IO TI CAPISCO AFFRONTARE UNA SEPARAZIONE E’ UNA COSA DELICATA . OCCORRE CAPIRE IL CLIENTE, LA PERSONA CHE STA SEPARANDOSI E DARGLI LA GIUSTA LINEA DIFENSIVA PER I SUOI DIRITTI
CHIAMA 051 6447838
5 OTTIMI MOTIVI PER AFFIDARMI LA TUA SEPARAZIONE BOLOGNA
Quando si cerca un avvocato per una separazione vi sono due possibilita’ e due convincimenti:
- Un avvocato che cerchi una separazione consensuale in tutti i modi e cerchi di non far litigare gli ex coniugi
- Un avvocato che secondo gli orientamenti e desideri del cliente parta in quarta con una separazione giudiziale
PERCHE’ CHIAMARMI?
- PREZZO E PREVENTIVO CONCORDATO SUBITO- AFFIDARMI LA TUA SEPARAZIONE BOLOGNA
- Nell’avere un appuntamento
- informativa costante al cliente
- soluzioni se possibili innovative e veloci e non solo per le separazioni
- aggiornamento giurisprudenziale costante
TE NE AGGIUNGO ALTRI DUE:
A)25 ANNI DI PROFESSIONE-AFFIDARMI LA TUA SEPARAZIONE BOLOGNA
- B) UN AVVOCATO TENACE CHE NON MOLLA MAI-AFFIDARMI LA TUA SEPARAZIONE BOLOGNA
Nel diritto di famiglia, la famiglia è concepita come una unità in cui ai coniugi viene riconosciuta piena parità giuridica: in altre parole, ciò significa che entrambi i coniugi godono degli stessi diritti e doveri e sono uguali davanti alla legge. Gli impegni che una coppia decide di assumere contraendo il matrimonio, regolamentati dalle norme in materia di diritto di famiglia, sono:
la fedeltà: una relazione extraconiugale che incide sul rapporto dei coniugi minandone la stima e la fiducia reciproca è una violazione di tale obbligo ed è motivo per la richiesta di separazione, che è regolata dal codice civile nella sezione del diritto di famiglia
la convivenza sotto lo stesso tetto: i coniugi devono di comune accordo scegliere la propria abitazione e l’allontanamento dal tetto coniugale senza giusta causa è una violazione del principio del dovere di coabitazione e di collaborazione familiare stabilito dal diritto di famiglia
la condivisione dei bisogni della famiglia: entrambi i coniugi devono contribuire, in base alle proprie capacità lavorative e domestiche, ai bisogni del nucleo familiare secondo quanto stabilito dal codice civile nella sezione che regolamenta i rapporti famigliari
le scelte di vita: secondo il diritto di famiglia, i coniugi devono stabilire di comune accordo i valori e i principi in base ai quali formare la propria famiglia, conservando allo stesso tempo la rispettiva autonomia per le scelte personali di vita
Agli aspetti psicologici si affiancano anche quelli strettamente legali. In questa delicata situazione fare da soli non è sempre la scelta giusta, soprattutto se non ci si è lasciati in maniera serena.
Meglio affidarsi ad un avvocato esperto in separazione che saprà consigliare al suo assistito la soluzione migliore per una separazione quanto più possibile tranquilla almeno dal punto di vista legale.
assiste i clienti nella gestione delle dinamiche familiari, nella fase fisiologica e patologica del matrimonio e della convivenza di fatto, tutelando la genitorialità, la filiazione e gli interessi dei soggetti deboli. assiste i propri clienti sia nella regolamentazione dei rapporti giuridici e patrimoniali della coppia, sia nella gestione della crisi coniugale e dell’affidamento e tutela dei figli minori, offrendo tutela sia giudiziale che stragiudiziale in caso di mancato accordo tra le parti, dalla fase di separazione a quella di divorzio.
Anche dopo la chiusura della crisi coniugale, lo Studio Avvocato Sergio Armaroli assiste la coppia in caso di richiesta di modifica delle condizioni della separazione o divorzio, derivanti dal mutamento delle circostanze di fatto e/o diritto, che avevano determinato l’assunzione dei provvedimenti relativi alle condizioni medesime.
La separazione consensuale è il migliore dei modi per ottenere la separazione legale tra coniugi .
Si chiama consensuale proprio perché prevede il consenso espresso di entrambi i coniugi che giungono ad un accordo sulla spartizione dei loro beni in comunione e sulla separazione consensuale è il migliore dei modi per ottenere la separazione legale tra coniugi.
