AVVOCATO SEPARAZIONI DIVORZI LOIANO MONGHIDORO PIANORO MONZUN0
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Un giusto obliettivo per un buon avvocato matrimonialista a Bologna Pianoro loiano Monghidoro Monzuno non è semplicemente quello riuscire a far sì che i propri clienti possano separarsi e divorziare.
L’avvocato matrimonialista Bologna Pianoro loiano Monghidoro Monzuno assiste i clienti in tutte le fasi relative alla crisi della famiglia. In particolare ci occupiamo di ogni questione connessa allo scioglimento del matrimonio,
Il Diritto di famiglia è uno degli ambiti che maggiormente influisce sulla qualità di vita dei nostri assistiti. In questo campo è più che mai necessaria la capacità di mediazione dell’avvocato.
Trovare una buona soluzione , conciliative e salubri, significa spesso riuscire ad attenuare il trauma di una famiglia che si divide.
Spesso, oltre la semplice determinazione di un mantenimento o quantificazione di alimenti, v’è la necessità di gestire la divisione di patrimoni immobiliari, quote societarie o definire posizioni lavorative.
Un buon avvocato matrimonialista divorzista deve soprattutto insegnare ai propri clienti a gestire con saggezza e prudenza le conseguenze di ciò che separarsi o divorziare a Bologna Pianoro loiano Monghidoro Monzuno comporta.
Perchè la famiglia separata ha esigenze che necessitano di attenzione e prevenzione.
Perchè ottenere un divorzio non basta: occorre avere cura della famiglia anche dopo, prevenendo il conflitto e curando gli affetti.
Questa cura passa per lo studio accurato e approfondito di soluzioni studiate intorno al singolo caso.
VERRAI ASSISTITO NEI CASI DI
- Separazione consensuale o giudiziale
- Divorzio congiunto o giudiziale
- Tutela dei figli minori
- Modifiche alle condizioni della separazione e del divorzio
- Affidamento condiviso
- Adozione internazionale
- Divorzio all’estero
- Trascrizione di matrimonio celebrato all’estero
- Negoziazione assistita
E’ per questi motivi che ogni aspetto della vita successiva alla separazione o al divorzio dovrebbe sempre essere regolato con scrupolo da un buon avvocato esperto in diritto di famiglia, in modo da prevenire ogni futura occasione di contrasto.
L’avvocato matrimonialista ha il compito di tutelare non solo i diritti del cliente ma anche e soprattutto l’interesse supremo del minore che, il nostro ordinamento, considera il soggetto maggiormente bisognoso di cure e attenzioni.
L’avvocato matrimonialista ha anche il dovere di non alimentare la conflittualità tra i coniugi, cercando di perseguire vie alternative al conflitto che consentano ai coniugi di gestire la loro crisi matrimoniale con maturità riducendo al minimo quella conflittualità che può pregiudicare oltremodo anche l’equilibrio dei figli già di per sè notevolmente pregiudicati dalla separazione dei propri genitori.
ARTICOLO 158
Separazione consensuale
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l’omologazione del giudice.
Quando l’accordo dei coniugi relativamente all’affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l’interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell’interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l’omologazione.
L’accordo di Separazione tra coniugi
L’accordo di separazione dei coniugi omologato non è impugnabile per simulazione poiché l’iniziativa processuale diretta ad acquisire l’omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente insostenibile che i coniugi possano “disvolere” con detto accordo la condizione di separati ed al tempo stesso “volere” l’emissione di un provvedimento giudiziale destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione. Rigetta, App. Roma, 09/05/2007
Cassazione civile sez. I 12 settembre 2014 n. 19319
Sentenza di divorzio Divorzio
In caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull’accordo tra i coniugi, realizza – in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli – un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell’ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l’affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori. Rigetta, App. Venezia, 29/01/2013
AFFIDAMENTO FIGLI
Fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l’esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l’esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti – salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita – può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo”. La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l’esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.)
Tribunale Milano 20 marzo 2014
L’obbligo di mantenimento dei figli minori o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione personale o di divorzio mediante un accordo
che, anzicché attraverso una prestazione patrimoniale periodica, od in concorso con essa, attribuisca o li impegni ad attribuire ai figli la proprietà di beni mobili od immobili; tale accordo non realizza una donazione, in quanto assolve ad una funzione solutoria-compensativa dell’obbligazione di mantenimento, e costituisce applicazione del principio, stabilito dall’art. 1322 c.c., della libertà dei soggetti di perseguire con lo strumento contrattuale interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico.
Cassazione civile sez. II 23 settembre 2013 n. 21736
Alle pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione della loro separazione e non trasfuse nell’accordo omologato
, può riconoscersi validità solo quando assicurino una maggiore vantaggiosità all’interesse protetto dalla norma (ad esempio, concordando un assegno di mantenimento in misura superiore a quella sottoposta ad omologazione), o quando concernano un aspetto non preso in considerazione dall’accordo omologato e sicuramente compatibile con questo, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o quando costituiscano clausole meramente specificative dell’accordo stesso, non essendo, altrimenti, consentito ai coniugi di incidere sull’accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa, a priori, l’uguale o migliore rispondenza all’interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all’art. 158 c.c.
