AERED-EBELLISSIMA-SUBITO

eredità legittima in presenza di testamento, divisione ereditaria quota legittima figli quota legittima fratelli

Art. 536 del codice civile. Legittimari. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.  Ipotesi 2: eredità dello zio con testamento. Lo zio era tenuto a lasciare alla moglie, la quota di legittima pari a 1/2 del patrimonio. Poteva liberamente disporre con testamento, dei restanti 1/2, concedendoli anche a terzi, amici conoscenti. Il fratello ed i nipoti non hanno diritto alla quota di legittima.

Art. 536 del codice civile. Legittimari. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.  Ipotesi 2: eredità dello zio con testamento. Lo zio era tenuto a lasciare alla moglie, la quota di legittima pari a 1/2 del patrimonio. Poteva liberamente disporre con testamento, dei restanti 1/2, concedendoli anche a terzi, amici conoscenti. Il fratello ed i nipoti non hanno diritto alla quota di legittima.

Art. 536 del codice civile. Legittimari.
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. 

Ipotesi 2: eredità dello zio con testamento.
Lo zio era tenuto a lasciare alla moglie, la quota di legittima pari a 1/2 del patrimonio. Poteva liberamente disporre con testamento, dei restanti 1/2, concedendoli anche a terzi, amici conoscenti.
Il fratello ed i nipoti non hanno diritto alla quota di legittima.

Art. 540 del codice civile. Riserva a favore del coniuge.
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli. 

Nel caso di successione legittima, sono eredi i parenti più vicini alla persona scomparsa, escludendo dalla successione i parenti più lontani. I parenti possono essere in linea retta (padre – figlio; nonno – nipote): in questo caso le persone discendono direttamente l’una dall’altra, oppure in linea collaterale (fratelli; zio – nipote);in questo caso pur avendo un ascendente comune, le persone non discendono l’una dall’altra.
La legge italiana prevede che siano successibili il coniuge, i discendenti, gli ascendenti e gli altri parenti fino al sesto grado.

STUDIO LEGALE BOLOGNA AVVOCATO SERGIO ARMAROLI

Art. 536 del codice civile. Legittimari. Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.  Ipotesi 2: eredità dello zio con testamento. Lo zio era tenuto a lasciare alla moglie, la quota di legittima pari a 1/2 del patrimonio. Poteva liberamente disporre con testamento, dei restanti 1/2, concedendoli anche a terzi, amici conoscenti. Il fratello ed i nipoti non hanno diritto alla quota di legittima.

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art. 557 c.c.   soggetti che possono chiedere la riduzione: la riduzione delle donazioni (c.c.809) e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai  legittimari dai loro eredi aventi causa  (il legatario – l’acquirente a titolo gratuito – titolo oneroso) (c.c.537 e seguenti).

Essi non possono rinunziare a questo diritto, finché vive il donante né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione (c.c. 458).

I donatari e i legatari non possono chiedere la riduzione, né approfittarne. Non possono chiederla né approfittarne nemmeno i creditori del defunto, se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio d’inventario (c.c.484 e seguenti).

La quota di riserva

La legge fissa l’entità della quota (di cui non si può disporre a titolo di liberalità) di riserva distinguendo a seconda della persona dei legittimari, non avendo essi diritto sempre alla stessa quota.

Inoltre la legge si preoccupa anche di definire le quote in caso di concorso di più legittimari.

Per accertare la lesione della quota di riserva deve essere determinato il valore della massa ereditaria, quello della quota disponibile e quello della quota di legittima; in tale contesto occorre quindi procedere alla formazione dell’asse ereditario ed alla determinazione dei suo valore al momento dell’apertura della successione, poi alla detrazione dal “relictum” dei debiti, ed alla riunione fittizia, ovvero meramente contabile, tra attivo e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell’apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.), e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.); infine si determinano la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum” al netto dei debiti ed il valore del “donatum”.

L’azione di simulazione da parte del legittimario di una vendita dissimulante una donazione è finalizzata proprio alla riduzione delle disposizioni lesive della sua quota di legittima, quindi anche delle donazioni ai sensi dell’art. 555 c.c., e che la fondatezza o meno dell’azione di riduzione è legata necessariamente alla determinazione della porzione disponibile ex art. 556 c.c.

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Questa quota, che corrisponde a una frazione aritmetica del patrimonio ereditario, è detta di riserva o legittima; mentre al resto del patrimonio ereditario, del quale il de cuius poteva liberamente disporre per atto di liberalità, si dà il nome di quota disponibile.

Le Sezioni Unite [4] con la pronuncia del 2006 hanno affermato che in tema di successione necessaria l’individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria deve essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell’apertura della successione e non di quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o prescrizione, dell’azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.

Successivamente la medesima Cassazione ha affermato che, ai fini della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorre avere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius  al momento della morte – al netto dei debiti –  maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza che possa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualità di legittimario.

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condizione fondamentale per chiedere la riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione di legittima, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell’art. 557 c.c., e, cioè, di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall’art. 564, comma 1, della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, vale soltanto per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede (v. sent. 5 ottobre 1974 n. 2621). Ora, il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti: potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario. Come opportunamente ha evidenziato la dottrina e la giurisprudenza anche di questa Corte, una totale pretermissione del legittimario può aversi sia nella successione testamentaria, che nella successione ab intestato, il legittimario sarà pretermesso: a) nella successione testamentaria se il testatore ha disposto a titolo universale dell’intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell’art. 457, 2 co., c.c., questi non è chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti, e b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione, considerato che per l’assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l’azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce (in tal senso da ultimo Cass. n. 19527 del 2005). Di qui, l’ulteriore conseguenza che il legittimario pretermesso, sia nella successione testamentaria, che in quella ab intestato, che impugna per simulazione un atto compiuto dal ‘de cuius’ a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista, solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione, e come tale non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

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esistono due forme di successione:

  • successione testamentaria: se la persona deceduta aveva fatto testamento, l’eredità si devolve alla persona indicata nel testamento;

  • successione legittima: se la stessa non aveva fatto testamento, l’eredità si devolve ai suoi parenti indicati dalla legge, in questo caso è importante il rapporto di parentela con il defunto. Il dossier si propone di trattare e affrontare in maniera semplice e chiara la disciplina.

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