BOLOGNA RAVENNA RIMINI Cos’ è la successione ? Cosa devo fare ? testamento eredità e successioni, avvocato a Bologna Quando una persona fisica decede è necessario regolare la titolarità dei rapporti patrimoniali già facenti capo alla stessa mediante l’apertura di una successione.

 

Qualora un soggetto, per testamento o per legge, sia chiamato a succedere nella totalità delle situazioni di carattere patrimoniale di pertinenza del de cuius, si parla di successione mortis causa a titolo universale e colui che subentra nella titolarità di detti rapporti assume la qualità di erede. OLOGRAFO: Viene scritto a mano e deve essere apposta la data e la firma; può essere conservato in un luogo segreto e fare in modo che venga rinvenuto al momento opportuno, consegnato ad una persona di fiducia o depositato presso un notaio che redigerà un verbale alla presenza di due testimoni.

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BOLOGNA RAVENNA RIMINI Cos’ è la successione ? Cosa devo fare ? testamento eredità e successioni, avvocato a Bologna

A cosa serve un avvocato per impugnazione testamento a Bologna CHIAMA SUBITO SUBITO

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  1. Quando una persona fisica decede è necessario regolare la titolarità dei rapporti patrimoniali già facenti capo alla stessa mediante l’apertura di una successione.Qualora un soggetto, per testamento o per legge, sia chiamato a succedere nella totalità delle situazioni di carattere patrimoniale di pertinenza del de cuius, si parla di successione mortis causa a titolo universale e colui che subentra nella titolarità di detti rapporti assume la qualità di erede.
  2. La successione testamentaria può essere a titolo universale, quando l’erede subentra nella universalità dei beni o in una quota di essi definita da una frazione aritmetica (art. 588) ed ha caratteristiche ben precise.
  3. Primariamente, in base al comma 1 dell’art. 1146, il possesso del bene da parte del defunto prosegue, con effetto dall’apertura della successione, nella persona dell’erede (che acquisisce tale qualifica solo accettando l’eredità), senza che sia necessario il momento dell’impossessamento del bene stesso. Inoltre l’erede subentra nella totalità dei rapporti trasmissibili, attivi e passivi, quindi rispondendo anche dei debiti del defunto; il meccanismo dell’accettazione gli consente tuttavia di poter scegliere, al fine di un’eventuale, inopportuna confusione tra le sostanze ereditate e quelle personali, grazie alla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario, per distinguere e separare i due patrimoni. In tal modo l’erede risponderà dei debiti del de cuius solo nella misura dei beni pervenutigli in successione, senza che il suo patrimonio venga intaccato nel caso in cui i debiti ereditari superino il valore di quei beni. L’accettazione infine, comunque manifestata (tacitamente o espressamente), è irrevocabile e non può essere soggetta ad alcun termine o condizione (art. 637).
  4.  
EREDE LEGITTIMNO ,TESTAMENTO ,IMPUGNAZIONE, AVVOCATO,DIVISIONE EREDITA'

EREDE LEGITTIMNO ,TESTAMENTO ,IMPUGNAZIONE, AVVOCATO,DIVISIONE EREDITA’

La successione legittima è la successione di taluni parenti legati al de cuius da stretti legami di parentela che il legislatore riconosce come soggetti meritevoli di ricevere una quota del patrimonio ereditario.

 

La successione testamentaria è, invece, la tipologia successoria che nasce e viene ad essere determinata dall’esistenza di un testamento olografo, pubblico o segreto del testatore.

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Lo studio legale Bologna dell’avvocato Sergio Armaroli ha un rapporto chiaro con i clienti e da anni fa prima di iniziare l’attivita’ un preventivo cosi’ le persone sanno quello che spendono.

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Lo studio AVVOCATO SUCCESSIONI BOLOGNA garantisce ampia consulenza ed assistenza nella redazione di testamenti, nell’adempimento degli incombenti di legge connessi al rifiuto o all’accettazione dell’eredità (deposito di dichiarazione di successione, ottenimento del certificato di eredità, ecc….), nonché nelle controversie ereditarie e testamentarie in genere.

La successione ereditaria

La successione ereditaria è legata ad un evento triste e  spesso rimosso dai propri pensieri: la morte; essa è, però, ineludibile, per questo a tutti sarebbe utile conoscere i principi del diritto successorio.

 

Attraverso questo complesso di regole viene, infatti, assicurato il passaggio del patrimonio e la continuazione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dal defunto ai suoi eredi. In questa prospettiva una consapevole visione di come effettuare la trasmissione dei propri beni, soprattutto quando questi consistano in attività complesse e/o legate all’impresa, rispettando ove possibile le naturali inclinazioni dei futuri eredi, può evitare incomprensioni e liti tra di essi, agevolando questo necessario passaggio di consegne tra due generazioni.

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DIRITTO SUCCESSIONI BOLOGNA

Si tratta di una branca specifica del diritto civile che si occupa della normativa delle successioni per eredità e donazione e regola il subentro di uno o più soggetti giuridici nella titolarità di un patrimonio in seguito alla morte del precedente titolare. Entro il patrimonio rientrano non soltanto i beni del defunto, ma anche i suoi diritti reali come la proprietà dei beni.

