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Avvocato divorzista: cosa fa e come sceglierlo

Il matrimonio è un’unione che, come tale, può subire dei cambiamenti o, addirittura, può terminare. In caso di crisi matrimoniale, è importante rivolgersi a un professionista esperto e che ha trattato molti casi n diritto di famiglia, come l’avvocato divorzista.

Cosa fa l’avvocato divorzista?

L’avvocato divorzista è un professionista che si occupa di tutte le questioni legali relative al matrimonio, alla separazione e al divorzio. In particolare, può assistere i coniugi in tutte le fasi del procedimento, dalla consulenza iniziale alla redazione degli atti, fino alla fase contenziosa, se necessario.

Le attività che può svolgere l’avvocato divorzista sono le seguenti:

  • Fornire consulenza legale in materia di diritto di famiglia
  • Redigere atti e documenti giuridici
  • Rappresentare i coniugi in sede di negoziazione assistita
  • Rappresentare i coniugi in sede di mediazione familiare
  • Rappresentare i coniugi in sede di processo civile

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    1. Quando e se la coppia entra in crisi in crisi non sempre è in grado di razionalizzare aspetti della vita quotidiana.
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    1. Consulenze su diritto di famiglia in via preventiva  ed è utile per conoscere i propri diritti ed i propri doveri in modo da poter trovare la migliore soluzione al problema.

     

     

    1. Il primo passo da compiere è quello di entrare in contatto con un avvocato esperto in materia di separazione e divorzio e metterlo al corrente dei motivi della crisi.

     

    1. Sarà il professionista a consigliare la coppia su come regolare la vita futura in base alle esigenze dei clienti, ovvero a mettersi in contatto con l’altro coniuge per iniziare la trattativa.

     

    Rivolgendovi al noto avvocato Divorzista Bologna Sergio Armaroli avrete assistenza per d tutte le incombenze di carattere legale e amministrativo previste per questa specifica situazione.

    In particolare, l’avvocato separazione consensualeBologna  si occuperà di compilare il ricorso: quell’atto col quale ci si rivolge al Tribunale per far approvare legalmente gli accordi di separazione precedentemente stabiliti dalla coppia stessa.

    Oltre a ciò, avvocato separazione consensuale Bologna , si preoccuperà anche di presentare i seguenti documenti:

    nota di iscrizione,

    atto di matrimonio,

    stato di famiglia,

    certificato di residenza di entrambi i coniugi.

     

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    SAN LAZZARO DI SAVENA NON SAI COME DIVORZIARE ?

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Come scegliere l’avvocato divorzista giusto?

La scelta dell’avvocato divorzista è un passo importante, che può avere un impatto significativo sull’esito del procedimento. Ecco alcuni consigli per scegliere l’avvocato giusto:

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Avvocati divorzisti a Bologna

 

Conclusione

L’avvocato divorzista è un professionista che può fornire assistenza e supporto legale in un momento difficile della vita. La scelta dell’avvocato giusto è importante per tutelare i propri interessi e ottenere un esito positivo del procedimento.

Avvocato esperto separazioni Bologna: 5 consigli per scegliere il professionista giusto

La separazione è un evento difficile e delicato, che può avere un impatto significativo sulla vita delle persone coinvolte. In questi momenti, è importante affidarsi a un professionista competente e preparato, in grado di tutelare i propri interessi e garantire il rispetto dei propri diritti.

Ecco 3 consigli per scegliere l’avvocato esperto separazioni Bologna giusto:

  1. importante sentirsi a proprio agio con l’avvocato che ti affido. La separazione è un momento difficile e delicato, è importante poter contare su un professionista che ti ascolti e ti supporti.

    In particolare, per la separazione in Italia, è importante considerare i seguenti aspetti:

    • L’avvocato deve essere esperto e preparato  in diritto di famiglia.
    • L’avvocato deve essere aggiornato sulla normativa vigente in materia di separazione.
    • L’avvocato deve essere in grado di gestire sia la fase stragiudiziale che quella giudiziale della separazione.

    Se stai pensando di separarti, è importante affidarti a un buon avvocato che possa aiutarti a tutelare i tuoi diritti e quelli dei tuoi figli.

Avvocato esperto separazioni a Bologna di fiducia

  1. Non dimenticate di chiedere un preventivo per i costi dell’assistenza legale. In questo modo, potrete avere un’idea chiara delle spese da sostenere.

Ecco alcuni suggerimenti aggiuntivi per scegliere l’avvocato esperto separazioni Bologna giusto:

  • Attendete a scegliere un avvocato che vi proponga soluzioni drastiche o conflittuali. Un buon professionista dovrebbe sempre puntare alla risoluzione consensuale della controversia, evitando, se possibile, il ricorso al tribunale.
  • Non sottovalutate l’importanza dell’esperienza. Un avvocato che ha maturato esperienza in materia di separazioni sarà in grado di fornirvi una consulenza più completa e qualificata.
  • Ricordate che la separazione è un processo che richiede tempo e impegno. Scegliete un avvocato che vi garantisca un’assistenza costante e personalizzata.

 

 

A CHI RIVOLGERSI AVVOCATO PER SEPARAZIONI BOLOGNA ? ALL’AVVOCATO SERGIO ARMAROLI 

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PRENDI UN APPUNTAMENTO NON SOFFRIRE PIU’ 051 6447838

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DEVI SEPARTARTI?

 

1)ti serve avvocato esperto?

2)ti serve avvocato veloce?

3)ti serve avvocato che ti ascolti ?

 

Cosa vuol dire separarsi?

 

  • Cosa cambia?
  • come restano i rapporti?
  • quali rapporti e doveri cessano?

  • Separazione e Divorzio

     

     

    La separazione non pone fine al matrimonio, ma ne sospende gli effetti in attesa di un procedimento di divorzio o di una eventuale riconciliazione.

     

     La separazione può essere di due tipi: legale – che a sua volte si divide in separazione legale consensuale o giudiziale – e separazione di fatto.

     

     Siccome la separazione e il divorzio sono due temi molto delicati , è opportuno rivolgersi ad un avvocato divorzista a Bologna  esperto in diritto di famiglia, che possa esaminare il caso di specie e fornire una consulenza ponderata con gli interessi dei coniugi e della prole.

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  • Le separazioni e i divorzi sono eventi dolorosi e complessi nella vita di molte persone. Quando una coppia decide di porre fine al proprio matrimonio, si apre un capitolo delicato che richiede una serie di decisioni legali e pratiche. In questo contesto, un avvocato esperto in separazioni diventa un alleato fondamentale per guidare le parti coinvolte attraverso questo processo emotivamente carico e legalmente intricato. In questo articolo, esploreremo il ruolo cruciale di un avvocato specializzato in separazioni e divorzi, evidenziando la sua importanza in ogni fase del processo.

    1. Consulenza Iniziale

    Una separazione o un divorzio inizia spesso con una fase di incertezza e confusione. Le parti coinvolte possono trovarsi in una situazione emotiva che rende difficile prendere decisioni ponderate. È qui che entra in gioco l’avvocato esperto in separazioni. Questi professionisti sono in grado di fornire una consulenza iniziale che aiuta le persone a comprendere le loro opzioni legali e a pianificare il percorso migliore per la loro situazione specifica.

    Durante questa fase, un avvocato esperto ascolterà attentamente i clienti, raccoglierà informazioni rilevanti e valuterà la fattibilità di diverse opzioni, come la separazione consensuale, la separazione giudiziale o il divorzio. Fornendo un quadro chiaro delle possibilità legali e delle conseguenze potenziali, l’avvocato consente alle persone di prendere decisioni informate e ben ponderate.

    2. Negoziazione e Mediazione

    Una delle sfide principali nei casi di separazione e divorzio è la negoziazione di accordi finanziari, custodia dei figli e altri aspetti importanti. Un avvocato esperto in separazioni svolge un ruolo chiave nella mediazione e nella negoziazione tra le parti coinvolte. La sua conoscenza della legge e la sua esperienza nel campo consentono di raggiungere accordi equi ed equilibrati.

    La mediazione è una soluzione alternativa alla risoluzione delle controversie che può evitare costosi e lunghi processi giudiziari. Un avvocato specializzato può fungere da mediatore neutrale o lavorare con un mediatore esterno per aiutare le parti a trovare soluzioni accettabili. La sua conoscenza della legge garantisce che gli accordi siano conformi alle normative locali e alle migliori pratiche legali.

    3. Elaborazione di Documenti Legalmente Validi

    Nel corso di una separazione o di un divorzio, è necessario compilare una serie di documenti legali, compresi accordi di separazione, accordi di custodia, divisione dei beni e accordi finanziari. Un errore nella preparazione di tali documenti può avere gravi conseguenze a lungo termine. Un avvocato esperto in separazioni si assicura che tutti i documenti siano completati correttamente, rispettando le leggi e i regolamenti locali.

    Inoltre, questi professionisti possono fornire una consulenza approfondita sulla divisione dei beni matrimoniali. La suddivisione dei beni può essere una delle questioni più complesse in un divorzio, ma un avvocato esperto può aiutare a determinare quale proprietà sia soggetta a divisione e come questa debba essere effettuata in base alla legge vigente.

    4. Rappresentanza Legale in Tribunale

    Nonostante gli sforzi di mediazione e negoziazione, alcune questioni potrebbero richiedere un ricorso al tribunale. In queste situazioni, avere un avvocato esperto in separazioni che rappresenti le vostre esigenze è fondamentale. Questi professionisti sono preparati per affrontare il sistema giudiziario e presentare una robusta difesa dei diritti e degli interessi dei loro clienti.

    L’avvocato esperto presenterà il caso in tribunale, gestirà la documentazione legale, interagirà con l’avvversario e cercherà di ottenere il miglior risultato possibile per il cliente. La loro esperienza e competenza legale sono essenziali per assicurare che il processo giudiziario si svolga in modo equo e che i diritti dei loro clienti siano adeguatamente protetti.

    5. Assistenza Continua

    Una separazione o un divorzio può avere conseguenze a lungo termine che richiedono un’attenzione costante. Gli avvocati esperti in separazioni non si limitano a gestire i casi giudiziari, ma continuano a fornire assistenza ai loro clienti anche dopo che la sentenza è stata emessa. Possono aiutare a monitorare e far rispettare gli accordi, a effettuare le modifiche necessarie in caso di cambiamenti nelle circostanze e a garantire che i loro clienti siano informati su eventuali questioni legali future.

    Conclusioni

    In conclusione, un avvocato esperto in separazioni e divorzi svolge un ruolo cruciale in tutte le fasi di questo complesso processo. Dalla consulenza iniziale alla negoziazione, dalla preparazione dei documenti alla rappresentanza legale in tribunale, questi professionisti offrono competenza legale e supporto emotivo alle persone che attraversano una separazione o un divorzio. La loro conoscenza delle leggi e delle procedure, insieme alla loro capacità di risolvere le controversie in modo equo, li rende un elemento fondamentale per garantire che il processo di separazione avvenga nel modo migliore possibile per tutte le parti coinvolte. Pertanto, se vi trovate in una situazione di separazione o divorzio, è importante cercare l’aiuto di un avvocato esperto in separazioni per navigare con successo attraverso questa fase difficile della vostra vita.

    SEPARAZIONE GIUSTA BOLOGNA?VELOCE? SUBITO?

    La separazione legale viene stabilita tramite un provvedimento del Tribunale che autorizza i coniugi a vivere separati e regolamenta sia le questioni patrimoniali e personali, sia l’eventuale gestione e mantenimento dei figli.

    Prima di analizzare le caratteristiche del processo di divorzio, è fondamentale comprendere quando può essere proposta la domanda giudiziale di divorzio. La fonte normativa da prendere in considerazione è la Legge 898/1970 art. 3 che riporta puntualmente i casi in cui, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, può essere domandata:

    nel caso in cui, dopo la celebrazione delle nozze, uno dei coniugi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in passato. Le pene prese in considerazione dal legislatore sono piuttosto gravi, la norma infatti fa riferimento all’ergastolo, ovvero ad una pena detentiva superiore ad anni 15;

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MA DEVI CONTINUARE A PROVVEDERE ALLA FAMIGLIA?

 

  • DEVI MANTENERE EX MOGLIE?
  • DEVI MANTENERE I FIGLI
  • DEVI CONTRIBUIRE ALLE SPESE

 

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OBBLIGO DI FEDELTA’

 

1)CESSA CON LA SEPARAZIONE

2)PUOI AVERE NUOVO COMPAGNO

3)PUOI ANCHE AVERE NUOVA CONVIVENZA

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OBBLIGHI ECONOMICI

 

  • DEVI DARE SE NON AUTOSUFFICENTE ASSEGNO A MOGLIE
  • DEVI DARE CONTRIBUTO MANTENIMENTO FIGLI
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ASSISTENZA CONSULENZA LEGALE PER LA SEPARAZIONE E IL DIVORZIO

 

SEPARAZIONE CONIUGI BOLOGNA E NON SOLO

 

  1. Quali sono i diritti del coniuge separato ?
  2. separazione senza figli
  3. separazione, con figli
  4. separazione, differenza tra affidamento e collocazione dei figli separazione,  
  • Separazione, è possibile non concederla?
  • Dove si chiede la separazione se moglie e marito abitano in due città diverse
  • Quali sono gli effetti personali della separazione sui coniugi (Lasciato titolo Effetti personali della separazione: quali doveri devono rispettare i coniugi)
  •  se i coniugi si riconciliano

 

separazione e assegnazione della casa coniugale –

 

 

  1. Differenza tra coniuge separato e coniuge superstite non separato
  2. quali professionisti possono aiutare in un giudizio di separazione
  3. studio legale specializzato in diritto di famiglia, separazione e divorzi
  4. documenti per la separazione consensuale
  5. documenti per la separazione giudiziale
  • Quali sono gli effetti patrimoniali della separazione ?
  • separazione, documenti per la separazione giudiziale
  • sentenza parziale di separazione sullo status
  • quando è possibile chiedere l’addebito della separazione ?

 

  • separazione, calcolo dell’assegno di mantenimento del coniuge
  • separazione, modifica delle condizioni di separazione, presupposti

 

SEPARAZIONE CON SENZA ADDEBITO

 

  1. separazione, modifica delle condizioni di separazione
  2. Quali sono gli effetti patrimoniali della separazione
  3. separazione, documenti per la separazione giudiziale

sentenza parziale di separazione separazione, con figli

  • separazione, quale differenza tra affidamento e collocazione dei figli 
  • separazione, calcolo assegno di mantenimento per i figli come si calcola?
  • separazione e assegnazione della casa coniugale –Separazione: assegnazione della casa familiare separazione, calcolo dell’assegno di mantenimento del coniuge

 

SEPARAZIONI BOLOGNA CON ATTENZIONE E TATTICA DIFENSIVA

La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venire meno lo status di coniuge, ma incide su alcuni degli effetti principali del matrimonio, come la cessazione dell’obbligo della coabitazione, del dovere di fedeltà, del dovere di collaborazione, dell’assistenza morale, della comunione legale, della presunzione di paternità.

Nell’ambito del diritto di famiglia, separazioni e divorzi costituiscono una casistica di grande delicatezza. L’avvocato divorzista è un professionista a cui si chiede di conciliare la capacità di tutelare gli interessi pragmatici delle parti con l’umana attenzione alle persone coinvolte, soprattutto in presenza di soggetti minori.


Rimanendo attivo il dovere di assistenza materiale, al coniuge che necessita di un sostentamento in quanto privo di propri redditi o insufficienti per adempiere alle proprie necessità spetta un assegno di mantenimento da parte dell’altro coniuge.

