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I genitori non coniugati: convivenze  

CONVIVENTI BOLOGNA

La L. 76/2016 (Legge Cirinnà) ha introdotto molte novità in materia di unioni civili e coppie di fatto, sulle quali conseguenze giuridiche possono derivare dalla convivenzaI genitori non coniugati: convivenze

separazioni e divorzi avvocato esperto

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[wpforms id=”14234″]La legge cirinna’ detta i presupposti :

    1. maggiore età dei componenti della coppia;
    2. vincolo sentimentale solido, con assistenza reciproca morale e materiale;
    3. mancanza di vincoli di parentela;
    4. registrazione della coppia all’anagrafe.
    5. L’unione civile deve essere registrata davanti a un pubblico ufficiale alla presenza di due testimoni e il documento sarà registrato nell’archivio di stato civile. Ma per celebrare le prime unioni occorre aspettare almeno il 30 giugno, giorno ultimo per l’emanazione del decreto ad hoc che darà tutte le indicazioni. I due partner possono decidere di utilizzare un cognome comune. Le uniche differenze con il matrimonio, tralasciando ovviamente il dibattutissimo capitolo sulle adozioni, sono l’assenza delle pubblicazioni e la mancanza dell’obbligo di fedeltà. Quindi eventuali relazioni esterne alla coppia non potranno essere chiamate in causa nel caso in cui uno dei due partner chieda lo scioglimento.

La legge sulle convivenze di fatto nasce anche dal bisogno di positivizzare una volta per tutte i diritti dei conviventi. A dire il vero la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato, pur in assenza di riferimenti normativi, un valido sistema di tutele, prima fra tutte la ripetizione dell’indebito in caso di separazione. Tale assunto è conseguenza del fatto che l’obbligo di reciproca assistenza materiale (anche) tra conviventi è stato inquadrato da dottrina (Oberto) e giurisprudenza (a partire da Corte di cassazione 22 marzo 2007, n. 6976) nell’ambito delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.

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Alcune forme di discriminazione sono state superate dall’evoluzione giurisprudenziale, come quella per cui al convivente non era possibile succedere nel contratto di locazione stipulato dall’altro convivente premorto (art. 6 co. 1 L. 27 luglio 1978, n. 392, dichiarato costituzionalmente illegittimo con Sentenza della Consulta 7 aprile 1988, n. 404, nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, anche il convivente more uxorio). Altre discriminazioni rimanevano, e necessitavano un intervento legislativo.

AFFIDO FIGLI AFFIDO OCNDIVISO AVVOCATO DIVORZISTA BOLOGNA

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  • Il figlio nato fuori dal matrimonio ha i medesimi diritti di quello nato da coppia sposata.Ciascun genitore è quindi tenuto a contribuire all’educazione, all’istruzione e al mantenimento dei figli. Tale obbligo è sancito dalla Costituzione [2] che recita testualmente: «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio».
  • L’obbligo di mantenimento sussiste anche se il figlio è maggiorenne, ma non ha ancora raggiunto la propria indipendenza economica. I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
  • scioglimento dell’unione civile e in ogni controversia derivante dalla separazione dei conviventi: dalla restituzione di somme e beni all’affidamento ed il mantenimento dei figli minori, compresi i  procedimenti per l’ablazione (rimozione) o limitazione della responsabilità genitoriale.

Nonostante il fenomeno in ambito sociale abbia assunto notevole rilevanza, l’ordinamento giuridico riconosce e tutela solo la famiglia legittima, cioè quella fondata sul matrimonio contratto secondo le leggi civili. Gli elementi essenziali della convivenza more uxorio sono la comunità di vita, la stabilità temporale e l’assenza del legame giuridico del matrimonio.

  • Con lo scioglimento della convivenza possono sorgere questioni in merito a:
  • abitazione familiare; contratto di locazioneI genitori non coniugati: convivenze
  • acquisti compiuti durante la convivenza I genitori non coniugati: convivenze;
  • assegno di mantenimento I genitori non coniugati: convivenze;
  • donazioni effettuate da uno dei conviventi a favore dell’altro;
  • rapporto di lavoro nell’impresa familiare; I genitori non coniugati: convivenze
  • assegnazione di alloggio in edilizia economica popolare;
  • diritti successoriI genitori non coniugati: convivenze
  • altri effetti patrimoniali, I genitori non coniugati: convivenze

Nell’ambito di un vasto orientamento, formatosi sia in dottrina, che nella giurisprudenza, tanto di merito (Trib. Venezia, 30 giugno 2004; Corte app. Bologna, 10 febbraio 2004), quanto di legittimità (Cass., 7 giugno 2000, n. 7713; Cass., 10 maggio 2005, n. 9801, fino alla recente Cass., 15 settembre 2011, n. 18853), è stato, da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei relativi doveri non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.

Il riferimento del ricorrente alla nota decisione delle Sezioni unite di questa Corte n. 26972 del 2008, proponendone una lettura riduttiva e fondata su un rilevo di carattere nominalistico, non coglie nel segno, essendosi al contrario con essa ribadito come, al di là del ricorso a varie figure di danno, diversamente denominate per meri fini descrittivi, debba affermarsi, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. Non può dubitarsi, con riferimento al caso di specie, come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.

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