Per i casi di successione l’intervento dei professionisti avviene quando gli eredi e/o i legatari presentano all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente la dichiarazione idonea

I SETTORI DI COMPETENZA 
L’Avvocato fornisce la propria consulenza ed attività sia nella fase stragiudiziale (ivi compresa la Mediazione) che nella fase giudiziale, assistendo il cliente in ogni ambito: dall’accettazione dell’eredità (con o senza beneficio d’inventario), alla sua rinuncia, dall’azione di impugnazione di testamenti per lesione di quota legittima all’azione di divisione ereditaria, nonché all’azione di petizione di eredità, o di nomina del curatore dell’eredità giacente o di esonero dell’esecutore testamentario.

COME TUTELO IL CLIENTE

L’avvocato Sergio Armaroli una prima approfondita consulenza,nella quale verrà esaminato il caso e gli orientamenti giurisprudenziali  acquisendo tutti gli elementi possibili per suggerire i rimedi giudiziali e/o stragiudiziali a tutela del Cliente.
Quando ciò non è possibile allora si ricorre alla via giudiziale

 

 

 

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Lo studio legale Bologna riceve i clienti con assoluta calma, e tempo dedicando agli stessi la dovuta attenzione!

 

 

– redazione della dichiarazione di successione; – accettazione dell’eredità, accettazione con beneficio di inventario; – rinuncia all’eredità; – redazione del testamento e degli atti dispositivi di ultima volontà; – interpretazione delle clausole testamentarie; – impugnazione del testamento; – mediazione e contenzioso ereditario; – divisione ereditaria; – donazioni; – successioni internazionali.

– redazione della dichiarazione di successione;
– accettazione dell’eredità, accettazione con beneficio di inventario;
– rinuncia all’eredità;
– redazione del testamento e degli atti dispositivi di ultima volontà;
– interpretazione delle clausole testamentarie;
– impugnazione del testamento;
– mediazione e contenzioso ereditario;
– divisione ereditaria;
– donazioni;
– successioni internazionali.

Testamento olografo

TESTAMENTO OLOGRAFO: Viene scritto a mano e deve essere apposta la data e la firma; può essere conservato in un luogo segreto e fare in modo che venga rinvenuto al momento opportuno, consegnato ad una persona di fiducia o depositato presso un notaio che redigerà un verbale alla presenza di due testimoni.

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Testamento pubblico

Viene redatto da un notaio, alla presenza di testimoni, in base alle dichiarazioni rilasciate dal testatore. Il notaio provvederà alla registrazione ed alla conservazione del testamento; offre maggiori garanzie del testamento olografo sia in ordine alla sua conservazione e integrità sia per quanto riguarda l’accertamento della volontà del testatore.

 

BOLOGNA RAVENNA RIMINI Cos’ è la successione ? Cosa devo fare ? testamento eredità e successioni

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Testamento segreto

E’ un testamento olografo che viene depositato sigillato presso un notaio che non ne conosce il contenuto e che provvede alla conservazione.

 

 

Nella successione, sia essa legittima o testamentaria, il chiamato all’eredità deve optare se accettare l’eredità o se rinunciare alla stessa entro un determinato lasso di tempo che varia a seconda se il chiamato-erede sia o meno nel possesso dei beni ereditari.

 

Se il chiamato-erede (che sia, coniuge, figlio, genitore, ascendente del de cuius o soggetto estraneo), è nel possesso di beni ereditari, egli potrà rinunciare all’eredità nel breve termine di tre mesi dall’apertura della successione, cioè dalla morte del de cuius, altrimenti verrà considerato erede puro e semplice.

 

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Nel caso in cui, invece, il soggetto sostituisca il defunto esclusivamente con riferimento a un determinato  bene si apre la c. d. successione a causa di morte a titolo particolare ed il beneficiario del lascito prende il nome di legatario.

Al momento del decesso di una persona (de cuius), si apre la “successione ereditaria”.

I diritti patrimoniali del defunto vengono trasferiti ad altri soggetti che subentrano in tutte le situazioni giuridiche relative al de cuius, sia per le attività, che per le passività.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama diritto ereditario o successorio e origina due tipi di casi:

  • la successione a titolo universale. In questo caso il successore, che prende il nome di “erede”, subentra nella posizione giuridica patrimoniale del defunto;

    DIRITTI EREDE, QUOTE EREDITARIE

    A cosa serve un avvocato per impugnazione testamento a Bologna CHIAMA SUBITO SUBITO

    IMOLA EREDE, QUOTE EREDITARIE

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  • la successione a titolo particolare. In questo caso il successore diventa “legatario”, in base alla legge o al disposto testamentario, e succede solamente in uno o più rapporti ben determinati.

 

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Peraltro, talvolta risulta difficile distinguere le due forme di successione suddette; nella prassi, infatti, spesso la linea di demarcazione tra istituzione di erede e legato appare assai sottile, soprattutto qualora si tenga conto del fatto che occorre attribuire significato ad un negozio giuridico, quale è il testamento, senza che l’autore di esso possa offrire alcun ausilio all’interprete.

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BOLOGNA RAVENNA RIMINI Cos’ è la successione ? Cosa devo fare ? testamento eredità e successioni

La quota di legittima è la parte del patrimonio di cui il testatore (colui che redige un testamento) non può disporre, in quanto la legge riserva detta parte ai parenti legittimari, talvota contro le disposizioni testamentarie lasciate dal testatore stesso.

 

La quota disponibile à invece quella parte di patrimonio di cui il testatore può liberamente disporre in favore di chiunque, che può essere anche una persona non legata a lui da rapporti di parentela.

 

Gli ascendenti sono gli avi, cioè coloro che nell’albero genealogico precedono colui che lascia l’eredità (i genitori, i nonni etc.).

AINFOTONDASUCCESSIONIIN ASSENZA TESTAMENTO

Capo IIDella successione del coniuge

Art. 581.Concorso del coniuge con i figli.

