Addebito separazione abbandono tetto coniugale con figli minorenni BOLOGNA PIANORO RAVENNA IMOLAAddebito separazione con figli minorenni
Nel caso in cui, infatti, l’autorità giudiziaria appuri che la rottura dell’unione coniugale è dipesa dalla violazione, da parte di una sola delle parti, dei doveri disciplinati dall’art. 143 del codice civile (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione), ove sussista specifica richiesta in tal senso, potrà pronunciare sentenza di separazione con addebito.
[ separazione con addebito] – Con sentenza depositata il 12 maggio 2003, la Corte d’ appello di Genova confermò la decisione di primo grado quanto alla esclusione della addebitabilità della separazione alla V., in base al rilievo che l’inizio della sua relazione extraconiugale aveva seguito, e non preceduto, la crisi della famiglia, sicché non poteva aver costituito la causa della disgregazione del rapporto affettivo tra i coniugi.
La decisione di primo grado fu, invece, modificata quanto alla regolamentazione dell’ affidamento dei figli. Al riguardo, osservò la Corte di merito che la c.t.u. disposta in sede di giudizio di appello, a modifica delle precedenti conclusioni rese dallo stesso consulente, aveva fatto emergere la opportunità di separare i due fratelli, con collocazione di Ma. presso la madre e di M. presso il padre, ed attribuzione al Comune dell’ affidamento di entrambi. Il consulente tecnico di ufficio aveva rilevato, dopo aver sentito nuovamente i genitori e i ragazzi, che questi ultimi mostravano segni di sofferenza, determinata dalla incapacità dei genitori di avviare un pur minimo dialogo tra loro, e dalla tendenza degli stessi ad utilizzare, più o meno inconsciamente, i figli quale strumento di offesa e di rivendicazione.
Attività di consulenza e assistenza nel campo dei diritti di famiglia, con particolare riguardo alle procedure di separazione e divorzio (consensuale e giudiziale), famiglie di fatto, filiazione, azioni di disconoscimento e reclamo di legittimità.Addebito separazione con figli minorenni
Giudici della Suprema Corte hanno avuto modo, a più riprese, di sottolineare come non sia sufficiente il comportamento infedele di un coniuge per sanzionarlo con la declaratoria di addebito, ma occorre stabilire che quella condotta sia stata la causa della crisi del matrimonio. Potrebbe essere, infatti, che la relazione extraconiugale si sia innestata nell’ambito di un rapporto nuziale già compromesso, per cui non sarebbe suscettibile di determinare la pronuncia di “colpa”, ma si sarebbe posta come (evitabile o meno) conseguenza di un matrimonio già naufragato.
Con una recente quanto interessante pronuncia, la Cassazione si è soffermata su un aspetto che incide sull’onere della prova: ossia, a quale dei coniugi spetti provare che la condotta infedele sia stata la causa del precipitare del rapporto nuziale.
Come noto, in forza dell’art. 151 c.c. la separazione può essere richiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole e ciò indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi.
L’intollerabilità della convivenza ed il grave pregiudizio all’educazione della prole, costituiscono pertanto presupposto imprescindibile ed ove richiesto e se ne ricorrano le circostanze il giudice può ulteriormente dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
SEGNO DI UNA RELAZIONE DEL CONIUGE
Gli indizi più ricorrenti di una possibile infedeltà coniugale sono: § Mutamenti nelle abitudini. § Aumentano i ritardi. § Cellulare silenziato o disattivato in presenza del coniuge. § Il coniuge possiede delle schede per cellulare (SIM) con numeri non conosciuti dai familiari. § Spese non giustificate. § Il coniuge ha una inconsueta attenzione per il proprio aspetto. § Passa molto tempo a navigare su internet. § Aumentano inspiegabilmente gli impegni lavorativi.