 

– modifica delle condizioni di separazione e di divorzio;

– accordi di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio mediante negoziazione assistita;

 

La separazione legale viene stabilita tramite un provvedimento del Tribunale che autorizza i coniugi a vivere separati e regolamenta sia le questioni patrimoniali e personali, sia l’eventuale gestione e mantenimento dei figli.

 

In particolare si parla di separazione legale consensuale quando tra i coniugi si crea un accordo in relazione alle condizioni (personali e patrimoniali) della separazione stessa. In questo caso, il Tribunale si limiterà a confermare tale accordo attraverso un decreto, assicurandosi quindi che vengano rispettati i diritti di ciascun coniuge e della eventuale prole.

 

La separazione legale giudiziale, invece, si ha quando tra i coniugi non vi è alcun accordo nella determinazione delle condizioni (personali e patrimoniali) della separazione stessa ed in questo caso è il Tribunale stesso a decretare, tramite sentenza, la separazione, imponendosi nel regolare le condizioni che tale sentenza comporta.

 

– separazione consensuale e giudiziale;

– accordi di separazione mediante negoziazione assistita (separazione veloce);

– divorzio, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio;

– accordi di divorzio mediante negoziazione assistita (divorzio breve);

 

L’avvocato SEPARAZIONI BOLOGNA ha maturato LARGA ESPERIENZA SUL CAMPO  nelle materie suindicate, sia nell’esercizio della professione legale,

 

L’avvocato SEPARAZIONI BOLOGNA ha maturato LARGA ESPERIENZA SUL

sia mediante attività di studio ed approfondimento mirati e tramite la costante partecipazione, anche quale relatrice, a convegni e corsi di aggiornamento professionale.

 

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Diritto di famiglia dell’avvocato Divorzista Bologna Sergio Armaroli

Mi occupo da diversi anni di diritto di famiglia, seguendo la coppia durante la crisi coniugale con particolare riguardo a separazioni, divorzi nonché alle azioni di disconoscimento-riconoscimento della paternità o questioni riguardanti la filiazione legittima o naturale.


Lo studio dell’ avvocato Divorzista Bologna Sergio Armaroli  ha seguito diverse pratiche di separazione / divorzio, mantenimento figli (minorenni e maggiorenni,), amministrazioni di sostegno … Cerco, per quanto possibile, di dirimere le controversie per giungere ad una soluzione condivisa.

Ho una vasta esperienza nel trattare problematiche complesse connesse con la vita delle persone. La mia attività in questo settore è cominciata con le coppie di culture diverse e si è sviluppata, nel settore internazionale. 



Lo studio dell’ avvocato Divorzista Bologna Sergio Armaroli  presta assistenza per separazioni legali tra coniugi siano essi cittadini italiani/UE privilegiando la definizione dei procedimenti per via consensuale, non solo per i costi a carico del cliente che sono di circa la meta’ rispetto ad una separazione giudiziale, ma anche perché i tempi si accorciano enormemente per arrivare a sentenza.

 

Lo studio dell’ avvocato Divorzista Bologna Sergio Armaroli affronta  questo particolare settore del diritto mettendo in correlazione l’approfondita conoscenza degli istituti giuridici, l’esperienza professionale in merito alle prassi giudiziarie, con le dinamiche emotivo-relazionali che possono incidere sugli aspetti giuridici delle diverse questioni prospettate. SERVIZIO E’ garantita l’assistenza nella fase stragiudiziale e giudiziale, con l’opzione di scelta della procedura di negoziazione assistita. Lo studio dell’ avvocato Divorzista Bologna Sergio Armaroli lavora in equipe, nell’ottica di un approccio multidisciplinare alla materia, collaborando con professionisti esperti in materia psicopedagogica e contabile/fiscale.

Avvocati divorzisti COME PERCHE’ 3 SEPARARSI 2 BOLOGNA 1 AVVOCATO ESPERTO ESPERTO SEPARAZIONI

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Separazione

Lo studio dell’ avvocato Divorzista Bologna Sergio Armaroli affronta questo particolare settore del diritto mettendo in correlazione l’approfondita conoscenza degli istituti giuridici, l’esperienza professionale in merito alle prassi giudiziarie, con le dinamiche emotivo-relazionali che possono incidere sugli aspetti giuridici delle diverse questioni prospettate.

 

  1. Trattando Diritto di famiglia ho assistito moltissime coppie nella fase critica della loro vita familiare cercando di trovare soluzioni concordate e meno traumatiche possibili per loro e per i loro figli. Affrontare la fase separativa con un avvocato formato in modo multidisciplinare consente al cliente di raggiungere una maggior consapevolezza nel suo percorso e personale.
  2.  
  3. Ho assistito numerosissimi clienti coinvolti in situazioni di crisi coniugali (con o senza figli), sfociate in separazioni: talora è stato possibile pervenire ad una soluzione consensuale della vicenda mentre, altre volte, si è proceduto giudizialmente (talora anche con richieste di addebito della separazione ad uno dei coniugi per violazione dei doveri coniugali, ad esempio per infedeltà, assenza di coabitazione, mancata assistenza morale e materiale).Ho posto particolare attenzione anche alle regolamentazione delle spese straordinarie da ripartire tra i coniugi con applicazione dei Protocolli redatti dai Tribunali.
  4. Affrontare una separazione (consensuale o giudiziale), un divorzio (congiunto o giudiziale) e la fine di una convivenza non è mai semplice, soprattutto quando sono presenti dei figli. La complessità di queste vicende può, quindi, richiedere il supporto anche di ulteriori figure professionali (psicologi, commercialisti, ecc.) che permettano la più idonea gestione. Da oltre 20 anni seguo le vicende patologiche legate alla famiglia ed al suo patrimonio: diritti e doveri dei coniugi, separazioni, divorzi, divisioni patrimoniali, decisioni che riguardano i figli e gli incapaci. La materia impone una sensibilità che si acquisisce non solo con lo studio attento delle evoluzioni legislative e giurisprudenziali.

 

L’avvocato Divorzista Bologna Sergio Armaroli grazie all’intervento di diverse figure professionali altamente qualificate, assiste le persone nella difficile gestione delle delicate e dolorose vicende di separazione, divorzio, cessazione della convivenza di fatto, con specifica attenzione ai figli. Con professionisti e corrispondenti nelle principali città italiane lo Studio dell’avvocato Divorzista Bologna Sergio Armaroli è in grado di offrire consulenza legale e i propri servizi professionali in tutta Italia.

 

 


Diritto di famiglia dell’ avvocato Divorzista Bologna Sergio Armaroli

Ho una vasta esperienza nel trattare problematiche complesse connesse con la vita delle persone. La mia attività in questo settore è cominciata con le coppie di culture diverse e si è sviluppata, nel settore internazionale. Lavorando da sempre anche in ambito aziendale ho avuto l’opportunità di aiutare imprenditori e loro familiari nelle scelte di carattere patrimoniale e personale.

 

Trattando Diritto di famiglia ho assistito moltissime coppie nella fase critica della loro vita familiare cercando di trovare soluzioni concordate e meno traumatiche possibili per loro e per i loro figli. affrontare la fase separativa con un avvocato formato in modo multidisciplinare consente al cliente di raggiungere una maggior consapevolezza nel suo percorso personale.


Divorzio

Trattando Diritto di famiglia ho assistito moltissime coppie nella fase critica della loro vita familiare cercando di trovare soluzioni concordate e meno traumatiche possibili per loro e per i loro figli. Alla luce delle ultime sentenze della corte di Cassazione è importante aver chiari quali siano diritti e doveri dei coniugi in questa delicata fase della vita familiare. Il servizio viene reso fornendo il supporto necessario al cliente o alla coppia di coniugi già separati, in modo cortese, corretto e veloce. I costi possono essere piu’ contenuti, rispetto al coniuge che singolarmente si rivolge ad un legale,

fac simile divorzio giudiziale con figli maggiorenni

 

 

 

Unioni civili

Ho trattato casi di separazione tra coppie dello stesso sesso e svolto attività di consulenza relativa a coppie di fatto ovvero persone che, pur essendo unite da una relazione sentimentale o affettiva, non hanno contratto alcun vincolo matrimoniale ma hanno ritenuti opportuno registrarsi all’anagrafe del comune di residenza come “coppia di fatto”, con le conseguenti implicazioni/risvolti giuridici di tale scelta.

 

 


Eredità e successioni

Assisto i clienti in tutte le controversie connesse alle successioni ereditarie, con speciale riferimento alla consulenza per la redazione di testamenti, per divisioni ereditarie stragiudiziali e giudiziali, nonché per tutto quel complesso di attività legali che conseguono al decesso di una persona e che devono venire eseguite entro termini di legge prestabiliti. In sede giudiziale, lo Studio dell’ avvocato Divorzista Bologna Sergio Armaroli ha maturato negli anni una pluriennale esperienza in tema di azioni di divisioni di compendi ereditari, e di quelle volte a tutelare gli eredi legittimari (coniuge – figli – ascendenti), nonché di azioni di impugnazione di testamenti.

 

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  1.  

ALLORA CHIAMA ADESSO 051 6447838 : UNA BUONA SEPARAZIONE  FA VIVER MEGLIO IL FUTURO

La coppia si puo’ separare o si può divorziare in modo consensuale se i coniugi raggiungono un accordo riguardo le condizioni relative all’affidamento dei figli e gli aspetti economici, altrimenti occorre che uno di essi presenti autonomamente un ricorso al Tribunale di competenza instaurando un Giudizio.
Quando la separazione o il divorzio sono iniziati  giudizialmente potranno sempre trasformarsi in procedure consensuali ove le parti trovassero un accordo prima dell’emissione della sentenza.

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TRIBUNALE BOLOGNA AFFIDO FIGLI SEPARAZIONE IMOLA BAZZANO SAN PIETRO IN CASALE MALALBERGO

  • Avvocati divorzisti Bologna QUANDO  AFFRONTARE UNA SEPARAZIONE?
  • CERCANDO DI NON AUMENTARE LA CONFLITTUALITA’ 
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  • Avvocati divorzisti Bologna in QUANTO TEMPO POSSO SEPARARMI?
  • SE ABBIAMO UNA SEPARAZIONE CONSENSUALE IN POCHI MESI CON RITO ORDINARIO IN POCHE SETTIMANE CON LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
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  • SE INVECE ABBIAMO UNA SEPARAZIONE GIUDIZIALE CI VOGLIONO ANNI PERTANTO MEGLIO UNA CONSENSUALE 
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  • Avvocati divorzisti Bologna COSA   PUO’ RENDERE DIFFICILE LA MIA SEPARAZIONE?
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  • GLI ATTRITI E DISACCORDI, LO SCONTRO A VOLTE SENZA SENSO 

 

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Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 19/09/2017, n. 21657

Le doglianze sono inammissibili perché sotto le apparenti spoglie della violazione dei menzionati generici dispositivi di legge, sollecitano un sostanziale riesame delle risultanze processuali ed una diversa valutazione degli apprezzamenti giudiziali sui fatti accertati ai fini della regolazione della separazione giudiziale.

 

 

Corte d’Appello Roma, Sentenza, 12/03/2018, n. 1586

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, è irrituale la domanda di addebito formulata per la prima volta in sede di comparasa conclusione ex art. 190 c.p.c.. Pertanto, è corretta la non pronuncia sull’addebito formulata così, tardivamente.

 

 

Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 10/01/2019, n. 403 (rv. 652669-01)

In tema di impugnazione della sentenza di separazione personale tra coniugi, l’art. 23 l. n. 74 del 1987, in forza del quale “l’appello è deciso in camera di consiglio”, postula l’applicazione del rito camerale con riferimento all’intero giudizio di impugnazione, con la conseguenza che la proposizione dell’appello si perfeziona con il deposito del relativo ricorso in cancelleria, nel termine perentorio di cui agli artt.325 e 327 c.p.c., costituendo, per converso, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza un momento meramente esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione, funzionale soltanto all’instaurazione del contraddittorio. Nondimeno, ove l’appello sia stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, la nullità dell’impugnazione non risulta predicabile in applicazione del generale principio di conservazione degli atti processuali, sempre che l’atto viziato abbia i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, ed il relativo deposito nella cancelleria del giudice adito sia avvenuto entro i termini perentori fissati dalla legge. (Rigetta, CORTE D’APPELLO FIRENZE, 30/10/2017)

 

 

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/06/2021, n. 16569

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L’affidamento familiare, di cui all’art. 4 della L. n. 184/83, è una misura volta a tutelare il minore, in caso di difficoltà o di disagio temporaneo dei genitori, e in funzione del superamento di tali situazioni, con conseguente ripristino del collocamento presso la famiglia d’origine, sicché: a) può declinarsi nelle forme dell’affidamento interfamiliare, ai membri della c.d. “famiglia allargata” (es. a una zia, come nella specie); b) se disposto giudizialmente, il provvedimento deve essere motivato; c) lo stesso può essere adottato anche dal giudice della separazione o del divorzio, sempre che sussistano le condizioni previste dall’art. 4 cit.; d) a tal fine il giudice deve valutare in concreto la sussistenza di un conflitto di interessi tra il minore e i genitori, designando in tal caso un curatore speciale; e) il giudice deve altresì previamente procedere all’ascolto del minore ultradodicenne, o anche infradodicenne se capace di discernimento; f) il provvedimento deve indicare i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri dell’affidatario, le modalità attraverso cui i genitori e gli altri familiari mantengono il rapporto con il minore, nonché il servizio sociale responsabile del programma di assistenza e di vigilanza sull’affidamento, con l’obbligo di tenere costantemente informato il giudice procedente su ogni evento significativo, e comunque con relazioni periodiche semestrali; g) soprattutto deve indicarsi il periodo di presumibile estensione temporale della misura, rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d’origine, e anche l’eventuale proroga deve essere motivata e a sua volta limitata nel tempo; h) la misura in parola cessa con provvedimento della stessa autorità che l’ha disposta, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà della famiglia d’origine ovvero allorché la prosecuzione sia pregiudizievole per il minore, non essendone possibile il reinserimento nella famiglia in questione; i) in tale seconda fattispecie il giudice procedente, se è quello ordinario, deve ascoltare nuovamente il minore e, se necessario, chiedere al giudice minorile competente l’adozione degli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore (nella specie, la suprema corte ha cassato il provvedimento di merito, adottato dal giudice ordinario nell’ambito di una separazione giudiziale, che aveva disposto l’affido familiare di un minore, durato – senza proroghe espresse e senza che fosse stato sollecitato l’intervento del giudice minorile – circa cinque anni, pur se il minore, immotivatamente, non era stato ascoltato, e in mancanza di una valutazione del conflitto di interessi tra il minore stesso e i genitori, e senza che fossero stati chiesti provvedimenti al giudice minorile).