 

DOMANDA :QUALE QUOTA DI EREDITA’ SPETTA AL CONIUGE CHE CONCORRE CON I FIGLI ?

Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

DOMANDA :QUALE QUOTA SPETTA AL CONIUGE CHE CONCORRE CON ASCENDENTI?

 Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle. Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell’eredità.

DOMANDA QUALE EREDITA’ SPETTA AL CONIUGE CHE NON DEBBA CONCORRERE CON ALTRI EREDI?

 

Successione del solo coniuge. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità.

DAMANDA QUALE EREDITA’ AL CONIUGE SEPARATO SENZA ADDEBITO?

 

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548.

 

Come vien attribuito agli eredi legittimi il patrimonio del defunto, in assenza di testamento?

Coniuge

  • Tutto

 

  • Coniuge più un figlio
  • Metà al coniuge; metà al figlio

 

  • Coniuge e due o più figli
  • Un terzo al coniuge; due terzi da dividersi in parti uguali tra i figli
  • Coniuge più fratelli e/o sorelle
  • Due terzi al coniuge, un terzo da dividersi in parti uguali tra le sorelle e i fratelli germani (entrambi i genitori in comune). In caso di fratelli sia germani, sia unilaterali (un solo genitore in comune), a quelli unilaterali spetta la metà della quota che spetta a ciascuno dei germani

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Titolo IIDelle successioni legittime

Art. 565.Categorie dei successibili.

Nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.

Capo IDella successione dei parenti

Art. 566.Successione dei figli. (1)

Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali.

Art. 567.Successione dei figli adottivi. (1)

Ai figli sono equiparati gli adottivi.

I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti dell’adottante.

Art. 568.Successione dei genitori.

A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.

Art. 569.Successione degli ascendenti.

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono per una metà gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà gli ascendenti della linea materna.

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’eredità è devoluta al più vicino senza distinzione di linea.

Art. 570.Successione dei fratelli e delle sorelle.

A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali.

I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che conseguono i germani.

Art. 571.Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle.

Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà.

Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota della metà in favore di questi ultimi.

Se entrambi i genitori non possono o non vogliono venire alla successione e vi sono ulteriori ascendenti, a questi ultimi si devolve, nel modo determinato dall’articolo 569, la quota che sarebbe spettata a uno dei genitori in mancanza dell’altro.

Art. 572.Successione di altri parenti.

Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.

La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

Art. 573.Successione dei figli nati fuori del matrimonio. (1)

Le disposizioni relative alla successione dei figli nati fuori del matrimonio si applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata, salvo quanto è disposto dall’articolo 580. (2)

Art. 574.

[Concorso di figli naturali e legittimi.

I figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono metà della quota che conseguono i legittimi, purché complessivamente la quota dei figli legittimi non sia inferiore al terzo dell’eredità.

I figli legittimi o i loro discendenti hanno facoltà di pagare in denaro o in beni immobili ereditari, a giusta stima, la porzione spettante ai figli naturali.]

Art. 575.

[Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore.

Se concorrono con gli ascendenti o con il coniuge del genitore, i figli naturali conseguono due terzi dell’eredità; se concorrono ad un tempo con gli ascendenti e con il coniuge, conseguono l’eredità diminuita del quarto che spetta agli ascendenti e del terzo che spetta al coniuge.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 576. 

[Successione dei soli figli naturali.

In mancanza di discendenti legittimi, di ascendenti e del coniuge del genitore, i figli naturali succedono in tutta l’eredità.]

 

Art. 577.Successione del figlio naturale all’ascendente legittimo immediato del suo genitore. (1)

Il figlio naturale succede all’ascendente legittimo immediato del suo genitore che non può o non vuole accettare l’eredità, se l’ascendente non lascia né coniuge, né discendenti o ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, né altri parenti legittimi entro il terzo grado.

 

(1) La Corte costituzionale con sentenza 14 aprile 1969, n. 79 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

 

Art. 578.Successione dei genitori al figlio naturale. (1)

(…………..)

(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 579.Concorso del coniuge e dei genitori. (1)

(…………..)

(1) Articolo abrogato dall’art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

BOLOGNA RAVENNA RIMINI Cos’ è la successione ? Cosa devo fare ? testamento eredità e successioni, avvocato a Bologna       Quando una persona fisica decede è necessario regolare la titolarità dei rapporti patrimoniali già facenti capo alla stessa mediante l'apertura di una successione.Qualora un soggetto, per testamento o per legge, sia chiamato a succedere nella totalità delle situazioni di carattere patrimoniale di pertinenza del de cuius, si parla di successione mortis causa a titolo universale e colui che subentra nella titolarità di detti rapporti assume la qualità di erede. cosa serve un avvocato per impugnazione testamento a Bologna CHIAMA SUBITO SUBITO

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Art. 580.Diritti dei figli nati fuori del matrimonio non riconoscibili. (1)

Ai figli nati fuori del matrimonio aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e alla educazione, a norma dell’articolo 279, spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta. (2)

I figli nati fuori del matrimonio hanno diritto di ottenere su loro richiesta la capitalizzazione dell’assegno loro spettante a norma del comma precedente, in denaro, ovvero, a scelta degli eredi legittimi, in beni ereditari. (2)

Capo IIDella successione del coniuge

Art. 581.Concorso del coniuge con i figli.

Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi. (1)

Art. 582.Concorso del coniuge con ascendenti, fratelli e sorelle. (1)

Al coniuge sono devoluti i due terzi dell’eredità se egli concorre con ascendenti o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri. In quest’ultimo caso la parte residua è devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni dell’articolo 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto dell’eredità. (2)

Art. 583.Successione del solo coniuge. (1)

In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al coniuge si devolve tutta l’eredità.

Art. 584.Successione del coniuge putativo.

Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma dell’articolo 540.

Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è legata da valido matrimonio al momento della morte.

Art. 585.Successione del coniuge separato.

Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.

Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548.

Capo IIIDella successione dello Stato

Art. 586.Acquisto dei beni da parte dello Stato.

In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

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DOMANDE FREQUENTI :

MIO PADRE VUOLE INTESTARE TUTTO A MIO FRATELLO PUO’ FARLO?

NO PERCHE’ QUALE FIGLIO SEI EREDE NECESSARIO E TI SPETTA PER LEGGE UNA QUOTA DI EREDITA’

VI SPETTA L’azione di riduzione

Quando la quota di legittima viene violata dal de cuius, per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, si ha una lesione della legittima.

Per reintegrare la quota di legge occorre esercitare l’azione di riduzione, prevista dagli artt. 553 e ss. c.c., volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti, inter vivos o mortis causa, che hanno prodotto la lesione stessa.

COSA E’ LA QUOTA DI LEGITTIMA?

La “legittima” o, per meglio dire, “quota riservata”, è la quota di eredità che per legge spetta ad alcuni soggetti legati ad una persona defunta da particolari legami familiari. Sono “legittimari” o “riservatari” il coniuge, i figli (e i loro discendenti), i genitori e gli altri ascendenti (solo in mancanza di discendenti).

L’entità della quota riservata a ciascun legittimario dipende dal tipo di rapporto familiare che intercorre con il defunto, e dal numero dei legittimari. Così, per esempio, il coniuge unico erede ha diritto ad una quota riservata di un mezzo dell’eredità; il coniuge che concorre con un solo figlio ha una quota riservata di un terzo; il coniuge che concorre con più figli ha una quota riservata di un quarto dell’eredità.

I figli nati da una relazione extraconiugale di uno dei genitori sono eredi anche loro a tutti gli effetti?

RISPOSTA: I figli naturali sono equiparati in tutto e per tutto ai figli legittimi: l’ articolo 566 c.c., infatti, dispone che alla morte del padre e della madre i figli legittimi e naturali ereditano i beni lasciati in eredità in parti uguali.

Come posso utilizzare i soldi del de cuius per affrontare le spese legate alla successione?
Consegnando all’istituto di credito la prima dichiarazione di successione, che vi permetterà di svincolare le somme necessarie per procedere alla dichiarazione di successione integrativa contenente tutti i restanti beni dell’asse ereditario.
Che cosa comporta l’accettazione dell’eredità con il beneficio dell’inventario?

Con l’accettazione pura e semplice l’erede confonde il suo patrimonio con quello del defunto che divengono, in tal modo, un unico patrimonio; questa conseguenza può non sempre essere conveniente per l’erede, perché se nel patrimonio del de cuius i debiti superano i crediti, l’erede sarà tenuto comunque ad onorarli. Per questo motivo potrebbe convenire accettare l’eredità, non puramente e semplicemente, ma con beneficio di inventario in modo da non dover rispondere con il proprio patrimonio per i debiti che erano del defunto.

A volte l’accettazione beneficiata non è facoltativa, ma obbligatoria; in particolare devono accettare con beneficio d’inventario:

i minori o gli interdetti (art. 471 c.);
i minori emancipati o gli inabilitati (art. 472c.)
le persone giuridiche, le associazioni, fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse, però, le società commerciali (art. 473 c.c.).
Qual è la differenza tra successione legittima e testamentaria?
LA PRIMA AVVIENE PER LEGGE, CIOE’ CON LE QUOTE RISERVATE DAGLI ARTICOLI DEL OCDICE CIVILE IN DIPENDENZAADEL GRADO E NUMERO DI EREDI

La successione testamentaria è quella fatta dal de cuius appunto con un testamento

1)Come si divide l’eredità nella successione legittima?
Se il de cuius lascia:

– solo il coniuge: (senza figli, nel loro discendenti, ne genitori o altri ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti) l’ eredità va per legge tutta al coniuge (art. 583 c.c.)

– coniuge e un figlio: (legittimo, naturale, legittimato o adottivo) l’ eredità si devolve tra coniuge e figlio in parti uguali quindi 1/2 e 1/2. Al coniuge va anche il diritto di abitazione sulla casa familiare. (art. 566 e 581 c.c)

– coniuge e due figli: l’ eredità va 1/3 al coniuge, 1/3 al primo figlio e 1/3 al secondo figlio (art. 566 e 581 c.c)

– coniuge e tre più figli: in questo caso 1/3 va al coniuge e gli altri 2/3 si dividono in parti uguali tra i figli (art. 566 e 581 c.c)

– coniuge e fratelli o sorelle del de cuius: ( in assenza di di figli e di ascendenti). In questo caso i 2/3 dell’ eredità spettano al coniuge. L’ altro terzo si divide tra le sorelle e fratelli germani. Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali oltre ai frateli germani, a quelli unilaterali spetta la metà della quota spettante ai fratelli germani.

Quanti tipi di testamento esistono?

I tipi di testamento possibili sono tre.

Olografo: scritto di suo pugno dal defunto (non è necessario il notaio).

Pubblico: redatto tramite notaio in presenza di due testimoni.

Segreto: redatto dal defunto e consegnato sigillato al notaio.

