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SEPARAZIONI BOLOGNA : SERVIZI SOCIALI QUANDO?

 

A seguito della novella apportata dal D.lgs. n°154 del 28 dicembre 2013 e all’introduzione nel Titolo IX (“Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio”) del Libro Primo, del capo II – rubricato “Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimento relativi ai figli nati fuori del matrimonio” – è stato attribuito al giudice il potere di adottare, ai sensi dell’art. 337 ter c.c. “…ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di  temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare”.

solo “in tale [ultima] ipotesi [e non già, quindi, nel caso di affidamento familiare ex art. 337 ter c.c.], nel provvedimento del tribunale per i minorenni, ove manchi il consenso dei genitori o del tutore, deve essere indicata la presumibile durata dell’affidamento, che tuttavia non può superare i 24 mesi e che è prorogabile solo se la sospensione può recare pregiudizio al minore, le modalità di esercizio dei poteri degli affidatari, i modi in cui i genitori e gli altri familiari possono mantenere i rapporti con i minori”.

La Cassazione ha, quindi, concluso che “in tale tipo di provvedimento, deve ritenersi meramente conseguente l’obbligo per il servizio sociale di seguire costantemente l’andamento delle relazioni familiari, segnalando tempestivamente alla Procura della Repubblica ogni comportamento nocivo per i minori o, comunque, inadempiente rispetto alle prescrizioni del Tribunale, nonché la necessità di eventuali provvedimenti ulteriormente restrittivi della responsabilità genitoriale; il Servizio Sociale ha inoltre il dovere di segnalare alle parti la eventuale proficua conclusione degli interventi messi in campo e quindi la possibilità di ripristinare l’affidamento genitoriale, cosicché le stesse si facciano promotrici di un eventuale procedimento di modifica presso il Tribunale ordinario”.

affido condiviso-separazioni Bologna

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per la Cassazione l’affidamento del minore al Servizio Sociale disposto ai sensi dell’art. 337 ter c.c. è legittimo anche se privo di un termine di durata (e/o di sue modalità d’esercizio), ben potendo (rectius: dovendo) lo stesso Servizio segnalare ogni circostanza idonea a determinarne la sua naturale cessazione o modificazione e, quindi, la sua delimitazione.

 

  • Con riguardo alla mancata adozione di misure dissuasive verso la madre, ritenuta responsabile della difficile relazione padre-figlia, si deve ribadire quanto espresso nei motivi precedenti, precisandosi che non vi era spazio per l’applicazione dell’art. 614 bis c.p.c. in assenza di un provvedimento esecutivo cui la M. fosse rimasta inadempiente

 

  1. Il quarto motivo di ricorso, denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c. e ss., per avere ritenuto inammissibile e pure infondata la querela di falso avente ad oggetto relazioni dei Servizi sociali, che si assume ritualmente presentata con memoria autorizzata del 20 ottobre 2017 e all’udienza collegiale del 10 novembre 2017, è infondato, non essendovi spazio per l’anzidetto rimedio rispetto alle valutazioni svolte dai Servizi sociali circa la condotta paterna, le quali sono prive di fede privilegiata, come rilevato dal Procuratore Generale.
  2. Infondato è anche il quinto motivo che denuncia nullità del decreto impugnato, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 135 e 737 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per mancata indicazione delle norme poste a fondamento della decisione, non avendo il giudice di merito l’obbligo di indicare specificamente le norme applicate, essendo sufficiente che dalla sua decisione emergano le ragioni in diritto della decisione (Cass. n. 766 del 2013, n. 27890 del 2008).

 

affido condiviso-separazioni Bologna

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 23/09/2019) 23-10-2019, n. 27207

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33864/2018 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in Roma, .. presso lo studio dell’avvocato .., rappresentato e difeso dall’avvocato PC, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 7, presso lo studio dell’avvocato S.., giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, del 19/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha chiesto che codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

Svolgimento del processo
CHE:

Il Tribunale di Torino, in data 11 febbraio 2008, ha dichiarato la separazione dei coniugi F.L. e M.S., cui ha fatto seguito il decreto della Corte d’appello della stessa città, in data 21 gennaio 2013, che ha disposto l’affidamento condiviso della figlia E. (nata il (OMISSIS)), collocata presso la madre, la sospensione degli incontri con il padre per alcuni mesi ed ha sollecitato i genitori ad attuare un percorso di sostegno psicoterapico per la figlia.

A seguito di alterne vicende, il Tribunale di Torino, più volte adito dal F. per fare rivedere le condizioni della separazione, ha pronunciato decreto in data 12 gennaio 2017, che ha evidenziato che E. soffriva di uno stato di malessere che dipendeva dal fatto di essere stata esposta per anni alla conflittualità tra i genitori; la ragazza viveva con la madre una quotidianità adeguata alla sua età che non intendeva modificare e rifiutava di incrementare gli incontri con il padre per una scelta personale e non perchè plagiata dalla madre, la quale era persona fragile ma comunque idonea a svolgere la funzione genitoriale.

Avverso detto decreto il F. ha proposto reclamo, lamentando di essere stato costretto a rivolgersi più volte all’autorità giudiziaria per fare modificare le modalità di affidamento della figlia, al fine di poter esercitare il ruolo di padre che riteneva osteggiato dalla M., indicata come responsabile di comportamenti denigratori nei suoi confronti mirati a fare allontanare la figlia da sè.