AVVOCATO  SERGIO ARMAROLI BOLOGNA AVVOCATO DIVORZISTA 051 6447838

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/12/2020, n. 28649 (rv. 660048-01)

AVVOCATO  SERGIO ARMAROLI BOLOGNA AVVOCATO DIVORZISTA 051 6447838

FAMIGLIA – Matrimonio – Separazione personale dei coniugi – Effetti – Assegno di mantenimento – In genere – Separazione personale – Convenzione stipulata tra i coniugi prima della pronuncia di separazione – Atto di “puntuazione” – Efficacia – Esclusione – Fondamento

In materia di separazione dei coniugi, il regolamento concordato fra i coniugi mediante un atto di “puntuazione” avente ad oggetto la definizione dei loro rapporti patrimoniali in vista di una separazione consensuale, acquista efficacia giuridica solo in seguito al provvedimento di omologazione della separazione, mentre qualora i coniugi addivengano ad una separazione giudiziale, le pattuizioni convenute antecedentemente sono prive di efficacia giuridica. (Rigetta, CORTE D’APPELLO VENEZIA, 16/07/2019)

 

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 23/01/2019, n. 1874 (rv. 652681-01)

La deroga della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, di cui all’art. 1 della l. n. 742 del 1969 prevista per le cause inerenti ad obblighi alimentari, non può essere estesa alle cause di separazione giudiziale dei coniugi, ancorchè pendenti in fase d’impugnazione con riguardo anche alle statuizioni adottate in materia di alimenti. (Rigetta, CORTE D’APPELLO BOLOGNA, 14/10/2014)

 

 

 

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FAMIGLIA AVVOCATO ESPERTO

L’avvocato Sergio Armaroli Bologna in qualità di avvocato divorzista chiede sempre al cliente di verificare quali accordi o quali provvedimenti sono stati presi in sede di separazione per comprendere quali miglioramenti si possono raggiungere nel divorzio.

IL DIVORZIO E’ UNA S0RTA DI DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DEL MATRIMONIO, INFATTI DOPO IL DIVORZIO I CONIUGI SE VOGLIONO TORNARE  INSIEME SPOSATI DEVONO RISPOSARSI Avvocati divorzisti Bologna

AVVOCATO  SERGIO ARMAROLI BOLOGNA AVVOCATO DIVORZISTA 051 6447838

Il divorzio permette ai coniugi separati di procedere con lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale. Il divorzio pertanto, comporta diversi effetti sotto il profilo giuridico, quali ad esempio la perdita del cognome, del diritto all’eredità o ancora la possibilità di chiedere, qualora vi siano i presupposti, l’assegno divorzile o la liquidazione del TFR nei confronti del coniuge più forte economicamente. è in grado d valutare e consigliare al meglio il proprio cliente sulle questioni da questo richieste.

AVVOCATO  SERGIO ARMAROLI BOLOGNA AVVOCATO DIVORZISTA 051 6447838

 

 I clienti vengono assistiti dall’avvocato Sergio Armaroli Bologna in qualità di avvocato divorzista durante tutta la fase del divorzio, sia giudiziale che consensuale, sia personalmente, sia telefonicamente e anche in via telematica con invio di ogni provvedimento e/o atto che viene redatto in studio o pronunciato dal Giudice.

Come per la separazione, anche il divorzio rappresenta un momento molto delicato nella vita di una persona. Assisto quotidianamente clienti che sono coinvolti in procedimenti di divorzio, sia congiunti sia contenziosi, occupandomi degli aspetti personali e patrimoniali, riservando la maggiore tutela ai figli, soprattutto se minori d’età.


Separazione

L’avvocato Sergio Armaroli Bologna in qualità di avvocato divorzista ha seguito separazioni di ogni tipo, sia consensuali sia giudiziali. La fine del rapporto matrimoniale comporta sempre problematiche da affrontare, differenti in ogni caso concreto: ecco perché il mio approccio è ogni volta diverso a seconda delle esigenze del cliente.



Come avvocato per le separazioni assisto i clienti con la massima discrezionalità trattandosi di questioni molto intime e private. In vent’anni di attività in materia ho patrocinato svariate cause giudiziali con problematiche inerenti l’addebito, il mantenimento, l’affidamento dei figli promuovendo gli interessi dei clienti, ma tutelando in primis la posizione ed il benessere dei minori.

 

Molti clienti si sono rivolti al mio studio anche per completare  accordi di separazione e sono rimasti soddisfatti sia per la assistenza sia per la trasparenza nei rapporti.

 

 

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TRIBUNALE BOLOGNA AFFIDO FIGLI SEPARAZIONE IMOLA BAZZANO SAN PIETRO IN CASALE MALALBERGO

parliamo di divorzio consensuale quando il termine tecnico è divorzio congiunto.Avvocati divorzisti Bologna

  • Avvocati divorzisti Bologna COSA  FARE PER SEPARARSI?

  • UN RICORSO AL TRIBUNALE OPPURE LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

  • QUALI SONO I TEMPI?

  • PER UN RICORSO CONGIUNTO DI SEPARAZIONE  DOPO POCHI MESI VI E’ L’UDIENZA  E LA SEPARAZIONE E’ FATTA

CHIAMA SUBITO ALTRIMENTI COME FAI A FARE IL DIVORZIO SE NON CI INCONTRIAMO ?  CHIAMA UN AVVOCATO ESPERTO DAI CHE UNA SOLUZIONE SI TROVA  PRENDI APPUNTAMENTO  051 6447838 

Il divorzio puo’ essere consensuale o congiunto  o giudiziale  se non vi è l’accordo dei coniugi sulle condizioni divorzio consensuale – Avvocati divorzisti Bolognadivorzio breve bologna 

Separazione

La crisi coniugale comporta vari problemi, perché, ovviamente quando il mènage coniugale viene turbato, gli intrecci patrimoniali si sono con il tempo sviluppati.

Innegabile poi la delicatezza dei rapporti con i figli e della questione dell’assegnazione della casa familiare.L’avvocato Sergio Armaroli esperto di diritto di famiglia Bologna fornisce competenze  sia per separazione consensuale/divorzio congiunto sia per separazione/divorzio giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso


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La crisi coniugale comporta vari problemi, perché, ovviamente quando il mènage coniugale viene turbato, gli intrecci patrimoniali si sono con il tempo sviluppati, lasciando spesso rammarichi e ragionamenti “con il senno di poi”. Innegabile poi la delicatezza dei rapporti con i figli e della questione dell’assegnazione della casa familiare. Fornisco assistenza sia per separazione consensuale/divorzio congiunto sia per separazione/divorzio giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso

Avvocati divorzisti COME PERCHE’ 3 SEPARARSI 2 BOLOGNA 1 AVVOCATO ESPERTO ESPERTO SEPARAZIONI

 

Mi occupo da oltre venti anni di separazioni, divorzi, affidamento dei minori e tutela delle vittime di abusi familiari.

Al termine di un matrimonio vi sono problematiche che occorre affrontare con particolare riguardo, soprattutto, alla tutela dei bambini coinvolti nelle questioni dei genitori. Occorre una particolare delicatezza per affrontare tematiche quali l’affidamento e le questioni patrimoniali, spesso oggetto di tensioni e disaccordi. Fornisco assistenza, inoltre, per separazioni e divorzi consensuali.

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Evidentemente il divorzio congunto  o divorzio consensuale è piu’ breve del divorzio giudiziale il primo si sbriga in una udienza  il secondo ne ha diverse e dura anni. Assisto la clientela cercando anche in questo caso di tutelare non solo gli interessi della parte ma degli eventuali figli minori eventualmente presenti. Ove non sia possibile il divorzio congiunto sono in grado di assistere anche nella fase contenziosa coadiuvato eventualmente da consulenti psicologici. Svolgo attività di una prima consulenza, nella quale opero un’attività di ascolto del Cliente e delle sue necessità. Cerco sempre di trovare condizioni concordate tra i clienti per non sottoporre i Clienti allo stress di un lungo giudizio contenzioso. La mia priorità è sempre la tutela dei figli minorenni e la messa in sicurezza, a seguire la ricerca di una conciliazione sotto il profilo economico

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IL DIVORZIO CONSENSUALE OVVIAMENTE COSTA MENO DEL DIVORZIO GIUDIZIALE PERCHE’ PER L’AVVOCATO VI SONO MENO ATTIVITA’ DA COMPIERE

. La mia esperienza mi ha permesso di specializzarmi in questa materia. Come si sa, la cessazione di qualunque rapporto, che sia coniugale o “di fatto”, comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento dei figli minori e le questioni patrimoniali. L’obiettivo è sempre quello di cercare di raggiungere un accordo che possa portare la coppia a un punto di intesa, sia per il benessere dei figli, che da un punto di vista prettamente economico per le parti.

 


Divorzio

In qualità di avvocato divorzista chiedo sempre al cliente di verificare quali accordi o quali provvedimenti sono stati presi in sede di separazione per comprendere quali miglioramenti si possono raggiungere nel divorzio. Ho seguito separazioni e divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La fine o fallimento del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In quanto padre di tre figli posso comprendere a fondo le dinamiche familiari non solo da un punto di vista legale ma anche pratico.

 

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 I clienti vengono assistiti durante tutta la fase del divorzio, sia giudiziale che consensuale, sia personalmente, sia telefonicamente e anche in via telematica con invio di ogni provvedimento e/o atto che viene redatto in studio o pronunciato dal Giudice.

 

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SENTENZA PATERNITA’ NATURALE

Se inizi una causa per ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca, anche “per relationem”, le conclusioni della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, avente ad oggetto le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA (che può assumere, nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi), dovendosi ritenere che il giudice, salvo il caso in cui siano mosse precise censure (anche contenute in consulenze tecniche di parte), a cui è tenuto a rispondere, possa limitarsi ad un mero richiamo adesivo al parere espresso dal consulente d’ufficio.
La prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti.

i
l rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche

nella specie opposto da tutti gli eredi legittimi del preteso padre – costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.



divorzio consensuale – divorzio breve bologna

parliamo di divorzio consensuale quando il termine tecnico è divorzio congiunto.

Il divorzio puo’ essere consensuale o congiunto  o giudiziale  se non vi è l’accordo dei coniugi sulle condizioni divorzio consensuale – divorzio breve bologna
Separazione

L’efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa perché esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno questa natura anche se espresse in termini di “leggi”, e tutte le misurazioni, anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati, sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico), spettando al giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell’opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini.


mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale


 l’art. 269 cod. civ. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'”id quod plerumque accidit”, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l’accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. “tractatus”), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. “fama”), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore.
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, l’acquisizione e l’utilizzazione, ai fini della formazione del convincimento del giudice, di una consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo, ma su concorde richiesta delle parti, non possono essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio, la cui assenza nella fase di formazione della consulenza stragiudiziale è ad essa consustanziale, realizzandosi solo nel successivo giudizio, nel cui ambito ne è possibile l’acquisizione secondo la disciplina della prova documentale, salva, comunque, la possibilità per il giudice di porre a fondamento della decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione della sua valutazione.


Nel caso in cui sia stata acquisita una consulenza sul DNA, espletata da un esperto al di fuori del processo su concorde richiesta delle parti, il giudice, ove non siano allegate specifiche ragioni tecniche e scientifiche, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica di ufficio per il solo fatto della natura stragiudiziale della perizia acquisita.
Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti.
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova sancito, in materia, dall’art. 269, comma 2 c.c. non è derogato dal limite imposto al giudice dalla disposizione di cui al successivo quarto comma della stessa norma di legge, e non tollera, pertanto, surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di merito di una sorta di «ordine cronologico» nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del «tipo» di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, tra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudicante rientra anche l’ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici, trattandosi, nella specie, di valutare non della legittimità o meno di un prelievo funzionale alle prove genetiche del DNA, ma soltanto se, ferma la inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta negativa di rifiutarne il consenso sia lecito trarre argomenti di prova al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti nel corso del giudizio.

RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ESAMI EMATOLOGICI

, che non può ritenersi giustificato con il mero richiamo a possibili violazioni della legge n. 675 del 1996 sulla tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l’uso dei dati nell’ambito del giudizio non può che essere rivolto ai fini giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l’accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della legge anzidetta.

Mentre nella originaria formulazione dell’art. 269 c.c. antecedente alle modifiche introdotte con la legge di riforma (art. 113 della L. 19 maggio 1975, n. 151) la quale ha soppresso le presunzioni di paternità, la ricerca della paternità naturale era consentita solo nell’ambito di alcune presunzioni legali espressamente previste, il nuovo testo dell’art. 269 cit. prevede l’utilizzabilità di ogni mezzo di prova, salva l’insufficienza – a tale fine – della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti fra la madre ed il preteso padre all’epoca del concepimento. Da ciò consegue che il giudice di merito sia dotato di ampio potere discrezionale nella ricerca degli strumenti di accertamento, e che non sia tenuto ad ammettere tutti gli esami consentiti dalla scienza, essendo egli libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze delle indagini che ritenga idonee e sufficienti per la soluzione della controversia, purché ne dia adeguata motivazione.

Le indagini ematologiche e genetiche sul DNA possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità. (Nella specie, la S.C. ha fatto applicazione dell’art. 127 del codice civile spagnolo, che ammette nei giudizi di filiazione l’investigazione di paternità e di maternità mediante tutti i tipi di prova, inclusa la biologica”, analogamente all’art. 269, secondo comma, c.c.).
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l’art. 269, quarto comma, c.c. – secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale – non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito.
Il principio secondo il quale il provvedimento che disponga, o meno, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata, non potendo detto giudice rifiutare sic et simpliciter o con argomentazioni di stile e prive di reale consistenza il ricorso ad essa ; ne discende che, nel giudizio per l’accertamento della paternità naturale ex art. 269 c.c., la mancata ammissione di consulenza tecnica genetica, che non tenga conto dei progressi della scienza biomedica e argomenti sic et simpliciter sull’avvenuto decesso del presunto padre già da moltissimi anni e sulla dispendiosità e difficoltà del relativo accertamento tecnico, rigettando la domanda non già per totale mancanza di prove, bensì per non univocità e discordanza degli elementi acquisiti attraverso le prove storiche, costituisce vizio di motivazione sindacabile in sede di legittimità.
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l’ultimo comma dell’art. 269 c.c., introducendo una limitazione di carattere probatorio, per cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale, non rende indefettibile la dimostrazione della esistenza di tali rapporti, dovendo la predetta disposizione essere coordinata con quella del secondo comma dello stesso art. 269, per effetto del quale la prova della paternità e della maternità può essere data con qualsiasi mezzo.

SEPARAZIONE GIUSTA BOLOGNA?VELOCE? SUBITO?