Cassazione civile sez. II 23 settembre 2013 n. 21736
Cessazione effetti Separazione tra coniugi
La cessazione degli effetti della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non può consistere nel mero ripristino della situazione “quo ante”, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.
Cassazione civile sez. VI 21 novembre 2014 n. 24833
Nel giudizio di separazione dei coniugi, l’intervenuta riconciliazione integra una eccezione in senso lato poiché riguarda, in relazione al regime previsto dagli artt. 154 e 157 cod. civ., non un fatto impeditivo ma la sopravvenienza di una nuova condizione, il cui accertamento può avvenire anche d’ufficio da parte del giudice, ancorchè sulla base di deduzioni ed allegazioni delle parti, mentre nel procedimento di divorzio l’interruzione della separazione deve essere eccepita – ai sensi dell’art. 3, quarto comma, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall’art. 5 della legge 6 marzo 1987, n. 74 – dal convenuto, assumendo rilievo quale fatto impeditivo della realizzazione della condizione temporale stabilita nella medesima disposizione. Ne consegue che solo in tale ipotesi la formulazione, per la prima volta, in appello dell’eccezione predetta è improponibile. Rigetta, App. Venezia, 31/05/2012
Cassazione civile sez. I 17 settembre 2014 n. 19535
La mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d’intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale (Nella specie, la corte territoriale aveva escluso la riconciliazione per la presenza di comportamenti, anche processuali – la proposizione di domanda riconvenzionale di addebito formulata dal ricorrente in primo grado – ostativi al ripristino, tanto più che la dedotta coabitazione era rimasta sfornita di allegazione di fatti probanti e di deduzione di mezzi istruttori idonei a corroborarla). Rigetta, App. Venezia, 31/05/2012
Cassazione civile sez. I 17 settembre 2014 n. 19535
La cessazione degli effetti civili della separazione si determina a seguito di riconciliazione, che non consiste nel mero ripristino della situazione “quo ante”, ma nella ricostituzione del consorzio familiare attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la riconciliazione, reputando che il mantenimento di due residenze separate e la perpetuazione di una condotta adulterina da parte del marito, pur costituendo una prosecuzione del “menage” coniugale anteriore alla separazione, non potessero considerarsi elementi significativi di una ripristinata unione materiale e spirituale, mentre i contributi di natura economica e l’assistenza di un coniuge all’altro in occasione di una degenza ospedaliera potevano essere dettati da ragioni umanitarie e da solidarietà post-coniugale). Rigetta, App. Napoli, 13/12/2012
Cassazione civile sez. I 24 dicembre 2013 n. 28655
La riconciliazione per fatti concludenti tra coniugi legalmente separati, ostativa alla pronuncia del divorzio, deve desumersi univocamente dalla concreta ripresa da parte loro di reciproche relazioni di vita, oggettivamente idonee a dimostrare la ricostruzione spirituale e materiale del rapporto matrimoniale, con conseguente superamento delle condizioni che in precedenza avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, non avendo invece particolare rilievo né i meri elementi psicologici, né, di per sé, la stessa ripresa della convivenza (la Suprema corte ha pertanto confermato la sentenza di merito che aveva rigettato l’eccezione di riconciliazione della moglie, la quale si era limitata a dedurre la mera restaurazione di un regime di vita ancora caratterizzato da elementi in realtà disgreganti dell’unione coniugale, quali i perduranti adulteri del marito, pur se tollerati dall’istante, e la stessa convivenza, in città diverse, di entrambi i coniugi con altre persone).
Cassazione civile sez. I 24 dicembre 2013 n. 28655
La riconciliazione successiva al provvedimento di omologazione della separazione consensuale, ai sensi dell’art. 157 cod. civ., determina la cessazione degli effetti della precedente separazione, con caducazione del provvedimento di omologazione, a far data dal ripristino della convivenza spirituale e materiale, propria della vita coniugale. Ne consegue che, in caso di successiva separazione, occorre una nuova regolamentazione dei rapporti economici tra i coniugi, cui il giudice deve provvedere sulla base di una nuova valutazione della situazione economico-patrimoniale dei coniugi stessi, che tenga conto delle eventuali sopravvenienze e, quindi, anche delle disponibilità da loro acquisite per effetto della precedente separazione. Rigetta, App. Bari, 24/01/2007
Cassazione civile sez. III 26 agosto 2013 n. 19541
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Magari hai davvero bisogno di divorziare, capire come gestire i figli e andare avanti con la tua vita. Un divorzio non è mai facile, ma se sei davvero insoddisfatta della vita che hai con tuo marito, so tratta di uno stress che vale la pena affrontare per voltare pagina. Anche se non è escluso che le cause della tua infelicità possano essere altre. L’amore spesso non dura per sempre, nella “vita” di una coppia i sentimenti possono cambiare, nonostante questo il rapporto in genere rimane forte, solido, i motivi possono essere mille, non stò ad elencarli.