COME SI IMPUGNA UN TESTAMENTO ?

La parte che intenda contestare l’autenticità del testamento olografo prodotto in giudizio per far valere posizioni successorie ad esso ricollegabili ha l’onere di proporre la relativa domanda di accertamento negativo circa la provenienza della scrittura testamentaria, a cui è correlato, quindi, alla stregua dei principi generali in materia, anche quello di provarne i fatti dedotti a suo fondamento. Infatti, è risaputo che, in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.,

 

l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che – in sede di giudizio successorio in cui venga dedotto il difetto del requisito dell’olografia (previsto dall’art. 602 c.c.) – la sussistenza dell’esclusione del fatto implicante l’eccepita non autenticità di tale particolare tipo di scrittura privata deve essere riscontrata probatoriamente dalla parte che adduce detta circostanza. Ciò significa che, a fronte di una domanda giudiziale basata sulla dedotta autenticità di un testamento olografo per far valere i connessi diritti di erede, chi – sul versante processuale contrapposto – ne eccepisce la falsità è tenuto anche a provare tale fatto per impedire l’accoglimento dell’azione di parte avversa.

AVVOCATI BOLOGNA VADEMECUM DIRITTO EREDITA’ SUCCESSIONI CAUSE EREDITARIE

 

 

La parte che intenda contestare l’autenticità del testamento olografo prodotto in giudizio per far valere posizioni successorie ad esso ricollegabili ha l’onere di proporre la relativa domanda di accertamento negativo circa la provenienza della scrittura testamentaria, a cui è correlato, quindi, alla stregua dei principi generali in materia, anche quello di provarne i fatti dedotti a suo fondamento. Infatti, è risaputo che, in tema di riparto dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che – in sede di giudizio successorio in cui venga dedotto il difetto del requisito dell’olografia (previsto dall’art. 602 c.c.) – la sussistenza dell’esclusione del fatto implicante l’eccepita non autenticità di tale particolare tipo di scrittura privata deve essere riscontrata probatoriamente dalla parte che adduce detta circostanza. Ciò significa che, a fronte di una domanda giudiziale basata sulla dedotta autenticità di un testamento olografo per far valere i connessi diritti di erede, chi – sul versante processuale contrapposto – ne eccepisce la falsità è tenuto anche a provare tale fatto per impedire l’accoglimento dell’azione di parte avversa.

Secondo un primo indirizzo, poiché il testamento olografo è un documento che non perde la sua natura di scrittura privata per il fatto che deve rispondere ai requisiti di forma imposti dalla legge (art. 602 cod. civ.) e che deriva la sua efficacia dal riconoscimento, espresso o tacito, che ne faccia il soggetto contro il quale la scrittura è prodotta, quest’ultimo, ove voglia impedire tale riconoscimento e contesti globalmente l’intera scheda testamentaria, deve proporre il disconoscimento, che pone a carico della controparte l’onere di dimostrare, in contrario, che la scrittura non è stata contraffatta e proviene, invece, effettivamente dal suo autore apparente (Sez. 2, 16 ottobre 1975, n. 3371; Sez. 2, 5 luglio 1979, n. 3849);

che – in questa linea – si è precisato che qualora sia fatta valere la falsità del testamento olografo, l’azione – che ha ad oggetto l’accertamento dell’inesistenza dell’atto — soggiace allo stesso regime probatorio stabilito nel caso di nullità prevista dall’art. 606 cod. civ. per la mancanza dei requisiti estrinseci del testamento, sicché – avuto riguardo agli interessi dedotti in giudizio dalle parti – nell’ipotesi di conflitto tra l’erede legittimo che disconosca l’autenticità del testamento e chi vanti diritti in forza di esso, l’onere della proposizione dell’istanza di verificazione del documento contestato incombe sul secondo,

 

cui spetta la dimostrazione della qualità di erede, mentre nessun onere, oltre quello del disconoscimento, grava sull’erede legittimo: pertanto sulla ripartizione dell’onere probatorio non ha alcuna influenza la posizione processuale assunta dalle parti, essendo irrilevante se l’azione sia stata esperita dall’erede legittimo (per fare valere, in via principale, la falsità del documento) ovvero dall’erede testamentario che, agendo per il riconoscimento dei diritti ereditari, abbia visto contestata l’autenticità del testamento da parte dell’erede legittimo (Sez. 2, 12 aprile 2005, n. 7475; Sez. 2, 11 novembre 2008, n. 26943);

che, secondo un altro indirizzo, la contestazione dell’autenticità del testamento olografo si risolve in un’eccezione di falso e deve essere sollevata (tenuto conto dell’idoneità del testamento olografo a devolvere l’eredità quale effetto immediato conseguente alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 620, sesto comma, cod. civ., e dell’equiparazione che, a certi fini, la legge penale ne fa agli atti pubblici) solo nei modi e con le forme di cui all’art. 221 e ss. cod. proc. civ. (Sez. 2, 3 agosto 1968, n. 2793; Sez. 2, 30 ottobre 2003, n. 16362);

che quest’ultimo indirizzo ha trovato un avallo in un obiter delle Sezioni Unite contenuto nella recente sentenza 23 giugno 2010, n. 15169;

che, infatti, chiamate a risolvere il contrasto di giurisprudenza insorto sui modi di contestazione delle scritture provenienti da terzi estranei alla lite, le Sezioni Unite hanno si enunciato la regola della libertà di forma nella contestazione delle scritture private provenienti da terzi (motivandola sul rilievo che ad esse non è applicabile né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod. civ., né quella processuale di cui all’art. 214 cod. proc. civ., atteso che costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati proba-tori acquisiti al processo), ma hanno perimetrato detta regola con la precisazione che nell’ambito delle scritture private un diverso trattamento deve tuttavia essere riservato a quelle – come, appunto, il testamento olografo – la cui natura conferisce loro un’incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l’autenticità;

