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COME OTTENERE IL DANNO IN UN NCIDENTE MORTALE?

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COME OTTENERLO PER I FAMIGLIARI A CUI MANCA https://www.tribunalediravenna.it/IL REDDITO DEL DEFUNTO PER VIVERE?

 

se la morte e’ immediata o segue alle lesioni “entro brevissimo tempo” non sussiste diritto al risarcimento jure hereditatis alla luce di un orientamento risalente che in tal modo le Sezioni Unite hanno confermato, osservando altresi’ che l’attuale impostazione pone “il danno al centro” del sistema della responsabilita’ civile, sempre piu’ oggettiva; danno che deve identificarsi (come si evince dalla sentenza 372/1994 della Consulta) in “perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridicamente soggettiva”. Nel caso di morte per atto illecito – rilevano ancora le Sezioni Unite – il conseguente danno e’ la perdita del bene giuridico “vita”, che e’ “bene autonomo”, fruibile solo dal titolare e non reintegrabile per equivalente. “La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene “salute”… E poiche’ una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, e’ necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilita’ deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso… poiche’… cio’ di cui si discute e’ il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilita’ di uno spazio di vita brevissimo”. Richiamato il c.d. argomento epicureo come fondante questa soluzione, le Sezioni Unite hanno pure corroborato la loro impostazione sulla base della necessita’ di una giustificata proporzione del risarcimento al danno. Alla luce di quanto insegnato dal sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite (la cui linea, tra gli arresti massimati, e’ stata poi seguita da Cass. sez. 3, 23 marzo 2016 n. 5684 – che tra l’altro segnala un sostanziale parallelismo gia’ rinvenibile in S.U. 11 novembre 2008 nn. 26772 e 26773 – e Cass. sez. 3, 19 ottobre 2016 n. 21060) il motivo non puo’ essere accolto, considerata la spiccata brevita’ del tempo intercorso tra la lesione e il decesso del motociclista mezz’ora al massimo – e tenuto conto, per di piu’, della situazione di assoluta incoscienza in cui egli trascorse il suddetto ridottissimo spazio temporale.

AVVOCATO SERGIO ARMAROLI ESPERTO DEL DANNO DA MORTE IN INCIDENTE STRADALE O PER GRAVI LESIONI

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MORTALI INCIDENTI DANNO


I famigliari della persona deceduta a causa di un incidente stradale con responsabilità di terzi hanno diritto al risarcimento per il dolore patito per la perdita del proprio congiunto.

Per tutelare i nostri assistiti ci avvaliamo dei migliori professionisti peritali, la ricostruzione della dinamica è fondamentale per accertare le responsabilità mentre il nostro studio legale specializzato è determinante per la trattativa rivolta all’equo risarcimento.

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MORTALI INCIDENTI DANNO
BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MORTALI INCIDENTI DANNO
INCIDENTE CON VITTIME, FERITI GRAVI STRDA AUTOSTRADA
INCIDENTE CON VITTIME, FERITI GRAVI STRDA AUTOSTRADA

  1. a) nel caso di morte per atto illecito il conseguente danno e’ la perdita del bene giuridico “vita”, che e’ “bene autonomo”, fruibile solo dal titolare e non reintegrabile per equivalente.;
  2. b) poiche’ una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, deve essere rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilita’ deriva dall’assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilita’ di uno spazio di vita brevissimo;
BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MORTALI INCIDENTI DANNO
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Danno morale terminale o danno catastrofale: al danno biologico terminale può talora aggiungersi anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. “danno morale terminale” o “danno da lucida agonia” o “danno catastrofale o catastrofico”).Tale danno si risolve nella “paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali” ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente. In tal caso, infatti, il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, sicché, al contrario del danno alla salute, l’esistenza stessa del pregiudizio in esame presuppone che la vittima sia cosciente.

