L’art. 640-ter c.p. sanziona al comma 1 la condotta di colui il quale, ‘alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno’
L’art. 640-ter c.p. sanziona al comma 1 la condotta di colui il quale, ‘alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno’. In questa ipotesi dunque, attraverso una condotta a forma libera, si ‘penetra’ abusivamente all’interno del sistema, e si opera su dati, informazioni o programmi, senza che il sistema stesso, od una sua parte, risulti in sé alterato. Questa Corte ha, invece, precisato che l’indebita utilizzazione, a fine di profitto proprio o altrui, da parte di chi non ne sia titolare, di carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, integra il reato previsto dal D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 12, convertito con L. 5 luglio 1991, n. 197, e non quello di truffa, che resta assorbito.). (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001 – dep. 07/06/2001, Tiezzi, Rv. 21887301).
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Come già indicato da questa Corte (Cass. Sez.seconda, n. 50140 del 13/10/2015 Ud. (dep. 21/12/2015) Rv.265565; Cass. n. 17748 del 2011 Rv. 250113 richiamata anche da Cass. n. 11699 del 2012 rv. 252797 e n. 6816 del 31/01/2013) l’elemento specializzante della frode informatica, rappresentato dall’utilizzazione fraudolenta del sistema informatico, costituisce presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione dei codici d’accesso disciplinato dal D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 55, n. 9.
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Deve quindi ritenersi che è configurabile il reato di cui all’art. 640 ter c.p., se la condotta contestata è sussumibile nell’ipotesi ‘dell’intervento senza diritto su informazioni contenute in un sistema informatico’. Integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi. (Sez. 2, n. 26229 del 09/05/2017 – dep. 25/05/2017, Levi, Rv. 27018201).
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Infatti, anche l’abusivo utilizzo di codici informatici di terzi (‘intervento senza diritto’) – comunque ottenuti e dei quali si è entrati in possesso all’insaputa o contro la volontà del legittimo possessore (‘con qualsiasi modalità’) – è idoneo ad integrare la fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p., ove quei codici siano utilizzati per intervenire senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, al fine di procurare a sé od altri un ingiusto profitto.
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