DIRITTI COPPIE CONVIVENTI
AVVOCATO BOLOGNA
DIRITTI COPPIE CONVIVENTI AVVOCATO BOLOGNA CHIEDI CONSULENZA CHIEDI ASSISTENZA A UN AVVOCATO ESPERTO SUBITO
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IN MERITO AI FIGLI
Ai figli delle coppie non matrimoniali si applicano le medesime disposizioni previste per i figli nati nel matrimonio. I genitori hanno, nei loro confronti, i medesimi doveri e le relative controversie sono di competenza dello stesso giudice (ordinario), dopo la riforma della filiazione del 2012-2013, che le ha sottratte, quasi interamente, al giudice minorile. I beni acquistati dai conviventi nel corso del periodo in cui hanno convissuto, restano di proprietà dell’acquirente.
Ove non sia possibile provare chi dei due sia tale, per la naturale commistione di atti e sfere di azione che la convivenza determina, essi devono considerarsi comuni, con conseguente applicazione delle regole della comunione ordinaria.
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Cosa è un convivente more uxorio, AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA convivenza more uxorio,cosa succede alla fine di una convivenza more uxorio AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA
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AVVOCATO MATRIMONIALISTA BOLOGNA
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CONVIVENZA MORE UXORIO DIRITTI
- La legge n. 56 del 2006 ha introdotto nel nostro ordinamento l’affido condiviso disponendo che “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale” (articolo 1, oggi art. 155 cod. civ.).
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- E’ ragionevole ritenere che l‘affidamento condiviso non può essere escluso solo a causa della mera conflittualità esistente tra i genitori perchè, se così fosse, questi non sarebbe quasi mai praticabile e le parti potrebbero essere incentivate ad inasprire il conflitto al fine di ottenere l’affido esclusivo dando origine ad una sorta di “guerriglia personale tra ex conviventi” dalla quale deriverebbero conseguenze negative per i figli, le uniche vere vittime di queste situazioni…
- Invece, l’affidamento condiviso fa sì che l’esercizio della potestà genitoriale spetti ad entrambi i genitori in tutti i casi in cui la convivenza è interrotta perchè non vi è più tra i soggetti la condivisione di un ” progetto di vita insieme” a causa di una situazione di conflittualità tale da far ritenere, appunto, cessata l’affectio coniugalis.
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- Con sentenza 21/3/2013 n. 7214 ha affermato che la convivenza ‘more uxorio’, quale formazione sociale che dà vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità e tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare. Pertanto l’estromissione violenta o clandestina dall’unità abitativa, compiuta dal convivente proprietario in danno del convivente non proprietario, legittima quest’ultimo alla tutela possessoria, consentendogli di esperire l’azione di spoglio.
- Nel precedente testé richiamato si è dato conto della diversità della convivenza di fatto, fondata sull’affectio quotidiana (ma liberamente e in ogni istante revocabile) di ciascuna delle parti, rispetto al rapporto coniugale, caratterizzato, invece da stabilità e certezza e dalla reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che nascono soltanto dal matrimonio; si è tuttavia osservato che questa distinzione non comporta che il rapporto del soggetto con la casa destinata ad abitazione comune, ma di proprietà dell’altro convivente, si fondi su un titolo giuridicamente irrilevante quale l’ospitalità, anziché sul negozio a contenuto personale alla base della scelta di vivere insieme e di instaurare un consorzio familiare, nei casi in cui l’unione, pur libera, che abbia assunto – per durata, stabilità, esclusività e contribuzione – i caratteri di comunità familiare; pertanto in questi casi, anche dopo la dissoluzione del rapporto di coppia così stabilizzato (nel caso qui in esame per la morte del convivente) non è consentito al convivente proprietario (nel caso qui in esame all’erede che subentra nell’identica posizione) ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abitazione, perché il canone della buona fede e della correttezza, dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento, impone al legittimo titolare che intenda recuperare, com’è suo diritto, l’esclusiva disponibilità dell’immobile, di avvisare e di concedere un termine congruo per reperire altra sistemazione.
- La legittimazione all’azione di spoglio da parte del convivente more uxorio è stata poi ritenuta applicabile anche qualora lo spoglio sia compiuto da un terzo nei confronti del convivente del detentore qualificato del bene (Cass. 2/1/2014 n.7).