AVVOCATO PER PADRI SEPARATI BOLOGNA

 

AVVOCATO PER  MOGLI CHE VOGLIONO SEPARARSI BOLOGNA 




DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ
RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE
SUCCESSIONI E TESTAMENTI
AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO
TUTELA E GESTIONE PATRIMONIALE
TRUST E FONDI PATRIMONIALI
PRATICA COLLABORATIVA
SEPARAZIONE
DIVORZIO
ASSEGNO DI MANTENIMENTO
AFFIDAMENTO
COLLOCAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI
UNIONI CIVILI E CONVIVENZE
ADOZIONI
Aree di intervento
·       separazione giudiziale
·       separazione consensuale
·       divorzio
·       nullità \ annullamento matrimonio
·       modifica alla condizioni di separazione e divorzio
·       controversie relative alle convivenze more uxorio
·       ordini di protezione \ allontanamento del coniuge e\o del figlio
·       tutela frequentazione nonni \ zii
·       accordi di convivenza
·       famiglia di fatto e convivenze: le possibili tutele dei partner non sposati
·       accordi matrimoniali
·       ricorso di separazion

S E P A R A Z I O N E

– Abbandono della casa familiare – Addebito della separazione – Limiti (Cc, articoli 143, 151, 2697 e 2729)

In tema di separazione personale dei coniugi, l’abbandono della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi, e l’onere incombe a chi ha posto in essere l’abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, e in conseguenza di tale fatto.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 3 agosto 2007 n. 17056 – Pres. Luccioli; Rel. Bonomo; Pm (conf.) Schiavon; Ric. Marzocchi; Controric Marchi

– Addebito – Violazione dell’obbligo di fedeltà – Necessità della prova della crisi coniugale conseguente – Sussiste (Cc, articoli 143, 151 e 154)

La violazione degli obblighi matrimoniali non rileva ai fini dell’addebito se non abbia dato causa all’intollerabilità della convivenza. Pertanto, la dichiarazione di addebito nella separazione, anche in ordine alla violazione dell’obbligo di fedeltà, richiede la prova che l’irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento consapevole e volontario del coniuge, e che sussista un preciso nesso di causalità tra tale comportamento e l’intollerabilità della convivenza: il mancato raggiungimento della prova che tale comportamento sia causa efficiente dell’intollerabilità esclude dunque la pronuncia di addebito.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 11 agosto 2011 n. 17193 – Pres. Luccioli; Rel. Dogliotti; Pm (diff.) Russo

Nota

La Corte ha precisato che la violazione dell’obbligo di fedeltà di cui all’articolo 143 Cc, sotto il vigore della normativa previgente, veniva ricollegata all’adulterio, cioè presupponeva la violazione del dovere di fedeltà sessuale, con conseguente offesa all’onore e al decoro del coniuge, rilevando soprattutto se ostentato e conosciuto da terzi. Con la riforma del 1975, invece, si ritiene che l’obbligo di fedeltà sia diretto a garantire e consolidare la comunione di vita tra coniugi, arrivando la dottrina e la giurisprudenza a ritenere che la violazione di tale dovere rappresenti una rottura del rapporto di fiducia tra i coniugi medesimi e, quindi, un deterioramento dell’accordo e della stima reciproci. In quest’ottica la pronuncia dell’addebito assume il carattere dell’eccezionalità, essendo rilevante l’elemento dell’imputabilità di comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio e avendo riguardo a violazioni particolarmente gravi e ripetute o comunque inquadrate in una valutazione complessiva di tutta la vicenda coniugale (Cassazione 2740/08).

– Addebito – Violazione dei doveri di cui all’articolo 143 Cc – Sufficienza – Limiti (Cc, articolo 143)

Ai fini della pronuncia di un addebito non è sufficiente la sola violazione dei doveri previsti a carico dei coniugi dall’articolo 143 del Cc, ma occorre verificare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, cosicchè, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. Non elide il nesso causale tra l’allontanamento volontario e la persistenza di una pregressa condizione d’irreversibile dissidio della coppia che avrebbe indotto l’abbandono, l’assenza di episodi di maltrattamenti o di vessazioni da parte del coniuge abbandonato.

Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 24 febbraio 2011 n. 4540 – Pres. Luccioli; Rel. Cultrera

– Allontanamento unilaterale dalla residenza familiare – Violazione degli obblighi matrimoniali – Sussiste – Limiti (Cc articoli 143, 144,146 e 151)

L’allontanamento dalla residenza familiare che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, cioè senza il consenso dell’altro coniuge, confermato dal rifiuto di tornarvi, costituisce violazione di un obbligo matrimoniale ed è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all’impossibilità della convivenza; ciò a meno che non risulti o che esso è stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, nel qual caso l’onere probatorio incombe a chi ha posto in essere l’abbandono, ovvero che il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già verificata e in conseguenza di tale fatto.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 18 giugno 2008 n. 16575 – Pres. Luccioli; Rel. Giancola; Pm (conf.) Caliendo

– Assegnazione della casa familiare – Assenza di figli – Possibilità del giudice di attribuirla quale elemento dell’assegno di mantenimento – Esclusione (Cc, articoli 143, 155 e 156)

In assenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa familiare, sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a uno solo di essi, non autorizzandolo neppure l’art. 156 del Cc, che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell’assegno di mantenimento. In mancanza di una normativa speciale in tema di separazione, la casa familiare in comproprietà è soggetta, infatti, alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 22 luglio 2007 n. 16398 – Pres. Morelli; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Ciccolo; Ric. Bertaina; Controric. Scagnetto

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 novembre 2008 n. 27775 – Pres. Morelli; Rel. Salmè; Pm (diff.) Schiavon

– Assegno per i figli maggiorenni – Cessazione – Inizio di attività lavorativa retribuita – Condizioni (Cc, articolo 155)

In regime di separazione o di divorzio fra i genitori, l’obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l’indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di un’attività lavorativa adeguata. Una volta che sia provato l’inizio di un’attività lavorativa retribuita, costituisce valutazione di merito, incensurabile in cassazione se motivata, quella circa l’esiguità, in relazione alle circostanze del caso, del reddito realizzato al fine di escludere o diminuire l’assegno.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 27 giugno 2011 n. 14123 – Pres. Luccioli; Rel. Campanile; Pm (conf.) Zeno; Ric. Rubbiani; Controric. Volpe

– Assegno per il figlio minore – Buone risorse economiche dell’obbligato – Rilevanza (Cc, articolo 155)

Ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento a favore del figlio minore, le buone risorse economiche dell’obbligato hanno rilievo non soltanto nel rapporto proporzionale con il contributo dovuto dall’altro genitore, ma anche in funzione diretta di un più ampio soddisfacimento delle esigenze del figlio, posto che i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni di questo e in genere le sue prospettive di vita, non potranno non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 giugno 2011 n. 13630 – Pres. Luccioli; Rel. Campanile; Pm (conf.) Zeno; Ric. Palumbo; Controric. Marini

– Casa coniugale o familiare – Assegnazione solo in presenza di affidamento di figli minori o maggiorenni non autosufficienti – Sussiste (Cc, articolo 155 e 1102)

In materia di separazione o divorzio l’assegnazione della casa familiare è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole, rispondendo all’esigenza di garantire l’interesse dei figli alla conservazione dell’ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Resta, quindi, imprescindibile il requisito dell’affidamento dei figli minori (o della convivenza con i figli maggiorenni non autosufficienti); pertanto, se è vero che la concessione del beneficio presenta indubbi riflessi economici, nondimeno l’assegnazione della casa familiare non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alla cui garanzia è unicamente destinato l’assegno di mantenimento. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, perché i figli si sono già allontanati dal luogo in cui si svolgeva l’esistenza della famiglia, viene meno la ragione dell’applicazione dell’istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell’immobile in questione. Va fatta salva l’ipotesi di accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso; rimanendo regolati, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi dalle norme sulla comunione e in particolare dall’articolo 1102 del Codice civile.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 luglio 2009 n. 16802 – Pres. Luccioli; Rel. Bernabai; Pm (conf.) Pratis

– Casa coniugale o familiare – In locazione – Provvedimento del giudice – Effetti sul rapporto contrattuale (Legge 392/1978, articolo 6)

Il provvedimento del giudice della separazione, oltre a determinare una cessazione ex lege del contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario, comporta anche l’estinzione del rapporto in capo al coniuge originario conduttore, rapporto che non è più suscettibile di reviviscenza. Peraltro, nel momento in cui si realizza la successione del coniuge assegnatario al coniuge originario conduttore, si verifica, altresì, in senso del tutto figurativo e virtuale, una sorta di riconsegna dell’immobile al locatore da parte del vecchio conduttore, con contestuale consegna, sempre in senso figurativo, della cosa locata al nuovo conduttore.

Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 30 aprile 2009 n. 10104 – Pres. Di Nanni; Rel. Massera; Pm (conf.) Marinelli

– Condizioni per il diritto al mantenimento – Valutazione da parte del giudice di elementi diversi dal reddito dell’onerato – Sussiste (Cc, articolo 156)

Condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri e cioè di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. A tal fine il parametro di riferimento è costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente. Ai fini della determinazione del quantum dello stesso, si deve tener conto anche degli elementi fattuali di ordine economico e, comunque, apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 24 luglio 2007 n. 16334 – Pres. Criscuolo; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Caliendo; Ric. Di Laudo, Controric. Di Carlo

– Mantenimento dei figli – Applicabilità dei principi di cui all’articolo 147 del Cc – Sussiste – Determinazione del concorso negli oneri finanziari – Criteri (Cc, articoli 147 e 148)

In seguito alla separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’articolo 147 del Cc che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte a una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, culturale, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, all’opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione; mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell’articolo 148 del Cc, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 19 maggio 2009 n. 11538 – Pres. Vitrone; Rel. Giancola; Pm (conf.) Pratis

– Modifica delle condizioni di separazione – Presupposti – Venir meno di un introito per l’obbligato – Sufficienza – Esclusione (Cc, articolo 156)

L’articolo 156, ultimo comma, del Cc, dispone che per aversi modificazione delle condizioni di separazione occorre la sopravvenienza di giustificati motivi, quali sono i mutamenti delle condizioni economiche delle parti, in guisa tale che sia mutato il complessivo equilibrio fissato in sede di separazione, non bastando a tal fine il venir meno di un determinato introito di cui fruiva l’obbligato, ovvero l’alienazione da parte sua di un bene, dovendo l’obbligato, per poter chiedere e ottenere la modifica dell’assegno stabilito in sede di separazione, dare prova del mutamento, in conseguenza di tali fatti, di detto equilibrio.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 8 maggio 2008 n. 11487 – Pres. Vitrone; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Velardi

– Morte di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di separazione – Effetti – Rilevanza sulle domande accessorie di rivendica – Esclusione (Cc, articoli 581 e 948)

La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, anche con riferimento alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi e nei quali subentrano gli eredi, con la conseguenza che rispetto a tali domande il processo può proseguire a istanza o nei confronti di costoro.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 20 novembre 2008 n. 27556 – Pres. Luccioli; Rel. Panzani; Pm (conf.) Ciccolo

– Provvedimenti presidenziali in relazione ai figli – Efficaci anche se sopraggiunge in sede ecclesiastica una sentenza di nullità del matrimonio – Sussiste (Cpc, articolo 708)

I provvedimenti relativi ai figli, emessi in sede presidenziale, conservano efficacia fino al provvedimento che li sostituisca, anche quando una sentenza di nullità matrimoniale, pronunciata in sede ecclesiastica, faccia venir meno la materia del contendere sulla domanda principale di separazione.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 25 giugno 2008 n. 17335 – Pres. Luccioli; Rel. Forte; Pm (conf.) Schiavon

– Revisione delle clausole – Decreto emesso in appello – Impugnabilità con il ricorso straordinario ex articolo 111 della Costituzione – Ammissibilità (Cc, articolo 156; Cpc, articoli 115, 116, 710 e 711)

Nel regime anteriore alla modifica dell’articolo 360 del Cpc, recata dal Dlgs. 40/2006, il decreto emesso in camera di consiglio dalla Corte d’appello a seguito di reclamo avverso i provvedimenti emanati dal tribunale sull’istanza di revisione delle clausole della separazione consensuale omologata può essere impugnato avanti la Corte di cassazione con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 della Costituzione per violazione di legge, in essa ricomprendendosi la radicale inesistenza o mera apparenza di motivazione e non già per chiedere un sindacato sulla motivazione ai sensi del numero 5 dell’articolo 360 del Cpc, a nulla valendo la formale deduzione della violazione dell’articolo 156 del Cc o degli articoli 115 e 116 del Codice di procedura civile.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 8 maggio 2008 n. 11489 – Pres. Luccioli; Rel. Giusti; Pm (conf.) Schiavon

– Richiesta di addebito – Domanda autonoma – Impugnazione sul capo specifico  – Effetti (Legge 898/1970, articoli 3 e 4)

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell’ambito del giudizio di separazione, ha natura di domanda autonoma, presupponendo l’iniziativa di parte, soggiacendo alle regole e alle preclusioni stabilite per le domande, avendo una causa petendi e un petitum distinti da quelli della domanda di separazione. Cosicchè, in carenza di ragioni sistematiche contrarie e di norme derogative dell’articolo 329, comma 2, del Cpc, l’impugnazione proposta con esclusivo riferimento all’addebito contro la sentenza che abbia pronunciato la separazione e al contempo ne abbia dichiarato l’addebitabilità, implica il passaggio in giudicato del capo sulla separazione, rendendo esperibile l’azione di divorzio pur in pendenza di detta impugnazione.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 8 aprile 2011 n. 8050 – Pres. Carnevale; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Russo

D I V O R Z I O

– Assegno di divorzio – Accertamento dei redditi dei coniugi – Valutazione dell’assetto economico stabilito in separazione – Ammissibilità (Legge 898/1970, articolo 5)

Ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio a favore dell’ex coniuge, che è il risultato di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in cassazione, ove immune da vizi di motivazione, i redditi dei coniugi non devono essere accertati nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un’attendibile ricostruzione delle rispettive posizioni patrimoniali complessive, dal rapporto delle quali risulti l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. La congruità dell’assegno deve essere valutata alla luce dell’articolo 5 della legge 898/1970, tuttavia anche l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 8 aprile 2011 n. 8051 – Pres. Carnevale; Rel. Giancola; Pm (conf.) Russo

– Assegno di divorzio – Accertamento dei redditi dei coniugi – Valutazione dei beni immobili a disposizione – Sussiste (Legge 898/1970, articolo 5)

Sia al fine dell’individuazione del tenore di vita dei coniugi durante la convivenza coniugale, sia al fine dell’individuazione della capacità del coniuge richiedente l’assegno a mantenere con i propri mezzi il suddetto tenore di vita, sia allo scopo di stabilire le capacità economiche del coniuge nei cui confronti l’assegno sia richiesto, si deve tener conto anche dei beni immobili a sua disposizione, sotto il profilo della loro diretta utilizzabilità per la soddisfazione delle proprie esigenze, ovvero della loro redditualità in atto o potenziale, se ovviamente sussistenti, così come si deve tener conto delle spese necessariamente correlate alla loro proprietà.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 8 aprile 2011 n. 8051 – Pres. Carnevale; Rel. Giancola; Pm (conf.) Russo

– Assegno di divorzio – Revisione – Presupposti (Legge 898/1970, articolo 9)

Ai fini della revisione dell’assegno di divorzio è necessaria la duplice condizione della sussistenza di una modificazione delle condizioni economiche degli ex coniugi e dell’idoneità di tale modificazione a immutare il pregresso assetto realizzato dal precedente provvedimento sull’assegno. Tale procedimento non consente alcuna rivalutazione degli elementi che sono stati tenuti presenti all’atto della determinazione originaria dell’assegno, che si assume non più adeguato, essendo rivolto non a rideterminarne la misura attraverso un rinnovato accertamento del diritto del coniuge beneficiario alla luce di tutti i temperamenti, che debbono essere tenuti presenti ai fini del calcolo concreto dell’importo dell’assegno da porsi a carico dell’altro coniuge, ma unicamente a valutare se siano sopraggiunte circostanze di tale portata da rendere giustificato l’adeguamento dell’assegno, in aumento o in diminuzione, ovvero la sua radicale abolizione, o per converso la sua attribuzione.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 10 gennaio 2011 n. 366 – Pres. Luccioli; Rel. Salvago; Pm (conf.) Pratis

– Assegno di divorzio – Uso di una casa di abitazione – Rilevanza ai fini della consistenza patrimoniale dei coniugi – Sussiste (Legge 898/1970, articolo 5)

Ai fini della determinazione dell’assegno divorzile occorre tener conto dell’intera consistenza patrimoniale di ciascun coniuge e nel concetto di reddito debbono essere ricompresi non solo i redditi in denaro, ma anche le utilità suscettibili di valutazione economica, per cui anche l’uso di una casa di abitazione costituisce utilità valutabile in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di locazione. Sicchè tale principio deve trovare applicazione sia nell’ipotesi che l’immobile, di proprietà o comunque nella disponibilità del coniuge obbligato al pagamento dell’assegno, venga assegnato al coniuge affidatario dei figli minori, sia nell’ipotesi in cui il godimento dell’immobile venga riconosciuto al coniuge titolare di un diritto reale od obbligatorio: posto che in entrambi i casi l’utilizzazione della casa costituisce una utilità valutabile sul piano economico, che si aggiunge al reddito goduto, alterando l’equilibrio delle posizioni patrimoniali dei coniugi quali risultavano in base alla considerazione esclusiva dei redditi di ciascuno di essi.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 28 dicembre 2010 n. 26197 – Pres. Luccioli; Rel. Salvago; Pm (diff.) Pratis