che l’affermazione incidentale delle Sezioni Unite non ha sopito il contrasto all’interno della Sezione;

che, da un lato, la sentenza 23 dicembre 2011, n. 28637, si è posta sulla scia dei precedenti che ammettono che il testamento olografo può essere semplicemente disconosciuto, ai sensi dell’art. 214 cod. proc. civ., dall’erede legittimo che ne assuma la falsità, in tal modo gravandosi l’erede testamentario che voglia valersi del testamento dell’onere di dar corso al procedimento di verificazione della scrittura (art. 216 cod. proc. civ.);

che, dall’altro lato, con la sentenza 24 maggio 2012, n. 8272, si è data continuità ‘alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 16362/03), che risulta ora confermata dalle Sezioni Unite (15169/10) le quali, pur rivedendo l’orientamento precedente in ordine alle scritture provenienti da terzi, hanno ribadito che deve riservarsi diverso trattamento a quelle (come il testamento olografo) la cui natura conferisce loro una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l’autenticità’;

TESTAMENTO NULLO

L aSuprema Corte ha avuto modo di affermare che ‘in tema di nullità del testamento olografo, il requisito della sottoscrizione, previsto dall’art. 602 cod. civ. distintamente dall’autografia delle disposizioni in esso contenute, ha la finalità di soddisfare l’imprescindibile esigenza di avere l’assoluta certezza non solo della loro riferibilità al testatore, già assicurata dall’olografia, ma anche dell’inequivocabile paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento – anche in tempi diversi – abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento’ (Cass. n. 13487 del 2005).

Se, dunque, questa è la portata del requisito della sottoscrizione nel testamento olografo, ben si comprende la rigidità con cui la giurisprudenza di legittimità, in ossequio al dettato degli articoli 602 e seguenti cod. civ., ha interpretato la necessità della sottoscrizione da apporre in calce al testamento, negando, ad esempio, la validità del testamento con sottoscrizione apposta lateralmente (Cass. n. 16186 del 2003).

Tanto premesso, le censure svolte dal ricorrente nel primo mezzo di ricorso sono infondate. Invero il ricorrente propugna una tesi che non può trovare accoglimento nel contesto della normativa vigente. Accogliere il principio per cui il giudice dovrebbe andare alla ricerca degli elementi costitutivi di un testamento da qualificare come fattispecie a formazione complessa (e quasi progressiva, attesa la possibilità, giusta la tesi del ricorrente, di apporre successivamente e in altro supporto cartaceo la sottoscrizione), significherebbe svilire la finalità che la sottoscrizione deve assolvere, secondo quanto sopra riferito. Si aggiunga che un caso analogo a quello in esame è stato già oggetto di esame da parte di questa Corte, la quale ha chiarito che le conseguenze della mancanza della sottoscrizione di un testamento olografo non sono ovviabili da firme apposte dal testatore su una busta contenente la scheda testamentaria, perché tali elementi non sono sufficienti a collegare, logicamente e sostanzialmente, lo scritto della scheda con quello della busta, attestando invece dette firme soltanto l’esistenza all’interno di essa di un testamento, valido o invalido che sia (Cass. n. 15379 del 2000).

testamento nullo effetti

annullabilità testamento olografo

annullamento testamento per incapacità

nullità testamento per lesione legittima

nullità testamento pubblico

inefficacia del testamento

conseguenze della nullità del testamento

nullità testamento olografo falso

successione testamentaria imposte

successione testamentaria quote

successione testamentaria eredi

successione testamentaria senza figli e coniuge

erede testamentario universale

successione senza testamento

successione necessaria e legittima

successione testamentaria tempistica

Lo Studio garantisce consulenza ed assistenza in tutte le questioni legate alla successione, dalla redazione di testamenti, nell’adempimento degli obblighi di legge connessi all’accettazione o alla rinuncia dell’eredità, nonché nelle controversie ereditarie e testamentarie in genere quali lo scioglimento della comunione ereditaria, nonché di azioni di impugnazione di testamenti e di divisioni giudiziali dei beni ereditari, azioni di riduzione, di petizione dell’eredità, ecc.

La disciplina della successione mortis causa è influenzata da esigenze di tutela della famiglia come istituto di importanza sociale che si traducono in vari istituti caratterizzati dall’attrazione nella successione a causa di morte di atti di disposizione compiuti in vita dal defunto (donazioni dirette o indirette).

Uno stato di comunione ereditaria si determina ogni qualvolta l’eredità venga acquistata da più eredi mediante accettazione, espressa o tacita, o per effetto di compossesso di beni ereditari. La comunione è sempre unica anche se esistono coeredi in base a diverso titolo, ossia eredi legittimi o legittimari accanto ad eredi testamentari.

Il coerede non subentra solo nella contitolarità dei beni ereditari ma subentra invece nell’universum ius defuncti. Sul tema dell’ambito della comunione ereditaria non vi è uniformità di vedute in dottrina ed in giurisprudenza, con particolare riferimento al problema dell’appartenenza o meno alla comunione ereditaria dei crediti del defunto.

eredità fratello deceduto senza figli

chi sono gli ascendenti legittimi

successione senza figli nè coniuge

eredità coniuge senza figli in comunione dei beni

eredità coniuge senza figli separazione beni

eredità zio senza figli

eredità di uno zio senza figli e senza moglie

eredità zio sposato senza figli

spettanza o meno in favore del coniuge superstite, nella successione legittima, dei diritti di abitazione e di uso previsti dall’art. 540 secondo comma c.c.