- L’azione è comunque esperibile anche nei confronti dell’erede del proprietario il quale, pur subentrando per fictio iuris nel possesso del de cuius non è legittimato ad estromettere dal possesso con violenza o clandestinità colui che non poteva esserne estromesso dal de cuius.
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LA STORIA DI MATTEO E VANESSA
Matteo è Italiano e convive con Vanessa da diei anni.
Vanessa è una splendida signora Ucraina di quarant’anni.
La loro unione è stata per entrambi soddisfacente, piena di passione,
Hanno una bambina di nome Clara di anni 6!!
Vanessa lavora come cassiera in un supermercato ,massimo è libero professionista nel campo dell’arredamento.
Si amano molto, un giorno pero’ Vanessa confida a Massimo di non poterne piu’ di esser e’ stanca, di non amarlo piu’ ,
Massimo pensa che Vanessa ha un altro, e ha ragione, sul posto di lavoro Vanessa si è innamorata di un suo collega,
Hanno una casa di proprieta’ di Massimo e Vanessa vuole tornare in Ucraina è stanca dell’Italia, la distanza e la famiglia sono un bel ricordo per lei e vuole tornare a vivere nella sua terra di origine.
Certamente Massimo non vuole che la bambina si trasferisca in Ucrana, un mondo troppo lontano dal nostro, con abitudini molto diverse.
La storia di Luciana e Vladimir
Luciana , donna di 50 anni ,molto abbiente in Italia, a Bologna ha conosciuto Vladimir, ragazzo Russo su chat.
Si conoscono, si piacciono e decidono di convivere, Luciana ha un divorzio alle spalle, ma si innamora perdutamente di Vladimir, piu’ giovane di Lei di 12 anni.
Le cose vanno bene per due anni, poi Vladimir si stanca, Lucina è troppo possessiva.
Certo riempie Vladimir di attenzioni di regali anche costosi, ma Vladimir vuole lasciare Luciana, non sopporta piu’ la sua gelosia,
Non facile per Luciana sopportare un Vladimir non piu’ innamorato il Vladimir che regalava fiori in ogni occasione, il Vladmir che l’aveva portata in Russia a conoscere la sua famiglia, Il Vladimir che gli aveva giurato amore Eterno.
Vladimir, mi incotra vuole un parere, ,ma sulle questioni sentimentali certamente un avvocato non puo’ incidere, la decisione se restare con Luciana è sua .
REGALI NELLE COPPIE NON CONVIVENTI
I regali che i componenti della famiglia non matrimoniale si scambiano, in occasione di ricorrenze, sono ricompresi dalla giurisprudenza nella previsione del secondo comma dell’art. 770 c.c. (liberalità compiute in conformità agli usi). In ragione di ciò, essi, purché non superino i limiti connessi alle disponibilità ed al tenore di vita della coppia, non integrano donazioni in senso tecnico e non richiedono il ricorso alle formalità per esse previste. Tali doni non devono pertanto essere restituiti in caso di scioglimento della coppia.
DIRITTI SUCCESSORI COPPIE NON CONVIVENTI
Il convivente non ha diritti successori e non è erede, né necessario, né legittimo. Può ricevere per testamento, ma la libertà testamentaria del de cuius è limitata dai diritti dei legittimari, nel caso in cui vi siano figli o esista un coniuge legittimo (in assenza di divorzio).
La legge sulle convivenze di fatto nasce anche dal bisogno di positivizzare una volta per tutte i diritti dei conviventi. A dire il vero la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato, pur in assenza di riferimenti normativi, un valido sistema di tutele, prima fra tutte la ripetizione dell’indebito in caso di separazione. Tale assunto è conseguenza del fatto che l’obbligo di reciproca assistenza materiale (anche) tra conviventi è stato inquadrato da dottrina (Oberto) e giurisprudenza (a partire da Corte di cassazione 22 marzo 2007, n. 6976) nell’ambito delle obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c.
Secondo la giurisprudenza meno recente, le prestazioni lavorative rese tra persone conviventi more uxorio si presumono gratuite, qualora sussista una comunione materiale e spirituale paragonabile a quella prevista per il rapporto coniugale ed il convivente partecipi alle risorse complessive della famiglia di fatto. Il principio non è successivamente mutato, ma le decisioni di legittimità hanno attenuato o ribaltato la presunzione, richiedendo, sul piano probatorio, l’effettivo accertamento della situazione di fatto. (Cfr.: Cass., 22 novembre 2010, n. 23624).
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