Amore, passione, desiderio, complicità: tutte caratteristiche che entrambi i sessi ricercano per vivere una relazione che sia l’esatto compimento di ciò che ogni essere umano ha la necessità di avere. Ma è sempre bene tenere presente che una storia sana è caratterizzata dalla reciprocità
A volte, le persone con cui stiamo possono farci sentire ancora peggio. Ma è anche vero, per quanto sia dura da accettare, che nessuno al di fuori di noi stessi è responsabile di come ci sentiamo dentro di noi. A volte finiamo in un tunnel da cui non riusciamo ad uscire e non sappiamo il perché, sembra davvero non esserci alcuna ragione. E quando cerchiamo di capire quali sono le cause del nostro disagio, finiamo spesso per dare la colpa alla persona che ci è più vicina, anche se la amiamo, e anche non ne ha nessuna colpa. A volte la vita è dura, e molto.
Avvalersi di un avvocato matrimonialista in questi casi é una scelta oculata in quanto significa contare su professionisti specializzati in una materia tra le più complesse del diritto.
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Ricorda che il divorzio è una decisione importante dal punto di vista mentale, emotivo ed economico. Devi essere disposta a spezzare un forte legame emotivo con il tuo partner, quindi la tua decisione deve essere chiara e razionale.
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Chiediti: “Cosa cerco chiedendo il divorzio?”. Qualsiasi risposta che non sia semplicemente “la fine del matrimonio” indica che non sei pronta a divorziare. Il divorzio non aiuta a farsi giustizia o a far cambiare il cuore delle persone. Non può far altro che mettere termine al matrimonio e alla relazione con tuo marito.
Ricorda che minacciare continuamente il divorzio può farti perdere credibilità ai tuoi stessi occhi e a quelli del tuo partner.
Quindi, se vuoi davvero divorziare dovrai dirlo a tuo marito in modo chiaro e appropriato. Perché, parliamoci chiaro: non si esce mai indenni da un divorzio.
Ci sono ferite che rimangono lì, impresse tra le pieghe della nostra anima.
051 6447838
La separazione consensuale comporta numerosi vantaggi rispetto a una separazione giudiziale in quanto è più veloce e conveniente, comporta minori traumi per i figli e permette alla coppia di predisporre un regolamento di interessi conforme alle loro esigenze, anche avente carattere patrimoniale.
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La separazione consensuale si fonda sull’accordo dei coniugi su alcuni elementi fondamentali; essi sono, tra gli altri, l’assegnazione della casa coniugale, la quantificazione degli assegni di mantenimento dei coniugi e dei figli, l’affidamento dei figli, la spartizione dei beni comuni tra i coniugi.
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La separazione può essere consensuale, se è chiesta da entrambi i coniugi che abbiano raggiunto un accordo sulle condizioni della stessa, oppure giudiziale, se domandata da un coniuge nei confronti dell’altro. Solo in quest’ultimo caso può essere richiesto l’addebito della separazione a carico dell’altro coniuge, se il suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio sia stato la causa dell’intollerabilità della convivenza.
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L’accordo di separazione non ha alcun effetto se non redatto secondo determinate forme e senza che vi sia l’omologazione del Tribunale. Nella separazione di natura giudiziale, invece, ciascun coniuge viene rappresentato da un proprio avvocato e, poiché non vi è accordo sulle condizioni economiche o sull’affidamento dei figli, la decisione viene adottata dal Tribunale.
Con la procedura di divorzio i coniugi, dopo aver ottenuto da almeno tre anni la separazione coniugale, possono procedere allo scioglimento definitivo de proprio vincolo matrimoniale.
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Anche in questo caso i coniugi possono decidere di intraprendere una procedura consensuale ovvero giudiziale.
È importante sapere che la Legge 162/2014 ha introdotto la possibilità di raggiungere un accordo negoziale in materia di separazione personale dei coniugi e divorzio nonché in materia di modifica delle condizioni raggiunte nelle rispettive procedure.
La procedura di negoziazione assistita (è richiesta l’assistenza di uno o più avvocati) è possibile sia in presenza sia in assenza di figli minori o maggiorenni incapaci, non economicamente autosufficienti o portatori di handicap grave.
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La separazione giudiziale, secondo il codice civile italiano, si può avere su istanza di parte o perché ci sono state delle violazioni degli obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi o perché ci sono delle circostanze oggettive che rendono non più sostenibile la prosecuzione del rapporto.
Il processo inizia con ricorso al presidente del tribunale, di norma, nel luogo in cui è individuata l’ultima residenza della coppia .
Nel ricorso dovranno essere indicati gli elementi sui quali si fonda la richiesta e la dichiarazione sull’esistenza di prole.
Il Presidente del Tribunale accogliendo il ricorso fissa con decreto la data della udienza di comparizione dei coniugi.
Chi ha presentato il ricorso dovrà provvedere a notificare il decreto all’altro coniuge. L’udienza di comparizione si svolge dinanzi al solo presidente del tribunale.
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