 

riguardante la spettanza o meno in favore del coniuge superstite, nella successione legittima, dei diritti di abitazione e di uso previsti dall’art. 540 secondo comma c.c. (comunemente qualificati dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza come legati ‘ex lege’, vedi al riguardo Cass. 10-3-1987 n. 2474; Cass. 6-4-2000 n. 4329; Cass. 15-5-2000 n. 6231), e, nell’ipotesi di risposta affermativa in proposito, dell’ulteriore questione se tali diritti debbano o meno aggiungersi alla quota intestata prevista dagli artt. 581 e 582 c.c..

La prima questione nasce dal rilievo che, mentre l’art. 540 secondo comma c.c., che disciplina la riserva a favore del coniuge superstite, prevede che a quest’ultimo ‘anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni’, gli artt. 581 e 582 c.c., i quali disciplinano nell’ambito della successione legittima rispettivamente il concorso del coniuge con i figli ovvero con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle del ‘de cuius’, non fanno riferimento a tali diritti; peraltro l’art. 584 c.c., che regola la successione del coniuge putativo, prevede espressamente l’applicabilità in favore di quest’ultimo della disposizione dell’art. 540 secondo comma c.c..

La Corte Costituzionale, affrontando la questione di legittimità costituzionale dell’art. 581 c.c. in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione nella parte in cui non attribuisce al coniuge, chiamato all’eredità con altri eredi, i diritti previsti dall’art. 540 secondo comma c.c. viceversa riconosciuti al coniuge putativo, con ordinanza del 5-5-1988 n. 527 l’ha ritenuta manifestamente infondata, rilevando che detti diritti nella successione ‘ab intestato’ sono attribuiti al coniuge nella sua qualità di legittimario, che l’omesso richiamo dell’art. 540 secondo comma c.c. da parte degli artt. 581 e 582 c.c. vale unicamente ad escludere che i diritti in oggetto competano al coniuge autonomamente, ovvero che si cumulino con la quota riconosciutagli dagli articoli medesimi, che per converso il rinvio contenuto nell’art. 584 c.c. significa soltanto che la legittima aggiuntiva costituita dai due diritti di godimento spetta anche al coniuge putativo, ed ha quindi concluso ‘che, pertanto, le suddette disposizioni già vivono nell’ordinamento con l’identico contenuto e portata che si vorrebbe raggiungere per via di reductio ad legitimitatem…’.

Rilevato che comunque tale decisione non ha superato i dubbi interpretativi suscitati dal sopra richiamato quadro normativo di riferimento, si segnala che questa Corte con sentenza del 13-3-1999 n. 22639, dopo aver premesso come indubitabile l’estensione dei diritti di abitazione ed uso previsti dall’art. 540 secondo comma c.c. al coniuge nella successione legittima in quanto l’eventualità che il coniuge putativo potesse godere di un trattamento diverso e più favorevole rispetto al coniuge legittimo sarebbe contraria al principio di eguaglianza, ha prospettato due diverse soluzioni delle modalità attraverso le quali tali diritti vengono riconosciuti al coniuge nella successione legittima; secondo un primo indirizzo essi sono riservati al coniuge come prelegati oltre la quota di riserva, mentre un’altra ricostruzione, partendo dal presupposto che nella successione legittima non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della quota di riserva, afferma che i diritti in questione non si aggiungono, ma vengono a comprendersi nella quota spettante a titolo di successione legittima; tuttavia la Corte non ha risolto tale questione, ritenendola irrilevante nella fattispecie sottoposta al suo esame.

La successiva pronuncia di questa Corte del 6-4-2000 n. 4329 (cui, come esposto in precedenza, ha aderito la sentenza impugnata), l’unica che ha affrontato più approfonditamente e risolto la questione in ordine al riconoscimento al coniuge superstite dei diritti di abitazione ed uso nella successione legittima, ha ritenuto che in tema di successione necessaria l’art. 540 secondo comma c.c. determina un incremento quantitativo della quota contemplata in favore del coniuge in quanto i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano (quindi il loro valore capitale) si sommano alla quota riservata al coniuge in proprietà; posto che la norma stabilisce che tali diritti gravano, in primo luogo, sulla disponibile, si deve anzitutto calcolare la disponibile sul patrimonio relitto ai sensi dell’art. 556 c.c. e, per conseguenza, determinare la quota di riserva

 

calcolata poi la quota del coniuge nella successione necessaria in base agli artt. 540 primo comma-542 e 543 c.c., alla quota di riserva così ricavata si aggiungono i diritti di abitazione ed uso, il cui valore viene a gravare sulla disponibile, sempre che questa sia capiente; se la disponibile non è sufficiente, i diritti di abitazione ed uso gravano anzitutto sulla quota di riserva del coniuge, che viene così ad essere diminuita della misura proporzionale a colmare l’incapienza della disponibile; se neppure la quota di riserva del coniuge risulta sufficiente, i diritti di abitazione e di uso gravano sulla riserva dei figli o degli altri legittimari.