SEPARAZIONI BOLOGNA : TRADIMENTO VIRTUALE? ADDEBITO?-AFFIDARMI LA TUA SEPARAZIONE BOLOGNA
[1] Cass. sent. n. 8929/2013: «In tema di separazione giudiziale dei coniugi, non può essere pronunciato l’addebito nei confronti del coniuge che abbia intrattenuto, con altra persona, contatti telefonici e via Internet, concretizzanti però un legame solo platonico, senza i connotati – anche solo apparenti – di una relazione sentimentale adulterina, e comunque non tradotto in contegni offensivi per la dignità e l’onore dell’altro coniuge (nella specie, la Suprema corte ha confermato, anche nell’iter motivazionale, la sentenza di merito che aveva escluso l’addebito anche sul rilievo della mancanza di prova della condivisione, da parte di quel coniuge, dell’infatuazione manifestata dal partner, e quindi del reciproco coinvolgimento sentimentale)».
[2] C. App. Perugia sent. del 28/09/1994 «Sussistono i presupposti della separazione con addebito a carico del coniuge il quale, pur senza porre in essere un adulterio reale, intrattenga con un estraneo una relazione platonica che, in considerazione degli aspetti esteriori con cui il sentimento è coltivato e dell’ambiente ristretto in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, comportando offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge».
[3] Cass. sent. n. 14414/2016.
[4] C. App. Catania sent. del 30.03.2015.
[5] Trib. Perugia, sent. del 14.03.2000.
[6] Cass. sent. n. 5510/2017
[7] Cass. sent. n. 8929/2013.
UNO SCAMBIO DI MESSAGGI LIKE SU UNA SOCIAL NETWORK VERSO DONNA AO UOMO PUO’ ESSERE CONSIDERATO TRADIMENTO?
PUO’ PORTARE ALL’ADDEBITO DELLA SEPARAZIONE?
UNA RELAZIONE platonica di un coniuge con estranei rendeva addebitabile la separazione soltanto quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui era coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivevano, avesse dato luogo
SECONDO SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I CIVILE
Sentenza 17 gennaio – 12 aprile 2013 n. 8929
“Attesa l’imperatività e l’alto valore morale dell’obbligo di fedeltà prescritto dall’art. 143 c.c., in presenza di un’acclarata relazione extraconiugale, ed in difetto di un rigoroso accertamento di altre, concomitanti o pregresse, cause di crisi del rapporto coniugale, il Giudice a tanto richiesto è tenuto a pronunciare l’addebito della separazione a carico del coniuge infedele?”
“L’inerzia giudiziaria del coniuge tradito, al pari della sua disponibilità a continuare la coabitazione col coniuge infedele può, in sé costituire motivo di esclusione tra la violazione del dovere di fedeltà del coniuge infedele e la definitiva crisi coniugale, nonché la successiva separazione dei coniugi?”
“Incombe sul coniuge che domandi l’addebito della separazione a carico dell’altro coniuge resosi infedele l’onere di provare di avere, da parte sua, fatto di tutto per salvare il matrimonio?”
“Ferma restando la libertà del Giudice di merito di attingere il proprio convincimento dalle risultanze istruttorie ritenute più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, senza essere in alcun modo tenuto a confutare esplicitamente le altre risultanze probatorie non accolte, nel caso in cui il Giudice formi la propria decisione sulla base di una considerazione che non trova riscontro in alcuno degli atti e dei documenti di causa, sussiste un Suo obbligo motivazionale in ordine all’omessa valutazione di prove oggettive acquisite al processo di segno opposto alla suddetta considerazione?”.
4. “Art. 360, n. 3, c.p.c.: Violazione o falsa applicazione dell’art. 156 c.c.; art. 360, n 5, c.p.c., Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.” Formula il seguente quesito “Ai fini della determinazione, sia dell’an che del quantum, dell’assegno di mantenimento a favore di un coniuge ed a carico dell’altro, occorre previamente operare una quantificazione – approssimativa – del costo mensile del pregresso tenore di vita goduto in costanza di rapporto, al fine di parametrare in concreto la differenza necessaria al beneficiario, rispetto alla portata complessiva dei suoi redditi – sia retributivi che patrimoniali, che di qualunque altro genere – per mantenere il tenore di vita precedente?”
I motivi di ricorso, pur ammissibili, non meritano favorevole apprezzamento. Quanto ai primi quattro, inerenti al diniego di addebito della separazione alla B. e suscettibili di esame congiunto, questa Corte ha ripetutamente affermato che la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, ai sensi dell’art. 151 cod. civ., non solo quando si sostanzi in un adulterio ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge. Nella specie, i giudici d’appello hanno, in aderenza alle regole normative ed ai relativi principi giurisprudenziali, ineccepibilmente escluso che lo scambio interpersonale, extraconiugale, avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedeltà coniugale da parte della B., traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignità e l’onore del R., dal momento che il legame intercorso tra la B. ed il M. si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui.
