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AVVOCATO PER DIRITTO DI FAMIGLIA BOLOGNA

L’accertamento della paternità è un procedimento giudiziario che ha lo scopo di accertare la filiazione naturale di un figlio nei confronti di un presunto padre.

In Italia, l’accertamento della paternità naturale è disciplinato dall’articolo 269 del codice civile, che prevede che “La paternità e la maternità possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo”.

La domanda di accertamento della paternità può essere proposta dal figlio, dalla madre, dal presunto padre o dal pubblico ministero. Il figlio deve aver compiuto sedici anni, altrimenti è necessario il suo consenso.

Il procedimento di accertamento della paternità si svolge davanti al tribunale del luogo di residenza del presunto padre. Il giudice può disporre l’effettuazione di indagini ematologiche, che possono costituire un mezzo di prova determinante.

La sentenza che accerta la paternità naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento. Il figlio ha diritto al cognome del padre, all’assistenza morale e materiale, alla successione e ad altri diritti previsti dalla legge.

In particolare, il figlio ha diritto:

Al cognome del padre;

All’assistenza morale e materiale del padre;

Alla successione del padre;

Al diritto al mantenimento, all’istruzione, all’educazione e alla cura, da parte del padre;

Al diritto di visita e di corrispondenza con il padre.

Il rifiuto del presunto padre di sottoporsi alle indagini ematologiche può essere valutato dal giudice come un comportamento di indizio della paternità.

L’accertamento della paternità è un diritto imprescrittibile per il figlio, ma non per i suoi discendenti

L’accertamento della paternità si chiama “dichiarazione giudiziale di paternità”.

In Italia, la dichiarazione giudiziale di paternità può essere chiesta dal figlio, dalla madre, dal presunto padre o dal pubblico ministero. Il figlio deve aver compiuto sedici anni, altrimenti è necessario il suo consenso.

La domanda di dichiarazione giudiziale di paternità deve essere presentata al tribunale del luogo di residenza del presunto padre. La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

I dati anagrafici del figlio;

I dati anagrafici del presunto padre;

Le prove a sostegno della domanda.

Il giudice può disporre l’effettuazione di indagini ematologiche, che possono costituire un mezzo di prova determinante.

La sentenza che accerta la paternità naturale produce gli stessi effetti del riconoscimento. Il figlio ha diritto al cognome del padre, all’assistenza morale e materiale, alla successione e ad altri diritti previsti dalla legge.

In particolare, il figlio ha diritto:

Al cognome del padre;

All’assistenza morale e materiale del padre;

Alla successione del padre;

Al diritto al mantenimento, all’istruzione, all’educazione e alla cura, da parte del padre;

Al diritto di visita e di corrispondenza con il padre.

Il rifiuto del presunto padre di sottoporsi alle indagini ematologiche può essere valutato dal giudice come un comportamento di indizio della paternità.

L’accertamento della paternità è un diritto imprescrittibile per il figlio, ma non per i suoi discendenti.

Ecco i passi da seguire per avviare un procedimento di accertamento della paternità:

Recarsi presso un avvocato specializzato in diritto di famiglia.

Rivolgersi al tribunale del luogo di residenza del presunto padre.

Il costo del procedimento di accertamento della paternità varia a seconda della complessità del caso. In genere, il costo è a carico del richiedente.

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Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 1.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (

. Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale.

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La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.

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Qual è la differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale?

Nella separazione consensuale sussiste un accordo tra i coniugi in ordine alle condizioni (personali e patrimoniali) della separazione stessa. Il Tribunale si limita ad omologare tale accordo (cioè ad assicurarsi che siano rispettati i diritti di ciascun coniuge e della eventuale prole) mediante decreto.

 

 

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Separazione giudiziale tempi?

La separazione giudiziale è una normale causa di merito, e richiede degli anni, perché spesso con la separazione giudiziale si chiede l’addebito del coniuge, o si litiga per affido figli o assegnazione casa coniugale

L’atto che dà il via al procedimento giudiziale è il deposito del ricorso da parte di uno dei due coniugi contro l’altro. Nel ricorso viene anche indicato se si desideri o meno richiedere l’addebito della separazione. Bisogna calcolare un tempo intorno ai 3 – 4 mesi prima che il Tribunale convochi i coniugi per la prima udienza.

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SEPARAZIONE GIUDIZIALE TEMPI Ricorso separazione giudiziale

Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 1.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano).

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In caso di separazione giudiziale, i tempi si allungano notevolmente, equiparandosi a quelli di una ordinaria controversia civile, in media 2-3 anni. I tempi necessari per la separazione giudiziale possono essere anche più lunghi, ad esempio nel caso in cui ci sia un appello o un ricorso in cassazione

Sentenza separazione giudiziale

Al termine del dibattimento il Giudice esprime attraverso la sentenza di separazione giudiziale i termini che regoleranno gli accordi fra i coniugi e riconosce ad uno dei due la vittoria della causa. Ciò avviene spesso dopo una serie di udienze che allungano il procedimento

In ogni caso, la Separazione Giudiziale può essere chiesta da uno dei coniugi tutte le volte in cui si verificano determinati fatti che rendono intollerabile la prosecuzione della convivenza o recano grave pregiudizio all’educazione della prole.