La Corte d’appello di Torino, con decreto del 19 aprile 2018, ha rigettato il reclamo, rilevando che dalla compiuta istruttoria, con il contributo attivo dei Servizi sociali, non emergeva che il difficile rapporto, acuitosi nel tempo, con il padre – la cui figura era vista da E. come perturbatrice del suo equilibrio e fonte di ansietà – fosse causato dalla, non dimostrata, opera denigratoria della madre, ed ha confermato quanto fosse inopportuno disporre l’affido esclusivo di E. al padre, con l’effetto di sradicarla dal contesto materno, tanto più che la ragazza era ormai prossima alla maggiore età.

Il F. ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla M..

Motivi della decisione

CHE:

Con il primo e secondo motivo F.L. denuncia omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione fra le parti, e violazione di legge, in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., artt. 614 bis e 709 ter c.p.c., per avere trascurato i comportamenti pregiudizievoli per la figlia E. tenuti dalla moglie da cui era separato, M.S., fra i quali l’infondata denuncia, a carico del ricorrente, per abusi sessuali in danno della figlia minore, e mancata adozione dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti del genitore inadempiente ai provvedimenti giurisdizionali in tema di affidamento dei minori o, comunque, in caso di comportamenti pregiudizievoli per questi ultimi.

Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati, risolvendosi nel tentativo di ottenere una impropria rivalutazione degli elementi fattuali posti a base della decisione impugnata.

Come rilevato dal Procuratore Generale, la Corte territoriale ha valutato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio e delle relazioni dei Servizi sociali, sia i comportamenti delle parti antagoniste, sia l’atteggiamento assunto dalla minore (la quale è diventata maggiorenne nel corso del presente grado di giudizio) nei confronti del padre, riconducibile alla sua volontà e non ad un plagio perpetrato dalla madre. La Corte ha tenuto conto dei fatti rilevanti nella vicenda, emersi dall’attività istruttoria, compresa la denuncia rivelatasi infondata nei confronti del F., sulla quale non vi è riscontro alcuno dell’intento calunnioso della denunciante, e li ha ritenuti non idonei a dimostrare la fondatezza della domanda del ricorrente ex art. 709 ter c.p.c., rispetto alla quale non può pertanto parlarsi di omessa pronuncia, ma di implicito rigetto della stessa.

Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 336 bis, 337 ter e octies c.c., artt. 5 ss. della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e 6 della Convenzione di Strasburgo, nonchè artt. 91 e 92 c.p.c., circa le modalità dell’audizione della figlia; la sottovalutazione dell’importanza del legame genitoriale paterno; la mancata assunzione di provvedimenti sanzionatori idonei a contrastare i comportamenti ostili della madre; la condanna alla rifusione delle spese processuali.

Il motivo è infondato.

Esso è composto da una serie di eterogenee censure sostanzialmente basate sulla necessità di garantire il rapporto fra la figlia ed il padre che, come rilevato dal Procuratore Generale, non tengono conto del fatto che la Corte d’appello non ha conculcato i diritti azionati dal F., essendosi limitata a rigettare la sua domanda di ottenere l’affidamento in via esclusiva della figlia, mantenendo, pertanto, il vigente regime di affidamento condiviso.

La generica censura di mancato approfondimento istruttorio è inammissibile, risolvendosi in una istanza di rivisitazione di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, emergendo proprio dalla motivazione del decreto impugnato l’avvenuto svolgimento di una complessa attività istruttoria nel corso della quale vi è stato un approfondito esame della conflittualità esistente fra la figlia e il padre.

Inammissibile è l’ulteriore censura riguardante le modalità di audizione della figlia (si lamenta la mancata assistenza del giudice da parte di professionista specializzato e la mancata indagine sulle autentiche motivazioni sottese alle esternazioni verbali della ragazza), tenuto conto che sulle modalità di ascolto del minore provvede il giudice di merito con valutazioni che sfuggono al sindacato di legittimità di questa Corte.

Con riguardo alla mancata adozione di misure dissuasive verso la madre, ritenuta responsabile della difficile relazione padre-figlia, si deve ribadire quanto espresso nei motivi precedenti, precisandosi che non vi era spazio per l’applicazione dell’art. 614 bis c.p.c. in assenza di un provvedimento esecutivo cui la M. fosse rimasta inadempiente.

La censura relativa alle spese non è fondata, essendosi la Corte territoriale limitata ad applicare la regola della soccombenza e non essendo sindacabile, in questa sede, la decisione di non addivenire alla compensazione delle spese.

Il quarto motivo di ricorso, denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c. e ss., per avere ritenuto inammissibile e pure infondata la querela di falso avente ad oggetto relazioni dei Servizi sociali, che si assume ritualmente presentata con memoria autorizzata del 20 ottobre 2017 e all’udienza collegiale del 10 novembre 2017, è infondato, non essendovi spazio per l’anzidetto rimedio rispetto alle valutazioni svolte dai Servizi sociali circa la condotta paterna, le quali sono prive di fede privilegiata, come rilevato dal Procuratore Generale.

Infondato è anche il quinto motivo che denuncia nullità del decreto impugnato, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 135 e 737 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per mancata indicazione delle norme poste a fondamento della decisione, non avendo il giudice di merito l’obbligo di indicare specificamente le norme applicate, essendo sufficiente che dalla sua decisione emergano le ragioni in diritto della decisione (Cass. n. 766 del 2013, n. 27890 del 2008).

In conclusione, il ricorso è rigettato.

Sussistono le condizioni di legge per compensare le spese del grado.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del grado.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019[wpforms id=”14234″]

 

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