– Assegno di divorzio – Accertamento – Tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – Determinazione (Legge 898/1970, articolo 5)

In tema di scioglimento del matrimonio, nella disciplina dettata dall’articolo 5 della legge 898/1970, come modificato dalla legge 74/1987, che subordina l’attribuzione di un assegno di divorzio alla mancanza di “mezzi adeguati”, l’accertamento del diritto all’assegno divorzile va effettuato verificando l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal fine il tenore di vita può desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare dei loro redditi e disponibilità patrimoniali. Il giudice può desumere il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio, costituendo essi, insieme alle disponibilità patrimoniali dei coniugi, valido parametro per la determinazione di detto tenore di vita e della possibilità di mantenerlo. L’assegno va poi quantificato nella misura necessaria, in relazione alla situazione economica di ciascuna parte, a rendere tendenzialmente possibile il mantenimento di detto tenore.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 novembre 2010 n. 22501 – Pres. Luccioli; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Zeno

–  Assegno di divorzio – Modifica – Impugnabilità del decreto della Corte d’appello emesso in sede di reclamo – Ricorso ex articolo 111 della Costituzione – Ammissibilità – Limiti (Legge 898/1970, articolo 9)

Il decreto della Corte d’appello, emesso in sede di reclamo, contro il decreto del tribunale che modifica le statuizioni di ordine patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, ha valore decisorio ed è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 della Costituzione; tale ricorso è però limitato, nella disciplina previgente al Dlgs 40/2006, alla denuncia di eventuali violazioni di legge, cui è riconducibile anche l’inosservanza dell’obbligo di motivazione, la quale si configura solo allorchè quest’ultima sia materialmente omessa, ovvero si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato o fra loro logicamente  inconciliabili od obiettivamente incomprensibili, restando esclusa la legittimità di una verifica della sufficienza della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 28 maggio 2009 n. 12500 – Pres. Luccioli; Rel. Giancola; Pm (conf.) Sorrentino

– Assegno di divorzio – Decorrenza – Dalla data della domanda di divorzio – Ammissibilità (Legge 898/1970, articoli 4, 5 e 9; Cc, articolo 2729)

L’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passato in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. A tale principio ha introdotto un temperamento l’articolo 4, comma 10, della legge 898/1970, così come sostituito dall’articolo 8 della legge 74/1987, conferendo al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso concreto, e anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello stesso assegno dalla data della domanda di divorzio, ma in siffatta ipotesi, il giudice è tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 27 maggio 2009 n. 12419 – Pres. Vitrone; Rel. Giancola; Pm (diff.) Pratis

– Assegno di divorzio – Spettanza – Nascita di un figlio da parte dell’ex coniuge beneficiario – Presunzione di convivenza more uxorio con altro soggetto – Esclusione (Cc, articolo 156)

L’eventuale nascita di un figlio non costituisce elemento di prova di per sé sufficiente e idoneo a dimostrare l’esistenza di una situazione di convivenza more uxorio tra i genitori, avente nel tempo caratteri di stabilità e continuità tali da far presumere che il beneficiario dell’assegno tragga da tale convivenza vantaggi economici che giustifichino la revisione dell’assegno medesimo. Inoltre la convivenza more uxorio con altra persona può influire sulla misura dell’assegno di divorzio solo qualora si dia la prova, da parte dell’ex coniuge onerato, che essa, pur non assistita da garanzie giuridiche di stabilità, ma di fatto consolidata e protraentesi nel tempo, influisca in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto, a seguito di un contributo al suo mantenimento da parte del convivente, o quanto meno di apprezzabili risparmi di spese derivatigli dalla convivenza stessa.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 febbraio 2009 n. 2709 – Pres. Luccioli; Rel. Schirò; Pm (conf.) Martone

– Assegno di divorzio – Decorrenza – Dalla data della domanda – Presupposti (Legge 898/1970, articolo 4)

Il giudice di merito, anche in assenza di specifica domanda di parte, ricorrendone le condizioni, può far decorrere l’assegno divorzile dalla data della domanda, anziché da quella del passaggio in giudicato della sentenza, sia nell’ipotesi in cui pronunci divorzio con sentenza non definitiva, sia in quella in cui contestualmente pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio e condanni un coniuge a corrispondere all’altro l’assegno divorzile. Il principio enunciato dall’articolo 4 della legge 898/1970, nel testo emendato per opera dell’articolo 8 della legge 74/1987, ha infatti portata generale e non costituisce deroga al principio secondo il quale l’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, decorre dal passaggio in giudicato della relativa statuizione, bensì rappresenta un temperamento a tale principio, con il conferire al giudice il potere discrezionale, in relazione alle circostanze del caso concreto, di disporre la decorrenza di esso dalla data della domanda, senza che a tal fine la pronuncia di sentenza non definitiva costituisca un necessario requisito per l’esercizio di detto potere.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 8 gennaio 2009 n. 133 – Pres. Luccioli; Rel. Bernabai; Pm (conf.) Ciccolo

– Assegno di divorzio – Rilevanza degli accordi assunti in sede di separazione tra le parti – Esclusione – Mancata liquidazione in sede di separazione dell’assegno di mantenimento – Effetti – Non rilevanza (Legge 898/1970, articolo 5; Cc, articolo 2697)

La determinazione dell’assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali così come diversi sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. L’assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere, infatti, determinato sulla base di criteri propri e autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato. Con la conseguenza che l’assetto economico relativo alla separazione può costituire soltanto un indice di riferimento nella regolazione del regime patrimoniale del divorzio, nella misura in cui appaia idoneo a fornire elementi utili per la valutazione delle condizioni dei coniugi e dell’entità dei loro redditi, mentre la mancata richiesta o la mancata liquidazione, in sede di separazione, dell’assegno di mantenimento, non costituisce circostanza decisiva o preclusiva della liquidazione dell’assegno di divorzio, ove il richiedente dimostri l’insufficienza delle proprie disponibilità a conservare il tenore di vita di cui aveva diritto di godere durante il matrimonio.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 28 giugno 2007 n. 14921 – Pres. Luccioli; Rel. Felicetti; Pm (diff.) Caliendo

– Assegno di mantenimento – Spettanza fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio – Domanda di adeguamento – Ammissibilità (Legge 898/1970, articoli 4, 5 e 9)

Proprio perché l’assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi in regime di separazione è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia il divorzio, deve sempre ritenersi ammissibile la domanda di adeguamento dell’assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, anche se il coniuge che richiede tale adeguamento non si opponga alla pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e richieda, contestualmente, la corresponsione dell’assegno di divorzio ai sensi dell’articolo 5 della legge 898/1970 e sempre che non si richieda, per lo stesso periodo, la concessione di entrambi gli assegni.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 22 luglio 2011 n. 16127 – Pres. Luccioli; Rel. Didone; Pm (conf.) Lettieri

– Assegno di mantenimento – Richiesta di sua modifica – Introduzione della domanda di divorzio – Cessazione della controversia sulle richieste di modifica – Esclusione (Legge 898/1970, articolo 4; Cc, articoli 155 e 156)

Solo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno il vincolo matrimoniale e lo stato di separati, che costituisce il presupposto dell’obbligo di mantenimento della moglie, il quale contestualmente cessa ed è eventualmente sostituito da quello di corrispondere l’assegno divorzile, permanendo ovviamente gli obblighi genitoriali, come stabiliti o concordati nella separazione o come regolamentati diversamente in sede di divorzio. Pertanto, la sentenza di divorzio non necessariamente comporta la cessazione della materia del contendere nella controversia sulle richieste di modifiche delle condizioni accessorie alla separazione, qualora permanga un interesse delle parti alla definizione di tale ultimo giudizio.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 10 dicembre 2008 n. 28990 – Pres. Carnevale; Rel. Forte; Pm (conf.) Pratis

– Casa coniugale – Assegnazione – Trascrizione del provvedimento – Rilevanza per i terzi del contenuto della nota di trascrizione – Sussiste (Cpc, articolo 708; Legge 898/1970, articolo 6)

Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, si deve avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, in quanto le indicazioni riportate nella nota stessa consentono di individuare senza possibilità di equivoci e incertezze gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce, o il soggetto contro il quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa. È, pertanto, del tutto irrilevante, ai fini dell’opponibilità all’acquirente dell’immobile del provvedimento presidenziale di assegnazione della casa coniugale, la circostanza che il titolo di acquisto dell’acquirente contenesse l’indicazione specifica dell’esistenza del diritto di assegnazione della moglie e della sua fonte.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 18 settembre 2009  n. 20144 – Pres. Luccioli; Rel. Schirò; Pm (conf.) Ceniccola 

– Casa coniugale o familiare – Assegnazione solo in presenza di affidamento di figli minori o maggiorenni non autosufficienti – Sussiste (Cc, articoli 155 e 1102)

In materia di separazione o divorzio l’assegnazione della casa familiare è finalizzata esclusivamente alla tutela della prole, rispondendo all’esigenza di garantire l’interesse dei figli alla conservazione dell’ambiente domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime e si articola la vita familiare. Resta, quindi, imprescindibile il requisito dell’affidamento dei figli minori (o della convivenza con i figli maggiorenni non autosufficienti); pertanto, se è vero che la concessione del beneficio presenta indubbi riflessi economici, nondimeno l’assegnazione della casa familiare non può essere disposta al fine di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alla cui garanzia è unicamente destinato l’assegno di mantenimento. Ne consegue che, ove manchi tale presupposto, perché i figli si sono già allontanati dal luogo in cui si svolgeva l’esistenza della famiglia, viene meno la ragione dell’applicazione dell’istituto in questione, che non può neanche trovare giustificazione nella circostanza che il coniuge già affidatario sia comproprietario dell’immobile in questione. Va fatta salva l’ipotesi di accordo, anche tacito, tra le parti in tal senso; rimanendo regolati, in caso contrario, i rapporti tra gli ex coniugi dalle norme sulla comunione e in particolare dall’articolo 1102 del Codice civile.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 luglio 2009 n. 16802 – Pres. Luccioli; Rel. Bernabai; Pm (conf.) Pratis

 

– Assegnazione della casa familiare – Presupposti – Convivenza del coniuge con figlio maggiorenne – Necessità che sia la stessa casa dove viveva la famiglia quando era unita – Sussiste (Cc, articolo 155)

Al fine dell’assegnazione a uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, nella quale questi abiti con un figlio maggiorenne, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorchè essa era unita e, inoltre, che il figlio convivente versi, senza colpa, in condizione di non autosufficienza economica. In particolare, l’assegnazione della casa familiare, prevista dall’articolo 155, comma 4, del Cc, rispondendo all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell’immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro immobile di cui i coniugi avessero la disponibilità.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza del 4 luglio 2011 n. 14553 – Pres. Luccioli; Rel. Didone; Pm (diff.) Lettieri; Ric. Iannì; Int. Surace

– Assegno di mantenimento – Figlio maggiorenne convivente con il coniuge separato – Spettanza – Fino al conseguimento dello status di autosufficienza economica – Sussiste (Cc, articolo 155)

Il fondamento del diritto del coniuge separato a percepire l’assegno di cui all’articolo 155 del Cc, risiede, oltre che nell’elemento oggettivo della convivenza con il figlio maggiorenne (che lascia presumere il perdurare dell’onere del mantenimento), nel dovere di assicurare un’istruzione e una formazione professionale rapportate alle capacità della prole (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), onde consentire alla stessa di acquisire una propria indipendenza economica. Tale dovere cessa all’atto del conseguimento, da parte del figlio, di uno status di autosufficienza economica consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita, quale che sia, in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato, restando attribuita al giudice di merito ogni valutazione in ordine all’eventuale esiguità del reddito percepito, al fine di escludere la cessazione dell’obbligo di mantenimento da parte del genitore non affidatario.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 gennaio 2011 n. 1476 – Pres. Luccioli; Rel. Mercolino; Pm (conf.) Russo

– Assegno di mantenimento – Presupposti – Accertamento del tenore di vita matrimoniale – Contenuto (Cc, articolo 156)

L’articolo 156 del Cc attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ottenere dall’altro un assegno di mantenimento, non già soltanto se egli sia assolutamente indigente, bensì tutte le volte in cui non sia in grado di mantenere, durante la separazione, con le proprie potenzialità economiche, il tenore di vita che aveva in costanza di convivenza matrimoniale, sempre che questo corrispondesse alle potenzialità economiche complessive dei coniugi e vi sia tra loro una differente redditualità che giustifichi l’assegno con funzione riequilibratrice. Pertanto, il giudice, al fine di stabilire se l’assegno sia dovuto, deve prioritariamente valutare il suddetto tenore di vita e, quindi, stabilire se il coniuge richiedente  sia in grado di mantenerlo in regime di separazione con i mezzi propri, essendo la mancanza di tali mezzi condizione necessaria per averne diritto. Il tenore di vita matrimoniale deve essere accertato, in via presuntiva, sulla base dei redditi complessivamente goduti dai coniugi durante la convivenza matrimoniale, con particolare riferimento al momento della sua cessazione, tenendosi conto non solo dei redditi di lavoro di ciascun coniuge, ma anche dei redditi di ogni altro tipo, nonché delle utilità derivanti dai beni immobili di loro proprietà, ancorchè improduttivi di reddito.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 febbraio 2009 n. 2707 – Pres. Luccioli; Rel. Salvago; Pm (conf.) Martone

– Assegno di mantenimento – Spettanza – Inattività lavorativa del richiedente – Rilevanza – Limiti (Cc, articoli 147,155 e 156)

In tema di separazione personale dei coniugi, presupposti per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento sono la non addebitabilità della separazione e la mancanza di redditi idonei a conservare il precedente tenore di vita, sussistendo disparità economica tra le parti, mentre l’inattività lavorativa del richiedente l’assegno costituisce circostanza estintiva dell’obbligo di corresponsione a carico dell’altro coniuge, solo se conseguente al rifiuto accertato di opportunità di lavoro, non meramente ipotetiche, ma effettive e concrete.