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MORTALI INCIDENTI DANNO
BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MORTALI INCIDENTI DANNO

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MORTALI INCIDENTI DANNO

Quando ci si trova davanti a un sinistro con esito mortale,  le conseguenze ricadono in primis sui parenti e congiunti del defunto che, soffrendo della “perdita parentale”, hanno diritto di richiedere un risarcimento da incidente mortale.

Gli eredi della vittima di un sinistro stradale, hanno diritto di ottenere  in giudizio il risarcimento del danno tanatologico sia a titolo ereditario, in quanto trattasi della sofferenza psichica patita dalla vittima ed “ereditata” a seguito della sua morte, sia a titolo personale, in quanto l’evento lesivo ha cagionato un danno direttamente nella sfera del congiunto.
Necessaria per gli eredi per avere il risarcimento devono fornire in giudizio sia la prova del nesso di causalità tra la condotta del responsabile e l’evento lesivo, sia la prova del danno subito, cioè della sofferenza patita, tanto dalla vittima (danno iure hereditatis) quanto dai parenti che ne chiedono il risarcimento (danno iure proprio).

– se la morte e’ immediata o segue alle lesioni “entro brevissimo tempo:

– se la morte e’ immediata o segue alle lesioni “entro brevissimo tempo” non sussiste diritto al risarcimento jure hereditatis alla luce di un orientamento risalente che in tal modo le Sezioni Unite hanno confermato, osservando altresi’ che l’attuale impostazione pone “il danno al centro” del sistema della responsabilita’ civile, sempre piu’ oggettiva; danno che deve identificarsi (come si evince dalla sentenza 372/1994 della Consulta) in “perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridicamente soggettiva”. Nel caso di morte per atto illecito – rilevano ancora le Sezioni Unite – il conseguente danno e’ la perdita del bene giuridico “vita”, che e’ “bene autonomo”, fruibile solo dal titolare e non reintegrabile per equivalente. “La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene “salute”… E poiche’ una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, e’ necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilita’ deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso… poiche’… cio’ di cui si discute e’ il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilita’ di uno spazio di vita brevissimo”. Richiamato il c.d. argomento epicureo come fondante questa soluzione, le Sezioni Unite hanno pure corroborato la loro impostazione sulla base della necessita’ di una giustificata proporzione del risarcimento al danno. Alla luce di quanto insegnato dal sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite (la cui linea, tra gli arresti massimati, e’ stata poi seguita da Cass. sez. 3, 23 marzo 2016 n. 5684 – che tra l’altro segnala un sostanziale parallelismo gia’ rinvenibile in S.U. 11 novembre 2008 nn. 26772 e 26773 – e Cass. sez. 3, 19 ottobre 2016 n. 21060) il motivo non puo’ essere accolto, considerata la spiccata brevita’ del tempo intercorso tra la lesione e il decesso del motociclista mezz’ora al massimo – e tenuto conto, per di piu’, della situazione di assoluta incoscienza in cui egli trascorse il suddetto ridottissimo spazio temporale.

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MORTALI INCIDENTI DANNO


I famigliari della persona deceduta a causa di un incidente stradale con responsabilità di terzi hanno diritto al risarcimento per il dolore patito per la perdita del proprio congiunto.

Per tutelare i nostri assistiti ci avvaliamo dei migliori professionisti peritali, la ricostruzione della dinamica è fondamentale per accertare le responsabilità mentre il nostro studio legale specializzato è determinante per la trattativa rivolta all’equo risarcimento.

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MORTALI INCIDENTI DANNO

Nel nostro attuale ordinamento la Costituzione non tutela il bene vita, bensì il bene salute. Va da sé che la persona che ha perso la vita a causa di un danno ingiusto perde al contempo il suo personale diritto al risarcimento, che viene in diverse occasioni ereditato dai prossimi congiunti, eredi del de cuius (danno biologico iure hereditatis), oltre alla loro personale sofferenza (danno morale iure proprio).

