dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un “altro sistema” di pagamento (ovverosia di messa a disposizione del “valore monetario” spettante) – “sistema” che, comunque, “assicuri ugualmente la disponibilità della somma dovuta” – non legittima affatto il creditore a rifiutare il pagamento stesso essendo all’uopo necessario che il rifiuto sia sorretto anche da un “giustificato motivo”, che il creditore deve “allegare ed all’occorrenza anche provare”.
dell’adempimento, da parte del debitore, della propria obbligazione pecuniaria con un “altro sistema”…