E’ bene ricordare che tra gli obblighi che scaturiscono dal vincolo matrimoniale il nostro legislatore prevede quello della coabitazione. Quindi, la condotta del coniuge che si allontana dal tetto coniugale, senza una “giusta causa”, è sanzionata dal codice civile con il cosiddetto “addebito”. Esistono, però, dei casi in cui l’allontanamento viene considerato legittimo, ovvero in presenza di determinate situazioni:
– tutelarsi da condotte violente per la propria incolumità fisica e psichica;
– infedeltà;
– invadenza dei parenti;
– mancanza di intesa sessuale;
– comportamento dispotico del coniuge.
Un valido motivo di allontanamento dalla casa familiare è dovuto alla presentazione delle domanda di separazione. Le ragioni sono ovvie: se i coniugi hanno proposto la domanda di separazione è perché non intendono più vivere insieme, per cui abbandonare la casa coniugale è solo una conseguenza della separazione.
Lo stesso vale nel caso non sia stata proposta domanda di separazione ma quella di annullamento del matrimonio.
Addirittura una sentenza della Cassazione ha ritenuto giusta causa di allontanamento la presenza di una suocera eccessivamente invadente.
Passando ora al profilo penale di tale comportamento, va precisato, sin da subito, che è errata la convinzione piuttosto comune secondo la quale, con l’abbandono del tetto familiare, il consorte non commetterebbe alcun reato. Infatti, l’art. 570 del Codice Penale punisce, con la pena della reclusione fino a un anno o della multa da € 103,00 a € 1.032,00 chiunque “abbandonando il domicilio domestico, si sottrare agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge”.
Avvocato divorzista esperto diritto di famiglia Diritto di famiglia,divorzio,divorzio breve ,separazione consensuale Bologna avvocato esperto Sergio Armaroli assiste quanti intendono intraprender e qualcosa come la separazione o il divorzio che certo non sono un passo facile, ve lo assicuro!!.
La separazione consensuale presuppone l’accordo dei coniugi sulle condizioni da porre a base della stessa e produce effetto con l’omologazione del Giudice.
I coniugi devono essere d’accordo, in particolare, su alcuni punti: sul vivere separati, sul mantenimento, l’affidamento e l’educazione di eventuali figli minori, sul mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, sull’eventuale previsione di un assegno di mantenimento a carico dell’uno o dell’altra, sull’assegnazione della casa coniugale.
La separazione consensuale ha inizio con ricorso che viene presentato da entrambi i coniugi.
Non è indispensabile che i coniugi siano assistiti da due avvocati, potendo il ricorso essere presentato da un solo avvocato che rappresenterà entrambi.
Addebito separazione abbandono tetto coniugale con figli minorenni BOLOGNA PIANORO RAVENNA IMOLA Nel caso in cui, infatti, l’autorità giudiziaria appuri che la rottura dell’unione coniugale è dipesa dalla violazione, da parte di una sola delle parti, dei doveri disciplinati dall’art. 143 del codice civile (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione), ove sussista specifica richiesta in tal senso, potrà pronunciare sentenza di separazione con addebito.
Nelle fasi successive, l’avv. Sergio Armaroli persegue, quando ne ravvisi l’opportunità, il raggiungimento di condizioni consensuali ed elastiche tra le parti, di modo da garantire loro la serenità relazionale sia nei rapporti reciproci, sia nei riguardi dei figli, ed, in caso, di terzi soggetti o nuovi ambienti; di converso, quando le circostanze lo consiglino, attua la tutela degli interessi individuali del cliente, esperendo le azioni necessarie a prevenire violenze, stalking, prevaricazioni e molestie (dirette od indirette, tramite figli, genitori, etc.), all’addebito della separazione, fino al riconoscimento e risarcimento dei danni da illeciti domestici.