Tra gli aventi diritto rientrano:

danni ai prossimi congiunti: il coniuge, i figli, i fratelli, le sorelle, i nonni e i nipoti in linea diretta– indipendentemente dal fatto che fossero o meno stabilmente conviventi con il decuius;

il convivente more uxorio;

in via residuale, chiunque possa vantare un danno dimostrabile

I predetti sono legittimati ad agire per ottenere un ristoro dei loro interessi lesi e un risarcimento integrale per i danni sofferti, tra i quali annoveriamo:

Il danno tanatologico o catastrofale;

Il danno morale;

Il danno patrimoniale Si può concordare con la tesi secondo cui la capacità lavorativa generica e una componente del danno biologico (Cass. 17931/2019; contra 12211/2015, che ne fa questione di perdita di chance. Tuttavia, la chance è un danno incerto attuale e non un danno certo futuro). Con la conseguenza che la presenza di postumi macropermanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell’integrità psico-fisica dell’individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico (Cass. 17931/2019).

;

Il danno Iure Hereditatis;

il danno Iure Proprio;

Il danno al figlio che sta per nascere

Danno biologico c.d. terminale[1]: è il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute”) subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, è, invero, configurabile, e trasmissibile “iure successionis“, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’ apprezzabilità dell’invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente. Il suddetto danno, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza.

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MORTALI INCIDENTI DANNO

a) nel caso di morte per atto illecito il conseguente danno e’ la perdita del bene giuridico “vita”, che e’ “bene autonomo”, fruibile solo dal titolare e non reintegrabile per equivalente.;

b) poiche’ una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, deve essere rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilita’ deriva dall’assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilita’ di uno spazio di vita brevissimo;

Danno morale terminale o danno catastrofale: al danno biologico terminale può talora aggiungersi anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. “danno morale terminale” o “danno da lucida agonia” o “danno catastrofale o catastrofico”).Tale danno si risolve nella “paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali” ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente. In tal caso, infatti, il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, sicché, al contrario del danno alla salute, l’esistenza stessa del pregiudizio in esame presuppone che la vittima sia cosciente.

Risarcimento danni morali in un incidente stradale mortale

Il danno patrimoniale Si può concordare con la tesi secondo cui la capacità lavorativa generica e una componente del danno biologico (Cass. 17931/2019; contra 12211/2015, che ne fa questione di perdita di chance. Tuttavia, la chance è un danno incerto attuale e non un danno certo futuro). Con la conseguenza che la presenza di postumi macropermanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell’integrità psico-fisica dell’individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico (Cass. 17931/2019).

INCIDENTE MORTALE ,FERITI AUTOSTRADA AVVOCATO DANNI
INCIDENTE MORTALE ,FERITI AUTOSTRADA AVVOCATO DANNI

 

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MORTALI INCIDENTI DANNO

 

Quando ci si trova davanti a un sinistro con esito mortale,  le conseguenze ricadono in primis sui parenti e congiunti del defunto che, soffrendo della “perdita parentale”, hanno diritto di richiedere un risarcimento da incidente mortale.

Gli eredi della vittima di un sinistro stradale, hanno diritto di ottenere  in giudizio il risarcimento del danno tanatologico sia a titolo ereditario, in quanto trattasi della sofferenza psichica patita dalla vittima ed “ereditata” a seguito della sua morte, sia a titolo personale, in quanto l’evento lesivo ha cagionato un danno direttamente nella sfera del congiunto.
Necessaria per gli eredi per avere il risarcimento devono fornire in giudizio sia la prova del nesso di causalità tra la condotta del responsabile e l’evento lesivo, sia la prova del danno subito, cioè della sofferenza patita, tanto dalla vittima (danno iure hereditatis) quanto dai parenti che ne chiedono il risarcimento (danno iure proprio).

