SUCCESSIONE LEGITTIMARI O EREDI NECESSARI CIOE’ COLO CHE NON POSSONO ESSERE eSCLUSI DAL TESTAMENTO


DIPENDE DAL COMPENDIO EREDITARIO E DAL GRADO DI PARENTELA

 

Se il defunto lascia solo il coniuge

1/2

Coniuge più un figlio

1/3 al coniuge e 1/3 al figlio

Coniuge più due o più figli

1/4 al coniuge e 2/4 ai figli

Solo un figlio

1/2

Solo due o più figli

2/3

Solo ascendenti

1/3

Coniuge più ascendenti

1/2 al coniuge e 1/4 agli ascendenti

 



 

Chi può fare la successione?

 

  1. GLI EREDI LEGITTIMI E QUANTI SONO STATI NOMINATI EREDI NELL’EVENTUALE TESTAMENTO

  2. tutela dei diritti successori e quote spettanti al coniuge, ai figli, ai parenti, ai terzi
  3. redazione di testamenti
  4. accordi relativi al patto di famiglia
  5. accettazione di eredità con beneficio di inventario, per minori e persone incapaci
  6. curatela dell’eredità giacente, in assenza di eredi
  7. accettazione di eredità e pratiche connesse
  8. esecuzione delle disposizioni testamentarie
  9. divisione dei beni tra gli eredi
  10. impugnazione di testamento

 

Quanto si paga di successione per una casa?

 

 

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calcolo quote successione

DIPENDE SE SIA SECONDO LEGGE EO SE E’ INTERVENUTO TESTAMENTO

 

SE E’ SECONDO LEGGE

 

come calcolare le quote ereditarie in frazioni

 

frazionamento quote ereditarie

Ci occupiamo di prestare assistenza legale in caso di successioni ereditarie, e nello specifico:

Divisione

  1. Assistenza alla redazione di scrittura privata di divisioni
  2. Istanza di divisione giudiziale
  3. Assistenza alla redazione di divisione amichevole con collazione
  4. Nullità della divisione fatta nel testamento
  5. Annullamento della divisione per violenza e dolo
  6. Azione di recissione di divisione ereditaria
  7. Donazione
  8. Nullità ed annullamento di donazione
  9. Ricorso per autorizzazione ad accettare donazione in favore di un minore o di un nascituro
  10. Azione per l’inadempimento della donazione
  11. Risoluzione di donazione modale
  12. Revocazione della donazione per ingratitudine e sopravvenienza di figli

 

 

  1. Successione
  2. Nullità di patto successorio
  3. Autorizzazione alla vendita dei beni
  4. Impugnazione dell’accettazione dell’eredità
  5. Domanda di separazione dei beni del de cuius dal patrimonio dell’erede
  6. Azione di petizione ereditaria
  7. Domanda giudiziale di commutazione
  8. Azione di riduzione
  9. Assistenza alla redazione del testamento
  10. Nullità ed annullamento del testamento
  11. Nullità di legato di cose altrui

TESTAMENTO

Il testamento è un atto che può essere revocabile, viene predisposto seguendo un ordine di volontà, per l’epoca in cui si passerà a miglior vita, di ogni proprietà sostanziale, piuttosto che di una sola parte.

Rivolgersi ad un buon Avvocato in tal caso è fondamentale poiché tra le forme valide vi è il testamento olografo ossia un atto interamente scritto, datato e sottoscritto di mano del testatore.

Quindi qualora vi sia l’intenzione a dare una specifica destinazione al proprio patrimonio per il tempo in cui si avrà cessato di vivere, posso garantire di effettuare la consulenza necessaria e maggiormente adatta per le proprie esigenze personali.

La differenza tra le due tipologie di attribuzioni consiste nel fatto che nel primo caso i soggetti designati sono da considerarsi eredi mentre gli altri sono dei legatari.