– Convivenza more uxorio – Valutazione ai fini dell’assegno di divorzio – Limiti (Legge 898/1970, articolo 5; Cc, articolo 2697)

La convivenza more uxorio, pur con carattere di stabilità, non dà luogo a un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicchè l’incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano. I relativi, eventuali benefici economici, tuttavia, avendo natura intrinsecamente precaria, debbono ritenersi limitatamente incidenti su quella parte dell’assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell’avente diritto, è destinata ad assicurargli quelle condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita che l’articolo 5 della legge sul divorzio ha inteso tutelare e l’articolo 9 della stessa non ha inteso sottrarre al titolare dell’assegno, finchè questi non contragga un nuovo matrimonio.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 28 giugno 2007 n. 14921 – Pres. Luccioli; Rel. Felicetti; Pm (diff.) Caliendo

– Determinazione assegno divorzile – Reddito del coniuge onerato – Calcolo anche dell’assegno per oneri di rappresentanza – Esclusione (Legge 898/1970, articolo 5; Dpr 18/1967, articolo 171)

Nella determinazione dell’assegno di mantenimento posto a carico del coniuge obbligato in sede di separazione personale tra coniugi (e del pari nella determinazione dell’ammontare di quello divorzile) non deve tenersi conto anche dell’assegno per oneri di rappresentanza introdotto, in tema di trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, dall’articolo 171–bis del Dpr 18/1967, giacchè si tratta di emolumento diverso dall’indennità di servizio estero, non costituente reddito e finalizzato a sollevare il diplomatico, nei limiti in cui risultino effettivamente sostenuti, dagli oneri di rappresentanza derivanti dalla carica altrimenti a suo carico, il cui computo ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in questione risulta inconciliabile con l’obbligo di suo riversamento all’Erario per la parte non consumata.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 15 settembre 2008 n. 23689 – Pre. Luccioli; Rel. Fittipaldi; Pm (diff.) Martone

 Domanda di assegno divorzile – Autonomo svolgimento – Effetti – Morte del coniuge – Diritto dell’altro all’accertamento della misura dell’assegno – Sussiste (Legge 898/1970, articoli 5 e 9)

La domanda di assegno, rappresentando solo un eventuale corollario di quella di divorzio, ove sia introdotta nello stesso processo, pur dipendendo dalla medesima in quanto ne presuppone l’accoglimento, può avere un suo autonomo svolgimento contenzioso e può formare oggetto esclusivo della materia del contendere quando non si discuta più del divorzio, ma solo dell’an o del quantum della relativa obbligazione. Ne consegue che la morte del coniuge, che sopravvenga quando già si era verificata la dissoluzione del vincolo, per essersi formato il giudicato sul relativo capo, non elide il diritto del coniuge all’accertamento determinativo della misura dell’assegno, di cui si stia ancora discutendo in causa, per il periodo dal passaggio in giudicato del capo della sentenza sul divorzio alla data della morte del coniuge obbligato e, pertanto, non determina la cessazione della materia del contendere.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 11 aprile 2011 n. 8228 – Pres. Carnevale; Rel. Fioretti; Pm (conf.) Russo

– Procedimento – Costituzione in giudizio del convenuto fuori del termine fissato nell’ordinanza presidenziale – Effetti (Cpc, articoli 163-bis, 166, 167 e 180)

Non incorre in decadenza il convenuto che, nel giudizio di divorzio, si costituisce entro un termine inferiore a quello di 20 giorni precedenti l’udienza di comparizione innanzi al giudice istruttore se l’intervallo temporale tra la data di deposito dell’ordinanza presidenziale di fissazione di questa udienza e la data dell’udienza stessa sia inferiore al suddetto termine dilatorio. In quanto unica parte pregiudicata da quella violazione, il solo convenuto è legittimato a dolersene ovvero a rinunciare al termine se ritiene di essere comunque in grado di spiegare adeguatamente le proprie ragioni di difesa.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 febbraio 2011 n. 3905 – Pres. Luccioli; Rel. Cultrera; Pm (conf.) Patrone

– Procedimento – Contestazione del reddito documentato dalla controparte – Obbligo automatico per il giudice di disporre indagini tributarie – Esclusione (Legge 898/1970, articolo 8; Cpc, articolo 187)

In tema di divorzio, l’articolo 8, comma 9, della legge 898/1970 non impone al giudice in via diretta e automatica di disporre indagini avvalendosi della polizia tributaria ogni volta in cui sia contestato un reddito indicato e documentato, ma rimette allo stesso giudice la valutazione di detta esigenza, in forza del principio generale dettato dall’articolo 187 del Cpc, che affida al giudice la facoltà di ammettere mezzi di prova proposti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d’ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 20 giugno 2008 n. 16972 – Pres. Adamo; Rel. Giusti; Pm (conf.) Ciccolo

– Quota della pensione di reversibilità – Accertamento del diritto – Presupposti – Assegno di divorzio – Equipollenza ai provvedimenti temporanei in funzione anticipatoria – Esclusione (Legge 898/1970, articoli 5 e 9; legge 263/2005, articolo 5)

Il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità o a una quota di essa in caso di concorso con altro coniuge superstite, di cui all’articolo 9 della legge 898/1970, presuppone che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell’articolo 5 della legge predetta. Non è quindi sufficiente che l’ex coniuge versi nelle condizioni per ottenere l’assegno di divorzio e neppure la percezione, in concreto, di un qualsivoglia assegno di mantenimento, ma occorre che l’assegno sia stato attribuito con provvedimenti giurisdizionali che abbiano attitudine ad attribuire un “assegno di divorzio”, qualificabile come tale per gli effetti che ne conseguono in relazione all’articolo 9, commi 2 e 3, della legge 898/1970. Nel novero dei provvedimenti giurisdizionali che hanno attitudine ad attribuire un assegno di divorzio non rientrano i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall’articolo 4, n. 8, della legge sul divorzio, diretti ad apprestare un regolamento essenziale e immediato al coniuge nella prospettiva del divorzio, con funzione anticipatoria rispetto alle statuizioni della sentenza di divorzio, la quale soltanto, ai sensi dell’articolo 4, comma 10, della legge sul divorzio, in tale giudizio ha efficacia costitutiva rispetto all’assegno che uno degli ex coniugi debba all’altro per le esigenze proprie di quest’ultimo.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 9 giugno 2010 n. 13899 – Pres. Luccioli; Rel. Giancola; Pm (diff.) Abbritti

A F F I D O  C O N D I V I S O

– Adozione – Di minori – Consenso ex articolo 46 legge 184/1983 del genitore mai convivente con il minore – Necessità – Articolo 4 legge 54/2006 – Principio della bigenitorialità – Rilevanza sul contenuto precettivo dell’articolo 317-bis Cod. civ. – Configurabilità (Legge 184/1983, articoli 44 e 46)

In tema di adozione in casi particolari, ha efficacia preclusiva, ai sensi dell’articolo 46 della legge 4 maggio 1983 n. 184, il dissenso manifestato dal genitore naturale non convivente all’adozione del figlio minore a norma dell’articolo 44, comma 1, lettera b), della legge richiamata, dovendo egli ritenersi comunque “esercente la potestà”, pur quando lo stesso non sia mai stato convivente con il minore; invero, la legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull’esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull’affidamento condiviso, applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l’articolo 317-bis del Codice civile. Il principio della bigenitorialità, infatti, ha informato di sé il contenuto precettivo della norma citata, eliminando ogni difformità di disciplina tra figli legittimi e naturali, cosicchè la cessazione della convivenza tra genitori naturali non conduce più alla cessazione dell’esercizio della potestà.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 10 maggio 2011 n. 10265 – Pres. Luccioli; Re. Campanile; Pm (conf.) Zeno

– Affidamento congiunto dei figli – Ammissibilità – Effetti – Mantenimento – Obbligo di corresponsione di un assegno da parte di uno dei genitori – Persistenza – Contribuzione paritaria dei genitori al mantenimento – Conseguenza automatica dell’affidamento congiunto – Configurabilità – Esclusione (Legge 898/1970, articolo 6; legge 74/1987, articolo 11; Cc, articolo 155)

L’affidamento congiunto dei figli a entrambi i genitori – previsto dall’articolo 6 della legge sul divorzio (1° dicembre 1970 n. 898), come sostituito dall’articolo 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi – è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venire meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza “automatica”, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto e autonomo, alle predette esigenze (nell’enunciare il principio in massima, la Suprema corte ha rilevato come esso trovi conferma nelle nuove previsioni della legge 8 febbraio 2006 n. 54, in tema di affidamento condiviso, peraltro successiva alla sentenza impugnata).

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 18 agosto 2006 n. 18187 – Pres. Luccioli; Rel. Spagna Musso; Pm (parz. Diff.) Golia 

– Diritto di affidamento e diritto di visita – Tutela differenziata – Diritto di visita del genitore non affidatario – Violazione – Trasferimento della residenza del minore – Illiceità – Esclusione – Ritorno immediato del minore nello Stato di sua residenza abituale – Obbligatorietà – Esclusione – Garanzia dell’esercizio del diritto di visita – Modalità e limiti – Nuova disciplina codicistica ex articolo 155-quater Cod. civ., introdotto dall’art. 1, comma 2, della legge n. 54 del 2006 (Cc, articolo 155-quater; legge 54/2006, articolo 1)

La convenzione de L’Aja 25 ottobre 1980 sugli effetti civili della sottrazione internazionale di minori, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 64/1994, distingue nettamente il diritto di affidamento dal diritto di visita e prevede per le due situazioni una tutela differenziata, sancendo l’immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale esclusivamente per l’ipotesi di illecito trasferimento o trattenimento, che ricorre solo in caso di violazione del diritto di affidamento o custodia, mentre, allorchè il genitore affidatario scelga una diversa residenza, la caratterizzazione del trasferimento come lecito impedisce all’altro genitore di chiedere il ritorno immediato del minore, potendo, invece, costui solo sollecitare l’Autorità centrale, ai sensi dell’articolo 21 della Convenzione, a compiere tutti i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all’esercizio del suo diritto, ovvero rivolgersi al giudice della separazione, o del divorzio, per ottenere una rivalutazione delle condizioni dell’affidamento alla stregua della nuova circostanza del trasferimento della residenza del minore. La relativa procedura tra l’altro, ha trovato di recente formalizzazione anche nel Codice civile, attraverso l’introduzione, per opera dell’articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2006 n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), dell’articolo 155-quater che, al comma 2, dispone che “nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici”.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 maggio 2006 n. 10374 – Pres. Luccioli; Rel. San Giorgio; Pm (conf.) Maccarone

– Divorzio – Obblighi verso la prole – Affidamento dei figli – Affidamento condiviso – Derogabilità – Condizioni – Omessa corresponsione dell’assegno di mantenimento ed esercizio discontinuo del diritto di visita – Rilevanza – Fondamento (Cc, articoli 155 e 155-bis; legge 898/1970, articolo 6; legge 74/1987, articolo 11; legge 54/2006, articolo 4)

La regola dell’affidamento condiviso dei figli a entrambi i genitori, prevista dall’articolo 155 del Codice civile con riferimento alla separazione personale dei coniugi, applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall’articolo 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006 n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore dei figli minori e abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l’affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 dicembre 2009 n. 26587 – Pres. Proto; Rel. Schirò; Pm (conf.) Pratis

– Filiazione naturale – Affido congiunto – Determinazione dei tempi e modi della presenza presso ciascun genitore – Determinazione affidata al giudice (Cc, articolo 155)

Disponendo l’articolo 155 del Codice civile che il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, la sua attuazione è rimessa al giudice, il quale per realizzare la finalità suddetta “adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa”, determinando esclusivamente in relazione a tale interesse “i tempi e le modalità” della sua presenza presso ciascun genitore, prendendo atto solo se non contrari all’interesse del figlio degli stessi accordi fra i genitori.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 26 settembre 2011 n. 19594 – Pres. Luccioli; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Fucci

– Filiazione naturale – In genere – Affidamento condiviso – Deroghe – Motivazione – Necessità – Requisiti – Oggettiva distanza tra i luoghi di residenza dei genitori – Rilevanza – Esclusione (Cc, articoli 155 e 317; legge 54/2006, articolo 4)

In tema di affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l’interesse del minore”, con la duplice conseguenza che l’eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sull’idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell’altro genitore, e che l’affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dall’oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.

Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 2 dicembre 2010 n. 24526 – Pres. Vittoria; Rel. Schirò; Pm (conf.) Pratis

– Filiazione – In genere – Assegno di mantenimento – Affidamento condiviso – Collocamento dei minori presso un genitore – Corresponsione dell’assegno a carico del genitore non collocatario – Effetti (Cc, articolo 155; legge 54/2006, articolo 4)

In tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la regola dell’affidamento condiviso a entrambi i genitori, ai sensi dell’articolo 155 del Codice civile, applicabile anche a essi in forza del rinvio operato dall’articolo 4 della legge 54/2006, non implica deroga al principio secondo il quale ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni dei figli in misura proporzionale al suo reddito. In applicazione di essa, pertanto, il giudice deve disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico che, in caso di collocamento prevalente presso un genitore, va posto a carico del genitore non collocatario, prevedendone lo stesso articolo 155 del Cc la determinazione in relazione ai tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 novembre 2010 n. 22502 – Pres. Luccioli; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Zen

– Filiazione naturale – In genere – Mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio – Obbligo a carico di ciascun genitore – Affidamento condiviso – Collocamento prevalente presso uno dei genitori – Assegno a carico dell’altro genitore – Configurabilità (Cc, articoli 155 e 261)

In tema di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni degli stessi in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, il quale, in caso di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso uno dei genitori, può essere posto a carico del genitore non collocatario, atteso il disposto dell’articolo 155 del Codice civile, nella parte in cui prevede che la determinazione dell’assegno avvenga anche considerando i temi di permanenza del figlio presso ciascun genitore.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 4 novembre 2009 n. 23411 – Pres. Luccioli; Rel. Dogliotti; Pm (conf.) Abbritti 

– Genitori non coniugati – Cessazione della convivenza – Provvedimenti in materia di affidamento del figlio minore e di mantenimento del medesimo – Competenza – A seguito della legge 54/2006 sull’affidamento condiviso – Applicabile anche  alla filiazione naturale – Competenza del Tribunale per i minorenni – Affermazione – Fondamento (Legge 54/2006, articolo 4; Cc, articoli 155, 261 e 317-bis)

La legge 8 febbraio 2006 n. 54 sull’esercizio della potestà in caso di crisi della coppia genitoriale e sull’affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l’articolo 317-bis del Codice civile, il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà genitoriale naturale e dell’affidamento del figlio nella crisi dell’unione di fatto, sicchè la competenza ad adottare i provvedimenti nell’interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell’articolo 38, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, in parte qua non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualità delle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, da un lato e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall’altro, prefigurata dai novellati articoli 155 e seguenti del Codice civile, ha peraltro determinato – in sintonia con l’esigenza di evitare che i minori ricevano dall’ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo – un’attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio.

Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 3 aprile 2007 n. 8362 – Pres. Adamo; Rel. Giusti; Pm (conf.) Velardi

– Provvedimenti in tema di affidamento di minori e di provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale – Competenza del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni – Individuazione – Criteri – Rilevanza del nuovo articolo 155 del Cod. civ. sull’affido condiviso – Esclusione – Fondamento (Cc, articolo 155)

In tema di affidamento di minori e di provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale, dovendo il discrimine tra la competenza del tribunale ordinario e quella del tribunale per i minorenni essere individuato in riferimento al petitum e alla causa petendi, rientrano nella competenza del tribunale per i minorenni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 330 del Codice civile e 38 delle disposizioni di attuazione del Cc, le domande finalizzate a ottenere i provvedimenti di decadenza dalla potestà genitoriale; mentre rientrano nella competenza del tribunale ordinario, in sede di separazione personale dei coniugi, le pronunce di affidamento dei minori che mirino solo a individuare quale dei due genitori sia più idoneo a prendersi cura del figlio, senza che in relazione a tale ripartizione abbia rilevanza il nuovo disposto dell’articolo 155 del Codice civile sull’affido condiviso, in quanto l’affidamento della prole di minore età, in ordine al quale è competente il tribunale ordinario quale giudice della separazione sulla base di detto articolo, non incide sulla spettanza della potestà a entrambi i genitori, ma, secondo l’espressa disposizione di cui all’articolo 317, comma 2, del Codice civile, interferisce soltanto sulle modalità di esercizio della potestà medesima.

Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 24 marzo 2011 n. 6841 – Pres. Luccioli; Rel. Felicetti; Pm (conf.) Fucci

– Separazione e divorzio – Affidamento dei figli a un solo genitore – Scelte di “maggiore interesse” per il minore – Partecipazione dell’altro coniuge – Necessità (Cc, articolo 155)

L’articolo 155 del Codice civile, nel rimettere alle determinazioni di entrambi i coniugi le scelte di maggiore interesse per i figli, non impone, riguardo a esse, alcuno specifico onere di informazione al genitore affidatario, dovendo tale onere ritenersi implicitamente gravante su quest’ultimo nel solo caso in cui l’informazione sia necessaria affinchè il genitore non affidatario possa partecipare alla decisione con riguardo a eventi eccezionali e imprevedibili. Nelle scelte di “maggior interesse” della vita quotidiana del minore, quali quelle attinenti alla sua istruzione, in relazione alle quali l’articolo 155 del Cc prevede espressamente un dovere di vigilanza del coniuge non affidatario, ciascun genitore, in ogni caso e in ogni tempo, ha autonomo potere di attivarsi nei confronti dell’altro per concordarne le eventuali modalità, e, in difetto, ricorrere all’autorità giudiziaria.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 26 settembre 2011 n. 19607 – Pres. Proto; Rel. Bisogni; Pm (conf.) Lettieri

– Separazione personale dei coniugi – Affidamento condiviso – Rimodulazione dei periodi di frequentazione del figlio con il genitore – Potere ufficioso del giudice – Configurabilità – Fattispecie (Cc, articolo 155)

In sede di modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi, rientra nei poteri ufficiosi del giudice rimodulare i periodi in cui il genitore può tenere presso di sé il figlio di cui è disposto l’affidamento condiviso, in relazione alla nuova situazione determinatasi. Nella specie, la Suprema corte ha ritenuto non viziato da extrapetizione il provvedimento del giudice di merito che, in sede di reclamo avverso il provvedimento di modifica delle condizioni della separazione, aveva confermato l’affido condiviso della figlia minore e che, tenuto conto dell’intervenuto trasferimento per i motivi di lavoro della madre, aveva disposto il collocamento presso quest’ultima, nella sua nuova residenza, della predetta, rimodulando, in relazione alla nuova situazione determinatasi, il regime di incontri della minore con il padre, congruamente motivando al riguardo.

Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 21 marzo 2011 n. 6339 – Pres. Luccioli; Rel. Felicetti; Pm (diff.) Cesqui

– Separazione personale – Affidamento dei figli – Affidamento condiviso – Luogo di lavoro di un genitore – Notevole distanza dalla residenza dei figli – Irrilevanza – Celerità dei mezzi di trasporto – Mezzi di telecomunicazione (Cc, articolo 155)

In tema di affidamento dei figli, qualora uno dei genitori abbia sempre tenuto una condotta irreprensibile, non risultando minimamente una sua inidoneità a partecipare all’educazione dei figli, non costituisce circostanza ostativa all’affidamento condiviso la notevole distanza del luogo di lavoro di quest’ultimo rispetto alla residenza del genitore collocatario della prole, data l’odierna celerità dei mezzi di trasporto, anche pubblici, e la disponibilità di mezzi di telecomunicazione.

Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, decreto 19 dicembre 2008 – Pres. Pacher; Rel. Kapeller

– Separazione personale – Affidamento dei figli – Affidamento esclusivo – Presupposti – Carattere violento di un genitore – Rilevanza

In tema di affidamento dei figli è più confacente alle esigenze dei minori l’affidamento a un solo genitore allorchè l’altro si sia reso responsabile di gravi episodi di violenza nei riguardi del figlio, dimostrando, in tal modo, la propria incapacità genitoriale.

Tribunale di Catania, sentenza 20 ottobre 2008 – Pres. Maiorana; Rel. Escher

– Separazione e divorzio – Separazione – Affidamento condiviso – Potestà genitoriale – Trasferimento della residenza del minore – Decisione unilaterale da parte del genitore collocatario – Illegittimità (Cc, articoli 155 e 155-quater)

In materia di trasferimento della residenza del figlio minore affidato a entrambi i genitori, la norma di cui all’articolo 155-quater, comma 2, del Codice civile deve essere necessariamente letta in combinazione a quanto disposto dall’articolo 155, comma 3, dello stesso Codice, in ordine alla carenza di autonomia decisionale dei genitori, che sono tenuti, nell’esercizio congiunto della potestà, ad assumere di comune accordo le decisioni concernenti la vita dei figli. Ne discende che il genitore collocatario, libero di stabilire ove creda la propria residenza, deve considerare, non solo i riflessi della decisione di trasferirsi prodotti nella sfera degli interessi del minore, ma anche l’eventuale lesione del diritto dell’altro coniuge coaffidatario e, in mancanza del consenso di quest’ultimo, deve rivolgersi al giudice che provvederà ad assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità, tenuto conto del nuovo assetto abitativo e ambientale che questi dovrà affrontare.

Corte d’appello di Napoli, sezione per i minorenni e la famiglia, decreto 17 ottobre 2008 – Pres. e rel. De Luca  

 

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Ritengo che nel diritto di famiglia l’ascolto e l’empatia siano fondamentali. Le contingenze familiari sono sempre complicate, spesso con risvolti delicati sia dal punto di vista umano che patrimoniale e credo che un buon difensore debba saper battersi sempre con determinazione e abnegazione.

Diritti della persona: procedimenti a tutela del nome; variazione del cognome; dichiarazione di assenza e morte presunta.

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Ho seguito divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare.

 

 La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In quanto madre separata di due figli posso comprendere a fondo le dinamiche familiari non solo da un punto di vista legale ma anche pratico.


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AVVOCATO SEPARAZIONE BOLOGNA  segue divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali.

 

AVVOCATO SEPARAZIONE BOLOGNA  Fornisce sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In quanto madre separata di due figli posso comprendere a fondo le dinamiche familiari non solo da un punto di vista legale ma anche pratico.

 

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Seguo prevalentemente separazioni e divorzi – mantenimento figli naturali. Mi sono appassionata a questo settore perche’ il cliente perde ogni certezza ed è costretto a cambiare abitudini e stile di vita e, quindi, ha bisogno di essere seguito a 360 gradi, anche fuori dal Tribunale. Non è sufficiente riassumere la situazione di fatto esistente e pregressa e trarne i punti di forza a vantaggio del cliente ma far capire al medesimo quali so o i comportamenti virtuosi e quali invece pregiudizievoli al fine di ottenere il miglior risultato finale possibile

 

Azione in materia di stato: azione di disconoscimento/riconoscimento di paternità; impugnazione del riconoscimento; dichiarazione giudiziale di paternità e maternità; adozione e affidamento.

 

 

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Ho patrocinato numerosi contenziosi in materia, soprattutto situazioni complesse, con minori e scioglimento di comunioni familiari. Ho affrontato le problematiche inerenti l’affidamento della prole con problematiche. Ogni relazione che si spezza è un figlio che chiede aiuto, sono genitori che non sanno più parlarsi e devono difendere i loro diritti. Credo che la famiglia sia il fondamento della civiltà e i figli la speranza del futuro. Ho seguito divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. La terminazione del rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In quanto madre separata di due figli posso comprendere a fondo le dinamiche familiari non solo da un punto di vista legale ma anche pratico.

 

 

 

 

Unioni civili

Mi sono occupata di molti casi di separazioni di coppie more uxorio con figli e non. Mi occupo anche di negoziazione assistita. In generale mi piace sempre trovare un accordo tra le parti, al fine di evitare sia lungaggini giudiziarie, sia per favorire un clima disteso di collaborazione, soprattutto per le coppie con figli minori.

 

 


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Miei cari clienti io ci sono e sono pronto sono nato pronto per dare risultati e impegno professionale i reali obiettivi nel momento della crisi matrimoniale. Regime patrimoniale della famiglia: redazione di convenzioni matrimoniali, fondi patrimoniali, trust, vincoli di destinazione; scioglimento delle convenzioni e della comunione legale dei beni, divisione dei beni; atto di costituzione di imprese coniugali e familiari ex art. 230 bis c.c.;


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Lo studio AVVOCATO ESPERTO SEPARAZIONI BOLOGNA fornisce consulenza e assistenza (stragiudiziale e giudiziale) in materia di successioni, testamenti e donazioni, offrendo un servizio interdisciplinare tale da assicurare la trattazione sia degli aspetti strettamente giuridici (tanto civilistici, quanto tributari), sia, con la collaborazione di professionisti esterni di primario livello, degli aspetti

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a)Solo dopo un’attenta disamina della questione, concordiamo con il cliente la strategia da adottare, preoccupandoci unicamente dell’interesse del nostro assistito.

b)Vagliando la via stragiudiziale, anche in corso di causa, purché la definizione bonaria della controversia risulti vantaggiosa per il cliente.

c)Nel corso del rapporto professionale, tutte le attività svolte vengono comunicate tempestivamente alla parte rappresentata.

 

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divorzi, procedimenti di competenza del Tribunale per i Minorenni, adozione, anche di maggiorenni, interdizioni, inabilitazioni, amministrazioni di sostegno, nuovi diritti;

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L’avvocato matrimonialista Bologna spiegherà la differenza tra i due tipi di separazione e in particolare perchè una separazione consensuale possa risultare meno traumatica e dispendiosa di una separazione giudiziale.
Voglio garantire ai clienti la massima soddisfazione: per questo il nostro studio si impegna a sviscerare tutti gli aspetti relativi alle cause, consigliando la soluzione più conveniente in ciascuna situazione.

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Aree di intervento

  • il diritto agli alimenti per l’ex coniuge
  • l’assegnazione della casa familiare
  • l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento
  • sottrazione internazionale di minori
  • filiazione naturale
  • adozioni
  • affidamento minori
  • interdizione e inabilitazione
  • nomina di amministratori di sostegno
  • redazione di testamenti
  • cause testamentarie
  • trust e patti di famiglia
  • lo Stalking a danno dell’ex partner
  • regime legale patrimoniale della famiglia

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  • separazione giudiziale
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  • ricorso di separazione
  • ricorso di divorzio
  • le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, e i diritti successori

 

L’Avvocato Divorzista Bologna  è un avvocato che generalmente si occupa dei vari settori di cui è composto il diritto di famiglia.
Impropriamente, si effettua una distinzione tra “avvocato matrimonialista” e “professionista divorzista”, identificando quest’ultimo come specializzato nella fase patologica del rapporto.
Per legge, però, questa differenza non esiste ed un professionista può gestire tutte le fasi del rapporto familiare.

Separazione Giudiziale

 

12 mesi

 

dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 708 c.p.c

Separazione Giudiziale Trasformata in Consensuale

 

6 mesi

 

dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 711 c.p.c.

Separazione Consensuale

 

6 mesi

 

dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 711 c.p.c.

Negoziazione Assistita

 

6 mesi

 

dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita di Avvocati.

Separazione Dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile

 

6 mesi

 

dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

 

Per affrontare una scelta così delicata è indispensabile affidarsi ad un professionista in grado di offrire i giusti consigli e la conseguente assistenza legale per avviare a soluzione con professionalità, equilibrio e buon senso
il contenzioso che affligge i coniugi e i conviventi di fatto
. Pertanto l’attività legale è finalizzata a privilegiare soluzioni consensuali che consentano la più veloce soluzione della vicenda nell’interesse di tutte le parti coinvolte, evitando, per quanto possibile, l’inasprimento dei fisiologici conflitti che le singole vicende presentano. L’aspetto giudiziale, giudicato residuale, viene comunque seguito con la massima determinazione e con l’obiettivo di chiudere il contenzioso nel minor tempo possibile.

 

Solitamente l’avvocato famigliarista l’avvocato può occuparsi di diritto civile , così come degli accordi prematrimoniali oppure del matrimonio stesso.
Nel linguaggio comune, si identifica il giurista divorzista in colui che gestisce la fase della rottura del matrimonio.

DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ

RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE

SUCCESSIONI E TESTAMENTI

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

TUTELA E GESTIONE PATRIMONIALE

TRUST E FONDI PATRIMONIALI

PRATICA COLLABORATIVA

SEPARAZIONE

DIVORZIO

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

AFFIDAMENTO

COLLOCAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE

ADOZIONI

 

Attenzione il matrimonio e la separazione e il divorzio fanno nascer euna serie di obblighi fa discendere diversi adempimenti in capo ai coniugi.
SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
Il legislatore prevede una serie di diritti e doveri, nascenti dalla fase della separazione ovvero dal divorzio.

L’ art. 12 della legge 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio avanti all’ Ufficiali di Stato Civile del Comune, senza che sia obbligatoria l’assistenza dei legali.

Tale procedura ha un ambito di applicazione piuttosto limitata, non potendo essere utilizzata qualora vi siano figli minorimaggiorenni non economicamente autosufficientiportatori di handicap grave ed, in ogni caso, nell’accordo non potranno essere previsti patti di trasferimento patrimoniale.

I coniugi, pertanto, potranno solo regolare le pattuizioni aventi ad oggetto l’assegno di mantenimento o divorzile.

Il comune di competenza può essere quello in cui è stato celebrato il matrimonio, quello in cui è stato trascritto l’atto di matrimonio, quello di residenza di uno dei coniugi.

I portali web dei Comuni forniscono la modulistica da compilare, i diritti da corrispondere e tutte le informazioni necessarie.

Qualcuno ritiene che nei casi relativi al diritto di famiglia, si debba scegliere un Avvocato Divorzista Bologna , esperto di separazioni.
In realtà, vi sono delle ipotesi – quali ad esempio, il mancato mantenimento dei figli – che per legge sono reati.

Quando una controversia è determinata da reati, generalmente si affida l’incarico ad un avvocato penalista, esperto di illeciti, appunto, penali.
Da quanto esposto, si desume l’importanza della comprensione della fase, che necessita di gestione qualificata, da parte di un professionista esperto.
Proprio per questi motivi, si ritiene utile la disamina delle varie fasi del rapporto coniugale, così come disciplinate dalla legge.
La trattazione delle fasi, conduce ad una scelta oculata dell’Avvocato Divorzista Bologna DIRITTO DI FAMIGLIA E Avvocato Divorzista Bologna

L’Avvocato Divorzista Bologna  fornisce, altresì, chiarimenti ai propri clienti in merito alla sentenza di divorzio.
Nella sentenza di divorzio, il Giudice valuta il contributo fornito dalle parti in costanza di matrimonio e statuisce:
– tutte le questioni relative allo stato patrimoniale;
– affidamento dei figli;
– assegnazione della casa in cui i coniugi hanno convissuto, in costanza di matrimonio.
Com’è facile intuire, il processo di divorzio può comportare rancori e controversie sugli aspetti economici e morali.
Proprio per questo, si consiglia di scegliere un Avvocato Divorzista Bologna esperto, che sia in grado di gestire le dinamiche conflittuali.
Avvocato DivorzistaBologna  E DIVORZIO BREVE
Con la riforma del 2015, il tempo di separazione utile alla richiesta di divorzio, diminuisce a sei o dodici mesi.

Avvocato Bologna DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ

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Avvocato Bologna AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

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UNIONI CIVILI E CONVIVENZE

ADOZIONI


Le vie alternative al tradizionale divorzio giudiziale, sono due:
– la negoziazione assistita che avviene a mezzo dell’assistenza di un preparato avvocato divorzista a Bologna ;

 

Separazione Giudiziale

 

12 mesi

 

dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 708 c.p.c

Separazione Giudiziale Trasformata in Consensuale

 

6 mesi

 

dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 711 c.p.c.