 

 

se la morte e’ immediata o segue alle lesioni “entro brevissimo tempo:

 

 

– se la morte e’ immediata o segue alle lesioni “entro brevissimo tempo” non sussiste diritto al risarcimento jure hereditatis alla luce di un orientamento risalente che in tal modo le Sezioni Unite hanno confermato, osservando altresi’ che l’attuale impostazione pone “il danno al centro” del sistema della responsabilita’ civile, sempre piu’ oggettiva; danno che deve identificarsi (come si evince dalla sentenza 372/1994 della Consulta) in “perdita cagionata da una lesione di una situazione giuridicamente soggettiva”. Nel caso di morte per atto illecito – rilevano ancora le Sezioni Unite – il conseguente danno e’ la perdita del bene giuridico “vita”, che e’ “bene autonomo”, fruibile solo dal titolare e non reintegrabile per equivalente. “La morte, quindi, non rappresenta la massima offesa possibile del diverso bene “salute”… E poiche’ una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, e’ necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilita’ deriva (non dalla natura personalissima del diritto leso… poiche’… cio’ di cui si discute e’ il credito risarcitorio, certamente trasmissibile, ma) dalla assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilita’ di uno spazio di vita brevissimo”. Richiamato il c.d. argomento epicureo come fondante questa soluzione, le Sezioni Unite hanno pure corroborato la loro impostazione sulla base della necessita’ di una giustificata proporzione del risarcimento al danno. Alla luce di quanto insegnato dal sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite (la cui linea, tra gli arresti massimati, e’ stata poi seguita da Cass. sez. 3, 23 marzo 2016 n. 5684 – che tra l’altro segnala un sostanziale parallelismo gia’ rinvenibile in S.U. 11 novembre 2008 nn. 26772 e 26773 – e Cass. sez. 3, 19 ottobre 2016 n. 21060) il motivo non puo’ essere accolto, considerata la spiccata brevita’ del tempo intercorso tra la lesione e il decesso del motociclista mezz’ora al massimo – e tenuto conto, per di piu’, della situazione di assoluta incoscienza in cui egli trascorse il suddetto ridottissimo spazio temporale.

 

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MORTALI INCIDENTI DANNO

 


I famigliari della persona deceduta a causa di un incidente stradale con responsabilità di terzi hanno diritto al risarcimento per il dolore patito per la perdita del proprio congiunto.

Per tutelare i nostri assistiti ci avvaliamo dei migliori professionisti peritali, la ricostruzione della dinamica è fondamentale per accertare le responsabilità mentre il nostro studio legale specializzato è determinante per la trattativa rivolta all’equo risarcimento.

 

 

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MORTALI INCIDENTI DANNO

 

Nel nostro attuale ordinamento la Costituzione non tutela il bene vita, bensì il bene salute. Va da sé che la persona che ha perso la vita a causa di un danno ingiusto perde al contempo il suo personale diritto al risarcimento, che viene in diverse occasioni ereditato dai prossimi congiunti, eredi del de cuius (danno biologico iure hereditatis), oltre alla loro personale sofferenza (danno morale iure proprio).

Tra gli aventi diritto rientrano:

 

danni ai prossimi congiunti: il coniuge, i figli, i fratelli, le sorelle, i nonni e i nipoti in linea diretta– indipendentemente dal fatto che fossero o meno stabilmente conviventi con il decuius;

il convivente more uxorio;

in via residuale, chiunque possa vantare un danno dimostrabile

 

I predetti sono legittimati ad agire per ottenere un ristoro dei loro interessi lesi e un risarcimento integrale per i danni sofferti, tra i quali annoveriamo:

 

Il danno tanatologico o catastrofale;

Il danno morale;

Il danno patrimoniale Si può concordare con la tesi secondo cui la capacità lavorativa generica e una componente del danno biologico (Cass. 17931/2019; contra 12211/2015, che ne fa questione di perdita di chance. Tuttavia, la chance è un danno incerto attuale e non un danno certo futuro). Con la conseguenza che la presenza di postumi macropermanenti non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell’integrità psico-fisica dell’individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico (Cass. 17931/2019).