 

Articolo I.        tabella calcolo quote ereditarie EREDI LEGITTIMI

Articolo II.    Solo il coniuge 

Articolo III.                  1/1

Articolo IV. Coniuge più un figlio

Articolo V.     1/2 al coniuge e 1/2 al figlio

Articolo VI. Coniuge più due o più figli

Articolo VII.               1/3 al coniuge e 2/3 ai figli

Articolo VIII.           Coniuge ed ascendenti o fratelli/sorelle

Articolo IX. 2/3 al coniuge e 1/3 ad ascendenti o fratelli/sorelle

Articolo X.     Solo un figlio

Articolo XI. 1/1 al figlio

Articolo XII.               Più figli

Articolo XIII.           1/1 ripartito in parti uguali

Articolo XIV.            Solo ascendenti 

Articolo XV.                1/2 linea paterna – 1/2 linea materna

Articolo XVI.            Solo fratelli e sorelle

Articolo XVII.        1/1 ripartito in parti uguali

 

 

 

 

percentuali di eredità coniuge e figli

 

calcolo quote di proprietà catastali

 

successione testamentaria quote

 

Sezione 17.01       Successione legittima: prova del rapporto di parentela con il de cuius

In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell’art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile; tuttavia, nel caso in cui essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione – quali la nascita, la morte o il matrimonio – può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell’art. 452 c.c..

 

 

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Successione legittima e testamentaria

La legge dà ampio spazio alla volontà del soggetto defunto, ma se questi  non ha disposto in tutto o in parte dei suoi beni, interviene la legge ad indicare come essi devono essere assegnati e distribuiti. E’ questa la successione legittima.

I familiari che ereditano per legge sono:

coniuge

figli (legittimi, naturali, legittimati e adottivi)

fratelli (in assenza dei figli)

ascendenti (in assenza dei figli)

altri parenti entro il 6° grado (solo se unici eredi)

In mancanza di eredi l’eredità è devoluta allo Stato il quale non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

  • redazione di testamenti;
  • aspetti fiscali;
  • consulenza e tutela giudiziale in materia successoria;
  • dichiarazioni di successione;
  • divisioni ereditarie e mediazione obbligatoria;
  • rinunce e petizione di eredità;
  • legati;
  • lesioni di legittima;
  • accettazioni, accettazioni col beneficio d’inventario, trascrizioni, contenzioso sulla validità dei testamenti e dei legati.

 

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Azione di riduzione per lesione di legittima

La legge riserva una quota di eredità a determinati soggetti, cd. legittimari, che hanno un forte legame di parentela con il defunto. Essi sono: il coniuge (anche separato), i figli (se vengono a mancare prima del genitore, i loro eventuali figli) e gli ascendenti, se non vi sono coniuge o figli.

La quota va calcolata in base al numero di legittimari, e non può essere diminuita dal defunto (intangibilità della quota). Pertanto, nell’ipotesi in cui il defunto, con atti di disposizione (testamento, donazioni), abbia leso i diritti dei legittimari, questi potranno agire con l’azione di riduzione.

Per verificare se il de cuius abbia leso i diritti di riserva occorre procedere alla cd. riunione fittizia, ossia un’operazione contabile volta a determinare il valore netto del patrimonio ereditario: su questo vanno calcolate le quote riservate ai legittimari. Se vi è stata una violazione, le altre disposizioni testamentarie dovranno essere proporzionalmente ridotte sino alla raggiungimento della quota prevista per legge in favore del legittimario.

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LIBRO II – DELLE SUCCESSIONI

Art. 565 – Categorie dei successibili 

Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo .

  1. I successori legittimi possono chiedere al tribunale la nomina del curatore dello scomparso (art. 48 c.c.) e la dichiarazione d’assenza (art. 49 c.c.).
  2. Comma così modificato dall’art. 75, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.».

Capo I – Della successione dei parenti (1)

Art. 566 – Successione dei figli (2)(3).

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

Art. 567 – Successione dei figli adottivi (1)(3).

Ai figli sono equiparati gli adottivi (2).

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante.

  1. Comma così sostituito dall’art. 77, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.».
  2. Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 568 – Successione dei genitori.

A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.

Art. 569 – Successione degli ascendenti (1).

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna.

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.

  1. Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 570 – Successione dei fratelli e delle sorelle .

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani .

Art. 571 – Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle (1)(2).

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall’articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro .

  1. Articolo così sostituito dall’art. 186, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
  2. Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 572 – Successione di altri parenti (1).

Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea .

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado .

  1. Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 573 – Successione dei figli nati fuori del matrimonio 

Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall’articolo 580 

  1. Rubrica così modificata dall’art. 78, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Successione dei figli naturali.».
  2. Il testo di questo articolo era preceduto dal Capo II: «Della successione dei figli naturali e dei loro parenti», che è stato unificato al Capo I, dall’art. 184, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
  3. Comma così modificato dall’art. 78, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall’articolo 580.».
  4. Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 574 – Concorso di figli naturali e legittimi (1).

I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell’eredità .

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima , la porzione spettante ai figli naturali .

  1. Articolo abrogato dall’art. 187, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

Art. 575 – Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore (1)(2).

Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell’eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l’eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge .

  1. Articolo abrogato dall’art. 187, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
  2. La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 marzo 1974, n. 82 (Gazz. Uff. 3 aprile 1974, n. 89), ha dichiarato, fra l’altro, l’illegittimità del presente articolo nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore.

Art. 576 – Successione dei soli figli naturali (1).

In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l’eredità .

  1. Articolo abrogato dall’art. 187, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

Art. 577 – Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore (2)(1).

Il figlio naturale succede all’ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l’eredità, se l’ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.

  1. La Corte costituzionale, con sentenza 2-14 aprile 1969, n. 79 (Gazz. Uff. 16 aprile 1969, n. 98), ha dichiarato, fra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente articolo.
  2. Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 578 – Successione dei genitori al figlio naturale (1).

Se il figlio naturale muore senza lasciar prole né coniuge, la sua eredità è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio.

Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio di entrambi i genitori, l’eredità spetta per metà a ciascuno di essi.

Se uno solo dei genitori ha legittimato il figlio [c.c. 284], l’altro è escluso dalla successione.

  1. Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013.

Art. 579 – Concorso del coniuge e dei genitori (1).

Se al figlio naturale morto senza lasciar prole, né genitori, sopravvive il coniuge, l’eredità si devolve per intero al medesimo.

Se vi sono genitori, l’eredità è devoluta per due terzi al coniuge e per l’altro terzo ai genitori.

  1. Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013.

Art. 580 – Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili (1)(2)(3).

Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e alla educazione, a norma dell’articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta (4).

I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari (5).

  1. Rubrica così modificata dall’art. 79, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Diritti dei figli naturali non riconoscibili.».
  2. Articolo così sostituito dall’art. 188, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
  3. L’art. 237 della L. 19 maggio 1975, n. 151 così dispone: «Le disposizioni degli artt. 580 e 594 del c.c. si applicano anche alle successioni apertesi prima dell’entrata in vigore della presente legge se i diritti dei figli naturali non riconoscibili non sono stati definiti con sentenza passata in giudicato o mediante convenzione».
  4. Comma così modificato dall’art. 79, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e alla educazione, a norma dell’articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta.».
  5. Comma così modificato dall’art. 79, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «I figli naturali hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari.».

Art. 581 – Concorso del coniuge con i figli  .

Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi 

  1. La numerazione del presente Capo, in origine Capo III, è stata così modificata dall’art. 184, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
  2. Articolo così sostituito dall’art. 189, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
  3. Comma così modificato dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli legittimi e naturali, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.».

Art. 582 – Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle (1)(2)(4).

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell’eredità (3).

  1. Rubrica così modificata dall’art. 81, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1 dello stesso D.Lgs. n. 154/2013. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle.».
  2. Articolo così sostituito dall’art. 190, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
  3. Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 583 – Successione del solo coniuge (1)(2).

In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità.

1.

  1. Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 584 – Successione del coniuge putativo (1)(2).

Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell’articolo 540.

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte .

  1. Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Art. 585 – Successione del coniuge separato (1)(2).

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548 .

  1. Articolo così sostituito dall’art. 193, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
  2. Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

Capo III (1) – Della successione dello Stato

Art. 586 – Acquisto dei beni da parte dello Stato (2).

In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati .

  1. La numerazione del presente Capo, in origine Capo IV, è stata così modificata dall’art. 184, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
  2. Per l’applicazione del presente articolo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, vedi l’art. 1, comma 21, L. 20 maggio 2016, n. 76.

 

 

 

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