Addebito separazione abbandono tetto coniugale con figli minorenni BOLOGNA PIANORO RAVENNA IMOLA Nel caso in cui, infatti, l’autorità giudiziaria appuri che la rottura dell’unione coniugale è dipesa dalla violazione, da parte di una sola delle parti, dei doveri disciplinati dall’art. 143 del codice civile (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione), ove sussista specifica richiesta in tal senso, potrà pronunciare sentenza di separazione con addebito.
Nell’ambito delle condizioni economico – patrimoniali, attua quanto necessario alla ricostruzione dei redditi e dei patrimoni effettivi, onde, all’esito, garantire adeguati contributi nel mantenimento per i minori ed i coniugi economicamente più deboli, oltreché, se possibile, la divisione dei beni comuni, quali, principalmente, immobili.
Quando marito e moglie decidono di comune accordo di interrompere il loro matrimonio si parla invece di separazione consensuale. La pratica, spesso pacifica e di veloce svolgimento, prevede l’intervento e l’assistenza di un legale al fine di garantire il pieno rispetto dei vincoli sanciti dal diritto di famiglia.
Separazioni e divorzi
Separazione consensuale e giudiziale
Divorzio congiunto e giudiziale
Consulenza sul regime patrimoniale della famiglia
Assegnazione/divisione casa di famiglia
Modalità mantenimento coniuge e figli
Nullità/annullamento matrimonio
Ordini di protezione/allontanamento del coniuge/figlio
Tutela frequentazione parenti
Azione di disconoscimento figli legittimi
Risarcimento del danno endofamiliare
Famiglia di fatto / Contratti di convivenza
Rapporti patrimoniali e personali tra conviventi
Tutela figli naturali (affidamento – frequentazioni parenti)
Assegnazione/divisione casa di famiglia
Mantenimento figli naturali
Legittimazione figli naturali (equiparazione del figlio naturale al figlio legittimo)
Azione di riconoscimento figli naturali con o senza il consenso dell’altro genitore
Testamento a tutela del figlio naturale
Ordine di protezione e allontanamento del convivente e/o del figlio
Richiesta arretrati mantenimento figlio nei confronti del genitore inadempiente e relativo risarcimento del danno
Avvocato divorzista esperto diritto di famiglia Diritto di famiglia,divorzio,divorzio breve ,separazione consensuale Bologna avvocato esperto Sergio Armaroli
Bologna Imola
Rivolgendovi all’avvocato potrete contare su un professionista del Foro in grado di portare a termine la vostra pratica nel migliore dei modi. Il patto tra le parti dovrà prevedere pieno accordo per quanto riguarda:
affidamento dei figli;
mantenimento del coniuge più debole;
assegnazione della casa al genitore affidatario;
diritti patrimoniali, di obbligazione e di credito.
Entrambi i coniugi dovranno comparire, in fase di prima udienza, davanti al giudice che tenterà la conciliazione.
Valutati gli accordi e stabilito che questi non rechino disagio per la prole, egli sancirà di fatto la separazione che, passato sei mesi o un anno potrà tramutarsi in divorzio.
separazioni tra coniugi e divorzi (sia consensuali che giudiziali);
affidamento dei figli minorenni;
mantenimento coniuge e figli maggiori e/o minori;
violazione degli obblighi di assistenza familiare;
accertamento del rapporto di filiazione (legittima e naturale), riconoscimento di figlio naturale, dichiarazione giudiziale di maternità e paternità, disconoscimento di paternità;
convivenza di fatto e regolamentazione dei rapporti patrimoniali e non;
successioni e donazioni;
interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno.
Avvocato divorzista esperto diritto di famiglia I coniugi possono decidere autonomamente e di comune accordo le condizioni sia economiche e relative al patrimonio, sia riguardanti l’affidamento e il diritto di visita dei figli minori nei casi di separazione coniugale. In questo caso si parla di una separazione consensuale, e, se lo desiderano, i due coniugi possono essere rappresentati anche dallo stesso avvocato, che assisterà entrambi in tutto il procedimento legale.
