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Il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall’art. 635 bis c.TRIBUNALE DI MILANO,TRIBUNALE COLLEGIALE MILANO. CORTE APPELLO MILANO, TRIBUNALE DI BOLOGNA,TRIBUNALE COLLEGIALE DI BOLOGNA, CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, TRIBUNALE DI RAVENNA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI RAVENNA, TRIBUNALE DI FORLI, TRIBUNALE COLLEGIALE DI FORLI, TRIBUNALE DI FERRARA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI FERRARA,TRIBUNALE DI CREMONA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI CREMONA, TRIBUNALE DI PAVIA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI PAVIA ,TRIBUNALE DI BRESCIA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI BRESCIA, CORTE APPELLO BRESCIA .TRIBUNALE DI RIMINI,TRIBUNALE COLLEGIALE RIMINI.TRIBUNALE DI FERRARA TRIBUNALE COLLEGIALE DI FERRARA ,TRIBUNALE DI ROVIGO,TRIBUNALE DI VENEZIA CORT APPELLO VENEZIA ,TRIBUNALE DI VICENZA, TRIBUNALE DI PADOVA, TRIBUNALE DI TREVISO AVVOCATO BOLOGNA
25 Marzo 2024

Il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall’art. 635 bis c.TRIBUNALE DI MILANO,TRIBUNALE COLLEGIALE MILANO. CORTE APPELLO MILANO, TRIBUNALE DI BOLOGNA,TRIBUNALE COLLEGIALE DI BOLOGNA, CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, TRIBUNALE DI RAVENNA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI RAVENNA, TRIBUNALE DI FORLI, TRIBUNALE COLLEGIALE DI FORLI, TRIBUNALE DI FERRARA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI FERRARA,TRIBUNALE DI CREMONA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI CREMONA, TRIBUNALE DI PAVIA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI PAVIA ,TRIBUNALE DI BRESCIA, TRIBUNALE COLLEGIALE DI BRESCIA, CORTE APPELLO BRESCIA .TRIBUNALE DI RIMINI,TRIBUNALE COLLEGIALE RIMINI.TRIBUNALE DI FERRARA TRIBUNALE COLLEGIALE DI FERRARA ,TRIBUNALE DI ROVIGO,TRIBUNALE DI VENEZIA CORT APPELLO VENEZIA ,TRIBUNALE DI VICENZA, TRIBUNALE DI PADOVA, TRIBUNALE DI TREVISO

CONSULENZE LEGALI, PARERI LEGALI   Il reato di danneggiamento di dati informatici previsto dall'art. 635…
Come noto, dal punto di vista soggettivo, in base all’art.2 del citato D.M. attuativo, il beneficio spetta a: persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art. 5 del TUIR ossia società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art.2, co.1, lett. a, del D.M. 19 febbraio 2007); soggetti titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art.2, co.1, lett. b, del D.M. 19 febbraio 2007). A seguito di un restrittivo orientamento dell’Agenzia delle Entrate, per tali soggetti la detrazione è stata riconosciuta solo sugli interventi eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa. Senza categoria
25 Marzo 2024

Come noto, dal punto di vista soggettivo, in base all’art.2 del citato D.M. attuativo, il beneficio spetta a: persone fisiche, enti e soggetti di cui all’art. 5 del TUIR ossia società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art.2, co.1, lett. a, del D.M. 19 febbraio 2007); soggetti titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti, su parti di edifici, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti (art.2, co.1, lett. b, del D.M. 19 febbraio 2007). A seguito di un restrittivo orientamento dell’Agenzia delle Entrate, per tali soggetti la detrazione è stata riconosciuta solo sugli interventi eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività d’impresa.

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