Ricapitolando i presupposti della separazione giudiziale sono:

Intollerabilità della convivenza che tra l’altro può anche non dipendere dal comportamento di uno dei coniugi.

Grave pregiudizio per l’educazione dei figli.

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La separazione di tipo giudiziale può essere chiesta, quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.

A differenza della separazione consensuale, la separazione giudiziale implica l’instaurarsi di una vera e propria lite giudiziale.

Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e solo se ciò sia richiesto da uno dei coniugi o da entrambi, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Peculiarità della separazione giudiziale, è pertanto la possibilità dell’addebito della separazione ad uno dei coniugi.

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Diversi sono i comportamenti ed i fatti che possono portare all’addebito di una separazione. Prescindendo da evidenti ipotesi di comportamenti contrari ai doveri matrimoniali:

Tradimento

Mancati rapporti sessuali

Abbandono tetto coniugale

come violenze domestiche,

commissione di reati da parte di un coniuge nei confronti dell’altro,

vi sono altri comportamenti che pur non trovando espresso riferimento in supporti normativi, vengono valutati dai Tribunali per l’addebito della separazione; tra questi ricordiamo le vessazioni psicologiche, il rifiuto nell’esercitare l’atto sessuale, l’estrema gelosia, l’atteggiamento del coniuge più facoltoso che fa mancare all’altro i mezzi di sostentamento, ecc.

 

Bologna

 

AS14 

 

 

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA BOLOGNA AVVOCATO COME RISOLVERE LA TUA SEPARAZIONE

SEPARAZIONE GIUDIZIALE TEMPI Ricorso separazione giudiziale

Il Diritto di famiglia: evoluzione storica e prospettive di riforma;

Lo stato unico dei figli. La l.n. 219/12 e il d.lgs. n. 154/2013;

La famiglia nella Costituzione e nelle norme sovranazionali;

Il matrimonio;

I rapporti personali fra coniugi;

I rapporti patrimoniali fra coniugi;

La crisi coniugale;

Gli effetti della separazione e del divorzio nei rapporti tra coniugi;

Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio;

Le convivenze;

Il rapporto genitori-figli;

L’accertamento dello stato di filiazione;

La procreazione medicalmente assistita;

L’adozione e l’affidamento;

La parentela, l’obbligo alimentare e la solidarietà familiare;

La responsabilità civile nelle relazioni familiari.

 

diritto di famiglia;

Art. 269 del codice civile. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità. La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale. Art. 273 del codice civile. Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto. L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni. Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice. Il tribunale dei minorenni ordinerà al presunto padre di sottoporsi al Test del DNA, al fine di accertare la paternità. Il rifiuto da parte del padre, a sottoporsi al test del DNA (con prelievo del sangue) comporta in concreto, l'ammissione di paternità, per giurisprudenza consolidata (vedi ad esempio sentenza del tribunale dei minorenni di L'Aquila del 19/04/2007). La madre non può impedire al padre di riconoscere il figlio; il figlio ha diritto di avere un padre ed una madre. Ha diritto di essere educato e mantenuto da un padre ed una madre !!! Ai sensi dell'articolo 250, comma 4 del codice civile, la madre non può impedire il riconoscimento del padre, laddove questo comportamento non risponda all'interesse del figlio.

Art. 269 del codice civile. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità.
La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso.
La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo.
La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre.
La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale.
Art. 273 del codice civile. Azione nell’interesse del minore o dell’interdetto.
L’azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell’interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall’articolo 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l’autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale.
Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l’azione se egli ha compiuto l’età di sedici anni.
Per l’interdetto l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.
Il tribunale dei minorenni ordinerà al presunto padre di sottoporsi al Test del DNA, al fine di accertare la paternità. Il rifiuto da parte del padre, a sottoporsi al test del DNA (con prelievo del sangue) comporta in concreto, l’ammissione di paternità, per giurisprudenza consolidata (vedi ad esempio sentenza del tribunale dei minorenni di L’Aquila del 19/04/2007).
La madre non può impedire al padre di riconoscere il figlio; il figlio ha diritto di avere un padre ed una madre. Ha diritto di essere educato e mantenuto da un padre ed una madre !!!
Ai sensi dell’articolo 250, comma 4 del codice civile, la madre non può impedire il riconoscimento del padre, laddove questo comportamento non risponda all’interesse del figlio.

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Separazione

Divorzio

Modifica delle condizioni di separazione/divorzio

Nullità/annullamento del matrimonio

Affidamento e mantenimento di figli di genitori non coniugati

Affidamento condiviso e esclusivo

Affidamento eterofamiliare ed affidamento ai Servizi Sociali

Casa familiare (assegnazione – divisione)

Riconoscimento e disconoscimento della paternità

Decadenza dalla potestà

Tutela frequentazione nonni/zii

Ordini di protezione \ allontanamento del coniuge e/o del convivente e/o del figlio

Mobbing familiare

Risarcimento del danno

Procedimenti ex art. 709 ter cpc e 614 bis cpc

Regime legale patrimoniale della famiglia (comunione)

Regime convenzionale patrimoniale della famiglia (separazione dei beni, fondo patrimoniale, comunione convenzionale)

Trust e fondo patrimoniale

Impresa familiare

Accordi matrimonial

Originally posted 2016-07-23 19:19:09.

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