Con sentenza trib Bologna il 19-11-2019. 

veniva stabilito il non riconoscimento dell’assegno divorzile per la moglie  con la seguente  motivazione molto coerente con  gli orientamenti della giurisprudenza :

Sull’assegno divorzile, come già affermato dal Tribunale di Bologna (cfr sentenze n. 2341/18 pubblicata il 7/8/2018n. 2340/18 pubblicata il 7/8/2018n. 2614/18 pubblicata il 5/10/2018n. 227/19 pubblicata il 29.1.2019), è necessario soffermarsi sulla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l’11 luglio 2018, ha ridefinito i principi in materia. 

Sia l’attrice che il convenuto hanno, quale unica proprietà immobiliare, il 50% ciascuno della casa familiare, assegnata alla attrice quale genitore con il quale convive la figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. [wpforms id=”14234″]

Con sentenza trib Bologna il 19-11-2019. 

veniva stabilito il non riconoscimento dell’assegno divorzile per la moglie  con la seguente  motivazione molto coerente con  gli orientamenti della giurisprudenza :

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Con ricorso depositato il 30 maggio 2017 la moglie chiedeva la conferma delle condizioni di separazione quanto all’assegnazione della casa familiare, la conferma dell’importo mensile stabilito a titolo di contributo al mantenimento della figlia, ma quanto al solo mantenimento ordinario, con la aggiunta dell’obbligo di contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie, chiedendo, per entrambi, il versamento diretto dal padre alla figlia, divenuta maggiorenne; chiedeva, inoltre, il riconoscimento di un assegno divorzilenella misura in cui risulterà di giustizia ed equamente dovuta. 

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Con sentenza trib Bologna il 19-11-2019

veniva stabilito il non riconoscimento dell’assegno divorzile per la moglie  con la seguente  motivazione molto coerente con  gli orientamenti della giurisprudenza :

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SEPARAZIONI OCNVIVENZE

Sull’assegno divorzile, come già affermato dal Tribunale di Bologna (cfr sentenze n. 2341/18 pubblicata il 7/8/2018n. 2340/18 pubblicata il 7/8/2018n. 2614/18 pubblicata il 5/10/2018n. 227/19 pubblicata il 29.1.2019), è necessario soffermarsi sulla recentissima pronuncia delle Sezioni Unite, che, con la sentenza n. 18287/2018 depositata l’11 luglio 2018, ha ridefinito i principi in materia. 

Partendo dall’esame del dato normativo di cui all’art. 5 L. Div., nella sua formulazione originaria e poi nella sua versione ultima, come modificata dall’intervento legislativo del 1987, le Sezioni Unite hanno richiamato il proprio iniziale pronunciamento del 1990 (sentenza n. 11490/1990), nel quale era stato affermato che l’assegno divorzile aveva carattere esclusivamente assistenziale, dal momento che il presupposto per la sua concessione doveva essere rinvenuto nella inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità disponibili, a conservargli un “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio“.

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A tale affermazione di principio, rimasta ferma per quasi un trentennio, si era recentemente contrapposto altro orientamento, cui aveva dato avvio la sezione prima civile della Cassazione con la sentenza n. 11504 del 2017, che, pur condividendo la premessa sistematica della rigida distinzione tra criterio attributivo (fondato sulla verifica della sussistenza della inadeguatezza di mezzi del coniuge richiedente, di cui all’ultima parte dell’art. 5, comma 6, L. Div.) e criterio determinativo (fondato sugli elementi di cui alla prima parte della norma cit.), aveva individuato come parametro della inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante – non più il tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio quanto piuttosto – la “non autosufficienza economica” dello stesso, rimarcando come solo all’esito del positivo accertamento di tale presupposto potevano essere esaminati i criteri determinativi dell’assegno indicati nella prima parte della norma. 

Le Sezioni Unite del 2018 hanno sottoposto a revisione critica entrambi gli orientamenti richiamati, evidenziando, da un lato, che il criterio attributivo dell’assegno cristallizzato nella sentenza n. 11490/1990 (fondato – come detto – sul mantenimento del tenore di vita matrimoniale) si espone oggettivamente ad un forte rischio di creare indebite rendite di posizione; dall’altro, che l’impostazione prospettata dalla sentenza n. 11504/2017, nel suo dare rilievo esclusivo alla astratta condizione economico-patrimoniale soggettiva dell’ex coniuge richiedente, sconta il fatto di essere del tutto scollegata dalla relazione matrimoniale che pure c’è stata tra i coniugi, e che ha comportato scelte di vita, frutto di decisioni libere e condivise, che possono aver impresso alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso irreversibile.

