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Cos’è la guida in stato di ebbrezza punito dall’art 186 cds

La Guida in Stato di Ebbrezza è una fattispecie prevista e sanzionata dall’articolo 186 del Codice della Strada. Si tratta di un reato contravvenzionale ed ha quindi rilevanza penale nel caso in cui venga accertato il superamento della soglia di 0,8 grammi per litro di sangue.  È invece prevista una sanzione amministrativa quando il tasso alcolemico è compreso fra 0,51 e 0,8 grammi per litro di sangue.

Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l

Qualora il tasso alcolemico risulti addirittura superiore a 1,5 g/l, si avrà:

  • amhttps://www.studiolegale-bologna.it/menda da euro 1.500 a euro 6.000 (anche in questo caso, aumentata da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le 22 e le 7 del mattino);

  • arresto da sei mesi a un anno;

  • sospensione della patente di guida da uno a due anni (il periodo di sospensione va da due a quattro anni se il veicolo appartiene a persona estranea al reato).

Se il soggetto commette più violazioni nell’arco di due anni, la patente è revocata. Ancora, in caso di sentenza di condanna o di patteggiamento (anche se viene disposta la sospensione condizionale della pena) è sempre ordinata la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato, a meno che non appartenga a persona estranea all’illecito.

TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 186. Guida sotto l’influenza dell’alcool. (1) (*)

1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
2. (2) Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro 527 a euro 2.108,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro   (g/l).   All’accertamento della violazione consegue  la  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con  l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro   (g/l).  All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; (3)
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi  del  capo  II,  sezione  II,  del titolo VI,  in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche  se  e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, è  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è stato commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter.
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un  incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente  articolo  e  al comma 3 dell’articolo 186-bis sono  raddoppiate  ed  e’  disposto  il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.  Qualora  per  il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  1,5  grammi per litro (g/1), fatto salvo  quanto  previsto  dal  quinto  e  sesto periodo della lettera c)  del  comma  2  del  presente  articolo,  la patente di guida e’ sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del  titolo  VI.  E’  fatta  salva  in   ogni   caso   l’applicazione dell’articolo 222».
2-ter.  Competente  a  giudicare  dei  reati  di  cui  al  presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.
2-quater.  Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai  commi 2  e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.
2-quinquies. Salvo  che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2,  il  veicolo,  qualora  non  possa  essere  guidato da altra persona  idonea, puo’ essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato  o  fino  alla piu’ vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per  la  custodia.  Le  spese  per  il  recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (5) (6)
2-sexies. L’ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. (6a)
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l’aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante. (6a)
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell’ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l’aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. (6a)
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve  essere tempestivamente trasmessa, a  cura  dell’organo  di  polizia  che  ha proceduto agli accertamenti, al prefetto  del  luogo  della  commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’art. 187. (2a)
6. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. Salvo  che  il  fatto  costituisca  più  grave  reato, in caso di rifiuto  dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.  Con  l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della  patente,  il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita  medica  secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre  disposta  la  sanzione  amministrativa  accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. ( 2b) (3)
8. Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis (2c), il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
9.Qualora dall?accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l?applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all?esito della visita medica di cui al comma 8 (2d)
9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del  presente articolo, la pena detentiva  e  pecuniaria  puo’  essere  sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e’ opposizione  da parte dell’imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilita’  di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274, secondo le modalita’ ivi previste e consistente nella prestazione  di un’attivita’ non retribuita a favore della collettivita’ da svolgere, in via prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso enti o organizzazioni di assistenza  sociale  e  di  volontariato,  o presso i centri  specializzati  di  lotta  alle  dipendenze.  Con  il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di  cui  all’articolo  59  del decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l’effettivo svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita’.  In  deroga  a  quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita’ ha una  durata  corrispondente  a  quella della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica utilita’. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica utilita’, il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta’  della   sanzione   della sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo sequestrato. La decisione e’ ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso non sospende l’esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, il giudice che procede o il giudice dell’esecuzione, a  richiesta  del  pubblico ministero o di ufficio, con le formalita’ di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita’  e delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non  piu’  di una volta.

AGGRAVANTE DI AVER PROVOCATO UN INCIDENTE

Va premesso che in ordine alla configurabilità dell’aggravante prevista dall’art. 186 C.d.S., comma 2 bis, si è assistito presso questa Corte ad un contrasto interpretativo. Secondo alcune sentenze, infatti, per affermarne la sussistenza ‘è necessario che l’agente abbia provocato un incidente e che, quindi, sia accertato il coefficiente causale della sua condotta rispetto al sinistro, non essendo sufficiente il mero suo coinvolgimento nello stesso. (Sez. 4, n. 33760 del 17/05/2017 – dep. 11/07/2017, Magnoni, Rv. 27061201 Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013 – dep. 13/09/2013, Callegaro, Rv. 25620901), mentre, per altre, non è richiesto l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell’agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l’incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo. (Fattispecie in cui il conducente di un’auto in stato di ebbrezza alcoolica aveva tamponato violentemente un veicolo antagonista che si era arrestato sulla corsia di sorpasso dell’autostrada). (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017 – dep. 07/12/2017, Fabris, Rv. 27155701; Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015 – dep. 10/09/2015, Scudiero, Rv. 26441901).

Nel definire la nozione normativa di incidente stradale si è fatto riferimento, in primo luogo, al significato letterale del termine, secondo cui è tale qualsiasi avvenimento inatteso che interrompe il normale svolgimento della circolazione stradale e che proprio per tale ragione è portatore di pericolo per la collettività, sottolineando che una simile definizione coincide proprio con quella che si evince dalle norme del Codice della Strada, come risulta dagli obblighi di segnalazione che il regolamento prevede (art. 356) per il caso di incidente che provochi ingombro della carreggiata, al di là di ogni danno a cose o persone. Ma ‘anche al fatto che allorché il legislatore ha ritenuto di diversificare i comportamenti e le conseguenze collegati a un incidente, ciò ha fatto espressamente, come ad esempio nell’art. 189 C.d.S. che stabilisce comportamenti e sanzioni diverse a secondo delle conseguenze che derivano dall’incidente stesso’ (Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012 – dep. 06/12/2012, Marziano).

Per ricondurre l’evento alla condotta va, tuttavia, ulteriormente verificata la sussistenza del nesso di strumentalità-occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l’incidente, non potendo certamente giustificarsi l’inflizione di un deteriore trattamento sanzionatorio a carico del guidatore che, pur procedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di alcuna connessione con lo stato di alterazione alcolica del soggetto.

Provocare un incidente significa, infatti, secondo il disposto normativo di cui al comma 2 bis cit. che esso è dipeso – provocato appunto- da una condotta posta in essere in violazione delle regole cautelari generali di prudenza, diligenza e perizia, o di quelle speciali sulla circolazione stradale, tutte comunque rivolte a prevenire il verificarsi di incidenti stradali. Ed invero, posto che la norma di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 bis non richiede l’accertamento del nesso eziologico tra l’incidente e la condotta dell’agente, ma evoca unicamente il collegamento materiale tra il suo verificarsi e lo stato di alterazione dell’agente deve ritenersi che la ratio della previsione vada ricercata nella volontà di punire più gravemente la condotta quando l’alterata capacità di reazione impedisca al conducente di evitare l’incidente, proprio in ragione dell’ebbrezza.

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