– non vi era prova certa della infedeltà coniugale, intesa nel senso di relazione adulterina della B., la quale aveva sempre negato la circostanza, posto che né dalla deposizione della S ., né nella citata e-mail si faceva chiaro cenno a rapporti sessuali, occasionali o ripetuti, tra l’appellante e il M., con il quale risultavano esservi stati certamente molti contatti virtuali a mezzo del telefono o via internet (come ammesso dalla stessa B. e ricavabile anche dalla deposizione della S.), ma non con altrettanta certezza molteplici incontri personali né tantomeno congressi carnali;
– nella citata e-mail, risalente al gennaio 2003, il M. aveva manifestato chiari sentimenti amorosi nei confronti della B., riferendosi anche al perdurare dei rapporti interpersonali, così come la S. aveva riferito che il marito ammise di avere frequentato la B. da diverso tempo e di avere intrattenuto corrispondenza e telefonate con ella, ma in nessun atto del procedimento si ricavava con certezza che l’attrazione fosse sfociata in rapporti sessuali, tanto più che nella e-mail in questione il M. pareva addirittura avere avvalorato la tesi di un definitivo distacco dalla donna avvenuto da diverso tempo;
– non erano state acquisite prove in ordine all’eventuale corrispondenza dei sentimenti della B. verso il M ., non potendo certo l’addebito derivare da una mera infatuazione non corrisposta di un altro soggetto, e d’altra parte, la relazione platonica di un coniuge con estranei rendeva addebitabile la separazione soltanto quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui era coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivevano, avesse dato luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si fosse sostanziata in un adulterio, avesse comportato offesa alla dignità e all’onore dell’altro coniuge;
– non poteva essere condivisa la valenza data dal Tribunale alla deposizione della S., moglie del M ., la quale aveva riferito esclusivamente in relazione al proprio menage familiare, individuando nella presunta relazione del marito il fallimento del proprio matrimonio e la causa della separazione (si badi bene, consensuale e, quindi, senza addebito), ma naturalmente nulla era stata in grado di dire sulla reale natura dei rapporti tra il marito e la B. e tanto meno sulla connessione causale tra la condotta della appellante e la separazione dal R.. Invero, la deposizione della S. era stata sistematicamente incentrata sulle propria situazione e sui riflessi della vicenda nell’ambito del proprio matrimonio, e contraddittoriamente il giudice di primo grado aveva poi trasfuso le dichiarazioni della donna nell’ambito del matrimonio R.B., con un ingiustificato parallelismo automatico di conoscenze ed effetti; la S., invero, si era limitata a deporre sul fatto di avere sorpreso il marito mentre telefonava di nascosto (non si sa a chi), di avere notato sul suo personal computer vari contatti telefonici con la B. (senza ovviamente essere a conoscenza del loro contenuto), di avere appreso sempre dal marito che frequentava la B. ma non aveva mai sorpreso il coniuge con la appellata, non era stata in grado di precisare in che cosa consistesse la presunta relazione del marito, né quale effetti questa avesse avuto nella situazione matrimoniale dell’appellante;
– del tutto apodittica si rivelava inoltre l’affermazione della sussistenza del nesso di causalità tra l’infedeltà della B. e la compromissione del suo rapporto coniugale, affidata al contenuto della deposizione resa dalla figlia maggiore delle parti, dalla quale poteva evincersi solo che dal 2001 la madre aveva manifestato maggiori esigenze di autonomia sociale ed assunto uno stile di vita più libero ed indipendente, ciò considerando anche la condotta del R. che, pur essendo venuto a conoscenza dei fatti sin dal 2000-2001, aveva tollerato la situazione per oltre due anni, essendosi limitato a contattare la S. nel 2001 per renderla edotta del comportamento del marito;
– s’imponeva pertanto anche la riconsiderazione e l’accoglimento della richiesta di assegno per sé svolta dalla B., fermi restando il regime di affidamento del figlio minore dei coniugi ed il contributo paterno per il suo mantenimento, assegno che avuto riguardo alle condizioni delle parti, alle adottate statuizioni per il figlio ed al tenore della pregressa vita matrimoniale, caratterizzato da tratti agiati ma non particolarmente dispendiosi, poteva essere quantificato in Euro 300,00 mensili, rivalutabile a norma di legge.
Comments are closed