Avvocato divorzista esperto diritto di famiglia Le condizioni della separazione sono sempre modificabili su richiesta di parte qualora intervengano nuove circostanze di fatto e di diritto rispetto al momento in cui i provvedimenti sono stati assunti, lo Studio avvocato divcorzista bolognapertanto, assiste la coppia anche dopo la conclusione della fase di separazione.
Addebito separazione abbandono tetto coniugale con figli minorenni BOLOGNA PIANORO RAVENNA IMOLA Nel caso in cui, infatti, l’autorità giudiziaria appuri che la rottura dell’unione coniugale è dipesa dalla violazione, da parte di una sola delle parti, dei doveri disciplinati dall’art. 143 del codice civile (di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione), ove sussista specifica richiesta in tal senso, potrà pronunciare sentenza di separazione con addebito.
Le attività dello studio comprendono l’assistenza legale per separazioni, divorzi congiunti e non, nonché per tutte le problematiche inerenti all’affido dei figli minorenni, al loro mantenimento ed all’accertamento della paternità. La strategia dell’Avvocato Avvocato divorzista esperto diritto di famiglia Diritto di famiglia,divorzio,divorzio breve ,separazione consensuale Bologna avvocato esperto Sergio Armaroli
Bologna Imola si basa su comunicazione e trasparenza: l’obiettivo primario è favorire il raggiungimento di un accordo che soddisfi appieno entrambe le parti e che possa garantire il maggior benessere ai minori coinvolti Addebito separazione abbandono tetto coniugale con figli minorenni BOLOGNA PIANORO RAVENNA IMOLA
ASSEGNO DIVORZILE
La corte di Cassazione, mediante sentenza 11504/17, modifica i requisiti ai fini del riconoscimento all’assegno divorzile, in precedenza spettante in favore del coniuge economicamente più debole che non era nelle condizioni di poter mantenere, mediante il proprio reddito e patrimonio, lo stesso tenore di vita goduto durante la vita matrimoniale.
Ebbene la Corte di Cassazione, mediante il nuovo orientamento, dispone che l’assegno divorzile non vada riconosciuto a chi si trovi in una situazione di indipendenza economica, in quanto titolare di redditi, patrimoni immobiliari o mobiliari o comunque sia nelle condizioni, capacità e possibilità di reperire un’occupazione (cosiddetto criterio di autosufficienza).
Separazioni e divorzi
Separazione consensuale e giudiziale
Divorzio congiunto e giudiziale
Consulenza sul regime patrimoniale della famiglia
Assegnazione/divisione casa di famiglia
Modalità mantenimento coniuge e figli
Nullità/annullamento matrimonio
Ordini di protezione/allontanamento del coniuge/figlio
Tutela frequentazione parenti
Azione di disconoscimento figli legittimi
Risarcimento del danno endofamiliare
Famiglia di fatto / Contratti di convivenza
Rapporti patrimoniali e personali tra conviventi
Tutela figli naturali (affidamento – frequentazioni parenti)
Assegnazione/divisione casa di famiglia
Mantenimento figli naturali
Legittimazione figli naturali (equiparazione del figlio naturale al figlio legittimo)
Azione di riconoscimento figli naturali con o senza il consenso dell’altro genitore
Testamento a tutela del figlio naturale
Ordine di protezione e allontanamento del convivente e/o del figlio
Richiesta arretrati mantenimento figlio nei confronti del genitore inadempiente e relativo risarcimento del danno
Ma il diritto di famiglia si occupa anche della tutela dei minori in generale, compresi anche i figli naturali, ossia i figli nati da genitori non coniugati; quando all’interno della famiglia, sia essa legittima o di fatto sorgono determinate problematiche, che possono portare ad esempio alla necessità o opportunità di imporre limitazioni o restrizioni alla potestà di uno o di entrambi i genitori, interviene un organo giurisdizionale particolare, il Tribunale dei Minori, competente peraltro anche per la materia delle adozioni.
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