La sentenza in esame ha quindi evidenziato che il primo ostacolo che si oppone all’accoglimento della tesi favorevole all’applicabilità del meccanismo di calcolo previsto dall’art. 540 secondo comma c.c. al coniuge nella successione legittima è data dal rilievo che in tema di successione legittima non trovano applicazione gli istituti della disponibile e della riserva; ma sussisterebbe un’altra ragione più persuasiva per disattendere tale applicabilità, considerato che la riserva rappresenta il minimo che il legislatore vuole assicurare ai prossimi congiunti anche contro la volontà del defunto, e che i diritti di abitazione ed uso fanno parte della riserva e dunque sono compresi nel minimo; orbene, per evitare che attraverso la disciplina delle successioni legittime vengano pregiudicati i diritti dei legittimari, l’art. 553 c.c., che serve di raccordo tra la successione legittima e quella necessaria, stabilisce che le porzioni fissate nelle successioni legittime, ove risultino lesive dei diritti dei legittimari, si riducono proporzionalmente per integrare tali diritti;

 

peraltro dal sistema della successione necessaria emerge che il legislatore interviene nel meccanismo delle successioni legittime quando la quota spettante nella successione necessaria andrebbe al di sotto della quota di riserva, mentre da nessuna norma risulta che il legislatore abbia modificato il regime della successione legittima per attribuire agli eredi legittimi (che siano anche legittimari) più di quanto viene loro riservato con la successione necessaria; poiché l’art. 553 c.c. vuole fare salva l’intera riserva del coniuge (secondo il sistema della successione necessaria), i diritti di abitazione e di uso si aggiungono alla quota di riserva regolata dagli artt. 540 primo comma e 542 c.c; per contro, non essendo ciò previsto da nessuna norma in tema di successione legittima, non vi è ragione per ritenere che alla quota intestata contemplata dagli artt. 581 e 582 c.c. si aggiungano i diritti di abitazione e di uso.

SUCCESSIONE LEGITTIMA (EREDITA’ SENZA TESTAMENTO)

EREDI QUOTE

 

quando al coniuge concorre un solo figlio

  • 1/2 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 1/2 al figlio (art. 581 cod. civ.)

quando al coniuge concorrono due o più figli

  • 1/3 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 2/3 ai figli (art. 581 cod. civ.)

quando non c’è il coniuge, ma uno o più figli

  • l’intera eredità si devolve ai figli, che succedono in parti uguali (art. 566 cod. civ.)

quando non ci sono figli, ma solo coniuge, ascendenti, fratelli e/o sorelle

  • 2/3 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 1/3 ascendenti e/o fratelli e/o sorelle (art. 582 cod. civ.)

in assenza di figli, ascendenti, fratelli e/o sorelle, ma quando c’è solo il coniuge

l’intera eredità viene devoluta al coniuge

BOLOGNA RAVENNA RIMINI Cos’ è la successione ? Cosa devo fare ? testamento eredità e successioni

BOLOGNA RAVENNA RIMINI Cos’ è la successione ? Cosa devo fare ? testamento eredità e successioni

redazione della dichiarazione di successione;

– accettazione dell’eredità, accettazione con beneficio di inventario;

– rinuncia all’eredità;

apertura della successione e violazione del divieto di patti successori;

eredità di minori e incapaci, accettazione dell’eredità col beneficio d’inventario;

separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede;

successione testamentaria: validità – invalidità del testamento;

  • testamenti
  • diritti e responsabilità dei chiamati e degli eredi
  • accettazione e rinuncia dell’eredità
  • gestione dei patrimoni ereditari nel comune interesse degli eredi.

esecuzione testamentaria;

lesione dei diritti dell’erede legittimo;

diritti a difesa dei legittimari, azioni di riduzione;

divisione dell’eredità;

successione degli eredi nell’impresa di famiglia.

– redazione del testamento e degli atti dispositivi di ultima volontà;

– interpretazione delle clausole testamentarie;

– impugnazione del testamento;

– mediazione e contenzioso ereditario;

– divisione ereditaria;

– donazioni;

Offriamo assistenza e consulenza legale in successioni ereditarie e donazioniBOLOGNA RAVENNA RIMINI Cos’ è la successione ? Cosa devo fare ? testamento eredità e successioni, avvocato a Bologna Quando una persona fisica decede è necessario regolare la titolarità dei rapporti patrimoniali già facenti capo alla stessa mediante l’apertura di una successione.Qualora un soggetto, per testamento o per legge, sia chiamato a succedere nella totalità delle situazioni di carattere patrimoniale di pertinenza del de cuius, si parla di successione mortis causa a titolo universale e colui che subentra nella titolarità di detti rapporti assume la qualità di erede.

Assistiamo e consigliamo i clienti nel trasferimento e/o assegnazione di beni e/o aziende ai futuri eredi per evitare successivi conflitti ereditari, nella risoluzione dei problemi legati alle successioni e alle donazioni.

Aiutiamo gli eredi nella ricerca e individuazione dei beni ereditari in Italia, avvalendoci di società di investigazione.

 

 

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BOLOGNA RAVENNA RIMINI COS’ È LA SUCCESSIONE ? COSA DEVO FARE ? TESTAMENTO EREDITÀ E SUCCESSIONI, AVVOCATO A BOLOGNA ??

 

BOLOGNA RAVENNA RIMINI COS’ È LA SUCCESSIONE ? COSA DEVO FARE ? TESTAMENTO EREDITÀ E SUCCESSIONI, AVVOCATO A BOLOGNA !!!!

 

BOLOGNA RAVENNA RIMINI COS’ È LA SUCCESSIONE ? COSA DEVO FARE ? TESTAMENTO EREDITÀ E SUCCESSIONI, AVVOCATO A BOLOGNA …..

Originally posted 2016-10-02 17:48:29.

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