Separazione Consensuale

 

6 mesi

 

dalla comparizione delle parti dinanzi al Presidente all’udienza ex art. 711 c.p.c.

Negoziazione Assistita

 

6 mesi

 

dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita di Avvocati.

Separazione Dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile

 

6 mesi

 

dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

 

DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ

RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE

SUCCESSIONI E TESTAMENTI

AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

TUTELA E GESTIONE PATRIMONIALE

TRUST E FONDI PATRIMONIALI

PRATICA COLLABORATIVA

SEPARAZIONE

DIVORZIO

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

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COLLOCAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI

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Aree di intervento

  • separazione giudiziale
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  • divorzio
  • nullità \ annullamento matrimonio
  • modifica alla condizioni di separazione e divorzio
  • controversie relative alle convivenze more uxorio
  • ordini di protezione \ allontanamento del coniuge e\o del figlio
  • tutela frequentazione nonni \ zii
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  • famiglia di fatto e convivenze: le possibili tutele dei partner non sposati
  • accordi matrimoniali
  • ricorso di separazione
  • ricorso di divorzio
  • le questioni patrimoniali relative alla comunione e ai beni acquistati in comune, e i diritti successori
  • riconciliazione dei coniugi separati
  • il diritto agli alimenti per l’ex coniuge
  • l’assegnazione della casa familiare
  • l’affidamento dei figli ed il loro mantenimento
  • sottrazione internazionale di minori
  • filiazione naturale
  • adozioni
  • affidamento minori
  • interdizione e inabilitazione
  • nomina di amministratori di sostegno
  • redazione di testamenti
  • cause testamentarie
  • trust e patti di famiglia
  • lo Stalking a danno dell’ex partner
  • mobbing familiare
  • regime legale patrimoniale della famiglia

 

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  1. separazione consensuale e giudiziale;
  2. divorzio, cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio;
  3. modifica delle condizioni di separazione e di divorzio;
  4. accordi di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio mediante
  5. consensuale
  6. separazione e divorzio giudiziale
  7. separazione e divorzio mediante negoziazione assistita
  8. modifica consensuale delle condizioni di separazione o di divorzio
  9. modifica giudiziale delle condizioni di separazione o di divorzio
  10. modifica delle condizioni di separazione o di divorzio mediante negoziazione assistita
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  11. affidamento dei figli minori
  • assegno di mantenimento per il coniuge
  • assegno di mantenimento per i figli
  • assegno di divorzio
  • assegnazione della casa familiare

COME PERCHE’ 3 SEPARARSI 2 BOLOGNA 1 AVVOCATO

Lo Studio legale matrimonialista si rivolge a tutte le persone che vogliono affrontare con rapidità le controversie legate alla separazione, al divorzio o allo scioglimento della famiglia di fatto.

Separazione o divorzio sono momenti delicati della storia personale. L’avvocato matrimonialista è sì un consulente legale, ma anche un punto di riferimento in un momento delicato per le scelte personali. Rivolgersi ad un avvocato divorzista può essere utile anche solo per conoscere i propri diritti all’interno dell’unione matrimoniale o in previsione di una futura separazione o divorzio.

Nello specifico, l’ avvocato divorzista si occupa di cause di separazione, divorzio, stipula di accordi di convivenza e modifiche delle condizioni di separazione.

L’avvocato divorzista deve innanzitutto avere una elevata esperienza e specializzazione e sarà pertanto utile sapere da quanti anni lo Studio legale si occupa di diritto di famiglia.
È inoltre utile conoscere il numero e l’importanza dei casi trattati.

Cosa deve fare l’avvocato familiarista?

L’avvocato Sergio Armaroli  può gestire al meglio casi di separazione e divorzi e fornisce la più ampia assistenza processuale in tutti i casi di diritto famigliare ai coniugi L’avvocato Sergio Armaroli divorzista Bologna figli, ai parenti ed agli eredi, attraverso lo studio approfondito delle loro necessità legali, la predisposizione dei relativi atti giudiziari e la partecipazione diretta alle relative udienze, il tutto per la più tempestiva ed adeguata tutela dei loro interessi in ogni sede giudiziaria di competenza.

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L’avvocato familiarista dovrà inoltre essere costantemente aggiornato sulle novità legislative e giurisprudenziali in tema di famiglia ma anche di diritto processuale ed internazionale.

La separazione (CC artt. 150 e ss.) non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. La separazione incide solo su alcuni effetti propri del matrimonio (cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione, si scioglie la comunione legale dei beni, ).

La separazione, a differenza del divorzio, ha inoltre carattere transitorio

Quanti di voi si saranno detti: “Se l’avessi saputo prima di sposarmi….”, o chiesti: “Cosa mi aspetta se mi separo?”

La separazione legale può essere consensuale o congiunta, quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni. È giudiziale, quando non c’è accordo sulle condizioni e può essere presentata anche da un solo coniuge.

separazioni e divorzi avvocato esperto

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Le condizioni riguardano:

  • il consenso alla separazione/divorzio

  • la scelta del coniuge presso il quale sarà fissata la residenza dei figli minori

  • il calendario delle visite per il genitore non convivente, considerati anche i periodi di vacanza e le festività

  • l’assegnazione della casa coniugale

  • il contributo economico mensile o periodico, rivalutabile anno per anno secondo gli indici ISTAT

L’accordo dovrà infatti regolamentare gli effetti tipici della separazione, quali l’affidamento della prole (affidamento condiviso o, solo in casi eccezionali, affidamento monogenitorale), il mantenimento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale, l’assegno di mantenimento a favore di un coniuge (ove sussistano i presupposti).

Nelle condizioni possono essere altresì inserite clausole relative al trasferimento dei beni da un coniuge all’altro, ivi compresi beni immobili, l’assunzione di obbligazioni per disciplinare i rapporti tra le parti o per adempiere all’obbligazione di mantenimento, lo scioglimento della comunione e/o la divisione del patrimonio comune.

L’accordo di separazione dei coniugi dovrà essere omologato dal Tribunale.

  • Attraverso l’assistenza legale dell’avvocato matrimonialista SERGIO ARMAROLI DI BOLOGNA  è possibile superare tali controversie in modo chiaro ed efficace e comprendere quale strada percorrere per chi decide di porre fine alla propria unione mediante una separazione consensuale o giudiziale o la negoziazione assistita
  • Attraverso l’assistenza legale dell’avvocato matrimonialista SERGIO ARMAROLI DI BOLOGNA  mette a disposizione la sua profonda conoscenza della legge a tutti coloro che si trovano ad affrontare questioni legali concernenti la loro famiglia, che si tratti dell’affidamento o dell’adozione di un minore, dell’attribuzione o del disconoscimento di paternità, o delle problematiche relative allo scioglimento di un vincolo coniugale, dai rapporti patrimoniali all’affidamento dei figli.
  • Inoltre, forniamo consulenza e assistenza per tutte le questioni relative alle donazioni all’interno della famiglia, tra coniugi, ai figli o in riguardo di matrimonio, e quelle riguardanti la successione, legittima o testamentaria.
  • La separazione consensuale è la via più breve per la soluzione delle problematiche connesse alla crisi del rapporto coniugale.
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 avvocato  SERGIO ARMAROLI DI BOLOGNA

Trattasi di un accordo sottoscritto dai coniugi in merito alle questioni principali che vanno regolate all’atto della separazione: assegnazione casa coniugale, affidamento dei figli minori, assegno di mantenimento al coniuge e ai figli.

Tale accordo viene depositato in Tribunale e nell’arco circa di quattro mesi si ottiene l’omologa, se ed in quanto l’accordo è conforme alla legge.

Se i coniugi non raggiungono un accordo, è necessario incardinare un procedimento contenzioso che è la separazione giudiziale i cui tempi e costi sono considerevolmente superiori.

 

Con il divorzio cessa il vincolo coniugale, e di conseguenza vengono meno i diritti successori reciproci tra i coniugi e si riacquista lo stato libero necessario per passare a nuove nozze. Non vengono meno gli obblighi verso i figli, nè quelli economici verso il coniuge più debole, a tutela del quale la legge prevede, qualora ve ne siano i presupposti, il riconoscimento di un assegno divorzile.

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  • Separazione tra i coniugi: consensuale – giudiziale;
  • Divorzio: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario – scioglimento del matrimonio civile;
  • Nullità o annullamento del matrimonio;
  • Modifica delle condizioni di separazione e divorzio;
  • Affidamento dei minori;
  • Assegnazione della casa coniugale;
  • Assegno di mantenimento e divorzile;
  • Famiglia di fatto – convivenza more uxorio;
  • Tutela del diritto di visita;
  • Ricongiungimento famigliare;
  • Regime patrimoniale della famiglia;
  • Contratti di convivenza e unioni civili;
  • Patti di famiglia
  • Impresa famigliare;
  • Mediazione famigliare;[wpforms id=”14234″]
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PATERNITA’ NATURALE AVVOCATO ESPERTO BOLOGNA VICENZA FORLI CESENA

SENTENZA PATERNITA’ NATURALE
Se inizi una causa per ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca, anche “per relationem”, le conclusioni della relazione di consulenza tecnica d’ufficio, avente ad oggetto le indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA (che può assumere, nonostante la valenza esclusivamente probabilistica delle relative valutazioni, la funzione di mezzo obiettivo di prova, avente margini di sicurezza elevatissimi, alla luce degli approdi scientifici ormai condivisi), dovendosi ritenere che il giudice, salvo il caso in cui siano mosse precise censure (anche contenute in consulenze tecniche di parte), a cui è tenuto a rispondere, possa limitarsi ad un mero richiamo adesivo al parere espresso dal consulente d’ufficio.
La prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti.
 
il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche


nella specie opposto da tutti gli eredi legittimi del preteso padre – costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda.

L’efficacia delle indagini ematologiche ed immunogenetiche sul DNA non può essere esclusa perché esse sono suscettibili di utilizzazione solo per compiere valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno questa natura anche se espresse in termini di “leggi”, e tutte le misurazioni, anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati, sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (cosiddetto errore statistico), che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cosiddetto errore sistematico), spettando al giudice di merito, nell’esercizio del suo potere discrezionale, la valutazione dell’opportunità di disporre indagini suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini.


mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale

 l’art. 269 cod. civ. ammette anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell’”id quod plerumque accidit”, risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l’accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. “tractatus”), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. “fama”), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore.
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, l’acquisizione e l’utilizzazione, ai fini della formazione del convincimento del giudice, di una consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo, ma su concorde richiesta delle parti, non possono essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio, la cui assenza nella fase di formazione della consulenza stragiudiziale è ad essa consustanziale, realizzandosi solo nel successivo giudizio, nel cui ambito ne è possibile l’acquisizione secondo la disciplina della prova documentale, salva, comunque, la possibilità per il giudice di porre a fondamento della decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione della sua valutazione.

Nel caso in cui sia stata acquisita una consulenza sul DNA, espletata da un esperto al di fuori del processo su concorde richiesta delle parti, il giudice, ove non siano allegate specifiche ragioni tecniche e scientifiche, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica di ufficio per il solo fatto della natura stragiudiziale della perizia acquisita.
Nel giudizio promosso per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, la prova della fondatezza della domanda può trarsi anche unicamente dal comportamento processuale delle parti, da valutarsi globalmente, tenendo conto delle dichiarazioni della madre naturale e della portata delle difese del convenuto. Pertanto, non sussistendo un ordine gerarchico delle prove riguardanti l’accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, il rifiuto ingiustificato del padre di sottoporsi agli esami ematologici, considerando il contesto sociale e la eventuale maggiore difficoltà di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della madre, può essere liberamente valutato dal giudice, ai sensi dell’art. 116, secondo comma, c.p.c., anche in assenza di prova dei rapporti sessuali tra le parti.
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale, il principio della libertà di prova sancito, in materia, dall’art. 269, comma 2 c.c. non è derogato dal limite imposto al giudice dalla disposizione di cui al successivo quarto comma della stessa norma di legge, e non tollera, pertanto, surrettizie limitazioni, né mediante la fissazione di una sorta di gerarchia assiologica tra i mezzi di prova idonei a dimostrare la paternità o la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice di merito di una sorta di «ordine cronologico» nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del «tipo» di prova dedotta, avendo, per converso, tutti i mezzi di prova in materia pari valore per espressa
Nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza dichiarativa della paternità naturale, tra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudicante rientra anche l’ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici, trattandosi, nella specie, di valutare non della legittimità o meno di un prelievo funzionale alle prove genetiche del DNA, ma soltanto se, ferma la inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta negativa di rifiutarne il consenso sia lecito trarre argomenti di prova al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti nel corso del giudizio.

RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ESAMI EMATOLOGICI

, che non può ritenersi giustificato con il mero richiamo a possibili violazioni della legge n. 675 del 1996 sulla tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l’uso dei dati nell’ambito del giudizio non può che essere rivolto ai fini giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l’accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della legge anzidetta.

Mentre nella originaria formulazione dell’art. 269 c.c. antecedente alle modifiche introdotte con la legge di riforma (art. 113 della L. 19 maggio 1975, n. 151) la quale ha soppresso le presunzioni di paternità, la ricerca della paternità naturale era consentita solo nell’ambito di alcune presunzioni legali espressamente previste, il nuovo testo dell’art. 269 cit. prevede l’utilizzabilità di ogni mezzo di prova, salva l’insufficienza – a tale fine – della sola dichiarazione della madre o della sola esistenza di rapporti fra la madre ed il preteso padre all’epoca del concepimento. Da ciò consegue che il giudice di merito sia dotato di ampio potere discrezionale nella ricerca degli strumenti di accertamento, e che non sia tenuto ad ammettere tutti gli esami consentiti dalla scienza, essendo egli libero di attingere il proprio convincimento dalle risultanze delle indagini che ritenga idonee e sufficienti per la soluzione della controversia, purché ne dia adeguata motivazione.

Le indagini ematologiche e genetiche sul DNA possono fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità. (Nella specie, la S.C. ha fatto applicazione dell’art. 127 del codice civile spagnolo, che ammette nei giudizi di filiazione l’investigazione di paternità e di maternità mediante tutti i tipi di prova, inclusa la biologica”, analogamente all’art. 269, secondo comma, c.c.).
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l’art. 269, quarto comma, c.c. – secondo il quale la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale – non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi, possano essere utilizzate a sostegno del proprio convincimento dal giudice del merito.
Il principio secondo il quale il provvedimento che disponga, o meno, la consulenza tecnica, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con quello secondo il quale il giudice stesso deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata, non potendo detto giudice rifiutare sic et simpliciter o con argomentazioni di stile e prive di reale consistenza il ricorso ad essa ; ne discende che, nel giudizio per l’accertamento della paternità naturale ex art. 269 c.c., la mancata ammissione di consulenza tecnica genetica, che non tenga conto dei progressi della scienza biomedica e argomenti sic et simpliciter sull’avvenuto decesso del presunto padre già da moltissimi anni e sulla dispendiosità e difficoltà del relativo accertamento tecnico, rigettando la domanda non già per totale mancanza di prove, bensì per non univocità e discordanza degli elementi acquisiti attraverso le prove storiche, costituisce vizio di motivazione sindacabile in sede di legittimità.
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l’ultimo comma dell’art. 269 c.c., introducendo una limitazione di carattere probatorio, per cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova sufficiente della paternità naturale, non rende indefettibile la dimostrazione della esistenza di tali rapporti, dovendo la predetta disposizione essere coordinata con quella del secondo comma dello stesso art. 269, per effetto del quale la prova della paternità e della maternità può essere data con qualsiasi mezzo.

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