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Le rilevanti modificazioni sociali che hanno inciso sulla rappresentazione simbolica del legame matrimoniale e sulla disciplina giuridica dell’istituto” hanno, dunque, indotto le Sezioni Unite del 2018 ad offrire una nuova soluzione interpretativa, fondata sulla necessità di “abbandonare la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, alla luce di una interpretazione dell’art. 5, comma 6, più coerente con il quadro costituzionale di riferimento costituito … dagli artt. 2, 3 e 29 Cost.“. [wpforms id=”14234″]

Alla compiuta ed analitica spiegazione della “soluzione interpretativa adottata” i giudici di legittimità hanno dedicato l’intero paragrafo 10 della sentenza qui in commento. “L’art. 5 c. 6 – scrivono le Sezioni Unite – attribuisce all’assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all’ex coniuge il diritto all’assegno di divorzio quando non abbia mezzi “adeguati” e non possa procurarseli per ragioni obiettive. I

l parametro dell’adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti illustrati [delle Sezioni Unite del 1990 e della sezione I civile del 2017] traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell’incipit della norma“, esegesi in quanto tali insoddisfacenti, che hanno imposto un radicale ripensamento. “Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell’incipit della norma – si legge nella sentenza in esame – conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell’adeguatezza dei mezzi e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, c.6, al fine di accertare se l’eventuale rilevante disparità economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell’altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all’età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro“. L’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi ed all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve, dunque, essere saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari, i quali, alla luce del principio solidaristico che permea la formazione sociale della famiglia, di rilievo costituzionale, costituiscono attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall’art. 143 c.c.

RIGETTO ASSEGNO DIVORZILE PER MOGLIE TRIBUNALE DI BOLOGNA

Questo accertamento, che “non è conseguenza di un’inesistente ultrattività dell’unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi“, diviene necessario in quanto è la stessa norma regolatrice del diritto all’assegno che attribuisce rilievo alle scelte e ai ruoli della vita familiare, rilievo che ha “l’esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all’età del richiedente“, di modo che ove la disparità reddituale abbia questa specifica radice causale e sia accertato – con assolvimento di un onere probatorio che le Sezioni Unite richiedono espressamente sia “rigoroso” (cfr. pag. 36 della sentenza in commento) – “che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell’altro coniuge“, di tale specifica caratteristica della vita familiare occorre tenere conto “nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive“.

RIGETTO ASSEGNO DIVORZILE PER MOGLIE TRIBUNALE DI BOLOGNA

In sostanza – proseguono le Sezioni Unite – “la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso.

RIGETTO ASSEGNO DIVORZILE PER MOGLIE TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro“. In definitiva, e a conclusione della illustrazione della “soluzione interpretativa adottata“, le Sezioni Unite affermano che “l’eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell’assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell’accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell’art. 5.c. 6 in posizione equiordinata, consente, … senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d’ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare“.

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È sulla base delle approfondite argomentazioni sin qui testualmente richiamate, ritenute coerenti anche con il quadro normativo europeo ed extraeuropeo, che le Sezioni Unite del 2018 sono pervenute, quindi, all’affermazione del principio di diritto enunciato conclusivamente, da leggere alla luce di quanto appunto spiegato al paragrafo 10 della decisione stessa:

Ai sensi dell’art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto“. Ciò posto, aderendo all’opzione ermeneutica prospettata dalle Sezioni Unite, quanto al caso concreto, si osserva quanto segue. 

Lo squilibrio reddituale fra le parti sussiste.

RIGETTO ASSEGNO DIVORZILE PER MOGLIE TRIBUNALE DI BOLOGNA

Le proprietà immobiliari della ricorrente si riducono a un sesto della proprietà di un immobile, ereditato dalla madre, con rendita catastale pari ad euro 358,16, categoria A 4 (abitazione popolare); il convenuto non ha specificamente contestato quanto affermato dalla attrice, cioè che, per l’ubicazione isolata e il cattivo stato, non sia suscettibile di produrre entrate significative; del resto nella dichiarazione di successione è stato indicato un valore, per l’intero, di 22.000 euro circa; l’attrice ha altresì documentato che dell’eredità paterna, alla quale lei e la madre, all’epoca ancora in vita, hanno rinunciato, facevano parte, quali beni immobili, dei terreni a castagneto e a prato, nonché una costruzione catastalmente censita come “fabbricato diruto”. 

Sia l’attrice che il convenuto hanno, quale unica proprietà immobiliare, il 50% ciascuno della casa familiare, assegnata alla attrice quale genitore con il quale convive la figlia, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. [wpforms id=”14234″]

Ai sensi dell’art. 5 c. 6 della I. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la I. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione,

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