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Il danno Iure Hereditatis;

il danno Iure Proprio;

Il danno al figlio che sta per nascere

 

Danno biologico c.d. terminale[1]: è il danno biologico “stricto sensu” (ovvero danno al bene “salute”) subito per i giorni intercorsi tra la data delle lesioni a quella del decesso, è, invero, configurabile, e trasmissibile “iure successionis“, ove la persona ferita non muoia immediatamente, sopravvivendo per almeno ventiquattro ore (tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell’ apprezzabilità dell’invalidità temporanea), essendo, invece, irrilevante che sia rimasta cosciente. Il suddetto danno, proprio perché consistente nella oggettiva perdita delle attività quotidiane dalla data dell’evento lesivo fino a quella del decesso, è sempre presente, prescindendo dalla consapevolezza dello stesso o dallo stato di coscienza.

 

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MORTALI INCIDENTI DANNO

 

 

  1. a) nel caso di morte per atto illecito il conseguente danno e’ la perdita del bene giuridico “vita”, che e’ “bene autonomo”, fruibile solo dal titolare e non reintegrabile per equivalente.;
  2. b) poiche’ una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, deve essere rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilita’ deriva dall’assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito, ovvero dalla mancanza di utilita’ di uno spazio di vita brevissimo;

 

Danno morale terminale o danno catastrofale: al danno biologico terminale può talora aggiungersi anche un peculiare danno morale, ovvero il danno consistente nella sofferenza provocata dalla consapevolezza di dovere morire (c.d. “danno morale terminale” o “danno da lucida agonia” o “danno catastrofale o catastrofico”).Tale danno si risolve nella “paura di dover morire, provata da chi abbia patito lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali” ed è un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima sia stata in grado di comprendere che la propria fine era imminente. In tal caso, infatti, il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, sicché, al contrario del danno alla salute, l’esistenza stessa del pregiudizio in esame presuppone che la vittima sia cosciente.

 

Risarcimento danni morali in un incidente stradale mortale

 

 

Il danno che di diritto spetta ai parenti prossimi del deceduto quali coniugi figli genitori e fratelli a causa di un incidente stradale mortale viene valutato seguendo tabelle tribunale di Melano a variazioni come ad esempio l’età del defunto e la parentela degli eredi.

QUANTO VALE SECONDO LE TABELLE DEL TRIBUNALE DI MILANO IL DANNO PER DECESSO DEL FIGLIO O GENITORE IN INCIDENTE

 

 

Ovviamente va considerata situazione per situazione potendo personalizzare sempre il risarcimento.

 

BOLOGNA RAVENNA FORLI CESENA  MORTALI INCIDENTI DANNO

 

 

COME SI CALCOLA DANNO PATRIMONIALE IN CASO DI INCIDENTE MORTALE

 

 Negli incidenti piu’ gravi quando vi è il decesso di una persona , il risarcimento del danno riguarda ovviamente i superstiti che possedevano rapporti economici attivi con la persona deceduta, indipendentemente dal fatto che essi siano eredi legittimi. 

Il classico esempio per questo tipo di danno è la mancanza improvvisa di denaro utile per il sostentamento famigliare. 

 

Assistenza Penale

Analisi del sinistro e sopralluogo (valutazione di eventuali responsabilità)

Incarico medico legale per esame autoptico

Incarico perito/ingegnere per ricostruzione cinematica del sinistro

Investigazioni

Se necessario anticipo spese funerarie

Eventuale assistenza notarile (in caso di dichiarazione di successione).

 

Danno Morale Agli Eredi E Parenti

Il danno biologico iure proprio per la perdita di un parente ricorre in caso di alterazione psicofisica dell’erede e vi è un reale danno alla salute. Si tratta di un danno morale soggettivo che può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, il cui risarcimento va commisurato alla perdita di qualità personali e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto (Cass. Civ. 116/2001).